STATUTO SOCIETA IN HOUSE SI SERVICE

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STATUTO SOCIETA IN HOUSE SI SERVICE Art. 1 E' costituita dalla Provincia di Carbonia-Iglesias una società a responsabilità limitata con unico socio ed a totale partecipazione pubblica denominata: "SI SERVIZI S.r.l.". Art. 2 La società ha sede a Carbonia all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del c.c. Art. 3 Oggetto Sociale La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi privi di rilevanza economica, strumentali all attività dell Amministrazione Provinciale, e funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. La società potrà operare esclusivamente con l amministrazione provinciale, e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti, pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non potrà partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, a fini puramente esemplificativi, la società potrà svolgere, in conformità alla legislazione vigente, nonché a quella che dovesse sopravvenire, i servizi di seguito indicati: - manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici provinciali, con particolare riguardo agli interventi di natura edile, idrosanitaria, elettrica, ivi compresa la manutenzione degli impianti termici, delle aree esterne agli edifici e delle aree verdi; - la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle strade e della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, ivi compresa la pulizia delle strade, delle cunette e dei canali di scolo; - l ispezione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la pulizia di impianti idrici e fognari, compresi i c.d. pozzetti di acque bianche; - la pulizia delle spiagge; 1

- la manutenzione del reticolo idrografico; - la gestione dei servizi di pulizia all'interno degli edifici di proprietà o in uso dell amministrazione provinciale; - tutte le attività complementari e sussidiarie alle precedenti. La Società potrà provvedere alla progettazione e/o costruzione e/o all'acquisto di quanto si rendesse necessario per garantire i servizi nella massima efficienza, sia direttamente che tramite procedure ad evidenza pubblica. La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento delle finalità propostesi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui. La società potrà avvalersi di tutte le fiscalizzazioni, provvidenze ed agevolazioni fiscali, finanziarie e creditizie del settore. Art. 4 Durata La durata della Società è fissata dalla data della sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata una o più volte. Art. 5 Disciplina dei rapporti sociali Lo svolgimento delle attività della società nei confronti del socio unico e i relativi rapporti economici sono di volta in volta disciplinati da una specifica convenzione operativa, stipulata tra la Società e il socio, nell'ambito di una convenzione quadro, che definisce i principi generali. Art. 6 Capitale sociale Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) e viene assunto e sottoscritto integralmente dall unico socio, che si obbliga a liberare la suddetta quota mediante conferimenti in denaro. Del predetto capitale è stato effettuato il versamento integrale, come risulta dalla ricevuta rilasciata 2

in data 12 marzo 2008 dal Banco di Sardegna S.p.A., filiale di Carbonia, e la relativa ricevuta sarà esibita alle competenti autorità in sede di iscrizione del presente atto nel registro delle imprese. Il capitale è preordinato al conseguimento dell oggetto sociale e potrà essere aumentato, anche mediante conferimento di beni diversi dal denaro, potendo essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Sono ammissibili conferimenti in natura. In tal caso il valore del bene conferito è determinato ai sensi dell art. 2465 del cc. La società potrà acquisire (con o senza obbligo di rimborso) finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Art. 7 Assemblea Le decisioni del socio unico dovranno essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c. Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta da altra persona che non sia Amministratore o Sindaco o dipendente della Società. La relativa documentazione sarà conservata secondo quanto prevede l'art. 2478, comma 1, n. 2), c.c. La rappresentanza è ammessa solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. Il rappresentante non può farsi sostituire in assemblea. L assemblea è convocata con raccomandata spedita dall'amministratore unico ai soci ed ai sindaci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l adunanza e con l indicazione del giorno, del luogo, dell ora e dell elenco delle materie da trattare. Nella lettera di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nella lettera di convocazione, l assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima ed il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo è ridotto a cinque giorni. Di regola l'assemblea è convocata nella sede sociale. L'avviso di convocazione potrà prevedere anche un luogo diverso purché in Italia. In mancanza delle predette formalità, l assemblea è validamente costituita quando vi sia rappresentato l intero capitale sociale e siano presenti l Amministratore e il Collegio Sindacale. 3

