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OGGETTO: Formazione degli addetti e dei responsabili SPP di cui al D. Lgs. 195/03, all accordo sancito nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 37 del 14 febbraio 2006 e) ed all art. 32 del D. Lgs. 81/2008. Indice 1. Premessa 2. Soggetti Formatori 3. Procedure 4. Certificazione finale 5. Attestati di formazione 6. Corsi di aggiornamento 7. Fase di sperimentazione 1. Premessa La presente circolare disciplina in ambito regionale le attività formative, relative all applicazione del D.Lgs. 81/2008, art. 32, dell accordo sancito nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006 G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006 -, delle relative linee guida interpretative del 5 ottobre 2006 G.U. n. 285 del 07 dicembre 2007 - per la formazione degli addetti e dei responsabili SPP e del D.Lgs.195/03. Di seguito sono fornite le prime indicazioni al fine di consentire un omogenea applicazione dei suddetti accordi nel territorio regionale. Successivi approfondimenti e riflessioni costituiranno oggetto di nuove comunicazioni. 2. Soggetti Formatori E definito soggetto formatore l organismo giuridico che assumendo la responsabilità dell organizzazione materiale del corso, sia in possesso di disponibilità economico-finanziaria, di competenze professionali e di adeguata dotazione logistica-gestionale. E definita sede operativa la struttura che si connota come centro di responsabilità che organizza ed eroga servizi di qualità in quanto: - Ha competenze professionali per tutte le funzioni di governo, di processo e di prodotto; - Garantisce certezza di continuità di rapporto e di soddisfazione del bisogno degli utenti; 1/8

- Possa contare su consistenti relazioni con il sistema socio - economico territoriale; - E provvista di un sistema di feedback organico e sistematico. Con l art.32, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, e con l Accordo sancito nella Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono individuati tre blocchi di soggetti deputati alla realizzazione dei corsi per la formazione degli addetti e dei responsabili SPP. Appartengono al primo blocco i soggetti, di seguito elencati, individuati dell art.32 comma 4 del D.Lgs. 81/2008, che sono legittimati ope legis alla realizzazione dei corsi: Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano Università ISPESL INAIL IPSEMA per la parte di relativa competenza Corpo nazionale dei vigili del fuoco Amministrazione della Difesa Scuola superiore della pubblica amministrazione Altre Scuole superiori delle singole amministrazioni Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori Organismi paritetici I predetti enti possono avvalersi di società private di formazione, accreditate ai sensi del D.A. n.1073 del 13 aprile 2006 dell Assessorato Regionale del Lavoro e successive modificazioni, alle quali possono demandare compiti organizzativi, amministrativi e di supporto alla didattica, restando fermo l obbligo in capo agli Enti di adempiere direttamente a tutte le funzioni relative alla scelta dei docenti, all approvazione dei programmi, alla valutazione dell apprendimento e al rilascio dei relativi certificati. Le Associazioni o gli Organismi di cui sopra possono realizzare i corsi utilizzando proprie strutture formative o Società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate dalle medesime. Appartengono al secondo blocco i soggetti di seguito elencati, individuati dall Accordo Governo regioni del 26/01/2006 al punto 4.1, ovvero le Amministrazioni statali e pubbliche che, in possesso dei requisiti e di competenze idonee per le attività di formazione, di valutazione e di certificazione siano in grado di erogarla al proprio personale, anche tramite le proprie strutture periferiche: Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale Ministero della salute Ministero delle attività produttive Ministero dell interno - Dipartimento degli affari interni e territoriali, e Dipartimento di pubblica sicurezza Formez. 2/8

