CITTA DI VITTORIO VENETO Provincia di Treviso Comando Polizia Locale e Protezione Civile CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE
ART. 1 OGGETTO DELLA DURATA CONTRATTUALE Oggetto della gara di cui al presente Capitolato è la costituzione di un fondo di previdenza integrativa per il personale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Vittorio Veneto, così come disciplinato dall art. 208 del D.Lgs n. 285/92 e ss.mm.ii. Come previsto dal Regolamento del Comitato di gestione del fondo previdenza integrativa per la Polizia Locale, del fondo possono usufruire gli appartenenti al Comando Polizia Locale del Comune di Vittorio Veneto con contratto a tempo indeterminato. La previdenza complementare viene realizzata con l adesione a fondi pensione aperti, F.I.P. o P.I.P. (Fondi Pensione Individuale Piani Pensione individuali). Il contratto avrà una durata pari ad anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio complessivo massimo di cento punti, come di seguito ripartiti: tasso percentuale di rendimento netto minimo garantito annuo 1 max 25 tasso percentuale di retrocessione del rendimento dell assicurato 2 max 15 percentuale trattenuta sui singoli versamenti 3 max 10 tasso percentuale di rendimento di performance media del fondo nel triennio 2006-2007-2008 4 max 5 percentuale di commissione di ingresso 5 max 10 percentuale del costo di riscatto e/o di anticipazioni 6 max 10 percentuale del costo di trasferimento ad altro fondo max 5 commissione percentuale di gestione annuale max 10 commissione percentuale per spese e/o commissioni di gestione o amministrazione annuale 7 max 10 1 Per tasso percentuale di rendimento netto minimo garantito annuo deve intendersi il rendimento minimo netto annuo che verrà comunque corrisposto al beneficiario a prescindere dal rendimento effettivo del fondo. 2 Per tasso percentuale di retrocessione del rendimento dell assicurato deve intendersi il rendimento netto attribuito al beneficiario in relazione al rendimento effettivo del fondo. 3 Per percentuale trattenuta sui singoli versamenti deve intendersi la percentuale trattenuta su ogni singolo versamento effettuato dal contraente. 4 Per tasso percentuale di rendimento di performance media del fondo nel triennio è da intendersi il rendimento medio annuo del prodotto offerto nel triennio 2009-2010-2011. 5 Per percentuale di commissione di ingresso deve intendersi l importo della spesa una tantum richiesta all atto di adesione. 6 Per percentuale del costo di riscatto e/o di anticipazioni devono intendersi rispettivamente gli eventuali costi di riscatto della posizione individuale o gli eventuali costi fissi caricati su anticipazioni. 7 Per commissione percentuale per spese e/o commissioni di gestione o amministrazione annuale deve intendersi la percentuale annua trattenuta sul patrimonio maturato. 2
1.1. Importo e numero degli aderenti Il numero degli aderenti è attualmente pari a 20 unità. Detto numero è suscettibile ad aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, di pensionamenti, di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento. La somma complessiva destinata per gli anni 2005/2006/2007 e 2008 è pari ad 15.000,00 annui. Per gli anni successivi l importo sarà determinato con delibera di Giunta Comunale così come previsto dal Regolamento del Comitato di Gestione del Fondo Previdenza integrativo per la Polizia Locale. Il Comune di Vittorio Veneto provvederà a fornire all Aggiudicatario l elenco degli aderenti al fondo, precisando per ciascuno di essi nome, cognome, data di nascita, codice fiscale ed ammontare del premio da versare. Il Comune di Vittorio Veneto provvederà altresì a comunicare tempestivamente all Aggiudicatario ogni modifica del rapporto di lavoro con gli aderenti al fondo. 1.2. Caratteristica del fondo Gli strumenti di previdenza complementare dovranno avere le seguenti caratteristiche: Capitale garantito; Rendimento minimo annuo garantito; Gli interessi maturati annualmente dovranno essere aggiunti al capitale e diventare anch essi produttivi di interesse; La corresponsione dell interesse minimo garantito e capitalizzato dovrà avvenire in ogni ipotesi di riscatto, di anticipazione, di trasferimento o comunque di uscita dal fondo, senza limitazione alcuna. L uscita dal fondo è possibile solo per cessazione del rapporto di lavoro presso la U.O. Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Vittorio Veneto; Prevedere la possibilità di trasferimento ad altro fondo alla scadenza del contratto. In caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente del Comando Polizia Locale con il Comune o in caso di trasferimento del dipendente ad altra Unità Operativa dell Ente, il fondo dovrà prevedere la facoltà di: Proseguire la partecipazione al fondo su base personale; Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale; Riscattare la propria posizione individuale. 3
Il fondo dovrà inoltre garantire la possibilità di trasferire la propria posizione individuale al fondo di comparto, una volta costituito, e prevedere la possibilità di interruzione e variazione della misura dei versamenti in qualsiasi momento, senza penalità, comunque denominate. Il versamento annuo, per tutta la durata del contratto, deve essere a soluzione di tipo aperta a secondo delle disponibilità prefissate annualmente dal Comune, fermo restando quanto stabilito al precedente art. 1.1. Il fondo deve prevedere la facoltà da parte del Comune e/o dell aderente di sospendere e riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. Detta sospensione non dovrà comportare la cessazione della partecipazione al fondo né l applicazione di penalità. 1.3. Scadenza La scadenza di ciascuna posizione previdenziale è fissata al raggiungimento dell età pensionabile dell aderente. Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dell assicurato con il Comune oltre il compimento dell età prevista come scadenza, la scadenza stessa verrà posticipata di anno in anno fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, mediante ricalcolo delle prestazioni assicurate in relazione alla nuova scadenza. In caso di premorienza dell assicurato durante il periodo contrattuale, l Aggiudicatario dovrà liquidare entro 30 giorni dalla richiesta degli eredi, inviata a mezzo raccomandata a/r, il capitale sulla base dei premi versati e rivalutati. In caso di interruzione anticipata e definitiva del rapporto di lavoro, l Aggiudicatario dovrà liquidare entro 30 giorni dalla richiesta, inviata a mezzo raccomandata a/r, il capitale sulla base dei premi versati e rivalutati. In ogni caso le polizze dovranno prevedere la possibilità del riscatto anticipato. 1.4. Beneficiari I beneficiari delle singole assicurazioni saranno: a) in caso di vita, gli assicurati stessi; b) in caso di premorienza gli eredi testamentari o, in assenza, gli eredi legittimi; c) in caso di morte gli eredi testamentari o, in assenza, gli eredi legittimi. L aggiudicatario designa i beneficiari su indicazione dell aderente al fondo ed è tenuto a modificare tale designazione ogni qual volta lo richieda l aderente. 4
