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CONTRATTO DI FRANCHISING Con la presente scrittura privata, redatta in tre originali, tra le sottoscritte parti: - società <...>, con sede in <...>, e sede secondaria in <...>, <...>, capitale sociale di euro <...> (<...>) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese <...>, codice fiscale n. <...> e partita IVA n. <...>, in persona del Sig. <...>, nato a <...>, il <...>, debitamente autorizzato a quanto infra in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data <...>, di seguito denominata franchisor, da una parte; - società <...>, con sede in <...>, capitale sociale di euro <...> (<...>) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese <...>, partita IVA <...> e codice fiscale <...>, in persona del legale rappresentante, Sig. <...>, nato a <...>, il <...>, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale, munito dei necessari poteri a quanto appresso, di seguito denominata franchisee, dall'altra parte; PREMESSO a) che il franchisor possiede e gestisce da molti anni una catena di punti di vendita al dettaglio di <...> e di largo consumo, ubicati in varie regioni italiane, contraddistinti dall'insegna <...> ; b) che nello svolgimento dell'attività di cui sopra il franchisor ha sviluppato un patrimonio di nozioni, di informazioni e di importanti conoscenze pratiche nel settore della grande distribuzione ed in particolare nella organizzazione e gestione di esercizi commerciali operanti in tale settore (di seguito

collettivamente indicati come know-how ); c) che il franchisor è titolare del marchio d'impresa <...> che ha formato oggetto di domanda di brevetto come dettagliatamente indicato nell'allegato A, destinato a contraddistinguere gli esercizi degli affiliati (nel seguito indicato come marchio ); d) che il franchisee è titolare dell'esercizio commerciale sito in <...>, via <...>, della superficie di vendita di mq. <...> circa (nel seguito denominato esercizio ); e) che il franchisee, al fine di poter migliorare ed incrementare la propria attività, ha chiesto di potersi avvalere del know-how, della consulenza tecnica e della assistenza commerciale del franchisor per l'organizzazione e la gestione dell'esercizio, nonché di poter far uso del marchio come insegna pubblicitaria, impegnandosi ad acquistare dal franchisor alcuni prodotti <...> in assortimento presso i punti vendita del medesimo per la rivendita nell'esercizio in nome e per conto proprio; f) che il franchisor intende allargare la propria rete di vendita mantenendo uniformi l'immagine e lo stile della stessa mediante una costante e reciproca collaborazione con i propri affiliati ed è disposto pertanto ad aderire alla richiesta del franchisee alle condizioni infra precisate; tutto ciò premesso, e pattuito che le premesse e gli allegati alla presente scrittura ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1. Il franchisor concede al franchisee, che accetta, il diritto di rivendere alla clientela dell'esercizio la gamma dei prodotti facenti parte del proprio assortimento elencata nell'allegato B (nel seguito denominati i prodotti ), e si impegna altresì a fornirgli una serie di servizi individuati ai successivi artt. 2 e 3 volti all'avviamento e alla conduzione dell'esercizio agli stessi livelli di servizio e di immagine che caratterizzano i propri punti di vendita. 1.2. Il franchisor inoltre autorizza il franchisee a far uso del know-how e del marchio con le modalità ed i limiti stabiliti dal successivo art. 9. 1.3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono concesse intuitu personae, non sono trasferibili o cedibili a terzi e sono conferite esclusivamen te per la conduzione dell'esercizio. 1.4. Il franchisee si asterrà dallo stipulare con terzi ulteriori contratti di affiliazione per la gestione dell'esercizio. 1.5. Il franchisee, pur nell'osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione <OMISSIS> 1.6. Il franchisee è tenuto nei rapporti con i terzi ad indicare la sua qualità di impresa commerciale indipendente <OMISSIS>. Art. 2 - Servizi per l'avvio dell'esercizio 2.1. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della presente scrittura il franchisor consegnerà al franchisee una copia delle procedure o- perative sviluppate ed attuate nei propri punti vendita. 2.2. Anche allo scopo di consentire al franchisee di superare le difficoltà iniziali connesse all'applicazione della diversa impostazione commerciale, il

