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COMUNE DI CESENATICO Provincia di Forlì - Cesena Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel.0547/79111 fax 0547/83820 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 22/05/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Oggetto: LEGGE REGIONALE 24.5.2013, N. 4. ISTITUTO DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA. APPROVAZIONE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ L anno 2014 il giorno ventidue del mese di Maggio, alle ore 18:30, nell apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione ordinaria con avviso notificato a tutti i consiglieri. La seduta è pubblica. ------ Alle ore 19,00 in esecuzione di quanto previsto nell art.44 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato con la deliberazione consiliare n.149 del 12.11.1993, modificata con deliberazione consiliare n.6 del 14.01.1994, il Presidente invita il Segretario ad effettuare l appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera A. 1 BUDA ROBERTO (SINDACO) 9 BAREDI RENZO 2 SORAGNI ANGELO JUNIOR (PRESIDENTE) 10 GASPERINI MAURO 3 VERNOCCHI MANUEL 11 PANZAVOLTA NIVARDO A CANGINI IVAN 12 DRUDI MARIO 4 SCARAMUZZO FRANCESCO 13 GOZZOLI MATTEO 5 BASSI LUCIANO 14 PEDULLI EMANUELA 6 BRIGHI MAURO 15 BUDA PASCALE 7 BANDIERI FABIO 16 PAPPERINI ALBERTO 8 DONINI PIER LUIGI Presiede. SORAGNI ANGELO JUNIOR, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO eletto. Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE dott. COSTANTINI PAMELA TERESA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Sono presenti i seguenti Assessori: TAVANI ANTONIO, SAVINI VITTORIO, BERNIERI MAURO, AMORMINO LINA. Sono designati scrutatori i consiglieri: DONINI PIERLUIGI, PEDULLI EMANUELA, BRIGHI MAURO. ------- Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.

------- In merito all argomento, in particolare, IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: - con la Legge Regionale 24.5.2013, n. 4, la Regione Emilia Romagna ha introdotto l articolo 7- bis nella Legge Regionale 28.4.1984, n. 21, recante Disciplina dell applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale ; - il citato articolo 7-bis innova il procedimento amministrativo sanzionatorio per le violazioni di competenza regionale, introducendo l istituto della diffida amministrativa; Evidenziato che il citato articolo 7-bis: - al comma 4 precisa che la diffida amministrativa è applicabile nell ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali; - al comma 3 precisa che la diffida è applicabile alle sole violazioni sanabili; - al comma 3 fa altresì salva la disciplina della diffida prevista in normative di settore, intendendo con tale previsione salvaguardare, cioè non modificare né tanto meno disapplicare le procedure in tali normative previste ed applicate; - al comma 3 prevede infine, come conseguenza della salvaguardia posta, che la diffida amministrativa, come disciplinata nella legge regionale n. 21/1984, si applica in assenza di normative di settore che già prevedono e disciplinano l applicazione della diffida a specifiche fattispecie; - al comma 5 individua la procedura di applicazione della diffida; - al comma 6 stabilisce che la diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile e che essa non opera in caso di attività svolte senza titolo abilitativo (autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato); - al comma 6 stabilisce altresì che la diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida; - il comma 7 precisa che gli Enti che esercitano le funzioni di amministrazione attiva, cui le sanzioni amministrative accedono, individuano, con proprio atto, nell ambito dei settori indicati al punto precedente in quali procedimenti sanzionatori introdurre la diffida amministrativa; - il comma 7 precisa altresì che la Regione monitora l applicazione dell istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia; Tenuto presente che: - l articolo 14, comma 5, del decreto legge 9.2.2012, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4.4.2012, n. 35, ha stabilito che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell ambito dei propri ordinamenti, devono conformare le attività di controllo di loro competenza ad apposite linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata; - sulla G.U. n. 42 del 19.2.2013 è stata pubblicata l Intesa 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Repertorio atti n. 2/CU) ; Viste le linee guida in materia di controlli adottate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni in data 24 gennaio 2013, che: - rappresentano lo strumento con cui le regioni, le province autonome e gli enti locali devono conformare le rispettive attività di controllo e si applicano in tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti dei controlli, a prescindere che ad essi possa conseguire l applicazione di una sanzione; - indicano i principi cui devono uniformarsi le attività di controllo sulle imprese e vengono proposti dei percorsi operativi per la loro attuazione;

