Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Natanti e Altre Garanzie. Nota informativa



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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Natanti e Altre Garanzie Nota informativa A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Garanzie offerte Limitazioni ed esclusioni 4. Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile natanti 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6. Premi 7. Informativa in corso di contratto 8. Recesso 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 10. Regime fiscale C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Procedura per il risarcimento del danno 12. Incidenti stradali con controparti estere o con natante non assicurato o non identificato 13. Accesso agli atti della Società 14. Reclami 15. Sinistri Liquidazione dell indennizzo 16. Mediazione per la conciliazione delle controversie 17. Perizia contrattuale Glossario Condizioni di assicurazione Condizioni Generali R.C.N. Condizioni Aggiuntive Sezione R.C. Natanti Condizioni Particolari R.C.N. Formule Tariffarie Condizioni Generali Condizioni Particolari R.C.N. Condizioni Generali Sezioni Altre Garanzie Riferimenti di legge Informativa privacy

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Natanti e Altre Garanzie NOTA INFORMATIVA 1 di 8

NOTA INFORMATIVA Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Natanti e Altre Garanzie Nota informativa relativa al contratto di assicurazione per la responsabilità civile della navigazione dei natanti ed altre garanzie denominato Protezione Auto (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010). Gentile Cliente, siamo lieti di fornirle alcune informazioni relative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere. Per maggiore chiarezza, precisiamo che: - la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP; - il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. È possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito internet di Unipol Assicurazioni S.p.A. il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di Natante che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa. Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze sono stampate con carattere inclinato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.unipolassicurazioni.it. Unipol Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darle tutte le risposte necessarie. La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Unipol Assicurazioni S.p.A. ( la Società ), società unipersonale soggetta all attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia). c) Recapito telefonico: 051 5077111 - telefax 051 375349 - sito internet: www.unipolassicurazioni.it - indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolassicurazioni.it. d) La Società è autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione all Albo delle imprese assicurative: 1.00159. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società Le informazioni che seguono sono relative al bilancio approvato per l anno 2010: Patrimonio netto: 1.225.389.670,00 Capitale sociale: 150.300.000,00 Totale delle riserve patrimoniali: 1.160.117.041,00 Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10; tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Garanzie offerte Limitazioni ed esclusioni a) RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI: è prevista la formula tariffaria Franchigia fissa ed assoluta che prevede per ogni sinistro una franchigia fissa ed assoluta il cui ammontare è precisato nella scheda di polizza. La Società assicura il rischio della responsabilità civile derivante dalla navigazione del natante indicato sulla Scheda di polizza, per il quale è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi. Si rinvia all art. 1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni territoriali che possono dar luogo al mancato pagamento del risarcimento. Si rinvia all art. 3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a rivalsa. In tali casi la Società è comunque obbligata a risarcire un eventuale sinistro ai terzi danneggiati, ma ha diritto di chiedere al Contraente e/o all Assicurato la restituzione totale o parziale di quanto pagato. Si rinvia agli articoli 2 e 5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è prestata entro i limiti dei massimali pattuiti in polizza. Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. Si rinvia all art. 1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 2 di 8 NOTA INFORMATIVA

