Giurisprudenza di legittimità GIUDICE DI PACE DI NAPOLI Sez. I, 5 settembre 2012, n. 30884



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Giurisprudenza di legittimità GIUDICE DI PACE DI NAPOLI Sez. I, 5 settembre 2012, n. 30884 Codice della strada Accertamento delle violazioni A Remoto Sistema Sicve (TUTOR) Taratura annuale Insussistenza. In ordine alla assenza di taratura delle apparacciature, non vi è nessuna norma, legislativa o regolamentare, che imponga l'iniziale o periodica taratura degli apparecchi autovelox. In assenza di qualsiasi contrario argomento logico o giuridico, tale ragionamento vale anche per i particolari apparecchi autovelox previsti dall'art. del D.L. n. 121 del 2002, poi convertito nella L. n. 168 del 2002. Si tratta del sistema SICV (cosiddetto tutor), ossia di un sistema tecnico di controllo che si caratterizza per rilevare la velocità media tenuta dai veicoli tra una porta fotografica in entrata ed una porta fotografica in uscita. Si tratta quindi di un sistema che costituisce pur sempre un dispositivo fotografico di controllo a distanza della velocità tenuta dai veicoli. (G.d.P. di Na, sez.i, 5 settembre 2012, n. 30844) Art. 142 cs. ha pronunciato la seguente Repubblica italiana In nome del popolo italiano Il giudice di pace di napoli 1 sez. Luigi dr. Setola SENTENZA nella causa iscritta al n 10 393 / 2010 R.G. decisa con dispositivo letto in udienza il giorno 16 maggio 2012 e promossa DA C. V., nato a (omissis) il giorno (omissis), residente in (omissis) ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Mille n 40 presso lo studio dell avv. Roberto Ferrari che lo rappresenta e difende con procura in calce al ricorso; RICORRENTE CONTRO Prefetto di Napoli Ufficio Territoriale di Governo Area III Contenzioso del Giudice di Pace Via A. Vespucci n 172 Napoli, per il tramite dell organo accertatore Dipartimento della P.S. Sezione 1

di Polizia Stradale di Napoli Ufficio verbali NAPOLI; RESISTENTE OGGETTO: Opposizione ex art. 22 L. 689/1981 avverso il provvedimento amministrativo irrogativo di sanzione per violazione alle norme del codice della strada di cui al verbale di n SCV 0001219425. CONCLUSIONI: come da verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 22 L. 689/1981, il ricorrente di cui alla intestazione ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra. Ha dedotto la illegittimità del verbale di accertanto in quanto infondato, illegittimo ed ingiustificato per i seguenti motivi: =1= violazione di legge. Falsa applicazione dell art. 45 del C.d.S. Violazione del D.M. 29 ottobre 1997. Assenza di taratura dell apparecchio SICve. Precisava che il verbale doveva essere censurato stante la mancata taratura dell apparecchiatura utilizzato per il rilevamento dell eccessiva velocità. Tanto era stato ribadito, con principio consolidato dalla Cass. con sentenza n 29334 del 2008. Tale taratura deve essere effettuata con cadenza almeno annuale a cura del costruttore ; =2= violazione di legge.violazione dell art. 142 comma 6 del C.d.S. : mancata indicazione di apparecchiatura presegnalata. Precisava che la presenza del tutor non era segnalata in alcun modo, né risulta il contrario dal verbale ; =3= violazione della legge. Violazione e falsa applicazione dell art. 201 C.d.S. ed art. 385 del Regolamento di Attuazione. Illegittimità del verbale. Precisava che l attestazione di conformità suddetta, debba rilevare dalla copia del verbale, non essendo a ciò sufficiente l indicazione nella relazione di notificazione allegata al verbale stesso. L istante con il ricorso depositava anche copia della sentenza della Corte di Cass. n 29334 del 2008 e copia della sentenza del Giudice di Pace di Foggia n 1162/2009. La Polstrada di Napoli, costituitasi in Cancelleria in data 13 maggio 2010, depositava lettera del 06.05.2010 prot. 10/11158/22.4 con la quale esibiva copia conforme del verbale di accertamento n SCV 0001219425 con la relata di notifica. A seguito di richiesta dell istante, veniva espletata consulenza di ufficio, anche intervento dell Ufficio presso le competenti sedi della Polizia Stradale, per la rilevazione velocità media tutor sulla Tangenziale di Napoli. Partendo dal dato normativo istitutivo del Tutor Sicve accerti il CTU: 1= i dati di omologazione dei tutors installati sulla Tangenziale di Napoli; 2= società che ha provveduto ai lavori di installazione dell apparecchiatura Sicve e successivo collaudo; 3=modalità di funzionamento del Sicve sulla Tangenziale di Napoli (orari e tempi di funzionamento); 4=modalità di rilevamento dei dati; 2

