AL SIGNOR GIUDICE DI PACE DI... ******************** Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981



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AL SIGNOR GIUDICE DI PACE DI... ******************** Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981 Nell interesse della YYY S.r.l. in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, Sig. XXX, con sede ad Alfa, in Via. n., p.i., rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Marco Verrini del Foro di Prato (VRRMRC79M13D612D), ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in..., Via., n. P R E M E S S O - che in data 26 settembre 2009 con verbale n. D 3311/2009 veniva elevata presunta violazione dell articolo 142/8 C.d.S. all autoveicolo targato., in transito a Beta.., via..; - che in tale circostanza alla guida del suddetto autoveicolo, intestato alla YYY S.r.l. (Doc. 1), si trovava il Sig. XXX; - che il Sig. XXX la sera del. percorreva via XXV Aprile al Cafaggio, quando dopo aver superato l intersezione con via.., prima di accedere al ponte della.., che permette di attraversare il fiume., vedeva scattare frontalmente un flash, senza però individuare la fonte dello stesso; - che il Sig. XXX notava in tale circostanza che la lancetta del contachilometri della vettura de quo si trova leggermente sotto i 60 km/h; - che immaginando cosa potesse essere quel flash, appena consentito faceva inversione di marcia al fine di verificare sia da cosa effettivamente fosse stato scattato il flash sia per verificare la presenza della cartellonistica 1

stradale a preavviso di strumenti di rilevazione della velocità, nonché di prescrizione del limite di velocità; - che compiute le citate verifiche, il Sig. XXX apprendeva con vivo stupore che pur trattandosi di una strada provinciale extraurbana nel tratto in cui era presente l autovelox è imposto un limite di 50 km/h, e notava, inoltre, che l indicazione della presenza di controlli elettronici della velocità si trovava parecchi metri prima del luogo in cui aveva visto scattare il flash e che dopo l intersezione con via.. l obbligatorio avviso non era ripetuto in alcun modo; - che, inoltre, il dispositivo di rilevamento della velocità non era assolutamente ben visibile, in quanto privo in loco di alcuna delle cartellonistiche prescritte dalla legge, nonché coperto dalle frasche degli alberi presenti in zona; - che la presunta violazione del Codice della Strada veniva contesta dal Comune di Beta in modo differito, tramite notifica del succitato verbale presso la sede della YYY S.r.l.,.. (Doc.2); - che tale contestazione differita veniva eseguita attraverso il servizio postale, con invio effettuato dal CMP di Napoli (??!!??); Il verbale impugnato presenta vizi relativi al mancato rispetto della disciplina dettata in materia, sia in merito alle modalità di collocamento e segnalazione dello strumento di misurazione della velocità, sia relativamente alle modalità d accertamento e di contestazione e, pertanto, deve essere annullato per i motivi che seguono: 1) In merito alla illegittima modalità di notifica del verbale opposto. Il verbale de quo, come premesso, è stato notificato a parte ricorrente tramite servizio postale con invio dal CMP di Napoli, il che onestamente fa sorgere non pochi dubbi sulla regolarità del procedimento di notificazione. Come noto dal combinato disposto dal 3 comma dell Art. 201 C.d.s, dall art. 14 della legge 689/91, nonché dalla legge 890/92 è ammessa la notifica a mezzo del servizio postale dei verbali relativi alle contestazioni differite delle violazioni del 2

Codice della Strada, purché ciò avvenga nel rispetto di un preciso rigore formale (Cass. Civ. 563/1994, 8079/1996, 2889/2002, 12533/2003). Le norme richiamate indicano tassativamente i soggetti abilitati a provvedere alle notificazioni e le modalità esecutive che devono essere rispettate. Dal combinato sopra richiamato appare evidente che la compilazione del verbale e la relativa notificazione può essere effettuata esclusivamente da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Tale funzionario, che sostituisce la persona dell'ufficiale giudiziario (Cass. civ. sez. 1, 12 agosto 1992 n 9544), può avvalersi, per la notifica dei verbali di contestazione di violazioni amministrative, del servizio postale ex lege n 890 del 1982, rispettando la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziari Più precisamente al funzionario è attribuito il compito di inserire l'atto da notificare in un apposita busta chiusa, sulla quale deve apporre le indicazioni delle generalità del destinatario, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio (tutti elementi mancanti nel caso in oggetto), successivamente deve presentare personalmente il plico all'ufficio postale per la spedizione al destinatario con raccomandata Come è evidente la normativa prevede una procedura rigorosa e formale con riguardo sia alla compilazione del verbale sia alle modalità con cui la notificazione deve essere eseguita. Ne consegue che l eventuale vizio della notifica comporta la caducazione dell'atto, con conseguente inesistenza del credito azionato dal verbale di accertamento della sanzione amministrativa. Nel caso di specie, il Comune opposto dovrà dimostrare quale proprio funzionario abbia provveduto a redigere il verbale dì contestazione e soprattutto dimostrare che effettivamente si sia recato per la spedizione del atto in busta chiusa presso il CMP di Napoli, nel rispetto dei principi sopra richiamati. A parere della scrivente difesa appare quantomeno improbabile che ciò sia dimostrabile in quanto probabilmente mai avvenuto. È, infatti, nota la prassi di numerosi Comuni di affidarsi ad Agenzie private per lo svolgimento delle attività di notifica a mezzo servizio postale dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della Strada, 3