franchisor gli fornirà i seguenti servizi: a) assistenza nella progettazione del lay out dell'esercizio, con particolare riferimento alla sistemazione dei banchi, degli scaffali e degli arredi in generale; b) studio del potenziale di vendita dell'esercizio e analisi della concorrenza; c) <OMISSIS>; d) <OMISSIS>; e) <OMISSIS>. Art. 3 - Servizi continuativi 3.1. Per tutta la durata del presente contratto, il franchisor assisterà il franchisee nella soluzione dei problemi connessi alla gestione dell'esercizio al fine di consentirgli di condurlo agli stessi livelli di servizio e di immagine che caratterizzano gli analoghi punti vendita direttamente gestiti dal franchisor. Tale assistenza si concreterà in particolare: a) nella consulenza commerciale e tecnica con proprio personale specializzato presso l'esercizio, con particolare riferimento all'andamento delle vendite per ciascun comparto merceologico, al circuito di rifornimento dei prodotti e alle promozioni; b) nell'aggiornamento professionale del personale del franchisee per quanto attiene alle tecniche del servizio e agli sviluppi operativi che il franchisor dovesse mettere a punto di volta in volta;

c) nel far partecipare il franchisee alle manifestazioni a premio e/o alle vendite promozionali che il franchisor attuerà nei propri analoghi punti vendita fornendogli anche adeguati supporti pubblicitari; d) <OMISSIS>; e) <OMISSIS>. 3.2. Il franchisor inoltre fornirà a richiesta del franchisee i seguenti servizi: a) consulenza per la soluzione di problemi di natura fiscale, legale ed amministrativa collegati alla conduzione dell'esercizio; b) consulenza per la soluzione di problemi di relazioni sindacali e di formazione del personale; c) <OMISSIS>; d) <OMISSIS>. Art. 4 - Forniture 4.1. Per tutta la durata del presente contratto, il franchisor si impegna a fornire in porto franco al franchisee, direttamente o per il tramite di fornitori prescelti dal franchisor e/o con lo stesso convenzionati, tutti i prodotti inclusi nel proprio assortimento ivi compresi quelli contrassegnati dal marchio <...>. 4.2. Il franchisee si obbliga ad acquistare i prodotti dal franchisor in quantitativi corrispondenti all'intero fabbisogno dell'esercizio e si obbliga, altresì, a rivenderli esclusivamente al dettaglio nell'esercizio stesso. 4.3. Il franchisor si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni ai quantitativi <OMISSIS>

Il franchisee si obbliga sin d'ora ad accettare ogni variazione che il franchisor vorrà apportare sia agli articoli in assortimento sia alle quantità richieste per l'approvvigionamento. 4.4. Per l'approvvigionamento dei prodotti alimentari non compresi nell'assortimento del franchisor, il franchisee sarà libero di rivolgersi altrove sempreché tali prodotti soddisfino le specificazioni minime oggettive di <O- MISSIS> 4.5. Le forniture saranno effettuate nei limiti della disponibilità dei singoli prodotti, secondo i prezzi dettagliatamente elencati nell'apposito elaborato già consegnato al franchisee, <OMISSIS>. 4.6. Il franchisor garantisce che i prodotti forniti saranno uguali a quelli destinati agli analoghi punti vendita della propria organizzazione ma non assume alcuna responsabilità in ordine alla qualità, al confezionamento e all'etichettatura di tali prodotti non essendo essi di sua produzione, salvo il diritto del franchisee di chiedere il ritiro e la sostituzione, secondo le procedure e nei termini indicati dal franchisor, <OMISSIS>. 4.7. Il franchisee sarà tenuto a ritirare in ogni caso i quantitativi di prodotti ordinati, rimanendo il franchisor libero di accettare eventuali richieste di variazione dei quantitativi sia in aumento sia in diminuzione. 4.8. Il franchisor non è responsabile per inadempimenti o ritardi nelle forniture dovuti a temporanea indisponibilità dei prodotti, ovvero per mancata consegna da parte dei fornitori o causati da forza maggiore, intendendosi inclusi tra gli eventi costituenti forza maggiore i provvedimenti della pubblica Autorità, gli scioperi dei dipendenti propri o delle ditte fornitrici, nonché o

