RAMO DI AZIENDA E CONTESTUALI ACCORPAMENTI DI AGENZIE



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\O CONSEGUENTE ALLA PROCEDU RAMO DI AZIENDA E CONTESTUALI ACCORPAMENTI DI AGENZIE II giorno 26 marzo 2010 in Milano, Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. rappresentata dal sig. Maurizio Bertolotti tra Banca di Legnano Spa rappresentata dalla sig.ra Cristina Zannoni Cassa di Risparmio di Alessandria Spa rappresentata dal sig. Ivano Valdesturli e la Delegazione Sindacale FALCRI, rappresentata dal signor Saul Cenci Premesso che: nell'ambito del progetto di razionalizzazione della copertura territoriale del Gruppo Banca Popolare di Milano, è stato previsto un duplice conferimento incrociato di ramo d'azienda di n. 8 agenzie fra BPM e BdL e n. 4 agenzie fra BPM e CRA; tali operazioni sono finalizzate alla razionalizzazione della presenza sul territorio degli sportelli appartenenti alle tre banche del Gruppo in un'ottica strategico-commerciale di rafforzamento della presenza delle diverse società nei rispettivi ambiti di tradizionale copertura; il negozio giuridico di conferimento di ramo d'azienda delle agenzie denominate 546 Castellarla - 94 Lainate - 168 S. Vittore Olona - 585 Milano - 107 Cuggiono - 227 Vercelli - 320 Genova appartenenti a BPM, 57 Arcisate - 190 Bovisio Masciago - 547 Bresso appartenenti a BdL e 43 Mede - 62 Vogherà appartenenti a CRA, verrà stipulato entro il 30 aprile 2010, con effetti giuridici e fiscali dal 1 maggio 2010; le Parti prendono reciprocamente atto dei contenuti della lettera del 2 marzo 2010 inviata dalle Aziende alle Segreterie Nazionali / Rappresentanze Sindacali Aziendali ed all'abi, che vengono qui integralmente richiamati; la procedura di informativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali si è regolarmente conclusa in data odierna

Si conviene quanto segue: Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo Art. 2 Trattamenti economici e normativi del personale coinvolto nelle cessioni di ramo d'azienda Le n. 52 risorse interessate dalle cessioni di ramo d'azienda, proseguiranno il loro rapporto di lavoro dalla data di efficacia del trasferimento di ramo d'azienda e senza soluzione di continuità con la banca cessionaria in base alle previsioni di legge in materia. Per quanto attiene all'evoluzione lavorativa del personale coinvolto dalle operazioni di cessioni di ramo d'azienda, le Parti convengono che, al termine di un arco temporale di quindici mesi, tali risorse potranno richiedere il rientro nella banca cedente, come meglio esplicitato all'art. 3. A favore delle risorse coinvolte, verranno predisposti dalla banca cessionaria appositi piani formativi mirati alla migliore crescita professionale in ragione dell'attività lavorativa svolta. Di tali piani formativi verrà fornita puntuale informativa alle OO.SS. Nei confronti di tali risorse troveranno applicazione i seguenti trattamenti economici e normativi: applicazione delle norme del Contratto del Credito; mantenimento dell'anzianità banca (intesa come anzianità convenzionale), dei relativi scatti di anzianità e del tempo maturato per eventuali nuovi scatti; mantenimento di ferie e permessi; inquadramento equivalente e relativo trattamento economico corrispondenti a quelli già acquisiti nella banca cedente alla data del conferimento. CLAUSOLA PER I SOLI DIPENDENTI BPM CEDUTI: Per i dipendenti ceduti da BPM, verrà mantenuta l'applicazione dell'art. 6 bis (Graduazione delle retribuzioni tipiche BPM) del Contratto Integrativo Aziendale Banca Popolare di Milano per coloro che ricadono nelle condizioni in esso previste; il riconoscimento del Premio Aziendale (VAP) relativo all'anno del passaggio alla cessionaria, avverrà per l'intera annualità con erogazione nei termini stabiliti contrattualmente, sulla base di quanto pattuito dall'una e dall'altra Azienda e sarà erogato (da cedente e cessionaria) in dodicesimi rapportati alla data del passaggio. Per gli anni successivi, il Premio Aziendale verrà corrisposto sulla base di quanto previsto presso la 2