5=qual è il personale addetto al controllo dei tutors sulla Tangenziale di Napoli; 6=quale personale è addetto al controllo del corretto funzionamento dei tutors; 7=tempistica di rilevamento dei dati e personale addetto; 8=ogni quanto tempo vengono controllati i tutors per la verifica del loro corretto funzionamento; 9= ogni e qualsiasi altro accertamento ritenuto necessario al fine di accertare il funzionamento del tutors sulla Tangenziale di Napoli, anche attraverso aparecchiature di parametrazione da applicare in parallelo ai tutors. Il Consulente di Ufficio, perito Antonio Triunfo, con la relazione depositata il 30 marzo 2011, ai quesiti richiesti dal giudicante così precisava: Il sistema Sicv è un sistema informativo per il controllo della velocità approvato nel 2004 dal Ministero Infrastutture e Trasporti e viene messo in esercizio il 23 dicembre 2005. Esso è costituito da tre sottosistemi interconnessi tra di loro: 1=Sistema periferico di rilevamento del transito dei veicoli composto da spire induttive affogate nell asfalto, telecamera dotata di lettore OCR di III livello con una risoluzione di 1600 x 1200 d ed una velocità di scatto di 30 fps, sincronizzatore temporale collegato alla rete GPS; 2=Sistema di elaborazione centrale di recepimento, il calcolo, lo smistamento e la conservazione delle informazioni trasmesse dai sistemi periferici; 3=Sistemi Client presso la Polizia Stradale per l accesso al Modulo applicativo per l amministrazione del sistema e l elaborazione delle violazioni. Il suo prevalente utilizzo, confermato anche dagli operatori del settore, è quello della misurazione dela velocità media e non tanto per il controllo della velocità istantanea. Non c è un supporto normativo che regoli l attivazione delle postazioni e dei tratti da porre sotto controllo che è arbitrariamente disposto dall Aministrarore del tutor nella persona del Primo Dirigente e/o del Sopraintendente preposto. Il sistema calcola il tempo impegato dai veicoli in transito nel percorrere il tratto di strada compreso tra due portali la cui distanz è stata precedentemente misurata e certificata. Il metodo di rilevamento della velocità media avviene nella seguente modalità: al transito del veicolo sotto la prima postazione (sito di START) le spire induttive attivano le telecamere le quali leggono la targa. Nello stesso tempo l Unità di Elaborazione Locale, collegata ad un sincronizzatore temporale collegato alla rete GPS, registra l orario di transito. Tutte le informazioni registrate vengono inviate al server centrale in maniera cifrata e in forma digitale. Le informazioni rilevate dalla seconda postazione (sito STOP) vengono trasmesse al server centrale con lo stesso procedimento sopra indicato. Il server centrale con l ausilio di appositi software, compara le informazioni ricevute relative alle targhe ed in base al tempo di percorrenza della distanza tra i due portali effettua il calcolo della velocità media applicando la formula V=S/T. Accertata la violazione in base al limite di velocità consentita nel tratto di strada interessato (comprensivo della tolleranza del 5 %) il server centrale tramite interrogazione telematica richiede all archivio nazionale dei veicoli della M.C.T.C. i dati corrispondenti alla targa del veicolo colto in infrazione. 3

