REGOLAMENTO DEL COMITATO PER L IMPRENDITORIA FEMMINILE DI TORINO ()Modificato con delibera di giunta 97/09 e delibera di consiglio 10/09)

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REGOLAMENTO DEL COMITATO PER L IMPRENDITORIA FEMMINILE DI TORINO ()Modificato con delibera di giunta 97/09 e delibera di consiglio 10/09) DISPOSIZIONI GENERALI: 1. Obiettivi 2. Personalità giuridica 3. Sede e logo 4. Compiti del Comitato 5. Finalità e funzioni 6. Modalità di funzionamento 7. Tavolo di presidenza e tavoli tecnici 8. Informazioni ORGANI 9. Composizione e nomina 10. Rappresentanza 11. Nomina dei sostituti 12. Segreteria 13. Cariche 14. Funzioni del presidente 15. Compiti dei vicepresidenti 16. Durata in carica 17. Decadenza GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 18. Disponibilità finanziaria 19. Impegno e gestione fondi 20. Rimborsi spese DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 21. Revisione regolamento 22. Rinvio ad altri regolamenti 23. Conformità

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1: Obiettivi Il Comitato per lo sviluppo dell imprenditoria femminile istituito con delibera della Giunta Camerale n. 194, del 02 giugno 2000, persegue prioritariamente gli obiettivi enunciati nel Protocollo d intesa firmato il 20 maggio 1999 tra Ministero delle Attività Produttive e Unioncamere e successive modifiche ed integrazioni, ed esplica le sue attività attraverso modalità e strumenti previsti nel presente regolamento. Art. 2: Personalità giuridica Il Comitato per lo sviluppo dell imprenditorialità femminile è privo di personalità giuridica ed opera in conformità alle normative, le competenze e le finalità istituzionali proprie dell ente camerale. Le attività che il Comitato per lo sviluppo e la promozione dell imprenditoria femminile Le attività che il Comitato per lo sviluppo e la promozione dell imprenditoria femminile intende porre in essere possono essere realizzate previo provvedimento di autorizzazione e impegno di spesa. Art. 3: Sede e logo Il Comitato per lo sviluppo dell imprenditorialità femminile è costituito presso la sede legale della Camera di commercio di Torino, sita in Via Carlo Alberto, 16. Il logo del Comitato è rappresentato dalle lettere I e F scritte in maiuscolo e colorate di nero. Al fondo della lettera F è posto un punto di colore rosso, così da far sembrare la F un punto esclamativo. Il tutto è circondato dalla scritta, a due colori rosso e nero, comitati per l imprenditoria femminile : Il logo compare sempre preceduto dall emblema camerale rappresentato da una mole antonelliana stilizzata nei colori del bianco e nero. Art. 4: Compiti del Comitato

a) Stabilire il programma annuale di lavoro, da trasmettere alla Giunta Camerale per l approvazione; b) Relazione delle attività svolte al 31 dicembre di ogni anno, alla Camera di commercio; c) Organizzare i gruppi di lavoro per specifiche azioni; d) Approvare la proposta operativa formulata dai gruppi di lavoro sopraindicati; e) Pubblicizzare periodicamente le iniziative assunte ed i risultati raggiunti. Per approfondire problemi specifici ed acquisire conoscenze, il Comitato può invitare alle proprie sedute, qualora lo ritenga opportuno, esperti e/o rappresentanti di imprese ed associazioni di categoria. Art. 5: Finalità e funzioni a) proporre suggerimenti nell ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell imprenditoria, nonché dei progetti di azioni positive per la flessibilità ai sensi dell art. 9 della legge 53/2000, lettera C); b) partecipare alle attività delle Camere concernenti la presenza delle donne allo sviluppo imprenditoriale della provincia anche ai sensi dell art. 9 della legge 53/2000 lettera C); c) promuovere indagini conoscitive per determinare i problemi che ostacolano l accesso delle donne nel mondo del lavoro e dell imprenditoria in particolare, oltre che per individuare le opportunità di sostituzione dell imprenditore o del lavoratore autonomo nell ambito delle possibilità offerte dall art. 9 legge 53/2000, in un ottica di agevolazione della conciliazione del tempo di vita e di lavoro; d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di formazione imprenditoriale e professionale a favore delle donne aspiranti imprenditrici ed imprenditrici e attraverso l incremento dell applicazione dell art. 9 legge 53/2000 lettera C); e) facilitare l accesso al credito e l inserimento nei vari settori economici delle relative imprese; f) favorire la qualificazione imprenditoriale femminile; g) individuare gli strumenti idonei per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno all imprenditoria femminile in generale.

