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Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

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sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

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contro per la riforma

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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 22 dicembre 2009 n. 8627 - Pres. ff. Pozzi, Est. Cacace - Ministero della Giustizia, Comm. Esami Avvocato c/o Corte di Appello Napoli ed altro (Avv. Stato Fedeli) c. Tecce (n.c.) - (dichiara l appello inammissibile). Giustizia amministrativa - Appello - Notificato mediante il servizio postale - Omesso deposito in giudizio della cartolina di ricevimento - Inammissibilità dell appello - Va dichiarata - Possibilità di concedere un termine per il deposito o per la rinnovazione della notificazione - Non sussiste. Deve essere dichiarato inammissibile un ricorso in appello nel caso in cui l appellante non abbia depositato in giudizio l avviso di ricevimento del plico contenente l atto, notificato tramite il servizio postale. Infatti, la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata è richiesta dalla legge in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio; pertanto, in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (1). ------------------------------------------- (1) Cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 627/2008, in Lexitalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/casssu_2008-01-14.htm; v. anche, da ultimo, Cass. Civ., sez. trib., 26 giugno 2009, n. 15122 e Cass. Civ., sez. III, 15 maggio 2009, n. 11331. ------------------------------------------ Documenti correlati: CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, sentenza 14-1-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/casssu_2008-01-14.htm (sulla possibilità di depositare fino all udienza di discussione la cartolina di ricevimento del ricorso per cassazione notificato mediante il servizio postale, sulla inammissibilità del ricorso nel caso di omesso deposito di detta cartolina e sulla possibilità o meno per il difensore di chiedere di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto). CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 23-12-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/cds5_2008-12-21.htm (sui casi in cui è necessario il deposito in giudizio della cartolina di ricevimento nel caso di notifica effettuata tramite il servizio postale). CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 18-6-2008, n. 3002, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/cds6_2008-06-18.htm (sulla sufficienza di una cartolina di ricevimento con firma illeggibile e priva della indicazione della qualità della persona che l ha sottoscritta per provare la ricezione dell avviso di inizio del procedimento).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 7-8-2002, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds6_2002-08-07-2.htm (sulle conseguenze che si producono nel caso di mancato deposito in giudizio della cartolina di ricevimento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale), con breve nota di commento. TAR LAZIO - ROMA SEZ. II TER, sentenza 9-6-2004, pag. http://www.lexitalia.it/p/tar/tarlazio2ter_2004-06-09.htm (anche a seguito della sentenza della Corte cost. 26 nov. 2003 n. 477, deve dichiarasi inammissibile un ricorso notificato mediante il servizio postale nel caso in cui, prima del passaggio in decisione, non sia stata depositata la cartolina di ricevimento). N. 08627/2009 REG.DEC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 9505 del 2008, proposto da: Ministero della Giustizia, Comm. Esami Avvocato c/o Corte di Appello Napoli - Sess. 2007, Comm. Esami Avvocato c/o Corte di Appello di Roma - Sess. 2007, rappresentati e difesi dall'avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Tecce Amalia, non costituitasi in giudizio; per la riforma della sentenza del TAR VENETO VENEZIA -:Sezione I n. 03485/2008, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI ABILITAZIONE PROF. AVVOCATO - AA. 2007-2008. Visto il ricorso, con i relativi allegati; Visto che non si è costituita in giudizio l appellata;