Meccanismo di funzionamento dei massimali per danni a persone e a cose della garanzia Responsabilità civile natanti( R.C.N.) La garanzia R.C.N. è prestata con i seguenti massimali: massimale per danni a persone: 2.500.000,00; massimale per danni a cose: 500.000,00. Il sinistro ha determinato i seguenti danni: danni a persone: 2.000.000,00; danni a cose: 600.000,00. Il risarcimento complessivo sarà di 2.500.000,00 perché l ammontare complessivo dei danni a cose supera il massimale pattuito. La restante parte di danno ( 100.000,00) resterà a carico dell Assicurato. Meccanismo di funzionamento del massimale complessivo della garanzia Responsabilità civile natanti (R.C.N.) La garanzia R.C.N. è prestata con i seguenti massimali: massimale complessivo: 4.000.000,00; massimale per danni a persone: 3.000.000,00; massimale per danni a cose: 1.000.000,00. Il sinistro ha determinato i seguenti danni: danni a persone: 3.500.000,00; danni a cose: 300.000,00. Il risarcimento complessivo sarà di 3.800.000,00. Il massimale destinato ai danni a persone, anche se insufficiente, è stato integrato con quello destinato a cose in quanto, in questo esempio, il massimale complessivo era superiore all ammontare complessivo del danno. Avvertenza: il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. In ogni caso la Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. Si rinvia all art. 10 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. b) ALTRE GARANZIE: Valide solo se espressamente indicate nella scheda di Polizza b.1) Incendio ed altri danni: copre i danni materiali e diretti cagionati al natante assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo stesso, da incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. Si rinvia all art. 21 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio; b.2) Furto e rapina: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto consumato o tentato o di rapina e navigazione abusiva conseguente a furto o rapina. Si rinvia all art. 22 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le garanzie assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia agli articoli 21, 24, 25 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le suddette garanzie sono prestate con scoperti, franchigie/minimi non indennizzabili e nel limite delle somme assicurate. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto indicato sulla Scheda di polizza, nonché all art. 28 delle Condizioni di assicurazione. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di scoperti, franchigie/minimi non indennizzabili e somme assicurate mediante esemplificazioni numeriche. Meccanismo di funzionamento della franchigia/minimo non indennizzabile: 1 esempio Somma assicurata: 10.000,00 Danno: 1.500,00 Franchigia/minimo non indennizzabile: 250,00 Indennizzo: 1.500,00-250,00 = 1.250,00 2 esempio Somma assicurata: 10.000,00 Danno: 200,00 Franchigia/minimo non indennizzabile: 250,00 Nessun indennizzo è dovuto perché il danno è inferiore alla franchigia/minimo non indennizzabile. Meccanismo di funzionamento dello scoperto: 1 esempio Somma assicurata: 50.000,00 Danno: 10.000,00 Scoperto 10% con la franchigia/minimo non indennizzabile di 500,00 Indennizzo: 10.000,00-10% = 9.000,00 2 esempio Somma assicurata: 50.000,00 Danno: 3.000,00 Scoperto 10% con la franchigia/minimo non indennizzabile di 500,00 Indennizzo: 3.000,00-500,00 = 2.500,00 (lo scoperto del 10% del danno è inferiore alla franchigia/minimo non indennizzabile). Meccanismo di funzionamento del limite della somma assicurata: Somma assicurata: 50.000,00 Danno: 60.000,00 Risarcimento: 50.000,00 Assicurazione parziale: se l assicurazione è prestata a valore intero, la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. NOTA INFORMATIVA 3 di 8

Esempio: Indennizzo = ammontare del danno x somma assicurata: valore delle cose assicurate. Esempio di assicurazione parziale relativo alla garanzia Incendio: Somma assicurata: 50.000,00 Valore del veicolo: 80.000,00 Danno: 40.000,00 Indennizzo: 25.000,00 (ferma l applicazione di eventuali scoperti e franchigie/minimi non indennizzabili). Si rinvia all art. 28 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. In ogni caso la Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. Si rinvia all art. 10 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3.1 Estensioni della garanzia Responsabilità civile natanti In alcuni casi la Società estende gratuitamente la copertura assicurativa prevista dalla Legge e dai regolamenti. Si rinvia alle condizioni aggiuntive lettera B, C, D, E delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile natanti 1) L assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del natante responsabile del sinistro né i danni alle cose subiti: a) dal proprietario del natante, dall usufruttuario, dall acquirente con patto di riservato dominio e dal locatario in caso di natante concesso in leasing; b) dal coniuge non legalmente separato, dagli ascendenti e discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a) precedente, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; c) nel caso in cui l Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b) precedente. 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell Assicurato sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all art. 9 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 6. Premi Il premio deve essere pagato in via anticipata per l intera annualità assicurativa all Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. Si rinvia all art. 11 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Il premio per la garanzia Responsabilità civile natanti viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa vigente della Società ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all intermediario. Avvertenza: il Contraente ha facoltà di ottenere la restituzione del premio netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di: furto totale o rapina del veicolo, fatta eccezione per la parte di premio relativa alla garanzia Furto e rapina. Si rinvia all art. 7 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio; trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto. Si rinvia all art. 4 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 7. Informativa in corso di contratto (garanzia Responsabilità civile natanti) La Società si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all attestazione sullo stato del rischio, riportante l informativa prevista dalle disposizioni vigenti in merito: alla data di scadenza del contratto; alle indicazioni in merito al premio di rinnovo; 8. Recesso Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. La Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell art. 2952 del codice civile. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato. Ai sensi dell art. 1913 del codice civile, il sinistro deve essere denunciato immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quando il Contraente e/o l Assicurato ne siano venuti a conoscenza. 4 di 8 NOTA INFORMATIVA

