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Premesso che il Ministero dell'economia e delle Finanze, nella circolare n.19 del 24/04/2002, "Monitoraggio della spesa pubblica del personale, conto annuale e relazione sulla gestione. Esercizio 2001" afferma: ". Si rammenta che tra le risorse individuate ai fini dell'alimentazione del fondo sono comprese anche quelle derivanti dalla disciplina di cui all'art.18 della L. n.109/1994, che destina ad incentivazione del personale un importo e che tale importo deve intendersi comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, analogamente alle somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione dell'ici e dei compensi corrisposti per le attività svolte per le rilevazioni statistiche dell'istat"; Richiamato l'art.1, comma 192, della Legge Finanziaria 2006 che ha previsto esplicitamente che "a decorrere dal 1 gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costruzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle Amministrazioni"; Preso atto che tale posizione è stata ribadita più volte sia dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti (da ultimo vedasi Sezione di Controllo Regione Sardegna, deliberazione n.82/2011/par), e dall'aran in particolare con i quesiti RAL183 e RAL638 il quale stabilisce che "diversamente ritenendo, si dovrebbe rilevare che il CCNL avrebbe introdotto un onere aggiuntivo a carico degli enti, non certificato, e quindi privo della necessaria copertura finanziaria"; Evidenziato che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con deliberazione n.33/2010, affermano che "ai fini della quantificazione dei fondi per le incentivazioni e per le avvocature interne, vanno accantonate, a fini di copertura, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull'ente per oneri fiscali, nella specie a titolo di Irap" e che "quantificati i fondi nel modo indicato, i compensi vanno corrisposti al netto, rispettivamente, degli oneri assicurativi e previdenziali e degli oneri riflessi. Per quanto riguarda gli altri compensi incentivanti corrisposti a dipendenti non v'è ragione, in mancanza di norme speciali derogatorie, per discostarsi dai sopra enunciati principi"; Rilevato che nel periodo dall'agosto 2002 a maggio 2010 sono stati effettuati dall'ente in relazione a somme erogate dall'istat, pagamenti a favore del Responsabile dello Sportello Unico, Sig. Gianni D'Auri, dipendente in pensione del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, e che, per la somma erogata nell'agosto 2002 non c'è stato lo scorporo degli oneri riflessi a carico dell'ente né dell'irap, mentre per le somme corrisposte successivamente è stato posto a carico dell'ente unicamente l'irap, come indicato nel prospetto sotto riportato: Anno Provvedimento Importo annuo pagato al dipendente 2002 Determinazione Area Serv. Cittadinanza n.71 del 29/07/2002 2003 Atto di liquidazione n.78 del 12/02/2003 n.256 del 11/11/2003 2008 Atto di liquidazione n.63 del 01/02/2008 n.174 del 25/07/2008 n.180 del 30/07/2008 Oneri a carico Ente non scomputati dalla somma accreditata dall'istat 74,84 26,33 (oneri riflessi e irap) 772,34 65,65 204,39 17,37-2 -

Atto di liquidazione n.324 del 01/08/2008 n.270 del 12/11/2008 2009 Atto di liquidazione n.19 del 14/01/2009 Atto di liquidazione n.195 del 30/04/2009 2010 Atto di liquidazione n.143 del 16/04/2010 58,36 4,96 435,29 37,00 Preso atto, quindi, che risulta indebitamente corrisposta al Sig. Gianni D'Auri la somma complessiva di euro 151,31; Richiamati gli articoli n.2.033 e successivi del Codice Civile relativi alla ripetibilità dell'indebito, applicabili in quanto la posizione dell'amministrazione si qualifica come diritto soggettivo alla restituzione collegato ad un credito derivante dal rapporto di lavoro; Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) del 27/03/2007, la quale dispone che: il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art.2033 del codice civile, di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale in quanto correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse; la motivazione deve ritenersi insita nell'acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente, così che i provvedimenti di recupero non richiedono comparazione alcuna tra gli interessi coinvolti, se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore; la buona fede del debitore non può rappresentare un ostacolo all'esercizio da parte dell'amministrazione del recupero dell'indebito, neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dall'erogazione delle somme, comportando in capo all'amministrazione solo l'obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore; Richiamata la decisione del Consiglio di Stato - Adunanza Generale - del 22/10/2007, la quale dispone che nel caso di recupero di somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione a propri dipendenti si applica il termine decennale previsto per la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 del codice civile; Richiamata la decisione della Cassazione Sezione Lavoro n.1464 del 02/02/2012 con la quale si dispone che la restituzione di somme indebitamente percepite dal lavoratore deve essere effettuata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali; DETERMINA 1. di procedere, alla luce della normativa e giurisprudenza richiamata in narrativa, al recupero delle somme corrisposte, nel periodo dall'agosto 2002 a maggio 2010, al Sig. Gianni D'Auri, dipendente in pensione del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, in relazione ai compensi per le rilevazioni statistiche accreditate dell'istat, pari ad euro 151,31, somma risultata non dovuta poiché riferita al mancato scorporo, per quanto erogato nell'anno 2002, degli oneri riflessi a carico dell'ente e dell'irap (euro 26,33), e per quanto corrisposto successivamente, unicamente dell'irap (euro 124,98), come indicato nel prospetto di cui sopra, - 3 -

dando atto che nel caso di recupero di somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione a propri dipendenti si applica il termine decennale previsto per la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 del codice civile; 2. di dare atto che si procederà al recupero della somma al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Grazia Cherubini) - 4 -

La presente Determinazione viene trasmessa al Servizio Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Risorse Umane in data Vista la determinazione di che trattasi, si esprime parere contabile FAVOREVOLE e si attesta che: [ ] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale. [ ] Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al cap.. Impegno n. del. Liquidazione n. del. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Prot. n. Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. Il Messo Comunale Copia della presente determinazione viene trasmessa: [ ] all Assessore competente; [ ] al Segretario Comunale; [ ] al Responsabile del Servizio competente. Il Responsabile del procedimento - 5 -