REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE II - S E N T E N Z A

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

contro nei confronti di per l'annullamento, anche con motivi aggiunti,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO. Sezione Seconda SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna. Presidente. Consigliere. Primo Ref. est SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensiva

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

S E N T E N Z A. contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta. (Sezione Unica) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensiva,

ha pronunciato la presente

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

Autore: sentenza In: Magistratura amministrativa REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI QUINTA SEZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA.

contro per l'annullamento

contro per l annullamento, ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

contro nei confronti di e con l'intervento di

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente


Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Clausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA PERUGIA SENTENZA. omissis. presso. omissis. contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda)

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO.

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

contro nei confronti di per l'annullamento

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A

REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER IL LAZIO - SEZIONE III quater Anno 2008

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

TAR LAZIO, Sezione III ter, sentenza 8 agosto 2006, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

l o g o R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE SECONDA SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 690 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente SENTENZA

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL Ric.N.2456/2001 LAZIO -SEZIONE II - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n.2456/2001 proposto da Valli Carlo rappresentato e difeso dall Avvocato Angelo Fiore Tartaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma via Alfredo Serranti n.19; C O N T R O MINISTERO DELLE FINANZE (ora MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE) in persona del Ministro p.t., e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi n.12; per l'annullamento del verbale di riunione del 26.10.2000 della Commissione Permanente di Avanzamento per i Sottufficiali della Guardia di Finanza; della nota n.373673/123/02 del 6.12.2000 del Comando 1

Generale della Guardia di Finanza nonchè della nota n.106630/1230 del 15.12.2000 del comando Regionale Toscana ufficio personale e AAGG Sezione Pe.S.A.F Stato e Avanzamento; del giudizio di non idoneità all avanzamento ad anzianità al grado di Maresciallo ordinario espresso nei confronti del ricorrente con riferimento alla aliquota di valutazione determinate al 31.12.1999 portato a conoscenza del ricorrente in data 22.12.2000; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio della Amministrazione resistente; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza dell 11 ottobre 2006 il consigliere Roberto Capuzzi; Uditi, altresì, l avv. Tartaglia per il ricorrente e l avv.russo per la Difesa Erariale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Con l odierno gravame, l interessato ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe, perché lesivi del proprio interesse ad un utile collocazione nella graduatoria finale per l avanzamento al grado di Maresciallo Ordinario. A tale fine il ricorrente deduce: Eccesso di potere per errata valutazione della situazione di 2

fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, per violazione degli articoli 53,54 e 57 del d.lvo 12.5.1995 n.199. Eccesso di potere per violazione della circolare n.100000/102/2 1/1/1996 in data 2.4.1996 del Comando generale della Guardia di Finanza/I Reparto, Ufficio Pe.AF Avanzamento. Eccesso di potere per arrata interpretazione della nota n.13/p in data 5.6.2000 del Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Toscana. Eccesso di potere per omessa valutazione delle note caratteristiche redatte nei confronti del ricorrente. Violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Il ricorrente conclude chiedendo l annullamento della graduatoria in parte qua. Si è costituita in giudizio l Amministrazione intimata per opporsi alla pretesa azionata dall istante. Il ricorrente ha poi depositato numerosi scritti difensivi. Alla pubblica udienza dell 11 ottobre 2006 il ricorso è stato assunto in decisione. DIRITTO 1.Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di cui in motivazione. 2.Il ricorrente ha impugnato l atto di approvazione della graduatoria del concorso per l avanzamento a scelta al grado di Maresciallo Ordinario con riferimento alle aliquote di valutazione formate al 31.12.1999. 3

In punto di fatto deve rilevarsi che nel corso del 2000 al ricorrente venivano inflitti 4 giorni di consegna con la seguente motivazione: Alterava un permesso temporaneo per parcheggio della propria autovettura all interno della caserma. Poco franco e sollecito in due circostanze nei confronti del superiore Ufficiale anche in presenza di altri militari nel fornire chiarimenti verbali. In sede di giustificazioni adduceva futili motivi. Commesso in data 11.4.2000 nel grado di Maresciallo. In data 22.12.2000 al marescaillo Valli veniva notificata la nota 106630/1230 in data 15.12.2000 del Comando Regionale Toscana, Ufficio Personale e AAGG Sezione PeSAF Stato e Avanzamento che, richiamando la nota n.373673/1230/2 in data 6.12.2000 del Comando Generale della Guardia di Finanza, lo rendeva edotto che la Commissione Permanente di Avanzamento per i Sottufficiali della Guardia di Finanza, con il verbale di riunione del 26.10.2000, lo aveva giudicato non idoneo all avanzamento ad anzianità al grado di Maresciallo Ordinario con riferimento alle aliquote di valutazione formate al 31.12.1999 poichè non possiede i requisiti morali e di carattere necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. 3.Tanto premesso, ritiene la Sezione, in linea con la consolidata giurisprudenza in materia, che il giudizio di avanzamento non possa prescindere dall esame complessivo degli elementi personali e di servizio dello scrutinando, come 4