Possono, altresì, formare il proprio personale, le Istituzioni scolastiche riconducibili alle seguenti tipologie: Istituti tecnici industriali Istituti tecnici aeronautici Istituti professionali per l industria e l artigianato Istituti tecnici agrari Istituti professionali per l agricoltura Istituti tecnici nautici Istituti professionali per attività marinare. Infine, limitatamente ai propri iscritti: Ordini e collegi professionali, così come individuati al punto 4.1.1. (lettera c), del succitato Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Gli enti appartenenti a questo secondo blocco che non abbiano specifiche competenze, possono avvalersi di soggetti formatori esterni, che devono possedere i medesimi requisiti previsti per i soggetti appartenenti al terzo blocco. Appartengono al terzo blocco i soggetti (individuati dall Accordo Governo regioni del 26/01/2006 al punto 4.2.), pubblici e privati operanti in ambito regionale in possesso dei seguenti requisiti: a) Siano accreditati nella, in conformità ai criteri disposti dall Assessorato regionale del Lavoro con proprio Decreto n.1073 del 13 aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni; b) Siano in grado di documentare un esperienza, almeno biennale, in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) Utilizzino esclusivamente docenti di comprovata esperienza, almeno biennale, in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 3. Procedure I soggetti appartenenti al terzo blocco interessati allo svolgimento di attività formative per la formazione degli addetti e dei responsabili SPP di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 32, comma 4, devono presentare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (S.PRE.S.A.L) U.O. Formazione, dell Azienda U.S.L. competente per territorio una istanza, secondo lo schema di cui all allegato 1, corredata di idonea documentazione, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b) e c), al fine di ottenere il preventivo parere favorevole per la presentazione all Assessorato Regionale del Lavoro della richiesta di autorizzazione all avvio dei corsi per gli addetti ed i responsabili SPP di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 32, comma 4. La superiore istanza, deve altresì essere corredata dai seguenti elementi: 3/8

1. estremi dell'organismo, del legale rappresentante, della sede di svolgimento, di un prospetto dei corsi da realizzare, distinto per tipologia di corso, modulo A, B, C, e data prevista per lo svolgimento degli stessi; 2. codice e tipologia di accreditamento ed indicazione degli estremi del decreto di accreditamento emesso dal competente Assessorato Regionale del Lavoro; 3. autocertificazione, a firma del rappresentante legale, che attesti il possesso di esperienza professionale, almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro e nella formazione alla prevenzione e sicurezza. Tale autocertificazione deve contenere la dichiarazione che negli ultimi due anni l'organismo formatore ha svolto almeno due corsi di almeno 60 ore complessive inerenti l'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; o, in alternativa, che l'organismo formatore ha svolto almeno quattro moduli all'interno di corsi più ampi della durata complessiva non inferiore a 60 ore. Il possesso di tali requisiti deve essere comunque dimostrato allegando la specifica documentazione; 4. autocertificazione che attesti l impegno a utilizzare i docenti indicati, con stipulazione di regolare contratto, in possesso di esperienza professionale, almeno biennale, in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza sul lavoro; tali docenti devono dimostrare, a loro volta, detta esperienza professionale attraverso la presentazione di curriculum autocertificato da cui si evinca la loro specifica competenza nel settore, almeno biennale, o che abbiano svolto docenza nel settore della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per almeno 100 ore negli ultimi due anni. Il possesso di tali requisiti deve essere comunque dimostrato allegando la specifica documentazione. Il soggetto formatore può avvalersi, quali docenti esterni, anche di dirigenti e/o funzionari direttivi laureati, degli Assessorati Regionali al Lavoro, della Sanità e delle Aziende USL della Regione, purché in possesso dei suddetti requisiti professionali. 