L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. 10. Regime fiscale Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: a) Incendio ed altri danni, Furto e rapina: 13,50%; b) Responsabilità civile natanti: 12,50% (oltre 10,50% quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale). C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Procedura per il risarcimento del danno (art. 148 del Codice delle assicurazioni private) Azione diretta del danneggiato Il danneggiato per sinistro causato dalla navigazione di un natante, per il quale vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti della Compagnia di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l assicurazione. Proponibilità dell azione di risarcimento L azione per il risarcimento dei danni causati dalla navigazione dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano trascorsi 60 giorni, ovvero 90 giorni in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla Compagnia di assicurazione il risarcimento del danno, avendo presentato, per i soli danni a cose, la denuncia di sinistro con la richiesta di risarcimento indicando il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l ispezione diretta ad accertare l entità del danno. Entro 60 giorni dalla ricezione di tale documentazione, l Impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali ritiene di non fare offerta. Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 giorni quando la denuncia di sinistro sia stata sottoscritta dai conducenti del natante coinvolto nel sinistro. L impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. In caso di richiesta incompleta l Impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui sopra decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro lo stesso termine l impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l Impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui sopra. Si rinvia all art. 5 per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: in caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato devono darne avviso alla Società immediatamente e, comunque, entro tre giorni dal fatto, fornendone ogni notizia e documenti utili. Per conoscere i centri di liquidazione sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. 12. Incidenti con controparti estere o con natante non assicurato o non identificato a) In caso di sinistro provocato da un natante immatricolato all estero, per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, si rinvia ai seguenti articoli della Legge: 125, 126, 141, 148, 149, per i danni subiti in Italia; 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all estero. b) In caso di sinistro avvenuto con un natante non assicurato o non identificato la richiesta deve essere rivolta all impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. 13. Accesso agli atti della Società I Contraenti, gli Assicurati e i danneggiati possono accedere agli atti della Società relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, a condizione che i procedimenti siano conclusi, come previsto dall art. 146 della Legge e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 191 del 29 ottobre 2008. Il diritto di accesso può essere esercitato dal momento in cui la Società ha completato gli adempimenti previsti dagli artt. 148 e 149 della Legge in materia di offerta di risarcimento o di contestazione, e in particolare: dal momento in cui è stata comunicata al danneggiato la misura del risarcimento; dal momento in cui sono stati comunicati al danneggiato i motivi per i quali non si ritiene di effettuare offerta (contestazione del danno). Nel caso di mancata offerta o mancata comunicazione di diniego dell offerta, il diritto di accesso può essere esercitato decorsi i seguenti termini: trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta danni di risarcimento per danni a cose e il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli; sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento per danni a cose; novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento danni in caso di lesioni o decesso; centoventi giorni dall accadimento del sinistro. La richiesta deve essere scritta, trasmessa con raccomandata o tramite telefax ovvero presentata a mano NOTA INFORMATIVA 5 di 8