affidandosi cioè a soggetti esterni all'amministrazione non abilitati a compiere tali operazioni. Sul punto va richiamata un importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, 21 settembre 2006, n. 20440) secondo cui: sono giuridicamente inesistenti le notifiche dei verbali di contestazione eseguite da società di recapito alle quali un Comune affida il servizio di consegna atti giudiziari, con conseguente estinzione dell obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione. Pertanto, controparte dovrà dimostrare quale dei propri funzionari abbia provveduto a recarsi a Napoli per chiedere la notifica del verbale opposto (nonché dove siano rintracciabili sulla busta usata per la notifica la sua sottoscrizione e il numero cronologico), differentemente tale notifica dovrà presumersi eseguita con l intervento di soggetti esterni alla amministrazione resistente. Infatti, nei casi di contestazione differita l accertamento della violazione si completa con la notifica del verbale, che, pertanto, rappresenta parte integrante della legittimità dell intero procedimento sanzionatorio, in cui l eventuale partecipazione di un soggetto terzo comporta il venir meno della legittimità dell intero procedimento, con conseguente inesistenza della notifica equiparabile all omessa notificazione. Considerato che, secondo un costante insegnamento della Suprema Corte la notifica inesistente non è passibile di rinnovazione, e non è sanabile neppure con la costituzione in giudizio, l omessa notificazione nel termine prescritto estingue l obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione. Anche qualora controparte dovesse fornire prova della regolare e/o legittima consegna al CMP di Napoli da parte di un proprio funzionario, detta notifica pare comunque afflitta da nullità. Come detto sopra, infatti, alle operazioni di notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni del Codice della Strada si applicano le stesse norme dettate in tema di notifica degli atti giudiziari. Secondo il combinato disposto degli artt. 106 e 107 comma 2, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, costituisce principio fondamentale quello 4

dell'attribuzione concorrente della potestà notificatoria all'ufficiale giudiziario del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione ed a quello addetto all'autorità giudiziaria competente a conoscere della causa cui attiene la notificazione, il quale ultimo può operare anche fuori della circoscrizione territoriale, ma solo a mezzo del servizio postale (Cassazione Civ. 20.6.2008 n. 16848). Applicando detto principio al caso di specie (presunta infrazione rilevata nel Comune di Beta notificazione da compiersi nel Comune di Alfa) appare ictu oculi l incompetenza territoriale dell ufficio postale di Napoli. Il verbale opposto rappresenta sostanzialmente un ingiunzione di pagamento (al pari di un decreto ingiuntivo comporta un invito di pagamento opponibile entro un determinato periodo di tempo) e come tale deve rispettare le norme in tema di notificazione (esemplificando un decreto ingiuntivo emesso dall odierno giudicante nei confronti di debitore residente a Alfa, mai potrebbe ritenersi regolarmente notificato tramite ufficiale giudiziario di Napoli), con la conseguenza che l incompetenza territoriale dell ufficiale giudiziario determina la nullità della notificazione (Cass. Civ. 637/03, 1544/95, 1813/96). 2) In merito al limite di velocità stabilito nel luogo di rilevamento della presunta infrazione del codice della strada. Anche qualora non si volessero prendere in considerazione le succitate legittime contestazioni, sia consentito far presente all'odierno giudicante, che in alcun modo risulta legittimo il limite di 50 km/h imposto nel luogo di rilevazione della presunta infrazione de quo. La strada provinciale S.P. 432, infatti, oltre ad essere una strada extraurbana (a dimostrazione di ciò si veda la cartellonistica di colore blu ivi presente) (Doc. 3) è una strada che si snoda quasi esclusivamente al di fuori di centri abitati (a conferma di ciò si leggano righe 21-23 verbale D3311/2009 pag. 1), le cui caratteristiche costruttive e funzionali (Doc. 4) non sembrano richiedere particolari limitazioni rispetto ai limiti di velocità previsti dall art. 142 C.d.S. per le strade extraurbane secondarie (70 km/h). Per giurisprudenza costante delle Corte di Cassazione (Tra le tante Cass. Civ. Sez. I, 16700/03) i limiti di velocità devono essere oggetto di specifico accertamento e 5

