ISTITUTO COMPRENSIVO S. SATTA - PERFUGAS TEL 079564042 FAX 079563082 e-mail: SSIC800001@ISTRUZIONE.IT; SSIC800001@PEC.ISTRUZIONE.IT VIA LAMARMORA, S.N.C. 07034 PERFUGAS (SS) SITO WEB: WWW.ICPERFUGAS.IT circ. n. 14 Perfugas, 24.09.2015 Ai docenti responsabili dei plessi Ai docenti Al DSGA Agli assistenti amministrativi Ai collaboratori scolastici Sedi-Albo-Atti OGGETTO: Circolare organizzativa a.s. 2015/16 Gentile Personale, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni organizzative, in parte note e attuate da tempo e in parte nuove. Si tratta di adempimenti ai quali è necessario attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni. Tutto il personale dell Istituto è tenuto a osservare SCRUPOLOSAMENTE le disposizioni della presente circolare che rappresentano precisi obblighi di servizio indispensabili per un corretto ed efficace funzionamento della scuola. In particolare si richiama l attenzione sui seguenti punti. ASSENZE PER MALATTIA Si invita a prestare attenzione al contenuto dei seguenti articoli del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006-2009 e primo biennio economico 2006/2007: art. 13 (ferie); art. 14 (Festività); art. 15 (permessi retribuiti); art. 16 (permessi brevi); art. 17 (assenze per malattia); art. 18 (aspettativa per motivi di famiglia); art. 19 per il personale assunto a tempo determinato (supplenti), nonché all art. 71 Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del Decreto Legge 112 del 2008, convertito in Legge n. 133 del 2008 e circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2011 relativa al decreto Legge n. 98 del 2011, convertito in Legge n. 111/2011 art. 16, commi 9 e 10. Si ricorda, quindi, alle SS.LL. che l assenza per malattia deve essere comunicata alla Segreteria della sede centrale tempestivamente e comunque prima dell inizio delle lezioni o del proprio orario di lavoro per il personale ATA anche nel caso di eventuale prosecuzione dell assenza. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, inoltre, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando comunque per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. La domanda dev essere consegnata subito al rientro al lavoro. La nuova regolamentazione relativa alla certificazione medica prevede che i certificati vengano trasmessi per via telematica direttamente dal medico curante; tuttavia, sarebbe opportuno che il dipendente si facesse rilasciare ricevuta dell avvenuta trasmissione per recapitarla in segreteria comunicando tempestivamente il numero di protocollo del certificato on-line rilasciato dal Medico di base. Nel caso di visite specialistiche sarà cura dell interessato presentare certificazione cartacea.
È doveroso comunicare l assenza per malattia DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 8:00 al fine di poter al più presto provvedere alle sostituzioni. Il dipendente che durante l assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello della residenza deve, altresì, darne immediata comunicazione, precisando l indirizzo in cui può essere reperito, per consentire all amministrazione scolastica l effettuazione dei prescritti controlli. In particolare, le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali possono essere effettuate le visite di controllo, sono: 7 giorni su 7 inclusi sabato, domenica, festivi e prefestivi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. È opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell assenza all effettuazione di visite specialistiche, cure o esami diagnostici, il dipendente è tenuto a darne preventiva comunicazione all amministrazione scolastica, con l indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. LEGGE 104/92 Modalità di fruizione dei permessi Visto l alto numero di dipendenti che usufruiscono della L. 104/92, al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell organizzazione, si dispone quanto segue. La normativa specifica afferma, genericamente, che la fruizione dei permessi va concordata, nella sua articolazione mensile, con il datore di lavoro, in quanto è necessario e doveroso per i lavoratori della scuola contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro e il diritto allo studio degli alunni con il diritto ai permessi derivanti dall articolo 33 della Legge 104/1992 evitando disservizi, discontinuità, disorientamento negli alunni. Pertanto, non è consentito lasciare in segreteria il giorno prima una richiesta di permesso per art. 33 legge 104/1992, se questa non sia stata prima vistata e autorizzata dal dirigente scolastico, con il quale il permesso deve essere quindi concordato. I lavoratori beneficiari di cui all art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e se possibile con riferimento all arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l Inps con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell 1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione. Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un effettiva assistenza. Pertanto, ai sensi della normativa vigente, coloro che fruiranno dei permessi ex art. 33, legge 104/1992 sono tenuti a produrre una programmazione mensile da presentare entro il 30 del mese precedente. Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata (rivedibile in dimostrate situazioni di emergenza) e di chiedere con congruo anticipo di almeno 3 giorni la fruizione di un altra giornata di permesso in sua sostituzione, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell organizzazione». Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all art. 15 prevede che tali permessi. devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. Inoltre, secondo l art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. Anche in questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane giornaliero. L art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 prevede, altresì, che i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 e 3: per questi soggetti la possibilità di fruire
di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente Il comma 3 stabilisce invece la possibilità di fruire di massimo permessi giornalieri per tre giorni al mese, non frazionabili in ore. Le due modalità di fruizione sono alternative (comma 6 dell art. 33) e pertanto, in base alla norma, non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari di cui ai commi 2 e 3 nel corso dello stesso mese. Naturalmente, anche la modalità di fruizione dei permessi mensili riferiti ad handicap gravi deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili. È appena il caso di ribadire che i permessi mensili devono essere richiesti, non semplicemente comunicati con congruo anticipo. Corre l obbligo, infine, di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall invio. PERMESSI RETRIBUITI PERMESSI BREVI CAMBI TURNO L art.15, comma 2, del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola recita testualmente che il dipendente,inoltre, ha diritto, a domanda, nell anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. La potestà autocertificativa in capo al richiedente non si può esprimere, tecnicamente, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all art. 46 del D.P.R. 445/2000, novellato dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, ma solo mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui al successivo art.47, in quanto avente ad oggetto stati, qualità personali e fatti non espressamente indicati nelle norme relative all autocertificazione. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che andrà presentata seguendo due precipue modalità: sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto e consegnata da lui personalmente brevi manu all ufficio protocollo della scuola, oppure sottoscritta dall interessato e presentata da chicchessia, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, documento che va poi inserito nel fascicolo della pratica. In quest ultimo caso, inviata anche a mezzo servizio postale pubblico o privato, a mezzo fax, o per via telematica. Dichiarazione nei confronti della quale l amministrazione conserva comunque un potere di controllo inerente alla veridicità degli stati, qualità personali e fatti ivi dichiarati. Nello specifico, l art.71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, all interno di una prassi operativa ordinaria, e non solamente straordinaria messa in atto dai vari uffici. Il comma 3 del medesimo articolo 71 prevede anche la possibilità di rilevare d ufficio irregolarità, quali eventuali vizi nelle dichiarazioni sostitutive e/o autocertificazioni, che non comportino comunque la nullità dell atto, o omissioni, quali l incompletezza di dati o dichiarazioni, entrambe suscettibili di rettifica e/o integrazione, sempre che non si ravvisi un intento fraudolento di falsificazione della realtà (art.6, comma 1, lett.b), della Legge 241/1990). Tali controlli possono essere svolti sistematicamente o a campione e, comunque, ogni volta che sussistano ragionevoli dubbi su quanto autocertificato. Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si dovessero rilevare elementi di falsità materiale o ideologica, l incaricato del servizio, ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è tenuto a darne immediata comunicazione al dirigente scolastico, che provvederà all inoltro all Autorità giudiziaria degli atti contenenti le false dichiarazioni, indicando gli elementi di falsità riscontrati. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio devono essere, perciò, chiare e complete con indicazione di motivazioni, luoghi e possibilmente orari. I permessi possono essere giustificati anche mediante certificati rilasciati da altri soggetti pubblici o privati indicanti in modo chiaro motivazioni, luogo e possibilmente orari.
