Titolo: DISCIPLINARE PER LA VALUTAZIONE DEI MANGIMI

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documento Associazione Italiana per l'agricoltura Biologica DISCIPLINARE MT.01 Rev.00 Titolo: DISCIPLINARE PER LA VALUTAZIONE DEI INDICE 1. CAMPO DI APPLICAZIONE 2. DEFINIZIONI 3. MATERIE PRIME 4. COMPOSIZIONE 5. STRUTTURE E LOCALI DI LAVORAZIONE 6. PULIZIA DEGLI AMBIENTI E DELLE STRUTTURE 7. ETICHETTATURA Redazione Verifica Approvazione Tipo di Data Pagina/e Ed. Rev.e CS CS CD revisione Micheloni C. Micheloni C. Vizioli V. emissione MAGGIO 2000 00 00

Gli alimenti per animali che vogliono riportare in etichetta o certificato il marchio Garanzia AIAB dovranno rispettare le seguenti norme di lavorazione e requisiti di composizione. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente disciplinare si applica nella valutazione dei seguenti prodotti: alimenti per animali, mangimi semplici di origine vegetale, mangimi semplici di origine animale, mangimi concentrati mangimi composti, integratori per mangimi, nuclei, mangimi composti integrati. 2. DEFINIZIONI ALIMENTI PER ANIMALI (L. n. 281 del 5 febbraio 1963): sostanze organiche ed inorganiche, semplici o in miscele, comprendenti o no degli integratori e degli additivi, destinate alla nutrizione animale per via orale. SEMPLICI DI ORIGINE VEGETALE (L. n. 281 del 5 febbraio 1963): singoli prodotti vegetali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali degli stessi. Ad. es.: mais,- erba medica, farina di orzo, panello di semi di lino, ecc. SEMPLICI DI ORIGINE ANIMALE (L. n. 281 del 5 febbraio 1963): singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi. Ad es.: latte (liquido o in polvere) farina di carne, farina di pesce, farina di sangue, ecc. CONCENTRATI (L. n. 281 del 5 febbraio 1963): mangimi semplici contenenti in elevata percentuale uno o l'altro dei principi nutritivi, (protidi, glucidi, lipidi), da somministrare tal quali o da miscelare - per l'uso - con altri mangimi semplici o composti a più basso tenore in sostanze nutritive. COMPOSTI(L. n. 281 del 5 febbraio 1963): preparazioni ottenute associando convenientemente due o più mangimi semplici. Ad es.: soia + mais; oppure: mais + orzo + farina di erba medica; ecc. INTEGRATORI PER (L. n. 281 del 5 febbraio 1963): preparazioni contenenti in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente od associati tra loro, determinati «principi attivi», (aminoacidi, vitamine, antibiotici, sali minerali, ecc.), ed altri costituenti ad azione biologica e destinati ad essere aggiunti ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di stimolare determinate funzioni produttive e/o energetiche degli animali. NUCLEI(L. n. 281 del 5 febbraio 1963): mangimi composti concentrati integrati. Da essi, mediante miscelazione con mangimi semplici o composti, si ottengono mangimi composti integrati. Contengono mangimi concentrati, minerali e vitamine. COMPOSTI INTEGRATI (L. n. 281 del 5 febbraio 1963): preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi composti dei mangimi concentrati ed uno o più integratori per mangimi, oppure un adeguato «nucleo». Ad es.: mais + orzo + mangimi concentrati vari + minerali + vitamine; oppure: mais + orzo + nucleo. Pagina 2 di 6