banca cessionaria; l'erogazione dell'incentivazione relativa all'anno del passaggio alla cessionaria, avverrà per l'intera annualità con erogazione nei termini stabiliti contrattualmente, sulla base di quanto pattuito dall'una e dall'altra Azienda e sarà erogato (da cedente e cessionaria) in dodicesimi rapportati alla data del passaggio1. Per gli anni successivi, il Sistema incentivante verrà corrisposto sulla base di quanto previsto presso la cessionaria; l'erogazione del dividendo per il personale BPM oggetto di cessione, relativo all'anno del passaggio alla cessionaria avverrà per l'intera annualità 2009 con erogazione nei termini stabiliti contrattualmente; per l'anno successivo l'erogazione avverrà prò quota in dodicesimi rapportati alla data del passaggio. Analogamente, per il personale proveniente da BdL e CRA, il dividendo relativo all'anno 2010 da erogare nel 2011 verrà corrisposto prò quota in dodicesimi rapportati alla data del passaggio in BPM; mantenimento delle condizioni in essere per mutui e/o prestiti personali già contratti od in fase di stipula presso la cedente, alla data del passaggio alle dipendenze della cessionaria. Successivamente al passaggio alla cessionaria, possibilità di accesso alle facilitazioni previste per il personale della medesima, dai cui massimali saranno dedotti gli importi già fruiti presso la cedente; possibilità di accesso diretto, a partire dal giorno del passaggio alla cessionaria, al relativo Fondo pensionistico integrativo alle medesime condizioni previste di volta in volta dal rispettivo Statuto e Regolamento per il personale in servizio presso la medesima cessionaria, con facoltà per il singolo di optare (in alternativa) per il mantenimento, tramite specifica richiesta, del Fondo pensionistico integrativo della cedente; possibilità di accesso diretto, a partire dal giorno del passaggio alla cessionaria, alla relativa Cassa Assistenza/polizza sanitaria alle medesime condizioni previste per il personale in servizio presso la medesima cessionaria, con facoltà per il singolo di optare (in alternativa) per il mantenimento, tramite specifica richiesta e contributo a carico dell'associato, dell'iscrizione alla Cassa di Assistenza/polizza sanitaria della cedente alle medesime condizioni per il personale in servizio presso la cedente. La facoltà deve essere esercitata all'atto del passaggio nella banca cessionaria, nei tempi tecnici previsti dai rispettivi Statuti/Regolamenti; possibilità di accesso diretto, a partire dal giorno del passaggio alla cessionaria, al relativo crai aziendale, con facoltà per il singolo di optare (in alternativa) per il mantenimento del diritto alla fruizione dei servizi forniti dal crai della cedente alle medesime condizioni previste di volta in volta da Statuto e Regolamento per il personale in servizio presso la medesima cedente, senza alcun aggravio di costi per il/la collega. Tale previsione si intende in deroga rispetto alle vigenti pattuizioni in materia di incentivazione attualmente in essere in BPM

Art. 3 Clausola di riassunzione nella società cedente per tutto il personale coinvolto Ciascuna banca cedente, per i dipendenti che decidessero di non proseguire, al termine dei 15 mesi, il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria in virtù del conferimento del ramo d'azienda in parola, garantisce, su richiesta individuale del dipendente, da formulare nei 3 mesi antecedenti la suddetta scadenza, la riassunzione nei propri organici entro e non oltre i sei mesi successivi alla scadenza stessa. Dichiarazione delle Aziende: la decisione di accordare la possibilità di rientrare presso la cedente decorso un periodo di soli 15 mesi, contrariamente a quanto sancito in altre analoghe intese, è da considerarsi del tutto eccezionale e limitata ai soli lavoratori interessati dal presente accordo, tenuto conto della particolare situazione contingente derivante anche dall 'attivazione del Fondo di Solidarietà. La riassunzione nella cedente viene inoltre garantita al verificarsi delle seguenti condizioni: 1. cessione anche parziale di attività della cessionaria che abbia come conseguenza la modifica sostanziale del ruolo del dipendente nell'ambito dell'azienda stessa; In tal caso, la cedente informerà preventivamente le proprie OO.SS. firmatarie del presente accordo. La cessionaria fornirà preventiva informativa ai propri dipendenti. 2. dichiarazione, da parte della cessionaria di esuberi di personale che coinvolgano i dipendenti destinatari del presente accordo, previa informativa di legge e contrattuale. In questa ipotesi la cedente, comunque d'intesa con la Capogruppo, si impegna nei confronti del personale interessato a fornire una informativa preventiva ed a ricercare, di concerto con le proprie OO.SS. modalità di riassorbimento nei propri organici. Per il solo personale BPM ceduto: Cessione totale o comunque di quote azionarie che determinino la perdita di controllo della cessionaria da parte di Banca Popolare di Milano. In tal caso, BPM informerà preventivamente le proprie OO.SS. firmatarie del presente accordo. La cessionaria fornirà preventiva informativa ai propri dipendenti. In tutte le ipotesi citate, la riassunzione in BPM sarà gestita d'intesa con la Commissione Paritetica per la Gestione dei Problemi del Personale BPM. Al/alla dipendente riassunto/a verranno integralmente riconosciute le anzianità nel frattempo maturate, eventuali nuovi scatti maturati, nonché il premio aziendale e verranno assegnate mansioni che, compatibilmente con le esigenze e l'organizzazione aziendale, tengano conto delle professionalità dallo stesso nel frattempo acquisite. Restano naturalmente esclusi dalla possibilità di riassunzioni i casi di interruzione del rapporto di lavoro per giusta causa e/o giustificato motivo.