gni altra circostanza che sia al di fuori del suo controllo. <OMISSIS> 4.9. I prodotti che partono dal deposito del franchisor a mezzo della propria organizzazione viaggiano a rischio e pericolo dello stesso. 4.10. Per tutte le merci consegnate direttamente dai fornitori presso l'esercizio il franchisee <OMISSIS> Art. 5 - Ordini e consegne 5.1. Il franchisee dovrà ordinare i prodotti in quantità necessarie per mantenere costantemente rifornito l'esercizio in tutti i settori merceologici ogget to del presente accordo. Le consegne saranno effettuate secondo il calendario e con le modalità operative concordate. 5.2. Al fine di ottimizzare i trasporti il franchisor concorderà col franchisee l'ammontare complessivo di colli o cartoni per ogni richiesta di articoli di scatolame e il numero di consegne settimanali dei prodotti deperibili. 5.3. Ciascun ordine dei prodotti sarà inoltrato mediante apposito apparecchio elettronico che consente <OMISSIS> 5.4. Il franchisor comunicherà al franchisee i giorni della settimana e gli orari per la trasmissione dei dati, e lo stesso dovrà attenersi a tali disposizioni. 5.5. Le spese del trasporto dei prodotti sono a carico del franchisor. 5.6. Tutti i bancali, i rolls e le cassette utilizzati per la consegna dei prodotti forniti dal franchisor dovranno essere restituiti dal franchisee al traspor

tatore in occasione della successiva consegna, utilizzando l'apposita modulistica. 5.7. Il franchisor non farà luogo al rimborso e alla sostituzione di prodotti che nel corso del trasporto e/o della <OMISSIS> Art. 6 - Compensi e pagamenti delle forniture 6.1. Nessun compenso sarà dovuto dal franchisee per la concessione di cui all'art. 1 e per i servizi di cui agli Artt. 2 e 3.1. Dopo l'avvio dell'attività, a fronte di richieste specifiche d'intervento per ristrutturazioni totali o parziali dell'esercizio, il franchisee rimborserà al franchisor un importo forfettario per le spese di trasferta del personale inviato dal medesimo presso l'esercizio, definito annualmente dal franchisor e comunicato con lettera all'inizio dell'anno. Saranno inoltre addebitate al franchisee tasse ed imposte per i concorsi e le operazioni a premio effettuati. 6.2. Per i servizi di cui all'art. 3.2 il franchisee, qualora ne faccia richiesta, pagherà al franchisor un corrispettivo da concordare volta per volta. 6.3. I prodotti consegnati settimanalmente saranno forniti dal franchisor il <...> della settimana successiva e il franchisee pagherà i relativi importi tassativamente il <...> della terza settimana <OMISSIS>. 6.4. In caso di ritardo nei pagamenti, indipendentemente dalla messa in mora del franchisee, saranno addebitati allo stesso interessi di mora pari a <...> punti oltre il tasso ufficiale di sconto, che il franchisee pagherà a presentazione della relativa nota di addebito.

In ogni caso il franchisor avrà anche il diritto di risolvere il contratto a norma del successivo art. 12, qualora ne ricorrano i presupposti. 6.5. In nessun caso, anche di contestazione relativa a pretesi inadempimenti del franchisor <OMISSIS>. Art. 7 - Prezzi dei prodotti 7.1. Per tutti i prodotti, ad eccezione di <...>, i prezzi di cessione saranno indicati nel listino a tale scopo predisposto dal franchisor. Per i settori <...> i prezzi di cessione saranno direttamente legati alle condizioni di acquisto giornaliere e risulteranno direttamente dalla fatturazione. 7.2. I prezzi si intendono validi per pagamenti effettuati nei termini contrattuali; in caso contrario, si applicherà il diritto del franchising di esigere gli interessi di mora ai sensi dell'art. 6.4. 7.3. Il franchisor si riserva di variare <OMISSIS> Art. 8 - Fidejussione 8.1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il franchisee consegnerà al franchisor, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle forniture pena, in difetto, l'inefficacia del contratto stesso una fidejussione irrevocabile di euro <...>, rilasciata da un primario Istituto Bancario, come da allegato C. Tale fidejussione sarà mantenuta in vita per tutta la durata del contratto e per i successivi tre mesi. 8.2. Il franchisor si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento l'adeguamento di tale garanzia in funzione della svalutazione monetaria e del

