TESTO UNICO DELLA FINANZA

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TESTO UNICO DELLA FINANZA Aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 (MiFID), dal d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 (Transparency) e dal d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 (Opa) APPENDICE: Legge n. 262 del 28.12.2005 D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 A CURA DELLA DIVISIONE RELAZIONI ESTERNE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DICEMBRE 2007

Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 1 Testo aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dal d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e dal d.lgs. n. 229 del 19.11.2007. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. * * * Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 1 INDICE PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI. pag. 11 Art. 1 - Definizioni... 11 Art. 2 - Rapporti con il diritto comunitario... 16 1. Pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 71 del 26.3.1998. Il d.lgs. n. 58/1998 è stato successivamente modificato dal d.l. n. 351 del 25.9.2001 e convertito in l. n. 410 del 23.11.2001 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 24.11.2001); dal d.lgs. n. 61 dell 11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002); dal d.lgs. n. 274 dell 1.8.2003 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 7.10.2003); dalla l. n. 326 del 24.11.2003 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 25.11.2003); dalla legge n. 350 del 24.12.2003 (pubblicata nella G.U. del 27.12.2003); dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 37 del 14.2.2004); dal d.lgs. n. 170 del 21.5.2004 (pubblicato nella G.U. n. 164 del 15.7.2004); dal d.lgs. n. 197 del 9.7.2004 (pubblicato nella G.U. n. 182 del 5.8.2004); dall art. 9 della legge n. 62 del 18.4.2005 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 96 del 27.4.2005); dalla legge n. 262 del 28.12.2005 (pubblicata nel S.O. n. 208/L alla G.U. n. 301 del 28.12.2005); dal d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 (pubblicato nel S.O. n. 5/L alla G.U. n. 7 del 10.1.2007); dall art. 2 del d.l. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 (pubblicata nella G.U. n. 46 del 24.2.2007); dall art. 10, della l. n. 13 del 6.2.2007 - Legge comunitaria 2006 (pubblicata nel S.O. n. 41/L alla G.U. n. 40 del 17.2.2007); dall art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007 (pubblicato nella G.U. n. 73 del 28.3.2007); dal d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 (pubblicato nella G.U. n. 94 del 23.4.2007); dal d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 (pubblicato nel S.O. n. 200/L alla G.U. n. 234 dell 8.10.2007), dal d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 (pubblicato nel S.O. n. 228 alla G.U. n. 261 del 9.11.2007) e dal d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 (pubblicato nella G.U. n. 289 del 13.12.2007). Le disposizioni del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 entrano in vigore il 1 novembre 2007, salvo quanto previsto nelle norme transitorie previste nell art. 19 del medesimo decreto che di seguito si riporta: Art. 19 - (Disposizioni finali e transitorie) 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 novembre 2007. 2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, al ricorrere delle medesime condizioni, si intendono autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente agli strumenti finanziari derivati. 3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 8. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla prestazione di uno o più servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 9. Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorità competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il 30 novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 9. 11. Le società di gestione dei mercati regolamentati autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dei mercati regolamentati di cui all'articolo 63, commi 1 e 3, e all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 12. Le società di gestione dei mercati regolamentati che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno 2008 i contratti in essere al 1 novembre 2007. 14. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 30 giugno 2008, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.. Le disposizioni del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 entrano in vigore il 28 dicembre 2007, salvo quanto previsto nelle norme transitorie previste nell art. 8 del medesimo decreto che di seguito si riporta: Art. 8 - (Disposizioni transitorie e finali) 1. Se i titoli di una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'italia sono già ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano e su quelli di altri Stati comunitari alla data di entrata in vigore del presente decreto, e vi sono stati ammessi contemporaneamente, la Consob e le autorità di vigilanza di tali Stati convengono a quale tra di loro competa la vigilanza sull'offerta entro quattro settimane da tale data. In mancanza di una decisione delle autorità di vigilanza entro detto termine, la società emittente determina quale sia l'autorità competente il primo giorno della negoziazione successivo alla scadenza del termine. Si applica l'articolo 101-ter, comma 2, lettera b), ultima parte, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal presente decreto. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal presente decreto, si applicano ai patti parasociali conclusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle offerte pubbliche comunicate alla Consob o per le quali l'obbligo di promozione sia sorto dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 4. I regolamenti e le disposizioni di attuazione da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo. 5. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione, attualmente vigenti e corrispondenti per materia, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione ivi previste. 7. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 108, comma 5, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, e sino all'entrata in vigore delle relative norme di attuazione il possessore dei titoli può esigere il corrispettivo in contanti in misura integrale.

