Tipologia Cosa è APPRENDISTATO Lavoro subordinato (DLgs 167 del 14/09/2011 che abroga gli art. da 47 a 53 della Legge Biagi) E un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani. Il decreto prevede tre tipologie di apprendistato: Destinatari 1- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale permette il conseguimento di una qualifica e può essere utilizzato anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (T.U. dell'apprendistato, art. 3, c. 1). Permette di attivare una proficua sinergia tra scuola e lavoro ed avviare i giovani ai mestieri ed alle professioni evitando la dispersione scolastica; offre inoltre la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente lavoro giovani a partire dai 15 anni di età e fino a 25 anni Chi può assumere aziende di qualsiasi settore. In base alla L. 92/2012 (riforma Fornero) le Agenzie di somministrazione non potranno assumere apprendisti a tempo determinato. Durata e è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a 3 anni ovvero 4 nel caso di diploma quadriennale regionale. La legge 92/2012 (riforma Fornero) ha previsto anche una durata minima dell apprendistato che è pari a 6 mesi, con possibilità di durata inferiore per le attività stagionali. La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per quanto riguarda la Regione Toscana, l'attività formativa interna ed esterna all'azienda deve prevedere un totale di 600 ore annue. Il totale ore annuo può essere diminuito per gli apprendisti maggiorenni in possesso di crediti di ingresso coerenti
con il profilo professionale da raggiungere. I percorsi formativi previsti dal contratto di lavoro devono avere una durata massima: - biennale e annuale per apprendisti con età compresa tra i quindici e i diciotto anni già inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale o che hanno frequentato una scuola secondaria di secondo grado - triennale, per i giovani tra i quindici e venticinque anni in possesso di licenza di scuola media I percorsi formativi previsti dal contratto di lavoro per il conseguimento del diploma professionale devono avere una durata massima di quattro anni. Si prevede, inoltre, anche un quarto anno sperimentale riservato ai giovani in possesso della qualifica professionale coerente con la figura di tecnico presso le agenzie formative, come proseguimento dei percorsi triennali seguiti: per il conseguimento della qualifica in apprendistato per i percorsi di lstruzione e Professionale degli Istituti professionali di Stato per l'assolvimento del diritto-dovere dei giovani in fuoriuscita dalla scuola, presso le Agenzie Formative Le imprese collaborano con le agenzie formative accreditate nell individuazione delle modalità di realizzazione della formazione. Il raccordo tra l impresa e l agenzia formativa è garantito dall interazione del tutore o referente aziendale con il tutor didattico dell Agenzia formativa, per il coordinamento delle attività previste dal Piano Formativo Individuale dell apprendista. Il tutor didattico,in accordo con il tutor o referente aziendale, deve compilare ed aggiornare il Dossier individuale dell'apprendista. Se l'apprendista non viene ammesso all'esame finale o interrompe il percorso formativo, l'agenzia formativa rilascia un Attestato di competenze intermedio. 2- Apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere che ha come obiettivo il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. Destinatari Soggetti di età compresa fra 18 e 29 anni (anche già compiuti). Coloro che sono in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Dlgs 226/2005 possono essere assunti già a 17 anni di età. Possono essere assunti anche i lavoratori in mobilità senza limiti di età. Chi può assumere aziende di qualsiasi settore compresa la Pubblica Amministrazione In base alla L. 92/2012 (riforma Fornero) le Agenzie di somministrazione non potranno assumere apprendisti a tempo determinato. Durata e Il datore di lavoro deve redigere un piano individuale e formativo da allegare al contratto. La contrattazione collettiva stabilisce, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire: - la durata e le modalità di erogazione della formazione in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale; - la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero 5 per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. La legge 92/2012 (riforma Fornero) ha previsto anche una durata minima dell apprendistato che è pari a 6 mesi, con possibilità di durata inferiore per le attività stagionali. La formazione è svolta sotto la responsabilità dell azienda e integrata dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni. L attività formativa interna ed esterna all'azienda deve prevedere un totale di 120 ore complessive entro i primi tre anni del contratto. Il totale ore annuo può essere diminuito nei primi tre anni del contratto per gli apprendisti che siano in possesso di un diploma di: qualifica o professionale a 90 ore complessive o diploma di scuola secondaria superiore quinquennale oppure laurea a 60 ore complessive. La formazione è normalmente svolta all'esterno dell'azienda; può essere svolta all'interno se sono state definite le modalità dalla contrattazione collettive e se viene erogata rispettando i criteri previsti dagli standard definiti per l'offerta formativa pubblica.
Note Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato 3- Apprendistato di alta formazione e di ricerca applicabile per i seguenti obiettivi: - per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, - per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, - per la specializzazione tecnica superiore con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori, - per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche - per esperienze professionali Destinatari Giovani tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Dlgs 226/2005). Possono essere assunti anche i lavoratori in mobilità senza limiti di età. Chi può assumere aziende di qualsiasi settore compresa la Pubblica Amministrazione In base alla L. 92/2012 (riforma Fornero) le Agenzie di somministrazione non potranno assumere apprendisti a tempo determinato. Durata e La regolamentazione e la durata è rimessa alle Regioni. La Regione è competente per la definizione degli standard formativi per i seguenti scopi: attività di ricerca acquisizione di un diploma percorsi di alta formazione. Tali standard formativi devono essere definiti dalla Giunta regionale tramite accordi con università e altre enti formativi e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. La legge 92/2012 (riforma Fornero) ha previsto anche una durata minima dell apprendistato che è pari a 6 mesi, con possibilità di durata inferiore per le attività stagionali. Formalità Deve essere redatto in forma scritta, così come il patto di prova
contrattuali Trattamento economico Trattamenti previdenziali e il relativo piano formativo individuale, definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. E inoltre obbligatoria la presenza di un tutore o referente aziendale. E vietato recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione. Se nessuna delle parti recede al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E vietata la retribuzione a cottimo. L apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero, in alternativa, è possibile stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio. L applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale si estende alla seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare. Il datore di lavoro deve impartire la formazione professionale necessaria per ottenere la qualifica professionale e permettere di frequentare i corsi di formazione esterna previsti. In caso di inadempimento, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. Al fine di armonizzare le diverse qualifiche acquisite in base alle varie tipologie di apprendistato è istituito il repertorio delle professioni presso il Ministero del lavoro, che viene predisposto in base a sistemi di classificazione professionale previsti dai contratti collettivi di lavoro. Pertanto, le competenze acquisite
dall'apprendista potranno essere certificate e registrate sul suo libretto formativo sulla base del repertorio delle professioni. Il repertorio è ancora in via di definizione e in attesa si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti T.U. dell'apprendistato, art. 6, commi 3 e 4) Criteri per l assunzione e numero massimo di apprendisti Normativa di riferimento La legge 92/2012 (riforma Fornero) stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2013, il numero complessivo di apprendisti da assumere non potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio (vale per aziende con almeno 10 unità). La riforma subordina inoltre l assunzione di nuovi apprendisti alla stabilizzazione, nei 36 mesi precedenti, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore. Per il primo triennio cioè fino al 17 luglio 2015, la percentuale di stabilizzazione scende al 30%. Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Decreto Legislativo n.167 del 14/9/2011 Circolare Ministero del Lavoro n.29 del 11/11/2011 Legge n.92/2012 DGR 11 giugno 2012, n. 511 - Allegato A Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32