5. percorso didattico, conforme ai programmi stabiliti dalle norme in materia e in aderenza ai programmi didattici, di cui all art.4 del decreto Assessorato Sanità del 13 agosto 2007, pubblicato in GURS n.45 del 21 settembre 2007; 6. elenco di ciascun corso e relativa sede corsuale; 7. elenco dei docenti con i relativi curriculum autocertificati con l indicazione della corrispondente materia di insegnamento; 8. indicazione del responsabile del corso formativo e suo curriculum vitae. Lo S.PRE.S.A.L, per il tramite delle U.O. o Uffici di Formazione dello Stesso Servizio, ricevuta l istanza con relativa documentazione può richiedere ulteriori elementi o integrazioni a corredo della documentazione presentata ai fini del rilascio del parere di competenza. Copia del suddetto parere preventivo deve essere trasmesso dall Azienda U.S.L. competente per territorio al soggetto formatore e, per conoscenza, all Assessorato Regionale alla Sanità Dipartimento I.R.S. Servizio I e all Assessorato Regionale al Lavoro Dipartimento Formazione Professionale. Gli organismi appartenenti al terzo blocco, al fine di ottenere l autorizzazione all avvio dei suddetti corsi di formazione, devono rispettare le procedure previste dalla presente circolare, ivi 4/8

comprese quelle relative le operazioni di verifica finale di cui al successivo punto 4, e per quanto con la presente non disciplinato, quelle previste per i corsi autofinanziati di cui al DDG n.2180 del 23 luglio 2003 (pubblicato in GURS n.37 del 22 agosto 2003) e successive modifiche e integrazione. L idoneità dei locali utilizzati allo svolgimento dei percorsi formativi deve essere certificata esclusivamente da una perizia giurata redatta secondo il modello fornito dall Amministrazione Regionale rispettando i parametri dimensionali di 1.30 mq/allievo per la teoria e 2.00 mq/allievo per le esercitazioni, con un massimo di n 30 allievi per ciascun corso. All istanza di autorizzazione all avvio dei corsi, da presentare secondo lo schema di cui all allegato 1 bis, all Assessorato Regionale al Lavoro - - Servizio IV Monitoraggio, Valutazione e Sistemi Informativi Via Imperatore Federico n.52-90100 Palermo, deve essere allegato il preventivo parere rilasciato dalle AUSL. Completata l istruttoria di propria competenza, il rilascerà l autorizzazione all avvio dei corsi, dandone comunicazione al Servizio - Ufficio Provinciale del Lavoro e alle AUSL - S.PRE.S.A.L competenti per territorio. I soggetti formatori, almeno venti giorni prima dell inizio dei corsi, devono dare formale comunicazione della data d inizio degli stessi, della sede di svolgimento al Servizio - Ufficio Provinciale del Lavoro, e alle AUSL - S.PRE.S.A.L competenti territorialmente. Le visite didattiche e i controlli sull idoneità dei locali saranno svolti a campione, in misura non inferiore al 5% delle autorizzazioni rilasciate annualmente, dai rispettivi Servizi - UPL e IPL competenti per territorio. Le verifiche sul corretto svolgimento dei programmi didattici dei corsi possono essere svolte anche dalle AUSL - SPRE.S.A.L - competenti per territorio. 4. Certificazione finale L accertamento dell apprendimento conseguito dai partecipanti ai percorsi formativi è svolto da una Commissione, composta da almeno tre docenti interni al corso, che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere ai Servizi Uffici Provinciali del Lavoro e alle AUSL S.PRE.S.A.L - U.O. Formazione. Gli attestati di formazione, in analogia a quelli rilasciati dai soggetti individuati dall art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, sono rilasciati dagli stessi Enti formatori sulla base di tali verbali, con vidimazione preventiva delle AUSL - SPRES.A.L. e successiva dei Servizi U.P.L. territorialmente competenti. Le procedure di verifiche devono essere svolte come previsto dall Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e segnatamente, i partecipanti sono sottoposti alle seguenti procedure di valutazione: Per il Modulo A, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite; Per il Modulo B, con riferimento alla verifica intermedia, composta sia da test, che come soluzioni di casi; con riferimento alla verifica finale, attraverso simulazione obbligatoria, al fine di misurare le competenze tecnico-professionali acquisite in situazione lavorativa 5/8

