TECNICA ED OPERATIVITÀ DEI CREDITI DOCUMENTARI
La normativa di riferimento
Le UCP sono state riviste,mediamente, ogni 10 anni, per aggiornare le Norme alla luce dei mutamenti e delle esigenze del commercio internazionale Necessità di rendere il linguaggio più semplice e più chiaro, per ridurre i problemi di interpretazione delle Norme 1 luglio 2007
L esame della conformità dei documenti, avviene seguendo le consuetudini bancarie internazionali, i cui criteri sono indicati nella pubblicazione della I.C.C. International Standard Banking Practice (I.S.B.P. Pubbl. 745 ICC )
Le NUU sono la normativa standard per tutti i tipi di credito documentario Le NUU si applicano solo se sono espressamente richiamate nel testo del credito (vale anche per i messaggi Swift, campo 40E) ( Subject to UCP ICC Pubbl. N. 600 Rev. 2007.) Salvo espresse modifiche o esclusioni previste dal credito, vincolano tutte le parti interessate Le NUU continuano ad applicarsi alle lettere di credito standby (regolate anche dalla Pubbl. N. 590 ISP98)
È una obbligazione irrevocabile assunta dalla banca, per conto dell ordinante (compratore), in nome proprio e pertanto autonoma dal rapporto sottostante di pagare al beneficiario (venditore) un determinato importo, condizionata alla presentazione da parte del beneficiario di documenti connessi alla fornitura che risultino conformi alle prescrizioni del credito. AUTONOMIA DELLA OBBLIGAZIONE
Il giudizio di conformità riguarda esclusivamente il confronto tra le richieste del credito e i dati riportati sui documenti presentati e non investe né l effettivo riscontro di tali dati né il merito della transazione commerciale (merci e/o servizi). LETTERALITA DEL CONTROLLO DOCUMENTALE
L obbligazione della banca emittente è pertanto Astratta rispetto al mandato conferito Autonoma rispetto al contratto commerciale Letterale rispetto al contenuto del controllo documentale
Utilizzo presso banca designata 1. accordo o contratto tra venditore e compratore (ordinante) 2. l ordinante conferisce alla Banca (emittente) mandato senza rappresentanza di emissione di credito documentario 3. l emittente conferisce alla Banca estera (designata) mandato di notificare il credito al beneficiario e di costituire luogo di utilizzo 4. La designata comunica al beneficiario le condizioni del credito documentario e, se il credito lo richiede, procede alla conferma, se disponibile.
5. il beneficiario prepara i documenti e spedisce la merce 6. i documenti vengono presentati dal beneficiario, entro la data di scadenza del credito, alla banca designata per il controllo e l erogazione della prestazione prevista (pagamento a vista, emissione di impegno di pagamento differito, accettazione, negoziazione)
Momenti del credito documentario 7. la Banca designata esamina i documenti e, se ne determina la conformità, effettua la prestazione prevista se disponibile. La prestazione è dovuta se la banca designata è anche confermante. 8. i documenti sono ricevuti dalla Banca emittente che, se li riscontra conformi, li consegna all ordinante addebitandolo, nei tempi previsti dal credito, per l importo dei documenti e delle eventuali spese e commissioni, secondo le istruzioni impartite (c/c ordinario, finanziamento in divisa, finanziamento in euro) e rimborsa contestualmente la banca designata. 9. l ordinante ritira i documenti pervenuti previa sottoscrizione di una dichiarazione di conformità.
Banca compratore venditore compratore ordinante importatore venditore beneficiario esportatore Banca emittente Banca avvisante
Ordinante Compratore Importatore contratto spedizione merce Beneficiario Venditore Esportatore Mandato Esecuzione del mandato Banca emittente Mandato Banca rimborsante Banca avvisante, Designata, Confermante
I dati conoscitivi essenziali per l emissione di un credito sono i seguenti: ordinante beneficiario importo termine di resa merce scadenza piazza d utilizzo tipo di prestazione della banca dettagli della spedizione elenco documenti descrizione della merce eventuali altre istruzioni speciali eventuali istruzioni di rimborso
In base alla piazza presso la quale il credito è utilizzabile, possiamo distinguere: crediti utilizzabili sulle casse della Banca emittente crediti utilizzabili sulle casse della Banca designata/confermante
irrevocabilità aperto nelle forme dovute, con termini chiari termini aderenti alle clausole contrattuali o concordate (esatta denominazione, qualità e quantità della merce, itinerario del viaggio, mezzo di trasporto, termini di spedizione sufficientemente ampi per poter predisporre la merce ed effettuarne la spedizione, ecc.) documenti e requisiti richiesti tutti ottenibili propria banca designata per l utilizzo
Suggerimenti controllo immediato, non appena ricevuto, del testo del credito richiesta, se necessaria, immediata e per le vie brevi, alla controparte estera, delle modifiche dei termini del credito riscontrati non conformi agli accordi Raccomandazioni non rimandare questo controllo al momento della spedizione o dell utilizzo