pag. 2 Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 Art. 3 - Provvedimenti... 16 Art. 4 - Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio... 16 PARTE II - DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI... 18 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI... 18 Capo I - Vigilanza... 18 Art. 5 - Finalità e destinatari della vigilanza... 18 Art. 6 - Vigilanza regolamentare...... 19 Art. 7 - Interventi sui soggetti abilitati... 22 Art. 8 - Vigilanza informativa...... 22 Art. 9 - Revisione contabile...... 23 Art. 10 - Vigilanza ispettiva... 23 Art. 11 - Composizione del gruppo...... 24 Art. 12 - Vigilanza sul gruppo... 24 Capo II - Esponenti aziendali e partecipanti al capitale... 26 Art. 13 - Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali..... 26 Art. 14 - Requisiti di onorabilità.. 26 Art. 15 - Partecipazione al capitale...... 27 Art. 16 - Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione.... 27 Art. 17 - Richiesta di informazioni sulle partecipazioni.... 28 TITOLO II - SERVIZI E ATTIVITA DI INVESTIMENTO... 28 Capo I - Soggetti e autorizzazione. 28 Art. 18 - Soggetti.......... 28 Art. 18-bis - Consulenti finanziari. 29 Art. 19 - Autorizzazione.. 30 Art. 20 - Albo... 31 Capo II - Svolgimento dei servizi e delle attività...... 31 Art. 21 - Criteri generali... 31 Art. 22 - Separazione patrimoniale...... 32 Art. 23 - Contratti..... 33 Art. 24 - Gestione di portafogli.... 33 Art. 25 - Attività di negoziazione nei mercati regolamentati... 34 Art. 25-bis - Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. 34 Capo III - Operatività transfrontaliera... 35 Art. 26 - Succursali e libera prestazione di servizi di Sim... 35 Art. 27 - Imprese di investimento comunitarie. 35 Art. 28 - Imprese di investimento extracomunitarie.... 36 Art. 29 - Banche 36 Capo IV - Offerta fuori sede. 36 Art. 30 - Offerta fuori sede... 36 Art. 31 - Promotori finanziari... 38 Art. 32 - Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e strumenti finanziari... 39 Capo IV-bis - Tutela degli investitori. 40 Art. 32-bis - Tutela degli interessi collettivi degli investitori. 40 Art. 32-ter - Risoluzione stragiudiziale di controversie. 40

Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 3 TITOLO III - GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO. 40 Capo I - Soggetti autorizzati.. 40 Art. 33 - Attività esercitabili. 40 Capo II - Fondi comuni di investimento. 41 Art. 34 - Autorizzazione della società di gestione del risparmio.. 41 Art. 35 - Albo.... 41 Art. 36 - Fondi comuni di investimento... 42 Art. 37 - Struttura dei fondi comuni di investimento... 43 Art. 38 - Banca depositaria.. 44 Art. 39 - Regolamento del fondo.. 44 Art. 40 - Regole di comportamento e diritto di voto 45 Capo II-bis - Operatività all estero... 45 Art. 41 - Operatività all'estero delle Sgr... 45 Art. 41-bis - Società di gestione armonizzate. 46 Art. 42 - Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati.. 46 Capo III - Società di investimento a capitale variabile.. 47 Art. 43 - Costituzione e attività esercitabili. 47 Art. 43-bis - Sicav che designano una Sgr o una società di gestione armonizzata. 48 Art. 44 - Albo... 48 Art. 45 - Capitale e azioni. 49 Art. 46 - Assemblea... 49 Art. 47 - Modifiche dello statuto.. 50 Art. 48 - Scioglimento e liquidazione volontaria. 50 Art. 49 - Fusione e scissione. 51 Art. 50 - Altre disposizioni applicabili. 51 TITOLO IV - PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI 51 Capo I - Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi. 51 Art. 51 - Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari.. 51 Art. 52 - Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari.. 52 Art. 53 - Sospensione degli organi amministrativi... 52 Art. 54 - Sospensione dell'offerta di quote di Oicr esteri. 53 Art. 55 - Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari.. 53 Capo II - Disciplina delle crisi. 54 Art. 56 - Amministrazione straordinaria.. 54 Art. 57 - Liquidazione coatta amministrativa... 54 Art. 58 - Succursali di imprese di investimento estere. 55 Art. 59 - Sistemi di indennizzo. 55 Art. 60 - Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri.. 56 Art. 60-bis - Responsabilità delle Sim, delle Sgr e delle Sicav per illecito amministrativo dipendente da reato... 56 PARTE III - DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI 57 TITOLO I - DISCIPLINA DEI MERCATI... 57 Capo I - Mercati regolamentati. 57 Art. 60-ter - Principi di regolamentazione. 57 Art. 61 - Mercati regolamentati di strumenti finanziari 57

