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Legge 07.05.1981, n. 180 (Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1981, n. 125) Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace. A cura dell avvocato Nicola Cioffi di Napoli. (Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute, non essendo questo sito una fonte ufficiale. Si riportano alcuni articoli.) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga Preambolo Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la seguente legge; Articolo 1 I Magistrati Militari I magistrati militari si distinguono in uditori giudiziari militari, magistrati militari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, equiparati, rispettivamente, agli uditori giudiziari, ai magistrati ordinari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni di cui al comma precedente. Articolo 2 Tribunali militari Il tribunale militare è formato da un magistrato militare d'appello, che lo presiede, e da più magistrati militari di tribunale o di appello. Il tribunale militare giudica con l'intervento: 1) del presidente del tribunale militare, che lo presiede, o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di appello, con funzioni di presidente; 2) di un magistrato militare di tribunale o di appello, con funzioni di giudice; 3) di un militare dell'esercito, della Marina, dell'aeronautica dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. (1) L'estrazione a sorte dei giudici di cui al n. 3) del secondo comma si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del tribunale militare.

Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza del cancelliere o del segretario giudiziario, che redige verbale. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Vengono estratti, per ogni giudice, due supplenti. (1) Il presente numero è stato così modificato dall'art. 33, D.Lgs. 05.10.2000, n. 297, con decorrenza dal 24.10.2000. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica: "3) di un militare dell'esercito, della Marina, dell'aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice." Articolo 3 Corte militare d'appello E' istituita, con sede in Roma, la corte militare d'appello, che giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari. Con decreto del Presidente della Repubblica sono istituite due sezioni distaccate della corte militare di appello nelle città di Verona e di Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dai tribunali militari di Torino, Verona e Padova e dai tribunali militari di Napoli, Bari e Palermo. La corte militare d'appello è formata da un magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da magistrati di cassazione e di appello. Ciascuna sezione distaccata è formata da un magistrato militare di cassazione, che la presiede, e da magistrati militari di cassazione e di appello. La corte militare di appello giudica con l'intervento: 1) del presidente della corte militare di appello o della sezione distaccata o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di cassazione o di appello, con funzioni di presidente; 2) di due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice; 3) di due militari dell'esercito, della Marina, della Aeronautica dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. (1)

Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici sono regolate dalle norme stabilite per i tribunali militari. Il giudizio d'appello è regolato dalle norme del codice di procedura penale. Sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice istruttore decide la corte militare di appello, in camera di consiglio. Alla corte militare d'appello è devoluta la competenza prevista dall'art. 45 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 09.09.1941, n. 1022, e successive modificazioni. (1) Il presente numero è stato così modificato dall'art. 33, D.Lgs. 05.10.2000, n. 297, con decorrenza dal 24.10.2000. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica: "3) di due militari dell'esercito, della Marina, della Aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice." Articolo 4 Tribunale militare di sorveglianza 1. E' costituito, in Roma, con giurisdizione su tutto il territorio nazionale, il tribunale militare di sorveglianza che si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'art. 15 della presente legge, nell'ambito delle categorie indicate nell'art. 80, quarto comma, della legge 26.07.1975, n. 354, nonché fra i docenti di scienze criminalistiche. 2. I provvedimenti del tribunale militare di sorveglianza sono adottati da un collegio composto dal presidente, magistrato militare di sorveglianza con funzioni di magistrato militare di Cassazione o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità, da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 1. 3. Per le funzioni e provvedimenti del tribunale militare di sorveglianza e per le funzioni del presidente dello stesso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 70 e 70 bis della legge 26.07.1975, n. 354, rispettivamente sostituito e inserito dagli articoli 22 e 23 della legge 10.10.1986, n. 663. (1) (1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 2 D.L. 27.10.1986, n. 700 è stato poi così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 30.10.1986, n. 253.