durante l esecuzione di compiti coerenti con l attività di RSPP e ASPP, e attraverso colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati all accertamento delle competenze cognitive relative alla normativa vigente; Per il Modulo C, con riferimento alla verifica intermedia, con prove di test, che come simulazioni di riunioni di lavoro, discussione di casi; con riferimento alla verifica finale, attraverso colloquio obbligatorio, finalizzato all accertamento delle competenze organizzative, gestionali e relazionali. L accertamento dell apprendimento è compiuto da una Commissione di docenti interni che cura la compilazione del calendario degli esami (all. 2). Per ogni modulo deve essere redatto un verbale delle prove di verifica che riporti, di ciascun partecipante, i dati anagrafici, la percentuale di ore di presenza, il giudizio finale espresso in termini di idoneo/non idoneo. Non possono essere ammessi a sostenere la valutazione finale quei candidati che abbiano compiuto un numero di assenze complessive superiore al 10%. Il verbale (all. 3) è sottoscritto da ciascun membro della commissione e dal responsabile del progetto formativo. Copia del verbale, come da modello (all.4), deve essere trasmessa, entro giorni 15, dalla conclusione delle verifiche di apprendimento: all Assessorato Regionale del Lavoro Dipartimento della Formazione Professionale - Servizio IV Monitoraggio, Valutazione e Sistemi Informativi, al Nucleo Tecnico di Sperimentazione, di cui al successivo punto 7, costituito presso l Assessorato Regionale del Lavoro -, ed ai competenti Servizi - U.P.L. ed alle AUSL - SPRES.A.L. U.O. Formazione, corredati: da una relazione sui criteri di valutazione utilizzati, scelti tra quelli previsti dall Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; dall esito delle valutazioni di gradimento redatto dai partecipanti; dall elenco dei dati identificativi completi degli idonei (all. 5). Al solo scopo di garantire la tracciabilità e il monitoraggio dei percorsi formativi realizzati, i soggetti formatori elencati come appartenenti al primo e secondo blocco, di cui all art.2 della presente circolare, dovranno trasmettere copia dei verbali della valutazione finale al Nucleo Tecnico di Sperimentazione, di cui al successivo p.7 della presente circolare. 5. Attestati di Formazione Ai partecipanti alle attività formative per il conseguimento dell attestato di responsabile ed addetto al SPP di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 32 che abbiano regolarmente frequentato e superato gli esami finali verrà rilasciato un attestato di formazione contenente i seguenti elementi minimi: Normativa di riferimento; Estremi dell autorizzazione Assessoriale, ; Specifica del modulo didattico (con indicato il monte ore per il Modulo B) ed il Macrosettore (ATECO); 6/8

Periodo di svolgimento del corso; Soggetto formatore; Dati anagrafici del corsista; Firma del soggetto abilitato al rilascio dell attestato. Per facilitare il riconoscimento degli attestati e la loro circolazione sul territorio, è definito il modello riportato in allegato 6. 6. Corsi di aggiornamento La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data di conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conseguimento dell attestato concernente il modulo B e/o dalla data di conclusione dell aggiornamento per chi può fruire dell esonero (tabelle A4 e A5 dei sopracitati accordi tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi. I soggetti formatori autorizzati a erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a realizzare i corsi per i moduli A, B e C. In analogia con quanto stabilito per detti moduli, sono considerati requisiti di organizzazione: L individuazione di un responsabile del progetto formativo; Il numero massimo di partecipanti per ogni corso pari a 30 unità, mantenendo il rispetto del parametro di 1.3 mq /allievo; L utilizzo della sede formativa conforme alle norme di igiene e sicurezza previste ai fini del rilascio delle idoneità dei locali. L impiego di docenti con esperienza formativa biennale; Il 10% quale massimo di assenze consentite sul monte orario complessivo; La tenuta del registro di presenza. Anche per l organizzazione dei Corsi di aggiornamento i soggetti formatori appartenenti al terzo blocco dovranno seguire le procedure previste dal precedente punto 3. I corsi di aggiornamento, che possono essere realizzati anche con metodologia di formazione a distanza, devono far riferimento: Al settore produttivo di riferimento; Alle novità normative eventualmente intervenute in materia; Alle innovazioni nel campo della prevenzione. In linea con il documento adottato nell accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, punto 3, terzo capoverso, sono stabilite le modalità di documentazione dell avvenuto aggiornamento. All erogazione dei Moduli di aggiornamento da parte dei soggetti formatori indicati al punto 4.2 dell accordo, c.d. appartenenti al terzo blocco, si applicano i criteri e le disposizioni previste al 7/8