ANIMALI IN STADIO GIOVANILE: le seguenti specie sono considerate in fase giovanile dalla nascita fino a: pollastrelle destinate alla produzione di uova 14 settimane pollo da carne 6 settimane tacchini ed altri avicoli 10 settimane suini 20kg 3. MATERIE PRIME 3.1 Materie prime di origine vegetale Tutti i prodotti vegetali, loro sottoprodotti e scarti di lavorazione derivanti dalla filiera del biologico sono ammessi, sia che essi siano certificati come "biologici" che come "biologici in conversione". Sono altresì ammessi i seguenti prodotti derivanti da agricoltura convenzionale con le specifiche e restrizioni a fianco riportate. Cereali, granaglie, loro prodotti Purché non sottoposti a lavorazioni che implichino l'utilizzo di e sottoprodotti sostanze chimiche di sintesi (es. solventi) Semi oleosi, frutti oleosi, loro Purché non sottoposti a lavorazioni che implichino l'utilizzo di prodotti e sottoprodotti sostanze chimiche di sintesi (es. solventi) Semi di leguminose, loro Purché non sottoposti a lavorazioni che implichino l'utilizzo di prodotti e sottoprodotti sostanze chimiche di sintesi (es. solventi) Tuberi, radici e loro prodotti e Purché non sottoposti a lavorazioni che implichino l'utilizzo di sottoprodotti sostanze chimiche di sintesi Altri semi e frutti e loro prodotti Eventualmente sottoposti solo a processi fisici e sottoprodotti Foraggi e foraggi grossolani Eventualmente sottoposti solo a processi fisici Estratti proteici vegetali Solamente per animali monogastrici ed in stadio giovanile Altri vegetali loro prodotti e sottoprodotti quali melasso, come legante per mangimi composti, farina di alghe marine (ottenuta con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio), polvere ed estratti di vegetali, spezie e aromi 3.2 Materie prime di origine animale Latte e prodotti lattiero caseari Olio di pesce e olio di fegato di merluzzo Farina di aringhe Eventualmente grassati solo con sostanze di origine vegetale ed addizionati con BHT. Solo ad animali monogastrici e in stadio giovanile Pagina 3 di 6

3.3 Materie di origine minerale Le seguenti sostanze debbono essere decadmiate Sodio Nelle forme di: sale marino non raffinato, salgemma grezzo estratto da giacimenti, solfato di sodio, carbonato di sodio, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio; Calcio Litotamnio e maerl, conchiglie di animali acquatici (incluso gli ossi di seppia) carbonato di calcio, lattato di calcio e gluconato di calcio; Fosforo Fosfato bicalcico precipitato d ossa, fosfato bicalcico defluorato, fosfato monocalcico defluorato; Magnesio Magnesio anidro, solfato di magnesio, cloruro di magnesio, carbonato di magnesio; Zolfo Solfato di sodio; 3.4 Elementi in tracce Cod. Dir. 82/471/CEE Elemento apportato Forma consentita E1 ferro Carbonato ferroso (II), solfato ferroso (II) monoidrato, ossido ferrico (III); E2 iodio Iodato di calcio anidro, iodato di calcio esaidrato, ioduro di potassio; E3 Cobalto Solfato di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato, carbonato basico di cobalto (II) monoidrato; E4 Rame Ossido rameico (II), carbonato basico di rame (II) monoidrato, solfato di rame (II) pentaidrato; E5 Manganese Carbonato di manganese (II), ossido manganoso e manganico, solfato manganoso (II) mono e/o tetraidrato; E6 Zinco Carbonato di zinco, ossido di zinco, solfato d zinco mono e/o eptaidrato E7 Molibdeno Molibdato di ammonio, molibdato di sodio; E8 Selenio Selenato di sodio, selenito di sodio. 3.5 Vitamine e provitamine Vitamine e provitamine di origine maturale Vitamine e provitamine di origine sintetica ma identiche a quelle di origne naturale Solo per animali monogastrici in fase giovanile e dietro comprovata irreperibilità di equipollenti di origine naturale. 3.6 Enzimi e microrganismi Enzimi Microrganismi contenuti nella direttiva Solo per animali monogastrici e dietro comprovata necessità ed espresso consenso dell O.d.C. Pagina 4 di 6