- nel principio denominato Approccio collaborativo del personale, finalizzato ad avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con le imprese, adottando una visione delle attività di controllo principalmente orientata all effettiva tutela dell interesse giuridico protetto, viene citata come esempio di buona prassi la diffida amministrativa di cui all art. 7-bis della Legge Regionale Emilia Romagna n. 21/1984; Rilevato che: - l istituto della diffida amministrativa introdotto dall articolo 7-bis della Legge Regionale n. 21/1984 trova sicuramente applicazione per le violazioni di competenza regionale nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo disciplinate da normative regionali (oltre che dai Regolamenti Comunali) ma che, con riferimento a quanto indicato nelle linee guida in materia di controlli adottate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni in data 24 gennaio 2013, cui si devono conformare gli enti locali ai sensi dell articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è possibile, quando non doveroso, estendere tale istituto anche alle violazioni nei settori precitati di competenza regionale (così individuata dal punto di vista costituzionale o delegata dalla legge dello Stato) ma ancora disciplinate da normativa statale; Considerato che: - le linee guida in materia di controlli, adottate ai sensi dell articolo 14, comma 5, del decreto legge 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.4.2012, n. 35, di fatto considerano buona prassi quella di adottare la diffida amministrativa in tutti i controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi nelle imprese, a prescindere dalla circostanza che ad essi possa conseguire l applicazione di una sanzione, ad esclusione dei controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 14, comma 6, del D.L. 5/2012); Dato atto che: - la Regione Emilia Romagna non ha ancora, al momento, esercitato la facoltà assegnatale dalla legge regionale di emanare specifiche proprie linee guida in materia di diffida amministrativa; Visti: - l articolo 7-bis della legge regionale 28.4.1984, n. 21; - l articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.4.2012, n. 35; - l Intesa 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.4.2012, n. 35; Dato atto che 19/05/2014; l argomento è stato esaminato dalla Commissione consiliare AA.GG. in data Visto il parere favorevole ai sensi dell art. 49, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, di regolarità tecnica, espresso sulla proposta cartacea dal Dirigente del Settore Sviluppo del territorio e vigilanza; Visto altresì il parere positivo di conformità dell azione amministrativa di cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal competente dirigente, in relazione alla conformità della delibera al diritto, poiché la legge regionale n. 21/1984 novellata con la legge regionale 24.5.2013, n. 4, ha introdotto lo strumento della diffida amministrativa nell iter sanzionatorio amministrativo di competenza regionale, ma dal momento in cui non si introduce una sanzione, ma solo l iter di irrogazione della sanzione, non può assumersi violato il principio di cui all articolo 23 della Costituzione; si potrebbe rilevare invece il contrasto con le procedure previste in via generale

dalla legge 689/81 che prevedono la contestazione immediata delle infrazioni cui consegue il diritto del pagamento in misura ridotta ed in mancanza del pagamento nei termini la procedura esecutoria, tuttavia le disposizioni della legge 689/81 si osservano salvo che non sia diversamente stabilito (articolo 12), il che lascia spazio alla Regione, nelle materie di propria competenza, di stabilire appunto diversamente. Peraltro il medesimo principio è stato già temperato dalla legislazione statuale in materia tributaria e di sicurezza sul lavoro, con l introduzione di norme che prevedono la possibilità di sanare talune inadempienze. Nel caso di specie la procedura della diffida si limita appunto alle violazioni sanabili (e solo a quelle) di competenza della Regione; pertanto la delibera è legittima e sarà poi compito dell organo addetto al controllo (cfr. articolo 13 legge 689/81), tra cui indubbiamente vi rientra l operatore di polizia locale, discriminare sui casi sanabili e quelli che sanabili non sono; - Con voto unanime, reso per alzata di mano, DELIBERA 1. di applicare la diffida amministrativa, con le modalità indicate dall articolo 7-bis della legge regionale n. 21/1984: - a tutte le violazioni di natura amministrativa e di competenza regionale, disciplinate da leggi regionali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico e il divieto di fumo, qualora l autorità competente all applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sia il Comune di Cesenatico, indipendentemente dall Ente competente a incassare i proventi sanzionatori; - a tutte le violazioni di natura amministrativa disciplinate da leggi statali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico e il divieto di fumo, qualora l autorità competente all applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ad incassare i proventi sanzionatori sia il Comune di Cesenatico; - a tutte le violazioni di regolamenti comunali o di ordinanze comunali di natura non contingibile ed urgente; - solamente e qualora le precitate violazioni siano sanabili da parte del trasgressore, ovvero dall obbligato in solido, in un congruo lasso di tempo all uopo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10 giorni, dovendo intendersi per sanabili quelle violazioni per le quali il trasgressore o l eventuale obbligato in solido, con un azione od omissione successiva alla violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o gli effetti della precedente azione od omissione costituente la violazione; - indipendentemente dalla circostanza che per tali violazioni siano o meno previste sanzioni amministrative accessorie (sospensione attività, sequestro, eccetera); 2. di dare atto che: - il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a violazioni della medesima disposizione; - il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) accertati solo sul territorio del Comune di Cesenatico; - il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti opera a prescindere dalla circostanza che tale comportamento sia stato sanzionato oppure no; - il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) commessi, quale trasgressore, dalla medesima persona fisica o giuridica (nella persona, pro-tempore, del suo legale rappresentante); - un eventuale ricorso del trasgressore/obbligato in solido in opposizione, nel merito, a comportamenti sanzionati amministrativamente preceduti da una diffida amministrativa,

qualora risulti vinto dall opponente annulla, con effetto retroattivo (ex-tunc), anche la diffida amministrativa applicata sulla medesima fattispecie; 3. di dare atto che la diffida amministrativa deve essere applicata con le modalità contenute nel comma 5 dell articolo 7-bis della legge regionale n. 21/1984 e più precisamente: - la diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall accertatore al trasgressore e agli obbligati in solido, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa; - essa è contenuta nel verbale di ispezione, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui conformarsi alle prescrizioni; - qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento; 4. di dare atto che: 1. la diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile; 2. la diffida amministrativa non opera in caso di attività svolte abusivamente, cioè senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso, nulla osta o altro titolo abilitativo comunque denominato; 3. la diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida; 5. di incaricare la Polizia Municipale a predisporre un idonea banca dati che consenta la gestione delle diffide amministrative; tale banca dati, a specifica richiesta, potrà essere accessibile anche ad altri organi accertatori o ad altri organi di polizia. ==== Dopo l appello iniziale si è verificata la seguente variazione nel numero dei consiglieri presenti in aula: ENTRATI: CANGINI. PRESENTI alla votazione dell argomento in oggetto n. 17 consiglieri. ===== Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SORAGNI ANGELO JUNIOR IL SEGRETARIO GENERALE COSTANTINI PAMELA TERESA