L assemblea è presieduta dall amministratore unico oppure, in caso di mancanza o di assenza o altro impedimento del soggetto predetto, dalla persona designata da tutti gli intervenuti. Ove prescritto dalla legge ovvero quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo. Il presidente dell assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell organo am-ministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 c.c. ART. 8 L'Assemblea, oltre alle competenze ad essa riservate dalle disposizioni di legge vigenti, ed in particolare dagli artt. 2479 e ss del cc., autorizza il compimento da parte dell amministratore unico dei seguenti atti: acquisto, cessione e trasferimento di immobili e di rami di azienda definizione di piani industriali e finanziari di rilevanza strategica. L Assemblea delibera, annualmente, il piano delle assunzioni di personale ed il relativo regolamento, in coerenza con il piano delle attività previste per l esercizio di riferimento ed i contratti in corso, rispettando i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. Art. 9 Amministrazione L amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, anche non socio. La nomina dell'amministratore è di competenza del socio unico, il quale provvederà con decisione presa ai sensi dell art. 2479 c.c., fatta eccezione per il primo amministratore, nominato nell atto costitutivo. La remunerazione dell Amministratore unico è stabilita dall Assemblea. L'amministratore dura in carica per tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata 4

per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è liberamente rieleggibile. Per quanto concerne le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione dalla carica, la sostituzione ed i compensi si applicano le disposizioni previste dal codice civile per le società per azioni. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto per legge o per atto costitutivo è riservato all'assemblea. L Assemblea può, inoltre, nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti. L Amministratore unico ha l'obbligo di inviare, al socio, una relazione trimestrale sull'andamento economico e patrimoniale della società. Art. 10 Il socio può chiedere all Amministratore unico notizie e informazioni relative alle attività della Società. Ha inoltre poteri ispettivi e di controllo sul bilancio, sulla qualità dei servizi resi e sulle più rilevanti attività svolte dalla Società. L attività della società dovrà svolgersi nel rispetto delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità previste per gli enti locali. Dovrà operare sulla base di obiettivi annuali e rendiconti periodici al socio dell attività svolta. Qualora la normativa vigente imponga all ente pubblico socio obblighi di qualunque natura (rispetto del patto di stabilità, vincolo alle assunzioni, rispetto di particolari procedure e simili) la Società potrà agire in tali materie solo ed esclusivamente previa formale autorizzazione dell ente proprietario. In caso di violazione del precedente comma, il danno provocato al socio costituisce interamente danno verso la Società e violazione dei doveri propri dell Amministratore, ai sensi dell art. 1392 del codice civile. Articolo 11 Rappresentanza La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano all'amministratore Unico. 5

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori, sempre nei limiti di legge. Art. 12 Collegio Sindacale La gestione della società è sottoposta a controllo contabile analogo a quello esercitato dal collegio sindacale sull Amministrazione Provinciale. Il Collegio Sindacale è composto da 3 ( tre) membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito ai sensi del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 88. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Art. 13 Bilancio L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale con il conto profitti e perdite, con criteri di oculata diligenza, da sottoporre all'approvazione dei soci entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Peraltro, l'organo amministrativo potrà provvedere alla convocazione dell'assemblea deputata all'approvazione del bilancio anche entro un termine maggiore a quello sopra indicato nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 2364 c.c. Gli utili della gestione sociale risulteranno dal bilancio annuale formato e approvato nei modi e secondo le prescrizioni di legge. Dall utile del bilancio sarà prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi al fondo di riserva legale, finchè questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale. La differenza sarà assegnata al socio in proporzione alla partecipazione posseduta, salvo diverse decisioni dei soci o disposizioni di legge. 6

Articolo 14 Liquidazione La società si scioglierà per le cause previste dalla legge o per il decorso del termine previsto nel presente atto costitutivo. In caso di scioglimento della società, l assemblea nominerà un liquidatore e determinerà le modalità di liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti al socio e la nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e il compenso. Il patrimonio netto risultante dal bilancio finale di liquidazione viene ripartito tra le quote in proporzione al loro valore nominale. Articolo 15 Rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto o dalle norme del codice civile specificatamente dettate in materia di società a responsabilità limitata, valgono le norme dettate dal codice civile in tema di società per azioni, nei limiti di compatibilità. Articolo 16 Elezione di domicilio Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo risultante dal libro soci della Società medesima. 7