IX LEGISLATURA 20 A Seduta Lunedì 11 luglio 2011. OGGETTO: Legge regionale - Istituzione del Centro Regionale Sangue.... omìssis...



Documenti analoghi
PROPOSTA DI LEGGE N" 167/9^^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE IMBALZANO RECANTE: "ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE SANGUE"

IX LEGISLATURA 50/\ Seduta Mercoledl 24 ottobre 2012

IX LEGISLATURA 71" Seduta Giovedì 25 luglio 2013

La donazione di sangue: una scelta libera e consapevole. XVII Assemblea Annuale Soci Avis Comunale Cariati. 2 Aprile 2011 Dott. Domenico Lorenzo Urso

IX LEGISLATURA 891\ Seduta Martedì 7 ottobre omissis...

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Conferenza Stato Regioni

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

IL RUOLO DELLA SIMTI NEL PROGRAMMA DI AUTOSUFFICIENZA IN CAMPANIA. Giuseppe Pistolese Delegato Regionale SIMTI

ALLEGATO _I _ Dgr n. del pag. 1/6

Articolo 1 Composizione

C.C.V. BS REGOLAMENTO

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

A relazione dell'assessore Monferino:

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 26 ) Delibera N.1203 del DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del

Allegato. il giorno del mese di in. Tra. l Azienda Sanitaria (di seguito indicata Azienda) nella persona. del Direttore Generale pro tempore

REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI

Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006)

REGIONE VENETO - Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro

l Allegato II Sala Cesari Casa del Donatore Bologna, sabato 16 gennaio 2016

Comitato Etico ASL Napoli 2 Nord (istituito con delibera n. 161 del 22/02/2010) STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

visto il D.M. Salute 3 marzo 2005 Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti ;

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 65 BIS DEL 12 DICEMBRE 2005

proposta di legge n. 460

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 7 APRILE 2008

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici

2. La Regione, altresì, riconosce e valorizza il ruolo di rilevanza sociale delle associazioni regionali di tutela delle categorie dei disabili.

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 28 GIUGNO 2012

Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura delle Marche STATUTO. (Anno 2011)

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMANDO REGIONALE CARABINIERI DI BASILICATA L AVIS REGIONALE DI BASILICATA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO. (approvato con atto del Consiglio Comunale n 6 dell

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI

PARTE SECONDA. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n Criteri e modalità per l accreditamento di soggetti

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

Legge 21 ottobre 2005, n. 219

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI

proposta di legge n. 420

REGOLAMENTO Settore Giovanile, Minibasket e Scuola (SGMS) COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

OGGETTO: Istanza di interpello - IRPEF detrazione - spese sanitarie conservazione cellule staminali - art 15 - DPR 22 dicembre 1986, n.

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.

L.R. 24 dicembre 2004, n. 30. Disciplina delle associazioni di promozione sociale. (B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)

ASSEMBLEA NAZIONALE 2010 MONTESILVANO

Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Dott. Bernardino Spaliviero Coordinatore Comitato Medico Nazionale AVIS

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

CORSO FORMATIVO RIVOLTO AI GIOVANI DIRIGENTI AVISINI

Comune di Nuoro DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE. Settore AA.GG. e Personale. Ufficio Formazione

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

Legge 21 ottobre 2005, n " Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati "

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

PARTE III PROGRAMMA DI SPESA E.F RELATIVO A SPESE CONDOMINIALI, ONERI ACCESSORI, ONERI DI PARTECIPAZIONE A CONSORZI E COMUNIONI

Provincia di Cremona

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA. PROPOSTE DI LEGGE N <<Interventi per garantire l accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore>>

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

2) Esperienza lavorativa: - avere maturato un esperienza lavorativa in ambito sanitario di almeno 3 anni.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

Comitato di Coordinamento

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. PARODI ACQUI TERME

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

PROTOCOLLO D'INTESA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE. DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere;

PROPOSTA DI LEGGE N. 345/9^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI A. DATTOLO, G. MORRONE, M.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

Art. 1 Finalità. Art. 2 Costituzione dell'enoteca/elaioteca regionale.

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia. Art. 1 Finalità.

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE

C.F. e P.I C.A.P COMUNE DI PAVIA DI UDINE PROVINCIA DI UDINE Sede Uffici Municipali in Lauzacco Piazza Julia n.

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 08 AGOSTO 2014

PROTOCOLLO D'INTESA TRA FORZE DELL ORDINE DELLA PROVINCIA DI FERRARA AVIS PROVINCIALE DI FERRARA

Regolamento Generale della Commissione Ricerca

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N DEL 20/10/2006 Identificativo Atto n. 992

DISCIPLINA DELL ASSETTO ISTITUZIONALE, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEGLI IRCCS BURLO GAROFOLO DI TRIESTE E C.R.O. DI AVIANO

"Paolo Baffi" Centre on International Markets, Money and Regulation

valutata la richiesta di rinnovo di tale protocollo d intesa da parte del Centro Unesco di Torino, prot. n del 20 maggio 2015 ;

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL REGIONE MOLISE ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA.

