STRETTA SULLE COMPENSAZIONI IVA DAL PERIODO Rag. Giovanni VALCARENGHI

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STRETTA SULLE COMPENSAZIONI IVA DAL PERIODO 2010 Rag. Giovanni VALCARENGHI Diretta 28 settembre 2009 MEMORIZZIAMO 3 INTERVENTI TRE LEVE PER CONTRASTARE GLI ABUSI RISCONTRATI 1 2 3 2

TERMINE INIZIALE COMPENSAZIONE 31-12-09 CREDITO IVA ANNUALE O TRIMESTRALE COMPENSAZIONE DAL PRIMO GIORNO DEL PERIODO SUCCESSIVO A QUELLO DI FORMAZIONE COMPENSAZIONE DAL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE O DELLA ISTANZA PERIODICA COMPENSAZIONE DAL PRIMO GIORNO DEL PERIODO SUCCESSIVO A QUELLO DI FORMAZIONE 10.000 ANNUI 10.000 ANNUI COME SI CONTEGGIA IL SUPERAMENTO DEL LIMITE? 3 ANTICIPAZIONE TERMINI IVA CONTRIBUENTE CHE INTENDE UTILIZZARE IL CREDITO IVA: IN COMPENSAZIONE A RIMBORSO PUO NON INSERIRE LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA IN UNICO E PRESENTARLA AUTONOMAMENTE (attualmente il termine iniziale per dichiarazione IVA è il 01 febbraio) 31-12-09 01-02-10 16-03-10 Credito IVA 2009 Invio IVA compensazione 4

STRUMENTI TECNICI CAMBIERANNO PERALTRO ANCHE LE MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEL RIMBORSO. SARANNO STABILITE CON APPOSITO PROVVEDIMENTO 5 CERTIFICAZIONE BONTÀ CREDITO 6

VISTO DI CONFORMITÀ 7 SOTTOSCRIZIONE REVISORE CONTABILE IN ALTERNATIVA ALLA APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ PER LE SOCIETÀ DOTATE DI COLLEGIO SINDACALE O REVISORE CONTABILE LA DICHIARAZIONE PUO ESSERE SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO CUI È AFFIDATA LA REVISIONE CONTABILE AI SENSI DELL ARTICOLO 2409-bis DEL CODICE CIVILE LA SOTTOSCRIZIONE ATTESTA L ESECUZIONE L DEI CONTROLLI PREVISTI PER L APPOSIZIONE L DEL VISTO DI CONFORMITÀ 8

SANZIONI SUL VISTO APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ SOTTOSCRIZIONE DEL REVISORE ATTESTANTE I CONTROLLI SANZIONE PREVISTA DALL ART. 39, comma 1, lettera a) primo periodo del D. Lgs. 241/97 SANZIONE PREVISTA DALL ART. 10, comma 7, del DL 78/2009 ATTESTAZIONE INFEDELE DELL ESECUZIONE DEI CONTROLLI Sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro SEGUE 9 AGGRAVANTI In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione della facoltà di asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l adozione di ulteriori provvedimenti In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l inibizione al rilascio. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione 10

SANZIONI SU COMPENSAZIONI IL RIFERIMENTO È L ART. 25, comma 18 DEL DL 185/2008 L utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. È punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare. GIÀ PRESENTI Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli artt. 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. NUOVO 11 RESTITUZIONE INDEBITO NUOVO ART. 38-bis, comma 6, DPR 633/72 Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all ufficio le somme che in base all avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, insieme con gli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l accertamento sia divenuto definitivo. 12

LA PROMESSA FINALE LEGGE 23.12.2000 n. 388 - Art. 34 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1 gennaio 2010, fino a 700.000 euro NON SARÀ FACILE!!! 13