70/524/CEE 3.7 Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti Cod. Dir. 82/471/CEE E 551b Silice colloidale E 551c Kieselgur E 553 Sepiolite E 558 Bentonite E 559 Silicati complessi di alluminio idrato escluso il caolino. E 561 Vermiculite E 599 Perlite Tutti i prodotti utilizzati nella preparazione dei mangimi non devono contenere prodotti OGM o loro derivati né nella parte di materie prime di origine agricola (derivante da agricoltura biologica o convenzionale), né nella parte di origine microbiologica. 4. COMPOSIZIONE Non è ammesso l utilizzo nella medesima formula della stessa materia prima da agricoltura biologica, in conversione e convenzionale. Le quantità di materie prime utilizzate nella preparazione vengono calcolate prendendo come riferimento il contenuto in S.S.di derivazione agricola Il mangime può riportare riferimenti al metodo di produzione biologico in etichetta in posto e con dimensioni diverse dalla lista degli ingredienti solo se la quantità di materie prime ottenute con metodo biologico e regolarmente certificate incide per più dell 80 sul totale della S.S. di origine agricola. Con una percentuale compresa tra il 50 e l 80% di sostanze ottenute con metodo biologico sul totale delle sostanze di origine agricola si potrà farne menzione nella lista degli ingredienti. Al di sotto del 50% non si potrà fare alcuna menzione al metodo di produzione biologico. Per materie prime ottenute con metodo biologico si intendono i prodotti certificati «da agricoltura biologica» e «in conversione all agricoltura biologica». 5. STRUTTURE E LOCALI DI LAVORAZIONE Non è ammissibile l utilizzo di linee di lavorazione che prevedano la possibilità di produzione di prodotti medicati. I locali di stoccaggio e lavorazione dei mangimi biologici devono essere chiaramente distinti dai locali di stoccaggio e lavorazione delle partite convenzionali. Si suggerisce di utilizzare linee di lavorazione dedicate esclusivamente alla lavorazione del prodotto biologico ma, qualora ciò non sia possibile, di far precedere la lavorazione della partita biologica da operazioni di pulizia degli impianti tale da evitare la presenza di indesiderati residui. Specificamente si richiede che prima della lavorazione delle partite biologiche sia fatta Pagina 5 di 6

passare una partita di orzo/frumento biologico e/o sia garantito un adeguato scarto «di testa» di prodotto biologico tale da assicurare la «pulizia» dell impianto. 6. PULIZIA DEGLI AMBIENTI E DELLE STRUTTURE per la pulizia degli ambienti e delle strutture di stoccaggio e lavorazione si dovranno utilizzare solo e soltanto i seguenti prodotti: saponi a base di sodio e potassio; acqua e vapore; ipoclorito di sodio, con particolare cura nel risciancquo; acqua ossigenata; essenze naturali di vegetali; acido citrico, paracetico, formico, lattico e acetico; alcol; carbonato di sodio. 7. ETICHETTATURA L etichetta e/o il certificato che devono accompagnare il mangime «biologico» dovranno riportare nel medesimo campo visivo della denominazione legale del prodotto la seguente indicazione: Mangime/Nucleo/ecc. Da agricoltura biologica secondo i disciplinari AIAB contenente materie prime conformi al reg. CE 2092/91 Nel medesimo campo visivo devono inoltre essere indicate in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni: la percentuale di materia prima prodotta con metodo biologico espresso come % S.S. sull totale di S.S. di origine agricola; - - la percentuale di materia prima «in conversione all agricoltura biologica» espresso come S.S. sulla S.S. di origine agricola. Nella composizione del mangime è necessario specificare le materie prime prodotte con metodo biologico e regolarmente certificate. I componenti di origine agricola (biologica e convenzionale) dovranno comparire in forma esplicita e non raggruppati per tipologia di prodotto. Le eventuali restrizioni d uso dovranno comparire in etichetta. Per i requisiti minimi di composizione si veda il par.3. Pagina 6 di 6