Tutti i dati acquisiti vengono messi a disposizione dell operatore della Polizia mediante canali di comunicazioni sicuri e criptati. Il predetto operatore provvederà all accertamento della correttezza dei dati ricevuti ed alla sua successiva verbalizzazione. In caso contrario, per le disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali, i dati e le immagini registrate vengono definitivamente cancellate. I portali vengono configurati con la duplice funzione di Start e di Stop, ma è consentito solamente l utilizzo alternato delle due funzioni. Le competenze territoriali dell Organo di Polizia attengono al sito di STOP poiché è lì che si materializza l infrazione commessa. Le installazioni e le verifiche degli apparecchi vengono compiute con strumentazioni appositamente omologate e sempre certificate. In conformità a quanto disposto dall art. 142 C.d.S. comma 6 bis nel rispetto delle esigenze di informazione dell utenza ogni postazione di rilevamento deve essere: =Pre segnalata da cartelli installati non oltre i quattro chilometri prima; =Segnalata all altezza del dispositivo. Al fine di verificare l applicazione di tali disposizioni lo scrivente CTU, dopo aver percorso la Tangenziale di Napoli per tutta la sua distanza in entrambi i sensi di marcia, ha potuto constatare solo due dei nove portali presenti sono segnalati all altezza del dispositivo così come prescritto dal vigente CdS. Inoltre è ben evidenziato nella direttiva del Ministero dell Interno n 300/A/10307/09/144/5/20/3 e nel summenzionato articolo del Codice della strada, che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere ben visibili ed anche in questo caso lo scrivente ha riscontrato che due portali non lo sono affatto. Sul tratto della Tangenziale con direzione EST (Capodichino) il portale è totalmente nascosto dal cartello indicante lo svincolo di uscita a Fuorigrotta e sempre sul medesimo tratto un portale viene posto al termine della Galleria di Capodimonte in una posizione assolutamentr non visibile dall utente in transito. In merito alla modalità di utilizzo del sistema Sicve, non c è un sopporto normativo che regoli l attivazione delle postazioni e dei tratti da porre sotto controllo che arbitraiamente è disposto dall Amministratore del Tutor nella persona del Primo Dirigente. In utimo c è da precisare che l infrazione per eccesso di velocità media è stata introdotta con l entrata in vigore del Nuovo codice della strada solo in data 30 agosto 2010. Ad istruttoria completata, la causa poteva essere decisa, all udienza del 16 maggio 2012, con lettura del dispositivo in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE La opposizione va rigettata atteso che le argomentazioni difensive non vanno condivise ed in ogni caso non vi è nessun suffragio probatorio a favore delle eccezioni del ricorrente. Devesi precisare che l istante, con il ricorso depositato in data 05 febbraio 2010, indicava in premessa che propoveva opposizione al verbale n SCV 0001219425 notificato in data 10.12.2009, ma sia nel cappello che nel foliario indicava il verbale n SCV 0001186700. Inoltre allegava copia del verbale di accertamento n SCV 0001186700 elevato al veicolo tg. DS 910JX il 4

giorno 04.09.2009 ore 04,13 al km 17,357 direzione EST e redatto dalla Polstrada di Napoli il 29.10.2009 e notificato a mezzo del servizio postale il giorno 12.11.2009. L Ufficio nell emettere il decreto di comparizione giustamente indicava il verbale n SCV 0001219425, come in ricorso. Si precisa,poi, che eventuale ricorso contro il verbale di accertamento n SCV 0001186700, notificato come sopra indicato, sarebbe stato dichiarato improponibile per tardività della presentazione del ricorso stesso. La Polstrada di Napoli, nel costituirsi in giudizio con la nota del 06.05.2010, depositata in data 13 maggio 2010, allegava copia conforme del verbale di accertamento n SCV 0001219425 elevato al veicolo tg. DS 910JX il giorno 30.09.2009 ore 15,34 al km 11,418 direzione OVEST e radatto dalla Polstrada di Napoli il 10.11.2009 e notificato a mezzo del servizio postale il giorno 10.12.2009 (come dichiarato anche dal C. nel ricorso). Il Comma 6 dell art. 142 del C.d.S Limiti di velocità Per la determinazione dell osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti derminati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento, è stato modificato dall art. 3 del D.l. 03 agosto 2007 n 117 e non il 30 agosto 2010, come sopra indicato. In ordine alla assenza di taratura delle apparacciature, non vi è nessuna norma, legislativa o regolamentare, che imponga l'iniziale o periodica taratura degli apparecchi autovelox. In assenza di qualsiasi