l'ammontare medio complessivo delle partite a proprio credito. 8.3. Nel caso di incremento del volume delle forniture dei prodotti dovuti ad esempio a ristrutturazioni dell'esercizio e all'ampliamento della relativa superficie di vendita il franchisee sarà tenuto <OMISSIS> 8.4. Tale fidejussione consentirà al franchisor l'immediato pagamento, a sua semplice richiesta scritta e senza preventiva escussione del franchisee, di tutti gli importi, per sorte capitale ed interessi, non pagati dal franchisee entro cinque giorni dal termine previsto al precedente art. 6.3. 8.5. Per le forniture d'avvio <OMISSIS> Art. 9 - Uso e tutela del marchio 9.1. Il franchisee si impegna a far uso del marchio esclusivamente come insegna dell'esercizio ed eventualmente a riprodurlo nella propria carta intestata, negli shoppers, nel materiale pubblicitario, ecc..., rispettandone la disposizione e i caratteri grafici, i colori e le dimensioni dell'originale come precisato nell'allegato A. 9.2. Il franchisee, ferma restando la facoltà di utilizzare anche i propri segni distintivi, s'impegna a fare installare l'insegna riproducente il marchio che sarà fornita in comodato gratuito dal franchisor, apponendola sul fronte dell'esercizio secondo il progetto concordato fra le parti. 9.3. Al fine di consentire al franchisor di controllare che dall'uso del marchio non derivi alcun nocumento alla sua immagine ed al marchio stesso, il franchisee sottoporrà all'autorizzazione del franchisor, prima della sua diffusione, tutto il materiale pubblicitario <OMISSIS>.

9.4. Il franchisee dà atto che il marchio costituisce oggetto di proprietà esclusiva del franchisor e che ogni diritto derivante dal suo uso spetta al medesimo e si impegna pertanto a non utilizzare il marchio, come, ovvero nel, proprio nome commerciale e a non registrare e/o utilizzare nomi simili o confondibili con lo stesso. 9.5. Al momento della risoluzione o del recesso del presente contratto il franchisee cesserà immediatamente di far uso del marchio quale insegna e di ogni altro eventuale segno distintivo del franchisor<omissis> 9.6. Qualsiasi uso del marchio non conforme a quanto previsto nei precedenti paragrafi costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 12. 9.7. Il franchisee si impegna a segnalare prontamente al franchisor qualsiasi violazione dei suoi diritti sul marchio <OMISSIS>. Art. 10 - Obblighi particolari del franchisee Fatti salvi gli ulteriori obblighi stabiliti dal presente contratto, il franchisee si impegna a: a) trattare nell'ambito della gamma dei prodotti oggetto del contratto tutti e solo i prodotti proposti dal franchisor; gli elenchi dei prodotti sono definiti in funzione della dimensione dell'esercizio e sono aggiornati periodicamente, ad insindacabile giudizio del franchisor. Eventuali deroghe dovranno essere espressamente approvate dal franchisor; b) mantenere l'esercizio ad un adeguato livello di decoro, curando in particolare l'osservanza della disciplina igienico-sanitaria e delle norme che