alla sede legale della Società o all ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita che ha concluso o al quale è stato affidato il contratto. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Unipol Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02 55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: 02 51815353 - E-mail: reclami@unipolassicurazioni.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331. I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolassicurazioni.it. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http:// www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 15. Sinistri Liquidazione dell indennizzo (garanzie diverse dalla R.C.N.) Avvertenza: il Contraente o l Assicurato devono denunciare il sinistro alla Società immediatamente e comunque entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, con l indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni. Si rinvia agli articoli 26 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. 16. Mediazione per la conciliazione delle controversie Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Via Stalingrado 45, 40128 Bologna, anche a mezzo posta elettronica all indirizzo mediazionecivile@unipolassicurazioni.it ovvero a mezzo fax al n 051 7096855. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012. 17. Perizia contrattuale (garanzie diverse dalla R.C.N.) Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle sezioni altre garanzie delle Condizioni di assicurazione, che la Società e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. 6 di 8 NOTA INFORMATIVA

GLOSSARIO Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Natanti e Altre Garanzie Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o, limitatamente ai rischi diversi dalla responsabilità civile, il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Attestazione sullo stato del rischio: il documento che viene trasmesso dall Impresa a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private ad ogni scadenza annua e che certifica l esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente. Beneficiario: nella garanzia infortuni del conducente è la persona, designata dal Contraente, alla quale va liquidato il capitale assicurato per il caso di morte. Bonus/Malus: formula tariffaria per la copertura del rischio della responsabilità civile da circolazione basato su riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione con regole evolutive conformi al Provvedimento CIP 10/1993, articolata su 18 classi di merito. CARD: Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, in attuazione del decreto del Presidente della repubblica 18 luglio 2006, n. 254. CID: Convenzione di Indennizzo Diretto. Codice: il Codice delle Assicurazioni private approvato con D.Lgs. 7 Settembre 2005, n 209. Consap: Ente Gestore della Stanza di Compensazione. Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. CTT: Convenzione Terzi Trasportati. Ebbrezza: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche. Fascicolo Informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy. Fattori di rischio (per la garanzia R.C.N.): gli elementi presi in considerazione, sulla base delle dichiarazioni del Contraente, per il calcolo del premio. Essi sono individuabili dalla Tariffa. Franchigia: la parte del danno liquidabile che rimane a carico dell Assicurato. GSC: il Gestore della Stanza di Compensazione, prevista sia dalla Convenzione CID che CTT. Impresa: la Società Unipol Assicurazioni S.p.A. Indennizzo: la somma dovuta dall Impresa all Assicurato e/o Benificiario in caso di sinistro. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Legge: il Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 Codice delle assicurazioni private. Natante: imbarcazione da diporto munita di motore e motore marino amovibile, natante ad uso pubblico o privato diverso dal diporto. Polizza: documento che prova l esistenza del contratto assicurativo. Premio: la somma dovuta dal Contraente all Impresa. Responsabilità principale: la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro o il grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga più di due veicoli. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione nell attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro. Responsabilità concorrente paritaria: la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. La responsabilità concorrente paritaria dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell attestato di rischio. Responsabilità cumulata : il computo delle responsabilità paritarie, ai fini dell eventuale variazione della classe di merito a seguito di più sinistri, nel periodo coincidente con l ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità. Risarcimento: la somma dovuta dall Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro. Risarcimento diretto: il risarcimento dovuto dall Impresa al danneggiato, proprio assicurato, che si ritiene non responsabile in tutto o in parte, come da disciplina del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 in attuazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private. NOTA INFORMATIVA 7 di 8

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto: la percentuale del danno liquidabile (con l eventuale minimo) che rimane a carico dell Assicurato. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Sinistro senza seguito: il sinistro denunciato per il quale l Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere. Veicolo: ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il veicolo, si intende solo ed esclusivamente il veicolo assicurato indicato in polizza. Unipol Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Unipol Assicurazioni S.p.A. Ed. 07/2011 L Amministratore Delegato (Carlo Cimbri) 8 di 8 NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Natanti e Altre Garanzie CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1 di 12