Art. 4 Personale da ricollocare a seguito degli accorpamenti di agenzie contestuali alle cessioni di ramo d'azienda Le Parti si danno atto che dalle undici complessive operazioni di accorpamento di agenzie in BPM, BdL e CRA, contestuali alle cessioni di ramo d'azienda, discende un "recupero" di risorse all'interno delle tre Banche. Tali risorse, verranno riallocate all'interno della banca cessionaria in posizioni che terranno conto delle richieste dei diretti interessati, delle necessità aziendali, dei profili professionali e degli inquadramenti dei singoli, previa valutazione di compatibilita tra il profilo professionale e le medesime esigenze aziendali. Fermo quanto sopra e richiamati i contenuti dell'ari 3 che precede, relativamente alle sole figure dei dirigenti delle agenzie cedute oggetto di accorpamento, le Parti si danno atto che esse potranno essere distaccate presso la cedente, tenuto conto anche della volontà espressa dal singolo, trascorso il tempo necessario al passaggio delle consegne. Dichiarazione delle Aziende: le Aziende Banca Popolare di Milano, Banca di Legnano e Cassa di Risparmio di Alessandria esprimono congiuntamente l'impegno a trattare, attraverso l'istituto del distacco presso la cedente, eventuali casi di eccedenze di personale rivenienti dagli accorpamenti di agenzie, previa verifica di compatibilita con le esigenze di cedente e cessionaria e manifestazione di volontà dell 'interessato. Art 5 Lavoro part time Per il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale le Parti convengono che conserverà alle dipendenze della cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite. La cessionaria si impegna, su richiesta dell'interessato, a prorogare alla scadenza i rapporti di lavoro part time a tempo determinato, alle medesime condizioni e per ulteriori 12 mesi. Raccomandazione delle OO.SS.: relativamente ai casi di colleghi con contratto di lavoro part time le OO.SS. sollecitano le Aziende a valutare con la consueta sensibilità eventuali trasferimenti dei medesimi ad altra sede di lavoro. Art. 6 Premio di anzianità 6.1 Lavoratori di BdL che passano in BPM Ai lavoratori di BdL che passano presso BPM, il premio verrà corrisposto, secondo i criteri contenuti nel Testo Unico BPM, tenuto conto delle anzianità di servizio maturate