I permessi retribuiti devono essere formalmente richiesti e necessitano di un apposito provvedimento concessorio da parte del dirigente scolastico. In assenza del quale, infatti, si incorrerebbe nell ipotesi di licenziamento disciplinare previsto dal D.Lgs. n.150/2009, cd. Decreto Brunetta, che ha novellato il D.Lgs. n.165/2001. Un assenza dal servizio non autorizzata e, quindi ingiustificata, è passibile di - licenziamento disciplinare con preavviso - qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1, lett.b), dell art.55quater del suddetto D.Lgs. 165/2001. Per la richiesta di permessi è necessaria la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico ( per il personale A.T.A., sentito il D.S.G.A). Il personale Docente e ATA, pertanto, è tenuto ad attenersi alle presenti indicazioni utilizzando i modelli di richiesta e di giustificazione messi a disposizione. Per quanto concerne i permessi retribuiti, detti modelli devono essere consegnati unitamente ad autocertificazione giustificativa o ad opportuna documentazione. Il modulo di richiesta, siglato dal docente fiduciario di plesso, a cui compete segnalare al dirigente scolastico eventuali problematiche organizzative, dovrà pervenire in segreteria almeno cinque giorni prima dell assenza. Tuttavia, nel caso di particolari situazioni, è possibile conseguire la prescritta autorizzazione per le vie brevi. I permessi retribuiti per motivi personali e familiari (art. 15, 2 comma del CCNL 29/11/07) per il personale docente e A.T.A. dovranno essere richiesti e giustificati personalmente al Dirigente. I cambi di turno devono essere richiesti tempestivamente e formalmente nonché preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico (sentiti i fiduciari di plesso per il personale docente e il D.S.G.A per il personale ATA). I fiduciari e il DSGA, o chi per lui, possono accogliere le richieste, devono valutare e provvedere a tutti gli aspetti organizzativi. Ai sensi dell art. 16 del CCNL 2006-09, compatibilmente con le esigenze di servizio sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate I permessi brevi devono essere richiesti formalmente al dirigente scolastico, informalmente ai fiduciari di plesso, per i docenti, e al DSGA, per il personale ATA, che, sulla base delle esigenze di servizio, ne valutano la possibilità di concessione e fruizione. In ogni caso il Dirigente concede i permessi solo dopo aver sentito i suoi collaboratori ovvero i fiduciari di plesso per i docenti e il DSGA per il personale ATA. ASSENZE DALLE RIUNIONI COLLEGIALI I docenti hanno l obbligo di partecipare alle riunioni programmate e di rispettare l orario di inizio e fine delle stesse; le assenze dalle riunioni collegiali dovranno essere comunicate in largo anticipo e giustificate per iscritto, sui moduli appositi, entro il giorno successivo a quello in cui si è tenuta la seduta, indicando contestualmente le modalità di recupero. È appena il caso di ricordare che i docenti sono tenuti a partecipare alle attività previste nel piano annuale (programmazione, collegi, consigli di classe, etc.) con puntualità e correttezza e, pertanto, è fatto divieto, anche per motivi di sicurezza, che alle stesse o nei locali della scuola siano presenti estranei (parenti, amici, bambini.). Eventuali deroghe vanno autorizzate dal Dirigente.
RITARDI DEL PERSONALE Nel sottolineare che è essenziale osservare il proprio orario di servizio per non incorrere in responsabilità di tipo penale e amministrativo per danni occorsi agli alunni a causa della mancata vigilanza, si evidenzia, in caso di ritardo nella presa di servizio, la seguente procedura da seguire: 1) Il docente comunicherà immediatamente, in segreteria e al plesso, la sezione/classe, l orario di ingresso a scuola e il presumibile orario di arrivo. 2) Il personale A.T.A., che per vari motivi, non possa giungere in orario nella sede di servizio, deve tempestivamente avvisare la segreteria dell Istituto e il plesso di appartenenza, precisando il turno di lavoro. 3) Entro due giorni la richiesta deve essere formalizzata per iscritto con documento giustificativo o autocertificativo allegato. La mancata comunicazione determinerà la responsabilità personale per violazione degli obblighi di servizio e per eventuali incidenti agli alunni. Per il personale docente il ritardo, se superiore ai 15 minuti, si configura come permesso breve e andrà quindi recuperato su indicazione della Dirigenza o dei Coordinatori di plesso. Non è consentito allontanarsi dal posto di lavoro se non per causa di forza maggiore, in tale circostanza occorre avvisare il fiduciario di plesso o il dirigente. Si ricorda che tutto il personale della scuola è tenuto ad attenersi, nell espletamento del proprio ruolo, al Codice di comportamento della P.A., a conoscere il codice disciplinare di comparto affisso all albo e pubblicato nel sito internet e le nuove norme in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari (D. Lgs. n. 150/2009 artt. 68, 69 e da 55 a 55 octies). In particolare il personale della scuola è chiamato a uniformarsi a comportamenti che non ledano l immagine dell istituzione e che siano coerenti con le specifiche finalità educative e dell intera comunità scolastica. Cordiali saluti IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Giovanni Carmelo Marras Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993