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA

Modelli Aziendali per le Amministrazioni Pubbliche a.a

CONVENZIONE TRA REGIONE E ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DEI DONATORI DI SANGUE AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 2005 n.

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997

Transcript:

IX LEGISLATURA 20 A Seduta Lunedì 11 luglio 2011 Deliberazione n. 115 (Estratto del processo verbale) OGGETTO: Legge regionale - Istituzione del Centro Regionale Sangue. Presidente: Francesco Talarico Consigliere - Questore: Giovanni Nucera Segretario: Nicola Lopez Consiglieri assegnati 50 Consiglieri presenti 44, assenti 6... omìssis... Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Salerno, essendo stati approvati separatamente i quattordici articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 44, a favore 44 - ne proclama il risultato: 1111 Consiglio approva" IL PRESIDENTE f.to: Talarico... omissis... IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera IL SEGRETARIO f.to Lopez E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 15 luglio 2011

{.'< ;,I Allegato alla deliberazione n.115dell'11 luglio 2011 IX L,EGISLATURA LEGGE REGIONALE ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE SANGUE E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 luglio 2011. Reggio Calabria, 15 luglio 2011

,I RELAZIONE La Regione Calabria ha l'inderogabile necessità di adeguare ai livelli scientifici europei il suo "Sistema Sangue" che oggi comprende il vasto panorama che va dalla raccolta alla lavorazione, alla distribuzione, alta appropriatezza terapeutica del sangue umano e di tutte le sue componenti e derivati. Infatti nel campo della medicina e della chirurgia non c'è stato mai un numero così elevato di protocolli e norme come quelle che sono state prodotte nell'ambito del settore trasfusionale. Per tale ragione l'estrema frammentazione dei tanti aspetti del pianeta sangue ha amplificato le spese per mantenere i livelli di sicurezza e di universalità del servizio. La consapevolezza di ricondurre questa dispersione in un'unica struttura regionale oggi appare una esigenza condivisibile per tutti e soprattutto appare il mezzo indispensabile per garantire il collegamento della Regione Calabria alla parte più avanzata del Paese ed alla stessa Unione Europea, che ha già emanato una serie di significative disposizioni ma che soprattutto in questo periodo sta radicalmente rivedendo il quadro fondamentale sulle normative relative al sangue umano. L'esigenza forte, socialmente avvertita, di creare un'unica struttura regionale che accorpi competenze e funzioni diverse, oggi viene più volte dai principali attori di questo sistema, cioè le Associazioni dei Donatori Volontari del Sangue che in varie forme e in molti modi hanno indicato che il sistema non corre alla pari coni livelli raggiunti dagli altri ambiti regionali ed è esso stesso disomogeneo nello stesso territorio regionale. La legge che andiamo a definire si inquadra nell'ambito delle seguenti leggi: n. 219 del 2005, n. 261 del 2007, n. 206 e n. 207 del 2008. Le suddette leggi nazionali hanno finanziato la nostra Regione Calabria per circa un milione di euro, in atto inutilizzati proprio per la mancanza della struttura denominata "Centro Regionale Sangue". La legge è così strutturata: Art. 1 Istituzione; Art. 2 Funzioni; Art. 3 Composizione; Art. 4 Partecipazioni; Art. 5 Formazione del personale; Art.6 Requisiti strutturali; Art. 7. Convenzioni; Art. 8 Competenze; Art. 9 Piano annuale di programmazione; Art. 10 Linee guida; 1

Art. 11 Donazione cordone ombelicale; Art. 12 Norma finanziaria E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 15 luglio 2011 IL SEG ETARI~ ~~~e~rale ----,/ (0j/COIA) 2

Art. 1 (Istituzione) 1. La Regione Calabria, con la presente legge, istituisce il Centro Regionale Sangue, di seguito denominato CRS, quale struttura finalizzata a garantire l'autosufficienza regionale ed a concorrere all'autosufficienza nazionale. 2. La sede del CRS è determinata con deliberazione della Giunta regionale. Art. 2 (Funzioni) 1. Il CRS svolge funzioni di coordinamento, di programmazione, e di controllo di tutte le attività trasfusionali che si svolgono nel territorio regionale, e sovraintende per tali attività ad ogni iniziativa che la Regione Calabria esplica nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, con il Ministero della salute e con il Centro Nazionale Sangue. 2. Il CRS coordina i rapporti tra le Regioni, le associazioni e le federazioni dei donatori periodici di sangue, stipulando periodicamente le convenzioni previste dagli accordi nazionali, con particolare riferimento alle oggettive condizioni della raccolta del sangue, del plasma, degli emocomponenti e del sangue cordonale in tutto il territorio calabrese. 3. Il CRS gestisce i finanziamenti in materia di attività trasfusionali previsti dalle normative nazionali per la Regione Calabria. Art. 3 (Compiti) 1. Il CRS assume i compiti stabiliti per legge come Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC) per disciplinare sia all'interno della Regione e sia nei rapporti extra regionali lo spostamento della risorsa sangue secondo i principi della programmazione annuale e delle eventuali condizioni di emergenza. Art. 4 (Composizione) 1. Il CRS è composto da un direttore generale e da un comitato di gestione le cui funzioni sono determinate, in conformità alla normativa nazionale e regionale del settore trasfusionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. 3

