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COMUNE DI TORRECUSO Provincia di Benevento Piazza Antonio Fusco, 1 Tel. 0824/889711 FAX 0824/889732 www.comune.torrecuso.bn.it R E G O L A M E N T O S U L D I R I T T O D I I N T E R P E L L O Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.25 del 27.07.2016 immediatamente eseguibile 1

INDICE Articolo 1 - Oggetto del Regolamento... 3 Articolo 2 - Presentazione dell istanza dell interpello... 3 Articolo 3 - Istanza di interpello... 4 Articolo 4 - Inammissibilità delle istanze... 4 Articolo 5 - Adempimenti del Comune... 5 Articolo 6 - Efficacia della risposta all istanza di interpello... 5 Articolo 7 - Entrata in vigore. 6 2

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, disciplina il diritto d interpello del contribuente in materia di tributi comunali. 2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l ambito di applicazione della disciplina sull abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo. 3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi. Articolo 2 - Presentazione dell istanza dell interpello 1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello. 2. In particolare, il contribuente può interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a: a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza; b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti; c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie. 3. L istanza d interpello deve riguardare l applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici. 4. Il contribuente interpella il Comune per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. 5. L istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente. 6. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di 3

associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all articolo 5. 7. Il contribuente dovrà presentare l istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. 8. La presentazione dell istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Articolo 3 - Istanza di interpello 1. L istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. 2. L istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del contribuente e l indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell istante o dell eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta; b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva; c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l interpretazione; d) l esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; e) la sottoscrizione dell istante o del suo legale rappresentante. 3. All istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato. 4. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. Articolo 4 Inammissibilità delle istanze 1. L istanza è inammissibile se: a) è priva dei requisiti di cui all art. 3, comma 1, lett a) e b); b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell articolo 2, comma 7; c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell articolo 2, comma 1; d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi dell art. 3, commi 3 e 4

4, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti. Articolo 5 - Adempimenti del Comune 1. Il Comune risponde alle istanze di cui all art.2, comma 2, lettera a) nel termine di novanta giorni e a quelle di cui all art. 2, comma 2, lettere b) e c) nonché a quelle di cui al comma 4 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. 2. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC. 3. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge. 4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati nel sito Comunale nell apposita sezione dedicata dell amministrazione trasparente Disposizioni Generali/Oneri informativi per privati e imprese, ai sensi del D.lgs.33/2013. In tal caso la pubblicazione del Comune recherà la dicitura Pubblicata per gli effetti del Regolamento Comunale sull interpello di Tributi Comunali. 5. Il Comune provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti. Articolo 6 - Efficacia della risposta all istanza di interpello 1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell istanza di interpello, salvo modifiche normative o rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. 2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente. Restano validi gli effetti delle norme relative alla notificazione nei casi d irreperibilità stabiliti dalla legge. 5

3. Sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso. 4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell istante. 5. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art.11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo art.11, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo. Articolo 7 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla delibera di approvazione. 6