ricavati dalla documentazione personale del medesimo e dai precisi elementi di fatto che lo riguardano onde appurare se lo scrutinando abbia raggiunto, in relazione al proprio andamento di carriera e professionale, la prevista attitudine a svolgere le funzioni del grado superiore. Peraltro, la ritenuta non idoneità a rivestire il grado superiore, quale sintesi finale della complessiva valutazione degli elementi personali e di servizio che hanno caratterizzato la carriera del valutando, deve essere preceduta da un indicazione, ancorchè con formula sintetica, delle ragioni su cui il giudizio medesimo si fonda. Ed invero le Commissioni di avanzamento devono esprimere i giudizi sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottufficiale, nessuno escluso, e sotto tale aspetto, sono rilevanti anche le note negative e le sanzioni disciplinari tanto che ben può, un giudizio finale in ordine all' avanzamento di un sottufficiale, essere adeguatamente motivato anche con implicito riferimento a comportamenti carenti risultanti da addebiti contestati e sanzioni inflitte. Tuttavia nel giudizio di avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate, proprio in ragione della natura di sintesi e risultante di una valutazione complessiva di elementi personali e di servizio, ivi comprese le manifestazioni del carattere, deve 5

essere sempre evincibile la calibrata ponderazione di tutti gli elementi rilevanti. Ne consegue che non sempre è sufficiente a sorreggere un giudizio di inidoneità una circostanza negativa isolata, nel caso in cui sussistano pur sempre precedenti di carriera costantemente positivi e dalla cartella personale dell esaminato non emergano ulteriori dati di insufficienza dei requisiti morali, caratteriali e professionali, ovvero carenze nella formazione della personalità del militare e nelle modalità del servizio prestato, dovendo anche questi elementi concorrere nella complessiva valutazione di cui si tratta, e non potendo essere ribaltati con effetti automatici al verificarsi di un isolato elemento negativo. 4. Venendo più concretamente al caso che occupa, il ricorrente non è stato ritenuto idoneo all avanzamento ad anzianità al grado di Maresciallo ordinario con riferimento alle aliquote di valutazione formulate al 31.12.1999 poichè non in possesso dei requisiti morali e di carattere necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. Orbene non puo non rilevarsi che l unico episodio rilevante sotto detto profilo è successivo al periodo di valutazione, in quanto avvenuto nell aprile 2000. D altro canto nella documentazione caratteristica del ricorrente sono espressi giudizi positivi in ordine agli elementi necessari all avanzamento, anche con riferimento alle 6

aggettivazioni interne, tali da escludere che il militare non avesse dimostrato sino al tutto il 1999 il possesso delle necessarie doti morali e professionali atte allo svolgimento delle superiori funzioni, come del resto confermato dalla Commissione stessa nell impugnato provvedimento ( preso atto che nel periodo oggetto di valutazione ha riportato giudizi positivi nelle valutazioni caratteristiche ). Da quanto sopra emerge che il negativo giudizio è stato ancorato esclusivamente ad un precedente di servizio del ricorrente relativo a periodo successivo a quello oggetto di valutazione, in ciò risolvendosi l illegittimità dell operato della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, in quanto lo stesso giudizio, pure collocandosi in momento temporale successivo al periodo in valutazione, andava espresso ora per allora, e dunque con riferimento a quanto emergente dalla documentazione personale del ricorrente a tutto il 1999, irrilevanti e non incidenti i successivi fatti personali e di servizio. In ogni caso ritiene la Sezione che nessun bilanciamento sia stato compiuto dalla Commissione tra gli elementi positivi emergenti dalla documentazione caratteristica e l unico elemento negativo. La Commissione avrebbe quindi dovuto esplicitare le ragioni per cui un solo elemento negativo andava ad inficiare giudizi complessivi riassunti nei giudizi di superiore alla media. 7

Pertanto non si coglie una coerenza di giudizio nel provvedimento, evidenziandosi contraddizione tra le risultanze del libretto personale del sottufficiale ed il giudizio di avanzamento impugnato, che impedisce di risalire all iter logico in esito al quale la Commissione ha ritenuto, con riguardo al periodo di servizio preso in considerazione ai fini dell avanzamento, che il ricorrente fosse privo di doti morali e professionali, ed in quanto tali, incompatibili con l espletamento della funzione collegata al grado di Maresciallo Ordinario. In tali termini va accolta la censura dedotta con il primo motivo di ricorso, assorbite le altre, cui accede l annullamento del giudizio di non idoneità all avanzamento con salvezza, peraltro, delle ulteriori determinazioni della competente autorità. La sussistenza di sufficienti motivi induce il Collegio a compensare le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II^ Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo ACCOGLIE nei termini di cui in motivazione e per l effetto annulla in parte qua l atto impugnato. Spese compensate. 8

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell 11 ottobre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l intervento dei signori giudici: Dr. Domenico LA MEDICA -Presidente Dr. Roberto CAPUZZI -Consigliere est. Dr. Anna BOTTIGLIERI -Referendario IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE 9