pag. 4 Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 Art. 62 - Regolamento del mercato.. 59 Art. 63 - Autorizzazione dei mercati regolamentati. 60 Art. 64 - Organizzazione e funzionamento del mercato.. 61 Art. 65 - Registrazione delle operazioni presso la società di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari. 62 Art. 66 - Mercati all'ingrosso di titoli di Stato.. 63 Art. 66-bis - Mercati di strumenti finanziari derivati sull energia e il gas. 63 Art. 67 - Riconoscimento dei mercati.. 64 Art. 68 - Sistemi di garanzia dei contratti. 65 Art. 69 - Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati.... 65 Art. 70 - Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari. 66 Art. 70-bis Art. 70-ter Art. 71 - Accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari. 67 - Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell ambito dei mercati regolamentati.. 67 - Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari (abrogato).. 68 Art. 72 - Disciplina delle insolvenze di mercato.. 68 Art. 73 - Vigilanza sulle società di gestione. 68 Art. 74 - Vigilanza sui mercati. 69 Art. 75 - Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione.. 69 Art. 76 - Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato 70 Art. 77 - Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia.. 71 Capo II - Sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati.. 71 Art. 77-bis - Sistemi multilaterali di negoziazione. 71 Art. 78 - Internalizzatori sistematici. 72 Art. 79 - Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro... 72 Capo II-bis - Disposizioni comuni. 73 Art. 79-bis - Requisiti di trasparenza. 73 Art. 79-ter - Consolidamento delle informazioni... 73 TITOLO II - GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI. 74 Art. 80 - Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari.. 74 Art. 81 - Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi.. 75 Art. 82 - Vigilanza 75 Art. 83 - Crisi delle società di gestione accentrata.. 75 Art. 84 - Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati 76 Art. 85 - Deposito accentrato 76 Art. 86 - Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati 77 Art. 87 - Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati.. 77 Art. 88 - Ritiro degli strumenti finanziari accentrati 78 Art. 89 - Annotazione sul libro soci 78 Art. 90 - Gestione accentrata dei titoli di Stato 78 PARTE IV - DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI.. 79 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI. 79 Art. 91 - Poteri della Consob 79 Art. 92 - Parità di trattamento.. 79 Art. 93 - Definizione di controllo. 79

Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 5 TITOLO II - APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO... 80 Capo I - Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita. 80 Art. 93-bis - Definizioni. 80 Sezione I - Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti.. 81 Art. 94 - Prospetto d offerta.... 81 Art. 94-bis - Approvazione del prospetto... 82 Art. 95 - Disposizioni di attuazione. 82 Art. 95-bis - Revoca dell acquisto o della sottoscrizione.. 82 Art. 96 - Bilanci dell'emittente. 83 Art. 97 - Obblighi informativi.. 83 Art. 98 - Validità comunitaria del prospetto 84 Art. 98-bis - Emittenti di Paesi extracomunitari 84 Sezione II - Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti... 84 Art. 98-ter - Prospetto d'offerta.. 84 Art. 98-quater - Disposizioni di attuazione.. 85 Art. 98-quinquies - Obblighi informativi.. 85 Sezione III - Disposizioni comuni. 86 Art. 99 - Poteri della Consob 86 Art. 100 - Casi di inapplicabilità 86 Art. 100-bis - Circolazione dei prodotti finanziari... 87 Art. 101 - Attività pubblicitaria.. 88 Capo II - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio... 88 Sezione I - Disposizioni generali 88 Art. 101-bis - Definizioni e ambito applicativo 88 Art. 101-ter - Autorità di vigilanza e diritto applicabile.. 89 Art. 102 - Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi.. 90 Art. 103 - Svolgimento dell'offerta 91 Art. 104 - Difese..... 92 Art. 104-bis - Regola di neutralizzazione. 93 Art. 104-ter - Clausola di reciprocità... 94 Sezione II - Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie 94 Art. 105 - Disposizioni generali. 94 Art. 106 - Offerta pubblica di acquisto totalitaria.. 95 Art. 107 - Offerta pubblica di acquisto preventiva 96 Art. 108 - Obbligo di acquisto.... 97 Art. 109 - Acquisto di concerto.. 98 Art. 110 - Inadempimento degli obblighi.. 98 Art. 111 - Diritto di acquisto.. 99 Art. 112 - Disposizioni di attuazione.. 99 TITOLO III - EMITTENTI 99 Capo I - Informazione societaria... 99 Art. 113 - Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari 99 Art. 113-bis - Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti.. 100 Art. 113-ter Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate.. 101 Art. 114 - Comunicazioni al pubblico 102 Art. 114-bis - Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori. 103 Art. 115 - Comunicazioni alla Consob.. 104

pag. 6 Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 Art. 115-bis - Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate. 105 Art. 116 - Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico 105 Art. 117 - Informazione contabile.. 105 Art. 117-bis - Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate 106 Art. 117-ter - Disposizioni in materia di finanza etica. 106 Art. 118 - Casi di inapplicabilità 106 Art. 118-bis - Controllo sulle informazioni fornite al pubblico... 106 Capo II - Disciplina delle società con azioni quotate. 107 Art. 119 - Ambito di applicazione.. 107 Sezione I - Assetti proprietari... 107 Art. 120 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti. 107 Art. 121 - Disciplina delle partecipazioni reciproche. 108 Art. 122 - Patti parasociali.. 108 Art. 123 - Durata dei patti e diritto di recesso 109 Art. 123-bis - Informazione sugli assetti proprietari 109 Art. 124 - Casi di inapplicabilità 110 Sezione I-bis - Informazioni sull'adesione a codici di comportamento 110 Art. 124-bis - Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento.. 110 Art. 124-ter - Informazione relativa ai codici di comportamento 110 Sezione II - Tutela delle minoranze 111 Art. 125 - Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza (abrogato) 111 Art. 126 - Assemblea straordinaria. 111 Art. 126-bis - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea 111 Art. 127 - Voto per corrispondenza 111 Art. 128 - Denuncia al collegio sindacale e al tribunale (abrogato). 112 Art. 129 - Azione sociale di responsabilità (abrogato).. 112 Art. 130 - Informazione dei soci 112 Art. 131 - Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni (abrogato).. 112 Art. 132 - Acquisto di azioni proprie e della società controllante. 112 Art. 133 - Esclusione su richiesta dalle negoziazioni 112 Art. 134 - Aumenti di capitale 112 Art. 135 - Società cooperative 113 Sezione III - Deleghe di voto. 113 Art. 136 - Definizioni. 113 Art. 137 - Disposizioni generali. 113 Art. 138 - Sollecitazione 113 Art. 139 - Requisiti del committente.. 114 Art. 140 - Soggetti abilitati alla sollecitazione.. 114 Art. 141 - Associazione di azionisti 114 Art. 142 - Delega di voto 114 Art. 143 - Responsabilità 115 Art. 144 - Svolgimento della sollecitazione e della raccolta...... 115 Sezione IV - Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni 115 Art. 145 - Emissioni delle azioni 115 Art. 146 - Assemblea speciale 116 Art. 147 - Rappresentante comune. 117 Art. 147-bis - Assemblee di categoria.. 117 Sezione IV-bis - Organi di amministrazione. 118 Art. 147-ter - Elezione e composizione del consiglio di amministrazione.. 118 Art. 147-quater - Composizione del consiglio di gestione 119

Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 7 Art. 147-quinquies - Requisiti di onorabilità.. 119 Sezione V - Organi di controllo.. 119 Art. 148 - Composizione 119 Art. 148-bis - Limiti al cumulo degli incarichi. 120 Art. 149 - Doveri 120 Art. 150 - Informazione.. 121 Art. 151 - Poteri.. 122 Art. 151-bis - Poteri del consiglio di sorveglianza.. 122 Art. 151-ter - Poteri del comitato per il controllo sulla gestione. 123 Art. 152 - Denunzia al tribunale. 123 Art. 153 - Obbligo di riferire all'assemblea 124 Art. 154 - Disposizioni non applicabili.. 124 Sezione V-bis - Informazione finanziaria. 124 Art. 154-bis - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 124 Art. 154-ter Relazioni finanziarie. 125 Sezione VI - Revisione contabile.. 126 Art. 155 - Attività di revisione contabile 126 Art. 156 - Relazioni di revisione.... 127 Art. 157 - Effetti dei giudizi sui bilanci. 127 Art. 158 - Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi 128 Art. 159 - Conferimento e revoca dell'incarico.. 128 Art. 160 - Incompatibilità... 129 Art. 161 - Albo speciale delle società di revisione. 131 Art. 162 - Vigilanza sulle società di revisione 131 Art. 163 - Provvedimenti della Consob.. 132 Art. 164 - Responsabilità 133 Art. 165 - Revisione contabile dei gruppi.. 133 Art. 165-bis - Società che controllano società con azioni quotate 134 Sezione VI-bis - Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.. 134 Art. 165-ter - Ambito di applicazione.. 134 Art. 165-quater - Obblighi delle società italiane controllanti 135 Art. 165-quinquies - Obblighi delle società italiane collegate 136 Art. 165-sexies - Obblighi delle società italiane controllate. 136 Art. 165-septies - Poteri della Consob e disposizioni di attuazione... 137 PARTE V - SANZIONI 138 TITOLO I - SANZIONI PENALI 138 Capo I - Intermediari e mercati 138 Art. 166 - Abusivismo 138 Art. 167 - Gestione infedele... 138 Art. 168 - Confusione di patrimoni 138 Art. 169 - Partecipazioni al capitale.. 139 Art. 170 - Gestione accentrata di strumenti finanziari.. 139 Art. 170-bis - Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob.. 139 Art. 171 - Tutela dell'attività di vigilanza (abrogato) 139 Capo II - Emittenti.. 140 Art. 172 - Irregolare acquisto di azioni.. 140 Art. 173 - Omessa alienazione di partecipazioni 140 Art. 173-bis - Falso in prospetto.. 140

pag. 8 Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 Art. 174 - False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob (abrogato) 140 Capo III - Revisione contabile. 140 Art. 174-bis - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione 140 Art. 174-ter - Corruzione dei revisori.. 141 Art. 175 - Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (abrogato). 141 Art. 176 - Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate (abrogato). 141 Art. 177 - Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione. 142 Art. 178 - Compensi illegali.. 142 Art. 179 - Disposizioni comuni.. 142 TITOLO I-BIS - ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO. 142 Capo I - Disposizioni generali 142 Art. 180 - Definizioni 142 Art. 181 - Informazione privilegiata.. 143 Art. 182 - Ambito di applicazione. 143 Art. 183 - Esenzioni 144 Capo II - Sanzioni penali. 144 Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate 144 Art. 185 - Manipolazione del mercato 145 Art. 186 - Pene accessorie.. 145 Art. 187 - Confisca. 145 Capo III - Sanzioni amministrative. 145 Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate 145 Art. 187-ter - Manipolazione del mercato 146 Art. 187-quater - Sanzioni amministrative accessorie.. 147 Art. 187-quinquies - Responsabilità dell'ente 147 Art. 187-sexies - Confisca. 148 Art. 187-septies - Procedura sanzionatoria. 148 Capo IV - Poteri della Consob. 149 Art. 187-octies - Poteri della Consob... 149 Art. 187-nonies - Operazioni sospette 150 Capo V - Rapporti tra procedimenti.. 150 Art. 187-decies - Rapporti con la magistratura. 150 Art. 187-undecies - Facoltà della Consob nel procedimento penale. 151 Art. 187-duodecies - Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione 151 Art. 187-terdecies - Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale.. 151 Art. 187-quaterdecies - Procedure consultive. 151 TITOLO II - SANZIONI AMMINISTRATIVE. 152 Art. 187-quinquiesdecies - Tutela dell attività di vigilanza della Consob 152 Art. 188 - Abuso di denominazione 152 Art. 189 - Partecipazioni al capitale... 152 Art. 190 - Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati.. 152 Art. 191 - Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita.. 154 Art. 192 - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio.. 154

Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 9 Art. 192-bis - False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate. 155 Art. 192-ter - Ammissione alle negoziazioni.. 155 Art. 193 - Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di Art. 193-bis revisione. 155 - Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria 156 Art. 194 - Deleghe di voto.. 156 Art. 195 - Procedura sanzionatoria. 157 Art. 196 - Sanzioni applicabili ai promotori finanziari.. 158 PARTE VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 159 Art. 197 - Personale della Consob. 159 Art. 198 - Girata di titoli azionari... 159 Art. 199 - Società fiduciarie... 159 Art. 200 - Intermediari già autorizzati 159 Art. 201 - Agenti di cambio 160 Art. 202 - Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa.. 161 Art. 203 - Contratti a termine. 163 Art. 204 - Gestione accentrata 163 Art. 205 - Quotazioni di prezzi.. 163 Art. 206 - Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa.. 163 Art. 207 - Patti parasociali. 163 Art. 208 - Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile. 163 Art. 209 - Società di revisione 163 Art. 210 - Modifiche al codice civile. 163 Art. 211 - Modifiche al T.U. bancario 164 Art. 212 - Disposizioni in materia di privatizzazioni. 164 Art. 213 - Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa 165 Art. 214 - Abrogazioni 165 Art. 215 - Disposizioni di attuazione. 167 Art. 216 - Entrata in vigore 167 ALLEGATO 168 SEZIONE A - Attività e servizi di investimento... 168 SEZIONE B - Servizi accessori. 168 SEZIONE C - Strumenti finanziari.. 168

pag. 124 Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 Sezione V-bis 541 Informazione finanziaria 542 Art. 154-bis 543 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) 1. Lo statuto degli emittenti quotati aventi l'italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo 544. 2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili 545. 539 Comma così sostituito dall art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.. 540 Articolo così sostituito dall art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 541 Sezione inserita dall art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. 542 Rubrica così sostituita dall art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007. 543 Articolo dapprima inserito dall art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e dall art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 nei termini indicati nelle successive note. Le disposizioni del presente articolo, così come modificato dall'art. 1, comma 9, del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007, si applicano nella redazione delle relazioni finanziarie relative a esercizi, semestri e periodi aventi inizio dalla data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 195 del 6.11.2007. 544 Comma dapprima modificato dall art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: i requisiti di professionalità e e poi dall art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha inserito le parole: degli emittenti quotati aventi l'italia come Stato membro d'origine. 545 Comma così modificato dall art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria con le parole: diffusi al mercato, e relativi all informativa contabile anche infrannuale ; ha soppresso le parole: dal direttore generale e e ha sostituito le parole: al vero con le parole: alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 125 3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario 546. 4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili 547. 5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato: a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti; b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento; e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti; f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter 548. 5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob 549. 6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società. Art. 154-ter (Relazioni finanziarie) 1. Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile e 156, comma 5, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio gli emittenti quotati aventi l'italia come Stato membro d'origine approvano il bilancio d'esercizio e pubblicano la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5. Le relazioni di revisione di cui all'articolo 156 sono pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale. 2. Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'italia come Stato membro d'origine pubblicano una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato della società di revisione, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine. 546 Comma così modificato dall art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: predisposizione con la parola: formazione. 547 Comma così sostituito dall art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 548 Comma sostituito dapprima dall art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007. 549 Comma inserito dall art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007. Vedi art. 81-ter del regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

pag. 126 Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato. 4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate. 5. Gli emittenti azioni quotate aventi l'italia come Stato membro d'origine pubblicano, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, un resoconto intermedio di gestione che fornisce: a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate. 6. La Consob, in conformità alla disciplina comunitaria, stabilisce con regolamento: a) le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 5; b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale; c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4; d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi. 7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato 550.