contrario argomento logico o giuridico, tale ragionamento vale anche per i particolari apparecchi autovelox previsti dall'art. del D.L. n. 121 del 2002, poi convertito nella L. n. 168 del 2002. Si tratta del sistema SICV (cosiddetto tutor), ossia di un sistema tecnico di controllo che si caratterizza per rilevare la velocità media tenuta dai veicoli tra una porta fotografica in entrata ed una porta fotografica in uscita. Si tratta quindi di un sistema che costituisce pur sempre un dispositivo fotografico di controllo a distanza della velocità tenuta dai veicoli. Difatti l'unica norma astrattamente applicabile, ossia la L. n. 273 del 1991 che ha previsto l'istituzione di un sistema nazionale di taratura, non è applicabile agli apparecchi autovelox. In proposito si è così espressa costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità: "in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 codice della strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia c.d. metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie" (Cass. civ. sent. n. 23978 del 19.11.2007; si vedano in proposito anche Cass. civ. sent. n. 29333 del 15.12.2008 e Cass. civ. sent. n. 9846 del 24.4.2010). Stante quindi l'assenza di specifiche norme che impongano la taratura dell'autovelox, occorre far riferimento alle previsioni di cui agli artt. 142.6 c.d.s. e 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada, le quali si limitano a prevedere, per quanto qui interessa, che le apparecchiature autovelox debbono essere regolarmente omologate, costruite in modo da fissare la velocità in maniera chiara ed accertabile e debbano essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. Quanto in particolare al sistema SICVE, l'articolo 4.3 del citato D.L. n. 121 del 2002 5

prescrive unicamente che "se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati ed omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285". Tale ultima norma specifica poi che nel regolamento attuativo del codice della strada si debbono indicare quali siano le apparecchiature per il controllo automatico della velocità e quali le modalità di approvazione ed omologazione; ciò viene poi specificato all'art. 345 del regolamento esecutivo del codice della strada. Tanto è stato precisato, sia in ordine alla taratura dell apparecchio, che alla mancata indicazione del numero di matricola dalla Corte di Cass. con sentenza n 14564 del 04.07.2011 : Mette conto richiamare: Cass. 23 978/07, secondo la quale le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura (cfr. anche Cass. 9846/10). Cass. 29333/08 secondo la quale la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo preventivi, in corso di utilizzazione e successivi dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all'accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature. Cass. 17754/07 e Cass. 9950/07 sulla scadenza del termine di omologazione previsto per il modello di apparecchiatura utilizzato dagli agenti accertatori, che non rende di per sè illegittimo l'accertamento eseguito con il predetto macchinario dopo la scadenza di tale termine, purchè la singola apparecchiatura abbia mantenuto la sua funzionalità, in quanto il termine di durata della omologazione serve solo ad individuare l'arco di tempo nel quale le apparecchiature possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore e non incide sull'utilizzabilità, dopo la scadenza del termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati. Cass. 17361/08, la quale ha esplicitato la conseguenza che, nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature. 2.1) E' stato insegnato altresì che a mente dell'art. 2700 cod. civ., il verbale di accertamento dell'infrazione ancorchè redatto mediante modulo prestampato in alcune parti fa piena prova, fino a querela di falso, dell'effettuazione dagli anzidetti rilievi, mentre le risultanze dei rilievi stessi valgono fino a prova contraria, che può essere data all'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento degli strumenti elettronici in parola, da fornire sulla base delle concreta circostanze di fatto (Cass., 26 aprile 2005, n. 8675; Cass., 20 aprile 2005, n. 8232). Pertanto la mancata indicazione del numero di matricola dell'apparecchiatura, non prevista dal codice quale contenuto necessario del verbale, non può mai essere eretta a motivo di nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa. E' solo nel giudizio di opposizione che, ove necessario in conseguenza dell'iniziativa probatoria dell'opponente relativa al cattivo funzionamento del 6

singolo apparecchio, può assumere rilevanza il numero di matricola. La Cass. del 20.04.2005 n 8233 in ordine alla prova della velocità già precisava che: In tema di infrazioni al codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento rilevatore della velocità dei veicoli perdura solo sin quando non risultino accertati nel caso concreto,sulla base di circostanze allegate dall'oppponente e debitamente provate, situazioni ostative al regolare funzionamento dello strumento stesso. Nel caso di specie risulta dal verbale n SCV 0001219425 elevato al veicolo tg. DS910JX il giorno 30.09.2009 che l'omologazione dell'apparecchiatura è avvenuta con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3999 del 24.12.2004. Né il legislatore ha prescritto che tale omologa debba essere periodicamente rivista (cfr. Cass. civ. sent. n. 17361 del 25.6.2008). Tanto meno sono state dedotte dal C., e comunque non sono emerse dagli atti, specifiche circostanze, anche soltanto indiziarie, in base alle quali ritenere che quell'apparecchio utilizzato dalla polizia stradale di Napoli fosse tarato male o fosse mal funzionante. A tal proposito è noto che, per costante e condivisibile giurisprudenza, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità dei veicoli perdura sino a quando risultino accertati nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, inconvenienti ostativi al regolare funzionamento dello strumento stesso. In ordine poi alla firma autografa la Cass., sez. I, 6.3.1999, n. 1923 ha ritenuto che la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi del tutto legittima se il verbale stesso risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusto il disposto degli artt. 383, comma quarto e 385, comma terzo e quarto del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma secondo del D.Lgs. n. 39 del 1993 (a mente del quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, "dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile", e, quindi, nella specie, del verbalizzante). Tale indirizzo interpretativo è stato ribadito da Cass., sez. I, 14.9.2006, n. 19780 e Cass., sez. I, 14.10.2006, n. 21918. Con riguardo ai verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada redatti tramite sistema meccanizzato o di elaborazioni dati con la sola indicazione a stampa delle generalità dell'accertatore, si è altresì precisato (Cass., sez. I, 27.1.2006, n. 1752) che la sottoscrizione autografa dell'agente non è configurabile quale elemento ontologicamente essenziale per la validità giuridica del verbale di accertamento in quanto i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare aliunde la sicura attribuibilità dell'atto a chi dev'esserne l'autore secondo le norme positive; che, nel caso di contestazione non immediata della violazione, l'art. 385 co. 3 D.P.R. n. 495 del 1992 stabilisce che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti; che pertanto il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il 7

verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso (Cass., sez. I, 20.1.2005, n. 1226; in senso conforme Cass., sez. I, 18.9.2006, n. 20117 e Cass., sez. II, 22.10.2007, n. 22088). Quindi atteso che con l'omologazione viene accertata l'affidabilità dell'apparecchio di rilevazione della velocità, la prova contraria in merito al non corretto funzionamento dello stesso non può che gravare in capo a colui al quale è stata contestata la violazione dei prescritti limiti di velocità. Tale onere, tuttavia, non può basarsi su astratte congetture, bensì su concrete circostanze, relative al caso specifico, di cui il trasgressore sia in grado di provarne la fondatezza. Quanto alla collocazione dei cartelli, l'obbligo di preventivamente segnalare le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, è