in BdL al momento dell'assunzione presso BPM. Ai lavoratori che matureranno il Premio di Anzianità nel corso dell'anno del passaggio in BPM, ovvero negli anni successivi, verranno riconosciuti i parametri di calcolo, se più favorevoli, in atto presso BdL (20% della RAL per il 25 anno - 12% della RAL per il 35 anno) ed applicati sulla retribuzione annua lorda maturata in BdL al momento del passaggio in BPM. Al riguardo BdL sarà tenuta a fornire a BPM immediata quantificazione. Detti importi saranno corrisposti agli aventi diritto nelle seguenti percentuali: se il diritto al premio viene maturato nel corso dell'anno del passaggio: 100%; se il diritto al premio viene maturato il 1 anno successivo al passaggio: 90%; se il diritto al premio viene maturato il 2 anno successivo al passaggio: 80%; se il diritto al premio viene maturato il 3 anno successivo al passaggio: 65%; se il diritto al premio viene maturato il 4 anno successivo al passaggio: 50%; se il diritto al premio viene maturato gli anni successivi: 20% Tali criteri verranno applicati unicamente al primo evento che si verifìcherà dopo il passaggio in BPM. 6.2 Lavoratori di CRA che passano in BPM Con riferimento al Premio di Anzianità da riconoscere ai lavoratori di CRA che passano presso BPM, esso verrà corrisposto, secondo i criteri contenuti nel Testo Unico BPM, tenuto conto delle anzianità di servizio maturate in CRA al momento del passaggio presso BPM. Ai lavoratori che matureranno il Premio di Anzianità nel corso dell'anno del passaggio in BPM, ovvero negli anni successivi, verranno riconosciuti i parametri di calcolo, se più favorevoli, in atto presso CRA (1/10 delle voci individuate come retribuzione dalle norme del CCNL, compreso l'ex Premio di Rendimento per il 25 anno - 2/10 delle voci individuate come retribuzione dalle norme del CCNL, compreso l'ex Premio di Rendimento per il 35 anno) ed applicati sulla retribuzione annua lorda maturata in CRA al momento del passaggio in BPM. Al riguardo CRA sarà tenuta a fornire a BPM immediata quantificazione. Detti importi saranno corrisposti agli aventi diritto nelle seguenti percentuali: - se il diritto al premio viene maturato nel corso dell'anno del passaggio: 100%; - se il diritto al premio viene maturato il 1 anno successivo al passaggio: 90%; - se il diritto al premio viene maturato il 2 anno successivo al passaggio: 80%; - se il diritto al premio viene maturato il 3 anno successivo al passaggio: 65%; - se il diritto al premio viene maturato il 4 anno successivo al passaggio: 50%; se il diritto al premio viene maturato gli anni successivi: 20% Tali criteri verranno applicati unicamente al primo evento che si verifìcherà dopo il passaggio in BPM. 6.3 Lavoratori di BPM che passano in CRA o BdL a) Se la risorsa che passa in BdL o CRA, al momento del passaggio, ha già percepito il premio previsto in BPM a favore di coloro che abbiano maturato l'anzianità di 25 anni di servizio: al compimento del 30 anno di servizio complessivo (dato dalla somma degli anni di servizio presso BPM con quelli presso la cessionaria) la cessionaria corrisponderà il

premio previsto da BPM a favore di coloro che abbiano maturato il requisito dei 30 anni di servizio. Detto premio verrà erogato nella misura prevista dalle disposizioni contrattuali vigenti in BPM al momento della maturazione del requisito. Non verrà invece erogato il premio previsto presso la cessionaria al compimento del 35 anno di servizio. Resta inteso che le giornate di permesso attribuite in premio dovranno necessariamente essere fruite dagli interessati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della maturazione; in difetto esse verranno monetizzate. b) Se la risorsa che passa in BdL o CRA, al momento del passaggio non ha ancora maturato l'anzianità di 25 anni di servizio presso BPM: al compimento del 25 e 35 anno di servizio complessivo, la cessionaria corrisponderà per intero il premio previsto per il proprio personale al raggiungimento di detti requisiti, purché l'interessato abbia maturato almeno cinque anni di anzianità presso la medesima. In caso contrario, la cessionaria corrisponderà una percentuale dei premi aziendali BPM e della cessionaria, commisurata agli anni di servizio prestati presso ciascuna azienda. Non verranno invece erogati i premi previsti in BPM al compimento del 25 e 30 anno di servizio. e) ove il dipendente abbia già percepito in BPM entrambi i premi aziendali, non avrà titolo per rivendicare, neppure prò-quota, il premio aziendale della cessionaria, data l'identica natura dell'erogazione, d) per il personale che nel corso del corrente anno 2010 avrà maturato il requisito dei 25 o 30 anni di anzianità, verrà corrisposto da BPM il premio contrattualmente previsto al raggiungimento di detti requisiti. In particolare: ove il passaggio dovesse verificarsi prima della maturazione del diritto, BPM provvederà ad erogare l'indennità sostitutiva degli otto giorni di permesso retribuito previsti, oltre alla medaglia ed al premio monetario; ove il passaggio dovesse invece verificarsi dopo la maturazione del diritto, BPM provvederà ad assegnare le otto giornate di permesso retribuito (sempre da fruire entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della maturazione, data oltre la quale verranno monetizzate), oltre alla medaglia ed al premio monetario. Dichiarazione delle Parti: In sede aziendale, entro il 31 luglio 2011 si terrà un incontro per sanare eventuali criticità emerse dall'applicazione del presente accordo. Dichiarazione delle Aziende: Le Aziende si dichiarano sin d'ora disponibili a fornire una tabella di raffronto delle retribuzioni e degli inquadramenti entro il 31 luglio 2011. Milano, 26 marzo 2010

Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l : Maurizio Bertolotti Banca di Legnano Spa: Cristina Zannoni Cassa di Risparmio di Alessandria Spa: Ivano Valdesturli Per la zione Sindacale Fai eri: