SETTORE TERRITORIO Servizio Urbanistica VARIANTE AL PRG VIGENTE RELATIVA ALLA DISCIPLINA URBANISTICA DEGLI ALBERGHI AI SENSI DELLA L.R. 07 FEBBRAIO 2008 N. 1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Sanremo, 21/04/2011 Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Remo Righetto Dirigente Settore Territorio Ing. Alberto Locatelli 1
Alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente è aggiunto il seguente articolo (disciplina generale) ART. 45 DISCIPLINA URBANISTICA DEGLI ALBERGHI A - Censimento delle strutture ricettive. La presente variante estende la sua efficacia alle strutture ricettive alberghiere individuate nella tavola n. 1 ad oggetto: Strutture alberghiere sottoposte a vincolo di destinazione d uso Aggiornamento Dicembre 2010 in cui sono riportate: 1) le strutture in esercizio a dicembre 2010 e classificate albergo alla data del 28 febbraio 2008 (data di entrata in vigore della legge regionale 7 febbraio 2008 n. 1); 2) le strutture esistenti non più in esercizio a dicembre 2010 e non ancora oggetto di interventi di trasformazione in una diversa destinazione assentiti con titoli abilitativi edilizi rilasciati in data anteriore al 28 febbraio 2008; 3) le strutture non ancora in esercizio a dicembre 2010 4) le strutture in corso di realizzazione; 5) le strutture già autorizzate e che saranno realizzate successivamente. B Vincolo di destinazione d uso ad albergo. Le strutture di cui all articolo 1 sono soggette a specifico vincolo di destinazione d uso ad albergo, con divieto di modificare tale destinazione. C Miglioramento e/o ampliamento delle strutture ricettive. In tutte le strutture ricettive di cui all articolo 1 sono ammessi i seguenti interventi, anche in deroga alla normativa di zona del vigente PRG: a) interventi di manutenzione straordinaria; b) interventi di restauro e risanamento conservativo; c) interventi di ristrutturazione edilizia; e) interventi di ampliamento di cui al successivo articolo 4 d) interventi di sostituzione edilizia con eventuale ampliamento di cui al successivo articolo 5 D - Ampliamento delle strutture ricettive esistenti Gli interventi di ampliamento sono ammissibili fino ad un incremento massimo del 15% della superficie agibile esistente alla data di entrata in vigore della presente variante e devono essere finalizzati all adeguamento dei parametri, della dotazione dei servizi ed in genere del miglioramento degli standard qualitativi della struttura ricettiva. Per superficie agibile si intende quella definita dall articolo 67 della Legge Regionale 16/2008. Dai suddetti lavori di ampliamento non deve conseguire, di regola, la diminuzione della capacità ricettiva né la riduzione dei rapporti di seguito indicati : 2
- Numero bagni / posti letto - Superficie netta camere / posti letto - Superficie netta sale comuni / posti letto - Numero posti auto destinati a parcheggio / posti letto Il proprietario dell immobile deve impegnarsi, con atto pubblico di vincolo registrato e trascritto, a mantenere la destinazione alberghiera per un periodo non inferiore ad anni venti decorrenti dalla data di rilascio dell agibilità. Le parti in ampliamento dovranno comunque rispettare tutte le norme fissate dal vigente PRG relativamente al rispetto delle distanze dalle costruzioni, dalle strade e dai confini di proprietà. E comunque confermata, anche in aggiunta a quanto previsto dalla presente disciplina, la possibilità di ampliamento di 1/5 della superficie di calpestio del piano terreno disciplinato dall art. 24 delle N.T.A. del vigente PRG E Sostituzione edilizia con eventuale ampliamento. Gli interventi di sostituzione alberghiera sono quelli rivolti a sostituire l esistente struttura ricettiva alberghiera mediante un insieme sistematico di interventi edilizi che oltre a migliorare i rapporti di cui all articolo precedente, possono modificare il disegno del lotto, della viabilità nonché le dimensioni e l architettura dell edificio. Tale intervento non è ammesso negli edifici di interesse storico culturale assoggettati alla tutela di cui alla parte II del D.Lgs. n 42/04 e/o di quelli che presentano caratteristiche architettoniche di pregio meritevoli di conservazione. E ammesso l incremento massimo del 15% della superficie agibile esistente a condizione che il proprietario si impegni, con atto pubblico di vincolo registrato e trascritto, a mantenere la destinazione dell immobile ad albergo per un periodo non inferiore ad anni venti decorrenti dalla data di rilascio dell agibilità. Nell ipotesi di ricostruzione con la medesima sagoma dell edificio preesistente, potranno essere mantenute le distanze preesistenti dai confini, dalle strade e dagli edifici limitrofi. F - Specifica disciplina per i centri storici. Nel caso di interventi nelle zone A di centro storico di cui al DM 2/2/68 n. 1444 dovranno essere mantenute le caratteristiche tipologiche e formali dell edifico ed eventuali ampliamenti, incidenti sulla sagoma del fabbricato, dovranno integrarsi con le suddette caratteristiche e con il contesto urbano in cui si collocano. Alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente sono aggiunti i seguenti paragrafi (disciplina puntuale). ART. 23 - ZONE A 3
ZONA A3 CENTRO MARINA Sottozone 1 "Servizi pubblici e di interesse pubblico" Per il compendio immobiliare dell Hotel Europa sono ammessi, in via transitoria, i seguenti interventi: manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento della superficie agibile esistente nella misura massima del 20%. In ogni caso gli ampliamenti non potranno superare l altezza massima dell edificio esistente. E inoltre ammessa, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell edificio, la realizzazione, in luogo dell attuale gazebo posto sulla terrazza sita al piano terreno prospiciente la Piazza Cesare Battisti e sulla terrazza di copertura dell edificio, di strutture leggere facilmente amovibili costituite da tamponamenti e copertura in elementi metallici o lignei e vetro, da non computare nella s.a.. ART. 25 - ZONE BC IN VIA TRANSITORIA INTERVENTI SULLE VOLUMETRIE ESISTENTI Per il compendio immobiliare dell Hotel Villa Sylva è ammesso, in aggiunta agli interventi consentiti in via transitoria, l ampliamento della superficie agibile esistente nella misura massima del 20%. E inoltre ammessa, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell edificio, la realizzazione, nelle aree di pertinenza di strutture leggere facilmente amovibili costituite da tamponamenti e copertura in elementi metallici o lignei e vetro, da destinarsi a servizi e centro benessere, da non computare nella s.a.. 4