Vista l Ordinanza n. 432/2009, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 27 gennaio 2009, di reiezione della domanda di sospensione dell esecuzione della sentenza appellata; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta, alla Udienza pubblica del 24 novembre 2009, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace; Udito, alla stessa udienza, l avv. Fabrizio Fedeli dello Stato per gli appellanti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso di primo grado ( n. 1938 del 2008 proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ) l odierna appellata ha impugnato l atto, con cui la commissione per gli esami di avvocato, istituita presso la Corte di Appello di Roma, preposta alla correzione degli elaborati redatti dai candidati iscritti presso la Corte di Appello di Napoli, l ha dichiarata non idonea all ammissione all esame orale per l idoneità alla professione di avvocato nella sessione d esami 2007/2008. Il T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe, resa in forma semplificata, ha accolto il ricorso, rilevando che: - dal riscontro delle copie dei temi del candidato depositate agli atti di causa non consta che la Sottocommissione preposta alla correzione degli elaborati abbia provveduto ad indicare "le parti dell elaborato reputate insoddisfacenti rispetto ai criteri di valutazione", come del resto disposto dalla Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia, nominata con D.M. 30 ottobre 2007; - la materiale applicazione, da parte della Sottocommissione, dei criterii stessi, contemplati dall art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1033, n. 1578 come sostituito, da ultimo, dall art. 1-bis del D.L. 21 maggio 2003, n. 112 convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180, "non può che avvenire mediante la formulazione di motivazioni a corredo del voto numerico assegnato a ciascun elaborato, le quali diano certezza circa la rispondenza dell elaborato medesimo ai parametri di valutazione testè esposti"; - "le valutazioni in questione si configurano quale atto terminativo del subprocedimento deputato a consentire, o meno, l accesso del candidato alla prova orale e che, conseguentemente, non può non trovare applicazione la disciplina di ordine generale contenuta nell art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241". 2. Con l appello all esame, il Ministero della Giustizia e le Commissioni d esame territoriali interessate hanno chiesto che, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado sia respinto. Deducono, all uopo, con tre distinti motivi di impugnazione, la violazione dell art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell extrapetizione, l irrilevanza sul piano della congruità e

sufficienza della motivazione della mancata apposizione di segni grafici sugli elaborati di parte appellata, la piena conformità a legge del giudizio di non idoneità espresso mediante voto numerico. Non si è costituita in giudizio l appellata. Con Ordinanza n. 432/2009, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 27 gennaio 2009, è stata respinta la domanda di sospensione dell esecuzione della sentenza appellata. La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 24 novembre 2009. 3. L appello dev essere dichiarato inammissibile, per il mancato deposito, da parte degli appellanti ( peraltro così inadempienti all espresso ordine in tal senso formulato con Ordinanza collegiale n. 6806/2008 ), dell avviso di ricevimento del plico contenente l atto, spedito a notifica tramite il servizio postale. 4. Deve invero richiamarsi, in proposito, quanto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sent. n. 627/2008, nella quale, fra l'altro, sulla base di articolate e convincenti argomentazioni e nel solco dei principii fissati da pregresse pronunce della medesima Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale n. 477/02, n. 28/04 e n. 97/04 ritenuti di generale applicazione, si è affermato sia che - nelle notifiche effettuate tanto ai sensi dell'art. 149 c.p.c., come pure dell'art. 140 c.p.c. - la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio, sia, pure, che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione, sia, infine, che "in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c." ( v. anche, da ultimo, Cass. Civ., sez. trib., 26 giugno 2009, n. 15122 e Cass. Civ., sez. III, 15 maggio 2009, n. 11331 ). 5. Tale adempimento, che persegue lo scopo di consentire la verifica che l atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, non risulta nella fattispecie effettuato; né a tal fine può essere invocata la ricevuta, rilasciata dall Ufficio Postale, della raccomandata inviata in data 24 novembre 2008 (depositata in giudizio dall Amministrazione appellante unitamente all originale dell atto di appello), dal momento che tale documento non è in grado di provare che la notifica dell impugnazione si sia regolarmente perfezionata. 6. Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla è da statuirsi circa le spese del presente grado di giudizio, non essendosi costituita l appellata. P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Nulla spese. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 24 novembre 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta riunito in Camera di consiglio con l intervento dei seguenti Magistrati: Armando Pozzi, Presidente FF Anna Leoni, Consigliere Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore Sergio De Felice, Consigliere Raffaele Greco, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/12/2009