CONDIZIONI GENERALI R.C.N. Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Natanti e Altre Garanzie Art. 1 - Oggetto dell assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto. L assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private. L Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. Art. 2 - Esclusioni e rivalsa L assicurazione non è operante: se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566), se la navigazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l autorizzazione; nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti. L Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 3 - Limiti della navigazione L assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei. Art. 4 - Trasferimento di proprietà del natante Il trasferimento di proprietà del natante o la sua consegna in conto vendita (comprovati da idonea documentazione) importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l alienante chieda che il contratto, stipulato per il natante alienato, sia reso valido per altro natante di sua proprietà. a) Nel caso in cui l alienante, previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante alienato o ceduto in conto vendita, chieda che il contratto sia reso valido per altro natante di sua proprietà, l Impresa rilascerà il certificato e il contrassegno per il nuovo natante, previo eventuale conguaglio di premio. Qualora l incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine e l Assicurato, rientrato in possesso del natante, volesse riassicurarlo con l Impresa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto. b) Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all Impresa, la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all acquirente i predetti nuovi documenti; l alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza: per l assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Nel caso in cui l acquirente del natante documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso natante, l Impresa assicuratrice del natante ceduto all acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Quest ultimo sarà annullato e l Impresa restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione e il contrassegno. Per i contratti con frazionamento del premio l impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Art. 5 - Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, l Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.). Art. 6 - Gestione delle vertenze L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale sino all atto 2 di 12 CONDIZIONI GENERALI R.C.N.

di tacitazione dei danneggiati. L Impresa non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. Art. 7 - Risoluzione del contratto per furto del natante In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all Autorità di Pubblica Sicurezza. In deroga all art. 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile, l Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio R.C., relativo al periodo di assicurazione, al netto dell imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. CONDIZIONI AGGIUNTIVE - Sezione R.C. NATANTI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Natanti e Altre Garanzie PER L ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA Premessa L assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese Condizioni aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché per quanto non previsto da tali Condizioni, dalle norme disciplinanti l assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all art. 129 Codice assicurazioni private. a) Natanti adibiti a scuola guida (automaticamente operante per i natanti adibiti a scuola guida) L assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. b) Danni a cose ed animali di terzi (automaticamente operante per motoscafi ed imbarcazioni ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto e per motori amovibili valida soltanto se espressamente richiamata per altri natanti) L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro di: natanti ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto: 77 Euro fino a 90 CV, 154 Euro oltre 90 CV; natanti adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone: 77 Euro. L Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della franchigia. Per i natanti adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone, la garanzia è prestata con il limite per ogni sinistro del 10% del massimale assicurato. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni aggiuntive c) o d). c) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone (valida soltanto se espressamente richiamata) L Impresa, con il limite per ogni sinistro del 5% del massimale assicurato, assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 104 Euro per ogni persona danneggiata. d) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone (valida soltanto se espressamente richiamata) L Impresa, con il limite per ogni sinistro del 10% del massimale assicurato, assicura: 1) Danni a cose ed animali di terzi La responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di 77 Euro per ogni sinistro. L Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante. 2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone La responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune CONDIZIONI AGGIUNTIVE - Sezione R.C. NATANTI 3 di 12

uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 104 Euro per ogni persona danneggiata. e) Attività idrosciatoria, Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano (valida soltanto se espressamente richiamata) L impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall esercizio dell attività di traino. CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.N. - FORMULE TARIFFARIE Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Natanti e Altre Garanzie Art. 8 - Franchigia fissa ed assoluta La presente assicurazione è stipulata nella forma con franchigia, che prevede per ogni sinistro una franchigia fissa ed assoluta il cui ammontare è precisato in polizza. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria Fissa, che non prevede variazione di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri. CONDIZIONI GENERALI Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Natanti e Altre Garanzie Art. 9 - Dichiarazioni del Contraente/aggravamento del rischio Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del C.C. Per la R.C.N., l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che l Impresa avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio. Art. 10 - Durata del Contratto Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. La frazione, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la tariffa che verrà applicata sarà quella in vigore per la Società a tale momento. Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra impresa, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Art. 11 - Pagamento del premio Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata alla riscossione. Il pagamento deve essere eseguito presso l Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale rilascerà il certificato di assicurazione ed il contrassegno. Art. 12 - Sostituzione del contratto, del certificato di Assicurazione e del contrassegno In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita. Relativamente alla garanzia R.C.N., il certificato di assicurazione e/o il contrassegno sostitutivi verranno consegnati previa restituzione dei precedenti documenti. Se viene richiesto un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all Impresa la copia della denuncia di furto o di smarrimento fatta alle Autorità. Art. 13 - Imposte e tasse Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall Impresa. 4 di 12 CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.N. - FORMULE TARIFFARIE / CONDIZIONI GENERALI

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Art. 15 - Natanti adibiti a scuola guida Quando il natante assicurato è destinato a scuola guida, l assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. L Impresa inoltre assicura i seguenti rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base di quanto di seguito indicato. Art. 16 - Responsabilità Civile dei trasportati L Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del natante per danni involontariamente cagionati a terzi, dei quali i trasportati stessi devono rispondere per fatto e responsabilità propri, per eventi connessi alla circolazione del veicolo stesso. Sono esclusi i danni alle persone ed alle cose trasportate a bordo del veicolo ed i danni al veicolo stesso. Art. 17 - Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro, redatta sul modulo approvato dall ISVAP, deve contenere l indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso e deve essere presentata all Impresa di assicurazione ai sensi dell art. 143 della Legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, l Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.). Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all Impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La richiesta deve essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax. L Impresa che ha ricevuto la richiesta ne da immediata comunicazione all Impresa dell Assicurato ritenuto in tutto o 26 in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l accertamento delle modalità di accadimento del sinistro. Art. 18 - Gestione delle vertenze L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. L Impresa non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.N. Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Natanti e Altre Garanzie VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE Art. 19 - Veicoli concessi in leasing Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla data indicata in polizza, l Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della citata Società: a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, salvo l adeguamento previsto all art. 24, se non con il consenso della citata Società; b) a comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) a comunicare alla citata Società con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che l Impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla citata Società con lettera raccomandata. Resta altresì inteso che in caso di incendio o furto del veicolo assicurato, l indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell art. 1891 2 comma C.C., corrisposto alla citata Società nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Norme che regolano l assicurazione in generale, fino alla data di scadenza del vincolo. CONDIZIONI GENERALI / CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.N. 5 di 12

Art. 20 - Per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell ente finanziatore La presente polizza è vincolata sino alla data indicata nella Scheda di polizza e pertanto Unipol Assicurazioni si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a: comunicare all Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; comunicare all Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge; non pagare, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest ultimo l indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l Ente vincolatario è fin d ora autorizzato dal Contraente. Resta inteso che Unipol Assicurazioni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all Ente vincolatario. Il Contraente potrà avvalersi delle facoltà di disdire il contratto, prima della data di scadenza del vincolo indicata in polizza, esclusivamente a condizione che sia fatta pervenire a Unipol Assicurazioni preventiva autorizzazione in tal senso dalla vincolataria. 6 di 12 CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.N.

CONDIZIONI GENERALI - Sezioni ALTRE GARANZIE Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Natanti e Altre Garanzie LE GARANZIE SONO OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA E SE RISULTA CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO Art. 21 - Garanzie Incendio e Ricorso terzi a) Incendio L Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti cagionati al natante assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo stesso, da incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. b) Ricorso terzi L Impresa, entro il limite di 155.000 Euro per evento e per anno assicurativo, si impegna a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile (anche per colpa grave) per i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi ed alle cose di terzi da incendio del natante assicurato, quando lo stesso non si trovi in navigazione. Sono esclusi i danni: di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento delle acque, dell aria, del suolo; alle cose in uso, custodia e possesso dell Assicurato e del Contraente; per i quali risulti già operante la garanzia di cui all art. 83. Art. 22 - Garanzia Furto e Rapina L Impresa si obbliga ad indennizzare l Assicurato dei danni materiali e diretti arrecati al natante assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul natante stesso, in conseguenza di: furto (totale, parziale o tentato); rapina; furto, o tentativo di furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del natante stesso; navigazione abusiva conseguente a furto o rapina. Art. 23 - Adeguamento del valore assicurato e del premio L Impresa si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, a adeguare il valore del natante assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso. Art. 24 - Estensione territoriale Le garanzie sono operanti per i danni che avvengono negli stessi luoghi nei quali è operante l assicurazione di Responsabilità Civile del natante. Art. 25 - Esclusioni L assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo o comunque dolosi, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; b) determinati od agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente o dell Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata (quando l Assicurato non sia una persona fisica), nonché delle persone con loro coabitanti; c) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; d) verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara; e) di furto e rapina per apparecchi audiofonovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, lettori di cassette e compact disc, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere, anche se sono stabilmente fissati sul natante assicurato. Sono invece compresi apparecchi audiofonovisivi integrati nella strumentazione del natante e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del natante assicurato. Art. 26 - Modalità per la denuncia dei sinistri I sinistri devono essere denunciati per iscritto all Impresa entro tre giorni dalla data di accadimento o da quando l Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l indicazione dell entità approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di furto e rapina, dovrà essere fatta denuncia immediata all Autorità, inoltrando all Impresa copia della denuncia vistata dall Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all estero la denuncia dovrà essere ripetuta all Autorità italiana. In caso di furto totale o rapina con successivo ritrovamento del natante, dovrà altresì essere inoltrato all Impresa il verbale di ritrovamento redatto dall Autorità. Art. 27 - Riparazioni Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per recuperare il natante danneggiato, l Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dall Impresa, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. L Impresa ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato nonché di sostituire il natante stesso, o le sue parti, invece di pagare l indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del natante dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tale caso deve darne comunicazione all Assicurato entro il termine di cui al 1 comma. Art. 28 - Determinazione dell ammontare del danno L ammontare del danno è dato dal valore che il natante o le parti di esso, sottratte o danneggiate, avevano al CONDIZIONI GENERALI - Sezioni ALTRE GARANZIE 7 di 12

momento del sinistro ovvero se inferiore, dal costo della loro riparazione. Non sono indennizzabili le spese di ricovero del natante, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al natante in occasione della riparazione. Se l assicurazione copre soltanto una parte del valore che il natante aveva al momento del sinistro, l Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. In nessun caso il danno liquidabile potrà essere superiore al valore assicurato. L Impresa corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto (con relativo minimo) eventualmente pattuiti. Art. 29 - Liquidazione dei danni Nomina dei periti La determinazione dell ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall Impresa e dall Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell Assicurato. I periti devono: a) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell Impresa e dell Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 30 - Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia e valutato l ammontare del danno l Impresa provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. In caso di furto totale o rapina senza ritrovamento, il pagamento avverrà a condizione che l Assicurato, a richiesta dell Impresa, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l estratto cronologico generale rilasciato dagli organi competenti. L Impresa, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l indennizzo, di richiedere eccezionalmente il certificato di chiusa istruttoria. Art. 31 - Recuperi L Assicurato è tenuto ad informare l Impresa non appena abbia notizia del recupero del natante rubato o di parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dall indennizzo sarà detratto dal l indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dello indennizzo, l Assicurato si obbliga a rilasciare all Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell ammontare del danno, secondo i criteri previsti dall art. 5 e si effettuerà il conguaglio con l indennizzo precedentemente pagato. 8 di 12 CONDIZIONI GENERALI - Sezioni ALTRE GARANZIE