Articolo 5 Uffici del pubblico ministero Presso la Corte di cassazione è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, composto dal procuratore generale militare della Repubblica, scelto tra i magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, e da uno o più sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione. Presso la corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero è composto da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, e da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello. Presso le sezioni distaccate della corte militare d'appello, l'ufficio del pubblico ministero è composto da un avvocato generale militare, magistrato militare di cassazione, e da uno o più sostituiti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello. Presso i tribunali militari l'ufficio del pubblico ministero è composto da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare di appello, e da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari di tribunale. Articolo 11 Ruolo organico dei magistrati e dei cancellieri militari Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in centotre unità. Il ruolo organico del cancellieri militari è fissato in quarantotto unità, di cui tre dirigenti superiori, quattro primi dirigenti, diciotto dell'ottava e ventitre della settima qualifica funzionale. Articolo 12 - Stipendi dei magistrati militari Lo stipendio annuo lordo dei magistrati militari è determinato dalla tabella allegata alla presente legge, fatta salva l'attribuzione degli adeguamenti periodici previsti dall'art. 2 della legge 19.02.1981, n. 27, con decorrenza dal 1 gennaio 1981. La tabella allegata alla presente legge sostituisce, per la parte concernente il personale della magistratura militare, la tabella degli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata alla legge 19.02.1981, n. 27. L'aumento periodico aggiuntivo, previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge 02.031979, n. 97, per i magistrati militari è abolito. Il beneficio economico eventualmente maturato è conservato ad personam, fino al suo riassorbimento nei successivi incrementi economici dello stipendio.

Articolo 13 Indennità di missione In occasione di trasferimenti di ufficio è estesa ai magistrati militari l'indennità di missione di cui all'art. 13 della legge 02.04.1979, n. 97, modificato dall'art. 6 della legge 19.02.1981, n. 27. Articolo 14 Inquadramento dei magistrati militari Dall'entrata in vigore della presente legge i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore o di giudice istruttore o di vice procuratore o di giudice relatore appartengono alla categoria dei magistrati militari di tribunale, con decorrenza dalla nomina a sostituto procuratore o a giudice istruttore di terza classe; i magistrati militari aventi qualifica di procuratore militare o di consigliere relatore aggiunto, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di appello; i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore generale o di consigliere relatore, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di cassazione; il procuratore generale militare, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartiene alla categoria dei magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori. Articolo 15 Norme transitorie e finali Per le nomine, i trasferimenti ed i conferimenti di funzioni ai magistrati militari immediatamente necessari per l'attuazione della presente legge si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il procuratore generale militare. Successivamente e fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, per la durata di non più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti concernenti il personale della magistratura militare, compresi quelli disciplinari, sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito un comitato composto dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, dal presidente e dal procuratore generale e dai presidenti delle sezioni distaccate della corte militare di appello (1). Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della difesa, per coprire i posti di ruolo vacanti, è autorizzato ad indire concorsi per esami, in deroga al disposto dell'art. 12 del regio decreto 19.10.1923, n. 2316. Il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, per i cancellieri militari ed il personale ausiliario. In attesa dell'espletamento dei concorsi per cancellieri militari, il Ministro della difesa, su proposta del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, assegna agli uffici giudiziari militari, con le funzioni di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 21.04.1977, n. 163, e nei limiti dei posti vacanti dell'organico, ufficiali inferiori delle Forze armate dello Stato in servizio

permanente effettivo ovvero di complemento stabilizzati o trattenuti o provenienti dalla ferma volontaria quinquennale. Per assicurare il funzionamento delle cancellerie, inoltre, il Ministro della difesa, con suo decreto, provvede ad assegnare personale ausiliario. (1) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma primo, L. 07.05.1981, n. 180, nella parte in cui consente che i provvedimenti di cui al presente articolo siano adottati con la procedura indicata nella medesima disposizione (C. cost. 09.03.1988, n. 266). Articolo 16 Abrogazioni Gli articoli 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, secondo comma, 27, 39, 40, 41, 42 e 53 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 09.09.1941, n. 1022, sono abrogati. Sono altresì abrogate ogni altra norma dell'ordinamento giudiziario militare e ogni altra disposizione incompatibili con quelle contenute nella presente legge. Articolo 17 Onere finanziario All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 275 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.