stato introdotto a partire dall'entrata in vigore del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 3, convertito, con modificazioni, con la L. 2 ottobre 2007, n. 160, che ha inserito l'art. 142 C.d.S., comma 6 bis. Quest'ultima norma ha esteso a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale l'obbligo, a pena di nullità dell'accertamento, di preventiva segnalazione, in precedenza previsto, in base all'art. 4 del citato D.L., solo per i dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia. In tale situazione, l'obbligo di preventivamente segnalare le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, è stato introdotto a partire dall'entrata in vigore del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 3, convertito, con modificazioni, con la L. 2 ottobre 2007, n. 160, che ha inserito l'art. 142 C.d.S., comma 6 bis. Quest'ultima norma ha esteso a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale l'obbligo, a pena di nullità dell'accertamento, di preventiva segnalazione, in precedenza previsto, in base all'art. 4 del citato D.L., solo per i dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia. Ed anche la Cass. n 656 del 18.01.2010 ha precisato che L'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma 1 bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. Nel caso de quo la presenza di tabelle indicative della presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata è stata accertata dal consulente di ufficio. Il verbale di contestazione, qualunque sia la forma usata, deve essere 8

idoneo a garantire il diritto di difesa dell interessato (Cass. n 21007del 29 ottobre 2004, Cass. n 1226 del 20 gennaio 2005 e Cass. n 22088 del 22 ottobre 2007). Il verbale, come notificato alla ricorrente deve considerarsi idoneo a tale garanzia. Quindi la violazione del codice della strada era stata regolamentarmene contestata e rilevata con apparecchiatura regolarmente omologata e controllata; che la procedura di accertamento dell'infrazione non è censurabile tenuto conto delle dichiarazioni degli agenti e delle spiegazioni fornite dalla P.A.; che le modalità di accertamento, rimesse alla discrezionalità inerente all'attività di vigilanza, non sono sindacabili; che l'istruttoria non ha evidenziato alcun elemento idoneo a mettere in discussione il contenuto del verbale assistito da presunzione di veridicità salvo querela di falso, non proposta. Le spese della consulenza di ufficio liquidate nel diepostivo vanno poste definitivamente a carico dell istante C. V.. Le spese di causa come da dispositivo. PER QUESTI MOTIVI definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da C. V. contro il Prefetto di Napoli ed il Ministero dell Interno, così provvede: 1 dichiara che il ricorso è stato proposto nei confronti del verbale di accertamento n SCV 0001219425 elevato al veicolo tg. DS JX il giorno 30.09.2009 ore 15,34 al km 11,418 direzione OVEST e redatto dalla Polstrada di Napoli il 10.11.2009 e notificato a mezzo del servizio postale il giorno 10.12.2009 2 rigetta il ricorso proposto da C. V. avverso il verbale di accertamento n SCV 0001219425 elevato al veicolo tg. DS JX il giorno 30.09.2009 e redatto dalla Polstrada di Napoli; 3. condanna il C. V. al pagamento del minimo edittale per la infrazione accertata per 155,00; 4 rileva la inesistenza, in questo giudizio, di un ricorso avverso al verbale di accertamento n SCV 0001186700 elevato al veicolo tg. DS JX il giorno 04.09.2009 dalla Polizia Stradale di Napoli; 5 non si provvede per le spese essendosi l amministrazione costituita con funzionario e le stesse non sono indicate in una apposita nota da parte dell amministrazione (Cass.n 11389 del 24 maggio 2011 e Cass. n 2872 del 09 febbraio 2007); 6 condanna il C. V. al pagamento della consulenza di Ufficio espletata dal perito Antonio Triunfo che liquida per complessivi 850,00, di cui 150,00 per spese, oltre iva e cassa come per legge se dovute; 3 dispone che copia della presente sia trasmessa al Comando della Polstrada di Napoli, organo accertatore, ex art. 204 bis comma 9 bis del C.d.S. Napoli, 16 maggio 2012 Il Giudice di Pace Luigi Setola 9