Le agevolazioni contributive per le Organizzazioni di Volontariato che decidono di assumere personale non volontario alla luce della Legge di Stabilità 2016 e della normativa vigente.
Le possibilità che andremo ad analizzare sono le seguenti: 1) Assunzione a tempo indeterminato; 2) Assunzione tramite apprendistato; 3) Tirocinio; 4) Prestazioni di lavoro autonomo; 5) Voucher
Per quello che riguarda lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, tale beneficio è stato prorogato anche nel 2016 anche se ne è stata ridotta la portata come illustrato dai commi compresi tra il 178 e il 181 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Analizziamo il contenuto di tali disposizioni.
Il comma 178 stabilisce che i benefici sono concessi se: 1)L assunzione è effettuata da datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo; 2) Devono essere nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Si intendono nuove assunzioni quelle che coinvolgono lavoratori che nei sei mesi precedenti la data di assunzione non siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; 3) La stipula del contratto deve essere sottoscritta all interno del periodo che va dal 01.01.2016 al 31.12.2016 Qualora l assunzione venga attuata nel rispetto di tali requisiti è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Di contro l'esonero comma non spetta qualora si verifichi una delle seguenti casistiche: 1) Assunzione di lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. 2) L'esonero non spetta in relazione ai lavoratori che hanno usufruito di un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge ovvero ( 01.10.2015 31.12.2015) con il medesimo datore di lavoro.
Il comma 179 riguarda gli imprenditori agricoli e stabilisce quali sono i requisiti per poter usufruire di tale beneficio. Anche in questo caso le assunzioni devono essere effettuate a tempo indeterminato nel periodo che va dal 01.01.2016 al 31.12.2016, e sono escluse le seguenti due categorie:
1) Lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato; 2) Lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.
L esonero contributivo garantito dalla Legge di Stabilità 2016 è cumulabile con gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato per i lavoratori in Naspi. L incentivo Naspi consiste nel riconoscimento da parte dell Inps del 20% dell indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore durante il periodo di disoccupazione con importo conguagliato mensilmente al momento del versamento dei contributi.
Si sottolinea che la Legge di Stabilità esclude dai benefici contributivi le assunzioni con contratti di apprendistato perché beneficiano già di una normativa di favore (che verrà di seguito analizzata).
Apprendistato: Un utile strumento per i giovani Questo contratto permette alle imprese di assumere giovani fino ai 30 anni (non compiuti). Il datore di lavoro avrà l obbligo di garantire la formazione dell apprendista ma a ciò potrà assolvere gratuitamente tramite istituti convenzionati. Tale contratto però garantirà all azienda un risparmio sia dal punto di vista retributivo che contributivo.
Dal punto di vista contributivo il risparmio riguarda sia per il datore di lavoro che il dipendente. In via del tutto eccezionale per le assunzioni effettuate nel 2016 al datore di lavoro è riconosciuta un esenzione del 100% sulla contribuzione dovuta per i primi 3 anni. In caso di stabilizzazione alla fine del triennio verrà pagata una contribuzione ridotta al 10% per ulteriori 12 mesi. Per il dipendente invece tale risparmio si concretizza in una riduzione della contribuzione dal 9.19% al 5,84% per il triennio e per gli eventuali dodici mesi futuri in caso di stabilizzazione.
Per le assunzioni in regime di apprendistato effettuate dopo il 31.12.2016 il carico contributivo sarà il seguente: Datori di Lavoro Apprendisti Aziende fino a 9 dipendenti 1 Anno di Contratto: 3,11% 2 Anno di Contratto: 4,61% 3 Anno di Contratto: 11,61% Aziende oltre i 9 dipendenti 1 Anno di Contratto: 11,61% 2 Anno di Contratto: 11,61% 3 Anno di Contratto: 11,61% 5,84%
Dal punto di vista retributivo è consentito l inquadramento dell apprendista come segue: Primo periodo: inquadramento inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà quella minima prevista per il livello di inquadramento iniziale. Secondo periodo: inquadramento inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà quella minima prevista per tale livello. Terzo periodo: la retribuzione è pari a quella del livello di destinazione.
Un ulteriore strumento di inserimento del lavoratore che garantisce un notevole risparmio contributivo per il datore di lavoro è dato dal Tirocinio Formativo utilizzato per l inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. La disciplina che regola i tirocini formativi è di competenza regionale e distingue due principali categorie: tirocini curricolari ed extracurricolari
Tirocini curricolari: Sono promossi da scuole ed università e sono svolti all interno di uno specifico percorso di istruzione o formazione Tirocini extraurricolari: Comprendono: Tirocini per neolaureati/ neodiplomati Tirocini per l inserimento di disoccupati Tirocini a favore di categorie svantaggiate (disabili, indigenti, extracomunitari) Altri
Il risparmio per il datore di lavoro si concretizza nel fatto che per l attività svolta dal tirocinante è prevista la corresponsione di un indennità risarcitoria minima di 400 euro mensili sulla quale non viene pagato nessun tipo di contribuzione ma solo il premio Inail. Il tirocinante potrà essere utilizzato per un periodo compreso tra i 2 e i 12 e la durata massima dell attività è di 40 ore settimanali. Il tirocinio formativo non è assimilabile in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato.
Col D.Lgs. N. 81/2015 viene eliminata la figura della collaborazione continuata e continuativa. Permane la possibilità di prestazioni in base all articolo 2222 c.c. (contratto d opera). Tale tipologia di rapporto si caratterizza per lo svolgimento di un attività di lavoro autonomo di tipo occasionale. Il lavoratore si impegna a compiere, verso un corrispettivo, un opera ed un servizio, prevalentemente attraverso il proprio lavoro, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Il prestatore d opera, pertanto, svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni, senza vincolo di subordinazione dei confronti del committente e senza alcun inserimento funzionale nell organizzazione del datore di lavoro. La prestazione d opera occasionale si caratterizza per:
1) Assenza di vincoli di orario; 2) Libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore; 3) Raggiungimento di un risultato; 4) Compenso determinato in funzione dell opera eseguita o del servizio reso (assenza pertanto del carattere della periodicità); 5) Assunzione del rischio economico da parte del lavoratore; 6) Unicità e saltuarietà della prestazione.
Alla luce della nuova normativa è necessario il rispetto di tutte le previsioni dell art. 2222 ed il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni prima indicate comporterebbe, in caso di verifica, la trasformazione della collaborazioni in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Per questo tipo di prestazioni permane l obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, mantenendo la fascia di esenzione contributiva (e quindi di iscrizione) fino a 5 mila euro annui complessivi. Non sussiste obbligo di Comunicazione preventiva al Centro per l Impiego e obbligo di iscrizione nel libro unico del lavoro.
Voucher Infine per determinate tipologie di prestazioni è possibile utilizzare il lavoro accessorio meglio conosciuto con il nome di Voucher. In breve gli elementi che contraddistinguono tale strumento sono i seguenti:
1) Il valore nominale dei buoni orari è fissato in 10 euro che equivalgono ad un ora di lavoro; 2) Il lavoratore incasserà 7,5 euro netti il restante i restanti 2,5 euro andranno a copertura INPS ed INAIL; 3) Vi è l obbligo di comunicare alla DTL, prima dell inizio della prestazione, con modalità telematiche i dati identificativi della prestazione che si intende attivare; 4) I Voucher sono utilizzabili in tutti i settori per qualsiasi attività purché, ovviamente, di carattere occasionale (unico divieto è l utilizzo dei voucher per l esecuzione di appalti di opere o servizi); 5) Sarà possibile per ogni Odv erogare ad ogni lavoratore sino ad un massimo di 7.000 euro netti