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Articoli 2, comma 25-39 Contribuzione di finanziamento Il finanziamento dell ASpI di Josef Tschöll L art. 2, del d.d.l. 3249-A, ai commi dal 25 al 39, disciplina la contribuzione diretta a finanziare la nuova ASpI, confermando, da un lato, l attuale contribuzione pari all 1,31% 1, mentre dall altro lato vengono introdotti nuovi oneri contributivi a carico delle aziende (sui contratti a tempo determinato e in caso di licenziamento di un lavoratore con un contratto di lavoro a tempo indeterminato). Non cambia dunque la contribuzione ordinaria versata per il finanziamento dell indennità di disoccupazione, oltre ad essere confermate le eventuali riduzioni contributive disposte a favore delle aziende 2. La versione del d.d.l. approvata dal Senato contiene anche una modifica che riguarda i lavoratori nei confronti dei quali la riduzione contributiva assorbe per intero la percentuale dovuta per il finanziamento dell indennità di disoccupazione (compresi i soci lavoratori delle cooperative). Viene introdotto così un nuovo meccanismo di aumento e allineamento dell aliquota contributiva (compresa quella per i fondi interprofessionali di cui all art. 25, l. n. 845/1978) per gli anni dal 2013 al 2017 da adottarsi con decreto ministeriale. Si ritiene che la modifica sia stata inserita per motivi legati all ulteriore copertura finanziaria delle prestazioni ASpI. Il d.d.l. in commento prevede anche l introduzione di un aumento contributivo per i rapporti di apprendistato modificando il testo unico 3. L aumento contributivo scatterebbe dal 1 gennaio 2013 e sarà pari all 1,31% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La contribuzione è comunque aggiuntiva per finanziare le prestazioni ASpI e non si applicano le agevolazioni contributive a favore degli apprendisti. La contribuzione ordinaria per il finanziamento dell ASpI Dal 1 gennaio 2013 sarà applicato un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato nella misura dell 1,4% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Aumenta dunque il costo per il lavoro non standard, ovviamente con la duplice intenzione da un lato di scoraggiare l utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato e dall altro lato di avere maggiori risorse per finanziare la prestazione in caso di disoccupazione. I 1 Artt. 12, comma 6, e 28, comma 1, l. n. 160/1975. 2 Art. 120, l. n. 388/2000; art. 1, comma 361, l. n. 266/2005; art. 8, d.l. n. 203/2005. 3 Inserendo una lett. 3-bis al comma 2, art. 2, d.lgs. n. 167/2011.

206 Lavoro: una riforma sbagliata lavoratori titolari di un contratto a tempo determinato sono anche più esposti al rischio disoccupazione rispetto ai lavoratori con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sono esclusi dal versamento del contributo addizionale solamente: - i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; - lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali definite dal DPR 1525/1963. La versione del d.d.l. approvata al Senato esclude adesso dalla contribuzione aggiuntiva, per il periodo dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, anche le attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. - gli apprendisti (è un contratto di lavoro a tempo indeterminato). L esclusione sembra così comunque anche riferita all apprendistato professionalizzante per attività stagionali 4. - i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; Viene però previsto anche un complicato meccanismo di restituzione del contributo addizionale per favorire la stabilizzazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a indeterminato che crea anche nuovi oneri amministrativi a carico delle aziende. Il contributo è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato e nei limiti delle ultime sei mensilità. Esempio: lavoratore assunto a tempo determinato per 10 mesi e, alla scadenza, il rapporto viene convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. a) Retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i 10 mesi pari a 20.000 euro; b) Contributo addizionale: 20.000 x 1,4% = 280 euro; c) Restituzione contributo addizionale (nel limite delle ultime 6 mensilità): - imponibile previdenziale degli ultimi sei mesi = 13.000 euro; - contributo addizionale per gli ultimi sei mesi = 182 euro (13.000 x 1,4%); - importo da rimborsare: 182 euro. La restituzione spetta anche qualora il datore di lavoro riassume il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In questo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. Esempio: lavoratore assunto a tempo determinato per 10 mesi e riassunto a tempo indeterminato dopo 4 mesi dallo stesso datore di lavoro. a) Retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i 10 mesi pari a 20.000 euro; b) Contributo addizionale: 20.000 x 1,4% = 280 euro; c) Restituzione contributo addizionale per 2 mensilità (ragguagliato): - contributo addizionale ragguagliato per due mesi = 93,34 euro (280/6 x 2); - importo da rimborsare: 93,34 euro N.B. il d.d.l. parla di ragguaglio e sembra dunque più corretto riferirsi alla media dei contributi versati e non alla contribuzione effettiva versata per gli ultimi mesi riconosciuti utili. La contribuzione aggiuntiva riguarderà anche i contratti a tempo determinato nell ambito della somministrazione di lavoro 5. Tuttavia è prevista una riduzione dell aliquota contributiva di finanziamento del fondo bilaterale appositamente costituito 6 nella misura dell1,4%. 4 Art. 4, comma 5, d.lgs. n. 167/2011. www.bollettinoadapt.it

Articoli 2, comma 25-39 Contribuzione di finanziamento 207 La terza fonte di finanziamento diretto dell ASpI è un contributo una tantum dovuto dal datore di lavoro per tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. Il nuovo onere contributivo si applicherà per tutti i licenziamenti intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013. Sembra dunque di capire che il contributo sia dovuto anche per le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro e in caso di decesso del lavoratore perché l attuale testo approvato parla di «interruzione per causa diversa dalle dimissioni». Il contributo è stabilito in una somma pari al 50% del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Esempio: - lavoratore licenziato per giusta causa e in forza da 4 anni senza interruzioni presso il datore di lavoro; - trattamento ASpI iniziale: 1.000 euro (ipotetici); - contributo una tantum: 1.000 x 50% = 500 euro x 3 anni (massimo di anzianità aziendale); - importo dovuto: 1.500 euro (500 x 3) Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. m), del testo unico dell apprendistato. Il contributo una tantum non è dovuto invece fino al 31 dicembre 2016 per le procedure di mobilità dove viene versato il cosiddetto contributo di ingresso 7. Dopo la scomparsa dell indennità di mobilità (dal 2017 in poi) il contributo una tantum sarà dovuto anche per i licenziamenti collettivi. Qualora la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di un accordo sindacale il contributo è moltiplicato per 3. Vi è dunque una penalizzazione in caso di mancato accordo che è simile a quella già contenuta nell art. 5, comma 4, della l. n. 223/1991. Inoltre in sede di approvazione del d.d.l. al Senato è stata inserita una modifica per l esonero dal versamento contributivo anche per i casi di: - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Si ritiene che la modifica sia stata inserita soprattutto per non aggravare la situazione in settori come le pulizie (dove sono frequenti i cambi di appalto con riassunzione del personale, tra l altro previsto dal CCNL del settore) e l edilizia (alle prese con una situazione preoccupante e dove la risoluzione dei rapporti di lavoro per fine cantiere è molto frequente). L addizionale sui diritti d imbarco e le altre misure fiscali Sempre per fare cassa e coprire i maggiori fabbisogni finanziari derivanti dall introduzione dell ASpI viene previsto all art. 2, commi 75, del d.d.l. in commento l aumento dell addizionale comunale sui diritti d imbarco dei passeggeri sugli aeromobili di cui all art. 2, comma 11, della l. n. 350/2003. L addizionale è ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1º luglio 2013, di 2 euro a passeggero imbarcato. Le 5 Silvia Spattini Il nuovo sistema degli ammortizzatori Una riforma a metà del guado (E-book ADAPT); si rinvia a tale contributo anche per evidenziare le criticità della scelta operata dal Legislatore (privilegiando le politiche passive a quelle attive). 6 Art. 12, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. 7 Previsto dall art. 5, comma 4, l. n. 223/1991.