contestazione, non potendo essere fissati in modo arbitrario dall'agente predisposto al rilievo della presunta infrazione. Nel caso di specie è singolare notare come lungo la S.P. 432 nel periodo compreso tra via XXV Aprile e Via... il limite dei 50 km/h venga imposto solo nelle prossimità delle postazioni autovelox o delle indicazione delle stesse; quasi a voler in tal modo, legittimare numerosi verbali di infrazione del codice della strada, che diversamente non avrebbero ragione di essere rilevati se si applicassero i limiti di velocità previsti per le strade extraurbane. Infatti, l applicazione del limite di velocità imposto per le strade extraurbane secondarie comporterebbe l inesistenza di alcuna violazione dell art. 142 C.d.S. Tra le altre superare i 50 km/h nella strada de quo non risulta particolarmente difficile stante la sua totale linearità e la quasi totale assenza di incroci. 3) In merito alla carenza di legittimazione dell organo accertatore. Se non bastasse preme, inoltre, rilevare che l odierno verbale è stato elevato da soggetto territorialmente non competente. Infatti, la competenza e la giurisdizione della municipalizzata rientra, all interno del territorio comunale di riferimento, esclusivamente sulle strade urbane e rurali con esclusione delle strade statali, provinciali e delle autostrade. Principio questo confermato dallo stesso Codice della Strada, il quale all art. 12 afferma che l espletamento dei servizi di polizia stradale è riconosciuto anche ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, ma soltanto nell ambito del territorio di loro competenza. Per territorio di competenza si intende il territorio di appartenenza dell ente municipale, e nel caso di specie l appartenenza della S.P. 432 ad altro Ente pubblico (Provincia.) (Doc. 5) non determina su questa alcuna competenza del Comune di Beta per il mero fatto che la S.P. 432 attraversi il territorio comunale. Da quanto sopra deriva che l'ente comunale che elevi contravvenzioni a mezzo autovelox sulle strade provinciali e/o statali è totalmente in difetto e violazione di legge, abusando di un potere che non ha. Tesi questa sostenuta di recente sia dai giudici di legittimità (Cass. civ. sez. II, 03 marzo 2008, n. 5771; Cass. civ. sez. II, 07 marzo 2007, n. 5199) (Doc. 6) sia da 6

quelli di merito (Giudice di Pace di Cosenza, Sent. 5017/09; Giudice di Pace di Bari, Sentenza 13 gennaio 2009; Giudice di Pace di Caserta, Sentenza 13 gennaio 2009; Giudice di Pace di Cosenza, Sentenza 15 giugno 2004, n. 5942) (Doc. 7, 8, 9). Se non bastasse, nel caso in oggetto, la prova provata della carenza di potere della municipalizzata ad eseguire attività di polizia stradale sulla S.P. 432 viene fornita dalla stessa P.A., la quale non cita nel verbale di contestazione alcun decreto di autorizzazione alla effettuazione di tale attività. Tutto ciò comporta la nullità del verbale opposto anche per tali motivi. 4) In merito alla mancata segnalazione della postazione di rilevamento della velocità e alla mancanza di visibilità della stessa. L art 142, comma 6-bis C.d.S. impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano : Preventivamente segnalate Ben visibili. Le problematiche attinenti la segnalazione dei dispositivi di rilevamento della velocità sono state oggetto di numerosi interventi, sia giurisprudenziali che legislativi, che hanno portato ad una notevole evoluzione della disciplina nel corso degli anni. L imposizione di un obbligo a carico delle P.A. di segnalare le postazioni di rilevamento della velocità rappresenta una norma di garanzia per l automobilista, la cui violazione non è priva di effetti, ma cagiona la nullità della sanzione ( Cassazione Civ., 26 marzo 2009, n. 7419) (Doc. 10). Oggi la materia trova la sua regolamentazione nella Direttiva del Ministero dell Interno 14 Agosto 2009 (Doc 11) e nel combinato disposto dall art. 3 legge 160/07 e dal D.M. 15.08.2007 (Doc 12). Dall analisi di dette norme emerge come nel caso di specie esse non siano state assolutamente rispettate, comportando anche sotto questo aspetto la nullità del verbale opposto, per i seguenti motivi: 7