punto 2 della circ. r. 27 luglio 2006, n.21; in particolare il modello di comunicazione è adattato con la specifica Modulo di aggiornamento. Al termine di ogni tranche, sia essa annuale o unica, è rilasciato il relativo attestato di formazione a fronte del 90% di frequenza e del superamento di una verifica finale la cui tipologia è nella discrezionalità del soggetto formatore. L attestato di conseguito aggiornamento deve contenere gli stessi elementi minimi già previsti per gli attestati di formazione di cui al punto 4 della circ. r. 27 luglio 2006, n. 21, con la specifica del/dei gruppo/i ATECO a cui l aggiornamento è riferito e del relativo monte ore. Gli attestati di conseguito aggiornamento sono rilasciati dai soggetti formatori. 7. Fase di sperimentazione Dalla pubblicazione della presente circolare in attuazione di quanto riportato al punto 2.7 nel documento adottato nell accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26.01.2006, e con quanto esplicitato al punto 2.4.2 del documento adottato nell accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, presso gli uffici dell'assessorato Regionale Lavoro, è istituito in via sperimentale un Nucleo Tecnico composto dal Dirigente Responsabile del Servizio 1 del Dipartimento I.R.S., o suo delegato, da almeno un dirigente appartenente ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro con esperienza nel settore della formazione, designato dal competente Servizio del Dipartimento I.R.S., e da due funzionari direttivi dell' in possesso di laurea e/o abilitazione professionale, esperti nella formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Il suddetto Nucleo può essere integrato ove occorra da due esperti in materia designati rispettivamente dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali interessati. Il Nucleo tecnico di Sperimentazione ha il compito di avviare e monitorare le procedure adottate ed elaborare proprie proposte: Sulla revisione dell impianto formativo da sottoporre per gli eventuali adeguamenti alla Conferenza Stato-Regioni. Di nuovi modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi. È ammessa la sperimentazione di raggruppamenti settoriali fra diversi macrosettori con rischi assimilabili tra loro, anche con moduli formativi comuni, nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori; ovvero, è ammessa la ricerca di un percorso di erogazione di materie propedeutiche comuni a più macrosettori sul quale innestare i percorsi specialistici: La, tramite il nucleo di sperimentazione e attraverso l eventuale istituzione di un tavolo con le parti sociali, valuta i risultati della sperimentazione delle iniziative che saranno realizzate sul proprio territorio. A tale scopo tutti i soggetti formatori che intendano compiere sperimentazione sottopongono preliminarmente il progetto di formazione integrata al nucleo medesimo, che potrà raccogliere l eventuale parere espresso dalle ASL e/o dagli Ispettorati del Lavoro. 8/8

I soggetti formatori devono consentire la verifica dell intero percorso formativo al fine di poterne valutare l adeguatezza e la congruità, secondo le regole che saranno fornite con successive comunicazioni. Ricezione, organizzazione e archiviazione dei verbali delle prove di accertamento, spediti dai soggetti formatori ai sensi del par.5 della presente circolare Instaurare e mantenere l'archivio delle persone formate ed eventualmente renderne pubblico l'elenco Instaurare e mantenere l'archivio degli organismi che svolgono corsi ed eventualmente renderne pubblico l'elenco. Monitorare le attività di controllo Dettare i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi precedenti. Definire linee guida sulla validità dei corsi di aggiornamento. Individuare particolari esigenze e/o segnalare criticità di sistema. Per il funzionamento del Nucleo tecnico di sperimentazione, con successivo decreto del Dirigente Generale dell Assessorato regionale al lavoro, saranno assegnate le risorse necessarie per il funzionamento dello stesso. La presente circolare sarà pubblicata in GURS, parte I, l Assessorato Regionale del Lavoro - Dipartimento della Formazione Professionale e l - Dipartimento- Ispettorato Regionale Sanitario, Servizio I daranno ampia diffusione della stessa, anche attraverso la pubblicizzazione sui propri siti web. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Formazione Professionale ( Alessandra Russo ) Il Dirigente Generale dell Ispettorato Regionale Sanitario ( Saverio Ciriminna ) 9/8