208 Lavoro: una riforma sbagliata maggiori somme derivanti da questo incremento dell addizionale dovranno essere versate direttamente all INPS. Invece, l art. 2, comma 47, del d.d.l. prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2016 le maggiori somme derivanti dall incremento dell addizionale di cui all art. 6-quater, comma 2, del d.l. n. 7/2005, dovranno essere riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell INPS. Attualmente e fino al 31 dicembre 2015 una parte di questi diritti di imbarco finanzierà ancora il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo. Si tratta dunque di una sorta di tassa pagata dai passeggeri, acquistando i biglietti aerei, per finanziare una parte dell ASpI. Il versamento sarà fatto poi da parte delle compagnie aeree ai gestori di servizi aeroportuali che, a loro volta, dovranno versare le somme dovute all INPS tramite modello F24 (ovviamente sono previsti anche i consueti obblighi di comunicazione dei dati). Infine, si ritiene, che anche le ulteriori misure fiscali, previste dall art. 2, commi 72-76, del d.d.l. in commento, serviranno per coprire i fabbisogni finanziari derivanti dall introduzione della nuova ASpI. La misura principale riguarda sostanzialmente una nuova stretta per la deduzione dal reddito delle spese e gli altri componenti negativi relativi agli automobili aziendali 8. Le disposizioni entreranno in vigore nel 2013 ma si dovrà tenere conto delle modifiche già in sede di determinazione degli acconti per tale anno (dunque ancora nel 2012). Una disposizione che complicherà ulteriormente il già non facile compito di calcolare le imposte e i contributi in Italia. La seconda misura fiscale riguarda l introduzione di una franchigia per la deduzione, dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi modello Unico o 730, dell importo pagato al servizio sanitario nazionale, il quale è applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli. Soppressione contributi Con l abrogazione di alcune norme (inserito nell art. 2, commi 69-73, del d.d.l.) sono però cancellate, dal 1 gennaio 2017, anche alcune contribuzioni a carico delle imprese: - art. 5, commi 4, 5 e 6, della l. 23 luglio 1991, n. 223 (contributo di ingresso nella mobilità pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore); - art. 16, commi da 1 a 3, della l. 23 luglio 1991, n. 223 (versamento del contributo mobilità nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo); - art. 15 della l. 6 agosto 1975, n. 427 (contributo speciale per la disoccupazione nel settore edile). SCHEDA RIEPILOGATIVA Articoli 2, comma 25-39 Contribuzione di finanziamento Contribuzione. Il finanziamento poggia sostanzialmente su 3 differenti tipologie di contribuzione: contribuzione ordinaria, contribuzione aggiuntiva per i contratti a tempo determinato e contribuzione una tantum in caso di licenziamento. a) Contribuzione ordinaria: continuerà ad applicarsi l attuale contribuzione pari all 1,31% (già prevista adesso per finanziare l indennità di disoccupazione); introduzione di un aumento contributivo per i rapporti di apprendistato dal 1 gennaio 2013 pari all 1,31% (senza benefici contributivi); 8 Disciplinati dall art. 164, d.p.r. n. 917/1986 (TUIR). www.bollettinoadapt.it

Articoli 2, comma 25-39 Contribuzione di finanziamento 209 b) Contribuzione aggiuntiva: contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato nella misura dell 1,4% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La contribuzione aggiuntiva riguarderà anche i contratti a tempo determinato nell ambito della somministrazione di lavoro (con riduzione del contributo di finanziamento del fondo bilaterale). Viene previsto anche un meccanismo di restituzione del contributo addizionale per favorire la stabilizzazione dei contratti di lavoro. Sono esclusi dal versamento del contributo addizionale solamente: - i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; - lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali definite dal d.p.r. n. 1525/1963. La versione del d.d.l. approvata al Senato esclude adesso dalla contribuzione aggiuntiva, per il periodo dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, anche le attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011; - gli apprendisti (l esclusione sembra riferita anche all apprendistato professionalizzante per attività stagionali); - i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; c) Contribuzione una tantum in caso di licenziamento: dal 1 gennaio 2013 è dovuto dal datore di lavoro per tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni un contributo pari al 50% del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale contributo: - è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore (incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 167/2011); - non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, per le procedure di mobilità dove viene versato il contributo di ingresso; - sarà dovuto anche per i licenziamenti collettivi (dal 2017) e sarà maggiorato qualora la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di un accordo sindacale; - non sarà dovuto (a seguito delle modifiche introdotte al Senato) per i casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto (con clausole sociali previste dal CCNL) e nel settore delle costruzioni edili (per completamento delle attività e chiusura del cantiere). Addizionale sui diritti d imbarco. Dal 1º luglio 2013 è previsto l aumento (di 2 euro a passeggero imbarcato) dell addizionale comunale sui diritti d imbarco dei passeggeri sugli aeromobili (disciplinata dall art. 2, comma 11, della l. n. 350/2003). Le maggiori somme derivanti da questo incremento dovranno essere versate direttamente all INPS. Inoltre, dal 1º gennaio 2016, le maggiori somme derivanti dall incremento dell addizionale di cui all art. 6-quater, comma 2, del d.l. n. 7/2005, dovranno essere riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell INPS. Fino a tale data questi diritti di imbarco finanzieranno ancora il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo. Misure fiscali. Sarà ulteriormente limita la deduzione dal reddito delle spese e gli altri componenti negativi relativi agli automobili aziendali di cui all art. 164 TUIR. Le disposizioni entreranno in vigore nel 2013 ma si dovrà tenere conto delle modifiche già in sede di

210 Lavoro: una riforma sbagliata determinazione degli acconti per tale anno (dunque ancora nel 2012). Introduzione di una franchigia per la deduzione, dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi (modello Unico o 730) dell importo pagato al servizio sanitario nazionale, il quale è applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli. Soppressione contributi. Dal 1 gennaio 2017 sono soppressi i seguenti contributi: - art. 5, commi 4, 5 e 6, della l. 23 luglio 1991, n. 223 (contributo di ingresso nella mobilità pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore); - art. 16, commi da 1 a 3, della l. 23 luglio 1991, n. 223 (versamento del contributo mobilità nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo); - art. 15 della l. 6 agosto 1975, n. 427 (contributo speciale per la disoccupazione nel settore edile). SCHEDA DI VALUTAZIONE Contribuzione di finanziamento contenuto potenzialità/criticità valutazione Contribuzione: a) ordinaria: rimane invariata all1,31% (introduzione dell aliquota ordinaria anche per i rapporti di apprendistato); b) aggiuntiva dell 1,4% per i lavoratori con contratto a tempo determinato (esclusi solamente i lavoratori assunti per sostituire assenti, lavoratori stagionali, apprendisti e dipendenti della pubblica amministrazione); c) una tantum in caso di licenziamento pari al 50% del trattamento mensile iniziale ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (esonero per procedure di mobilità fino al 31.12.2016, licenziamenti per cambi di appalto con continuità occupazionale, interruzione rapporti nel settore edile per fine cantiere) Le risorse necessarie non vengono reperite con misure di risparmio all interno del bilancio pubblico, ma alzando i contributi e le imposte a carico di aziende e cittadini, tra l altro, in una fase di congiuntura non favorevole. Difficilmente le aziende in questa situazione potranno creare nuova occupazione. Negativo anche l introduzione della contribuzione una tantum per gli apprendisti. Potrà avere l effetto di scoraggiare ulteriormente l assunzione dei giovani www.bollettinoadapt.it

Articoli 2, comma 25-39 Contribuzione di finanziamento 211 Soppressione contributi: a) contributo di ingresso nella mobilità (numero di mensilità del trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore); b) contributo mobilità a carico delle imprese (0,30%); c) contributo speciale per la disoccupazione edile (DS speciale 0,80%) Misure fiscali: a) aumento e versamento a favore INPS dell addizionale sui diritti d imbarco; b) riduzione possibilità di dedurre dal reddito d impresa o di lavoro autonomi i costi delle vetture; c) introduzione di una franchigia per limitare la deduzione dal reddito complessivo del contributo SSN (compreso nel premio assicurativo dei veicoli stradali)