a) Mancata ripetizione del segnale di preavviso dopo l intersezione con Via.. Quando tra il segnale di avviso (Doc. 13) e la postazione di rilevamento (Doc. 14) vi è un intersezione stradale (Doc. 15) il segnale di preavviso deve essere ripetuto obbligatoriamente dopo l intersezione (art. 2 Decreto 15 Agosto 2007 art. 7 Direttiva del Ministero dell Interno 14 Agosto 2009), pena l irrilevanza della segnalazione presente prima della intersezione stessa. Nel caso di specie come è visibile dalle fotografie versate in atti (Doc. 16 e 17), e come sarà eventualmente confermato per testi, non esiste nessuna ripetizione del segnale di preavviso dopo l intersezione con via. b) Errata colorazione di fondo del cartello di preavviso. Qualora non si volesse ritenere necessaria la ripetizione del cartello di preavviso, bisogna comunque ricordare che lo stesso a norma dell articolo 1 Decreto 15 Agosto 2007 deve avere colore di fondo proprio del tipo di strada sul quale è installato. Nel caso di specie essendo la S.P. 432 è strada extraurbana e di conseguenza il cartello doveva essere di colore blu e non di colore bianco come è invece presente (Cfr. Doc. 3), con conseguente illegittimità dello stesso. c) Limitata visibilità della postazione di rilevamento. Infine, la postazione di rilevamento non risultava assolutamente ben visibile. Il dispositivo utilizzato per accertare la presunta infrazione in oggetto (Doc 18), infatti, rimaneva assolutamente coperto dalle frasche degli alberi che si trovano in zona (Doc. 19), tali da renderlo invisibile, specialmente di notte e ciò in contraddizione con la norma dettata dall art. 142 C.d.S. Il Comune di Beta, oltre a collocare il dispositivo in un posto in cui rimanesse poco visibile, non ha neppure ottemperato alle prescrizioni imposte dalla legge, le quali al fine di rendere ben visibili le postazioni autovelox impongono che le stesse vengano rese visibili attraverso 8

un opportuna colorazione, oppure attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione dell organo operante (Doc 20) (Art. 7.1 Direttiva del Ministero dell Interno 14 Agosto 2009). Da quanto sopra precisato é evidente che le postazioni di rilevamento devono essere precedute da tutta una segnalazione necessaria, sia per evitare l effetto sorpresa, con il rischio di frenature improvvise che possono mettere in pericolo la sicurezza della circolazione, sia per una funzione educativa; aspetti che nel caso di specie sembrano essere stati sostituiti da un diverso scopo: arricchire le casse del Comune e per far ciò si è limitata tutta quella serie di istruzioni che il Ministero dell Interno ha dettato in tema di installazione e segnalazione degli autovelox, comportando una più efficace sanzionabilità degli automobilisti, a discapito della loro tutela. Anche da quanto sopra dedotto dovrà essere dichiarata la nullità del verbale opposto. 5) In merito alla illegittima rilevazione frontale della presunta infrazione. Infine, risulta anche violata un altra disposizione dettata dalla Direttiva del Ministero dell Interno 14 Agosto 2009. Infatti, a norma dell art. 6.4 sono vietate, per esigenze di riservatezza personale, le riprese frontali in caso di sistemi di rilevamento della velocità a contestazione differita. Tale tipo di accertamento, avvenuto nel caso di specie, si pone in violazione alle norme in materia di riservatezza e pertanto deve essere dichiarato illegittimo con conseguente nullità del verbale opposto. ***** Per quanto esposto la YYY S.r.l., ut supra qualificata, rappresentata e difesa, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Sig. Giudice di Pace di...: IN VIA PRELIMINARE: Disporre la sospensione dell'esecutività del verbale n. D 3311/2009; IN VIA PRINCIPALE: 9