2. Il direttore generale deve essere laureato in medicina e chirurgia ed avere esperienza almeno decennale di direzione di strutture di medicina trasfusionale. 3. Il comitato di gestione del CRS è composto da tre rappresentanti delle strutture trasfusionali, da due rappresentanti delle associazioni di volontariato di maggiore rilevanza a livello regionale, da un rappresentante dell'assessorato della tutela della salute e da due esperti di comprovata qualificazione professionale dell'ambito del sistema sangue. Art. 5 (Commissione regionale per le attività trasfusionali) 1. Presso il CRS è costituita, con durata triennale, una Commissione Regionale per le Attività Trasfusionali, di seguito denominata CRAT, nominata con deliberazione del comitato di gestione entro sessanta giorni dal suo insediamento. 2. La CRAT è presieduta dal direttore generale del CRS ed è composta: a) da tutti i componenti del comitato di gestione del CRS; b) dai rappresentanti delle società scientifiche regionali SIMTI e SIDEM; c) da due rappresentanti delle principali associazioni regionali dei pazienti emopatici; d) da un rappresentante della sanità militare; e) da un rappresentante dell'assessorato regionale alla protezione civile; f) da due rappresentanti delle maggiori associazioni regionali delle donatrici di sangue cordonale; g) da un rappresentante della banca regionale del sangue cordonale. 3. La CRAT si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il direttore generale lo ritenga utile per argomenti tecnici specifici. La CRA T esprime parere tecnico obbligatorio sul Piano sangue e plasma triennale e sulle convenzioni con le industrie per la produzione di emoderivati. La CRA T esprime parere consultivo, se richiesto, sulle attività del CRS e sulle eventuali emergenze sanitarie e di protezione civile che coinvolgono il sistema regionale sangue. Art. 6 (Formazione del personale) I 1. " CRS cura la formazione del personale delle strutture trasfusionali ai fini del miglioramento culturale e tecnico del personale addetto alla raccolta, alla lavorazione, alla distribuzione del sangue umano dei sui componenti e derivati, in collaborazione con le Aziende Sanitarie e con i comitati ospedalieri per il buon uso del sangue ed in sinergia con il Centro nazionale sangue. 4

Art. 7 (Controllo dei requisiti) 1. Il CRS controlla su tutto il territorio regionale l'adeguamento delle strutture trasfusionali ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti dalla normativa europea, nazionale e regionale del settore trasfusionale. Art. 8 (Convenzioni) 1. Il CRS stabilisce i rapporti di convenzione con le industrie di lavorazione del plasma per la produzione di emoderivati, coordinando i rapporti con i consorzi interregionali e sovranazionali. Art. 9 (Emovigilanza e rintracciabilità degli emocomponenti) 1. L'emovigilanza e la rintracciabilità degli emocomponenti sono parte integrante della vigilanza sul trattamento sanitario globale, insieme alla farmacovigilanza e alla vigilanza sulla strumentazione medica. Ai fini dell'emovigilanza sono importanti i dati relativi a tutti gli aspetti della trasfusione, dalla raccolta del sangue all'utilizzazione degli emocomponenti e plasmaderivati, e agli effetti indesiderati. 2. Il CRS attraverso il CRCC nel rispetto delle linee guida europee, nazionali e regionali, direttamente o tramite apposita commissione, identifica, orienta, controlla che le strutture adibite alla raccolta delle sacche di sangue, possiedano e rispettino i requisiti strumentali ed organizzativi che consentano la rintracciabilità e l'emovigilanza degli emocomponenti. Art. 10 (Piani di programmazione) 1. Il CRS, in collaborazione con le associazioni e federazioni del volontariato del sangue, predispone il piano annuale di programmazione delle attività trasfusionali e quello triennale per il sangue ed il plasma. 2. Il CRS presenta i piani di cui al comma 1 alla Giunta regionale che adotta ogni determinazione conseguente previo parere della commissione consiliare competente per materia. 5

Art. 11 (Selezione del donatore) 1. Il CRS adegua periodicamente le modalità di selezione del donatore periodico sangue nel rispetto del decreto ministeriale 3 marzo 2005 (Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti) e determina i modelli di consenso informato e le modalità di trasporto e di conservazione di sangue ed emocomponenti a cui devono attenersi tutte le strutture trasfusionali e le unità di raccolta delle associazioni e federazioni del volontariato del sangue. Art. 12 (Donazione di sangue cordonale) 1. II CRS presiede e coordina tutte le attività di donazione e conservazione del sangue da cordone ombelicale, stabilendo le modalità di raccolta e di trasporto nonché le convenzioni della banca regionale del cordone ombelicale con le altre banche di livello nazionale e internazionale. Articolo 13 (Norma finanziaria) 1. La copertura finanziaria degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2011 in euro 500.000,00, è garantita dalle risorse finanziarie allocate alla U.P.B. 6.1.04.02 (capitolo 61040205) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011. 2. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna. Art. 14 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 6