presiedono l'esercizio di attività di commercio al dettaglio; c) assicurare un'adeguata rotazione dei prodotti e delle altre sostanze a- limentari, tenendo in debita considerazione il loro grado di deperibilità; d) praticare per quanto possibile i prezzi di vendita dei prodotti raccomandati dal franchisor; e) porre in essere tutti gli apprestamenti pubblicitari che il franchisor invierà presso l'esercizio, seguendo le istruzioni dallo stesso fornite di volta in volta; f) non divulgare od utilizzare a profitto proprio od altrui, anche dopo la cessazione del contratto, del know-how tecnico ed amministrativo fornito dal franchisor, di cui sia venuto a conoscenza nella sua qualità di franchisee, a- vendo cura di far rispettare tali impegni da tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori; g) <OMISSIS>h) <OMISSIS>; i) <OMISSIS>. Art. 11 - Durata 11.1. Il presente contratto è a tempo indeterminato con decorrenza dal <...> 11.2. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento previa <OMISSIS> Art. 12 - Risoluzione 12.1. Il franchisor potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con

effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione, inviata a mezzo raccomandata a.r., con la quale esso dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa: i) nel caso in cui il franchisee si renda inadempiente agli obblighi qui previsti ed in particolare agli obblighi di cui agli artt. 4 (Forniture) e 9 (Uso del marchio); ii) nel caso di cambiamento della compagine sociale dell'impresa del franchisee ovvero nel caso di cessione a qualsiasi titolo o di affitto dell'esercizio, salvo diverso accordo stipulato direttamente tra il franchisor ed il terzo acquirente o locatario; iii) iv) <OMISSIS>; <OMISSIS>; v) <OMISSIS>. 12.2. Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa il franchisor potrà esigere oltre al risarcimento del danno sofferto anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti, interrompendo comunque all'istante qualsiasi fornitura. 12.3. Il franchisor dà atto che in dipendenza della risoluzione del presente contratto per qualsivoglia causa<omissis>. Art. 13 - Diritto di prelazione 13.1. Nel caso in cui il franchisee intenda trasferire a terzi a qualsiasi titolo la proprietà o la gestione temporanea dell'esercizio, dovrà informarne preventivamente il franchisor. In particolare <OMISSIS>13.2. Il franchisor dovrà e

sercitare il diritto di prelazione a condizioni uguali a quelle comunicategli mediante lettera raccomandata a.r. da inviare al franchisee, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione. 13.3. Decorso tale termine senza che il franchisor abbia esercitato il diritto di prelazione, lo stesso sarà considerato rinunziatario e il franchisee potrà cedere o locare l'esercizio, fatto salvo per il franchisor il diritto di recedere dal presente contratto ai sensi del comma 12.1, lett. ii). 13.4. Del pari, qualora il franchisee possieda più esercizi commerciali ed intenda stipulare nuovi accordi di affiliazione <OMISSIS>. Art. 14 - Disposizioni generali 14.1. Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa. 14.2. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del codice civile, con particolare ma non esclusivo riguardo a quelle di cui all'art. 1559 e seguenti c.c., ove non in contrasto con quanto qui pattuito. 14.3. Le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole non comporterà <OMISSIS> 14.4. L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell'altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esige

re il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto. 14.5. Ogni modifica od integrazione al presente contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto <OMISSIS>. 14.6. Ogni comunicazione riguardante la attuazione, la modifica o la risoluzione del presente contratto, fino a nuova o contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata a.r. ed indirizzata come segue: i) se al franchisor: <...> ii) se al franchisee: <...> Art. 15 - Foro competente Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente contratto la competenza apparterrà in via esclusiva al foro di <...> Art. 16 - Registrazione - Oneri fiscali 16.1. Si precisa che gli obblighi di pagamento derivanti dal presente contratto si riferiscono ad operazioni soggette ad IVA e pertanto se ne richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. Le spese ed oneri fiscali per la registrazione del presente contratto sono a carico del franchisor. Letto, confermato e sottoscritto a <...>, il <...>

Le parti dichiarano di approvare specificatamente ex art. 1341 del codice civile le seguenti clausole: 4. (Forniture); 5.7 (Differenze inventariali); 6.5 (Divieto di eccezioni); 12. (Risoluzione); 13. (Diritto di prelazione); 15. (Foro competente). Letto, confermato e sottoscritto a <...>, il <...>