Accertare, per i motivi di cui al paragrafo 1) di narrativa, l irregolarità della procedura di notificazione del verbale opposto e per l effetto dichiarare nulla e/o inefficace e/o inesistente la notifica del verbale di accertamento n. D 3311/2009 con la conseguente estinzione dell obbligazione di pagare la somma dovuta dalla YYY S.r.l. in ragione del succitato verbale; IN VIA DENEGATA Accertare e dichiarare l illegittimità della disposizione prefettizia e/o comunale che stabilisce - per il tratto in cui venne rilevata l infrazione per cui è causa - il limite di velocità di 50 km/h e per l effetto, trattandosi di strada extraurbana secondaria in cui è applicabile il limite di 70 km/h, dichiarare l inesistenza di qualsiasi violazione del codice della strada da parte del conducente della vettura targata.. e conseguentemente annullare il verbale di accertamento n. D 3311/2009; IN VIA ULTERIORMENTE DENEGATA Accertare la carenza di legittimazione del Comune di Beta al rilevamento ed alla contestazione di eventuali violazioni del codice della strada lungo la S.P. 432 e per l effetto dichiarare nullo il verbale di accertamento n. D 3311/2009; IN VIA ANCORA DENEGATA Accertare la mancanza dei requisiti imposti dalla legge in merito alla segnalazione e/o alla visibilità e/o al funzionamento della postazione di rilevamento della velocità sita al Km 5 VI della S.P. 432 per i motivi di cui ai paragrafi 4) e 5) di narrativa - e per l effetto dichiarare nullo e/o annullare il verbale di accertamento n. D 3311/2009; IN VIA ANCORA DENEGATA Previo deposito da parte del Comune di Beta della documentazione fotografica, del decreto prefettizio autorizzativo alla contestazione differita e all imposizione del limite di 50 km/h, nonché della documentazione dimostrativa della regolare taratura, omologazione, funzionamento, conformità del apparecchio Traffiphot III SR (matricola 593 100/60945), condannare parte ricorrente al pagamento della sanzione nel minimo edittale. 10

IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ammettersi prova per testi della Sig.ra., residente in. sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la sera del 26 settembre 2009 vi trovavate a bordo della vettura targata., quale passeggero; 2) Vero che prima di accedere al ponte della.. che si trova sulla S.P. 432 vide scattare un flash frontalmente; 3) Vero che una volta tornati indietro per verificare a cosa fosse stato dovuto tale flash ha riscontrato l assenza della ripetizione del segnale di preavviso della postazione di rilevamento della velocità dopo l intersezione con Via.; 4) Vero che la postazione di rilevamento della velocità rimaneva occultata dalle frasche degli alberi situati nelle prossimità Si offrono in comunicazione tramite deposito in cancelleria i seguenti allegati documenti: 1) copia libretto di circolazione; 2) verbale n. D 3311/2009; 3) copia foto cartellonistica stradale presente sulla S.P. 432; 4) copia foto sede stradale S.P. 432; 5) copia pagina internet su S.P. 432; 6) copia massime Cass. civ. sez. II, 03 marzo 2008, n. 5771; Cass. civ. sez. II, 07 marzo 2007, n. 5199; 7) copia Sentenza Giudice di Pace di Cosenza, n. 5017/09; 8) copia Sentenza Giudice di Pace di Caserta, 13 gennaio 2009; 9) copia Sentenza Giudice di Pace di Cosenza, 15 giugno 2004, n. 5942; 10) copia sentenza Cass. Civ. 26 marzo 2009, n. 7419; 11

11) copia estratto Direttiva Ministero Interno 14 Agosto 2009; 12) copia D.M. 15.08.2007; 13) copia foto del segnale di preavviso sito su S.P. 432; 14) copia cartina tratto stradale rilevamento violazione; 15) copia foto intersezione via Persio con S.P. 432; 16) copia n. 2 foto tratto S.P. 432 compreso tra Via Persio e postazione autovelox; 17) copia n. 3 stampe google Map 2009 tratto S.P. 432 compreso tra Via Persio e postazione autovelox; 18) copia foto Traffiphot III SR (matricola 593 100/60945); 19) copia pagina google Map 2009 luogo ubicazione Traffiphot III SR (matricola 593 100/60945); 20) copia foto esempio autovelox ben visbile; Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 ss del DPR 115/2002 e succ. modifiche, l Avv. Marco Verrini dichiara che il valore del presente procedimento è di 225,07, e, pertanto, il contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, ammonta ad 30,00 Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si indicano il numero di fax (0574/545912) e l'indirizzo di posta elettronica (marcoverrini@studiolegaleverrini.it) presso i quali il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento Luogo & Data Avv. Marco Verrini 12

Procura Io sottoscritto Sig. XXX, nella mia qualità di Legale Rappresentante della YYY S.r.l.. con sede a.., Via., n..., p.i..., delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso l Avv. Marco Verrini conferendogli ogni più ampio potere inerente al mandato, compreso quello di farsi sostituire, di transigere, di riassumere il giudizio e di rinunciare agli atti, ed eleggo domicilio presso e nel suo studio in.., Via., n. Sig. XXX La firma è vera 13