ART. 2 PENALITA Fatto salvo quanto previsto negli altri articoli del presente Capitolato, il Comune di Vittorio Veneto applicherà la seguente penalità : 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella liquidazione del capitale di riscatto totale o parziale dal termine di cui al precedente art. 1.3. La somma delle penali non potrà complessivamente eccedere il 10% dell ammontare netto contrattuale, nel qual caso il Comune di Vittorio Veneto avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo, con le modalità di cui al successivo punto 4. L importo delle penali sarà prelevato dal deposito cauzionale di cui al successivo art. 3. ART. 3 CAUZIONE PROVVISORIA DEFINITIVA 3.1. Al momento della presentazione dell offerta, i concorrenti dovranno presentare, come indicato nel Bando di Gara, un deposito cauzionale provvisorio di circa 1.200,00, pari al 2% dell importo a base di gara, da effettuarsi nelle forme di legge, valido per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell offerta. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del D.Lgs 163/2006. L offerta deve altresì essere corredata dall impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all art. 113 del D.Lgs 163/2006. Nel caso di costituendo raggruppamento la predetta garanzia deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta, almeno, dal rappresentante legale della capogruppo. La garanzia di cui sopra copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per i non aggiudicatari lo svincolo della garanzia avviene al momento della comunicazione e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 3.2. La ditta aggiudicataria, a garanzia degli obblighi contrattuali, al momento della stipulazione del contratto dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 10% dell importo totale di aggiudicazione, ai sensi dell art. 113 del D.Lgs 163/2006. 5
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all eccezione di cui all art. 1956, comma 2, del codice civile. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 2, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest ultima in caso di inadempimento da parte della ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Vittorio Veneto al risarcimento del maggior danno. ART. 4 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato; 2. fallimento dell Aggiudicatario; 3. mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente articolo 3; 4. nelle ipotesi di cui al precedente articolo 2; 5. cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo articolo 7. Il Comune procederà, per iscritto, a diffidare l Aggiudicatario ad adempiere entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi con l avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz altro risolto, ai sensi dell art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno. Tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all Aggiudicatario con raccomandata a/r. La risoluzione comporterà in ogni caso l incameramento della cauzione di cui al precedente art. 3. In caso di risoluzione del contratto, ogni maggiore costo del servizio effettuato da altri soggetti, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell Aggiudicatario del presente servizio, salvo l eventuale danno ulteriore. ART. 5 SPESE CONTRATTUALI Sono a carico dell Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere conseguenti. 6
ART. 6 FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA Il rapporto tra il Comune di Vittorio Veneto e l Impresa aggiudicataria si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa, entro sessanta giorni dall aggiudicazione e dopo le verifiche di legge (atto pubblico con rogito del Segretario). ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DIVIETO DI SUB-LOCAZIONE Fatto salvo quanto previsto nell art. 116 del D.Lgs 163/2006, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Ai sensi del combinato disposto dall articolo 117 del D.Lgs 163/2006 e della Legge 21.02.1991 n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all Amministrazione debitrice ed a condizione che il cessionario sia un Istituto Bancario o un Intermediario finanziario iscritto nell apposito Albo presso la Banca d Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117. E fatto divieto di sub-appaltare i servizi oggetto del presente capitolato. ART. 8 RECESSO L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o per giusta causa, senza che da parte dell impresa aggiudicataria possano essere vantate pretese, di recedere in ogni momento dal rapporto, con preavviso di 5 giorni da notificarsi all Aggiudicatario tramite i seguenti mezzi alternativi: raccomandata A.R., messo comunale, telegramma o fax. ART. 9 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia nascente dall applicazione del contratto di appalto sarà competente il Foro di Treviso. ART. 10 ULTERIORI NORME REGOLATRICI Per tutto quanto non specificato nel presente Capitolato trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici e relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 7
2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia. Il Comune di Vittorio Veneto si riserva di far ricorso all art. 57 comma 5 lett. a) e b) del D.Lgs 163/2006 in materia di servizi complementari e analoghi. 8