h) Attivare iniziative volte ad agevolare gli imprenditori e i lavoratori autonomi nella ricerca dei soggetti idonei a sostituirli nelle attività lavorative per le finalità previste dall art. 9 della legge n. 53/2000; i) Diffondere ogni ulteriore informazione utile al raggiungimento delle predette finalità, secondo le indicazioni alla progettazione previste dal Ministero del Lavoro. Art. 6: Modalità di funzionamento a) Il comitato si riunisce normalmente una volta al mese o ogni volta in cui lo richieda il Presidente o almeno 1/3 dei componenti; b) La riunione del Comitato in prima convocazione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione non è invece previsto alcun quorum costitutivo; c) L avviso di convocazione, con l ordine del giorno, deve pervenire sette giorni prima della data fissata per la riunione o nei casi di convocazione d urgenza, nelle 48 ore precedenti. Suddetto avviso verrà inviato tramite posta e potrà essere preceduto da una comunicazione tramite fax o posta elettronica; d) Nel predetto avviso viene indicata anche la data di seconda convocazione; e) Il Comitato può essere convocato nella seduta precedente quando vi sia unanimità sull ordine del giorno della seduta successiva. Resta fermo quanto previsto dal precedente punto c; f) Ogni componente ha diritto ad un voto; non è prevista la possibilità di delegare il proprio voto ad altra persona, sia essa membro del comitato o sostituto non componente; g) Il voto viene espresso con alzata di mano e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo nel caso di elezione del Presidente del Comitato. Art. 7: Tavolo di presidenza e tavoli tecnici Al fine di snellire la gestione delle proprie attività, il Comitato può costituire al suo interno un tavolo di presidenza composto di diritto dal Presidente e dalla/dalle vicepresidente/i. L opportunità di costituire il tavolo di presidenza deve essere approvata a maggioranza semplice dal Comitato in seduta plenaria con conseguente messa a verbale.

Per approfondire ed aumentare le competenze in merito a temi e progetti specifici saranno invitate a partecipare al tavolo le componenti del Comitato ed esperti delle Associazioni competenti nelle materie da trattare. Le proposte vagliate dal tavolo di presidenza devono essere rese note al Comitato che le valuta nella prima sessione plenaria successiva alla riunione del tavolo. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal presente regolamento, il Comitato può costituire al suo interno tavoli tecnici. Ciascun tavolo tecnico si occupa di analizzare problematiche e sviluppare iniziative riguardo un determinato aspetto del mondo dell impresa. I tavoli tecnici sono coordinati ciascuno da un componente il Comitato, individuato sulla base delle proprie competenze ed attitudini e composti da esperti nel settore anche non componenti il Comitato. Per meglio garantire la rappresentatività e l operatività dei tavoli tecnici, le riunioni sono ritenute valide qualora sia presente la maggioranza delle componenti le quali, in caso di impedimento, potranno avvalersi della possibilità di far partecipare le loro supplenti designate ai sensi dell art. 10 del presente regolamento. Le attività promosse all interno dei tavoli tecnici, prima di venire attuate, dovranno essere rese note al Comitato che le valuta nella prima sessione plenaria successiva alla riunione del tavolo. Art. 8: Informazioni Il Comitato richiede alla Camera di commercio la disponibilità degli atti, informazioni, documentazione occorrente per lo svolgimento dei propri compiti e per il raggiungimento dei propri obiettivi. La Camera di Commercio provvede alla fornitura dei dati compatibili con la normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi ed alla normativa sulla privacy. Fatta salva la presentazione della relazione annuale di cui all art. 4 comma 1 lettera b) del presente regolamento, la Presidente del Comitato è tenuta ad informare periodicamente l ente camerale di tutte le iniziative a cui il Comitato prende parte, ivi comprese proposte di accordi, convenzioni e collaborazioni attivate con altri enti e/o istituzioni. ORGANI:

Art. 9: Composizione e nomina Il Comitato è composto da un minimo di 5 membri nominati dalla Giunta della Camera di commercio, in rappresentanza del Consiglio Camerale e delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità. Le candidature alla carica di componente del Comitato vengono presentate dalle associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali su invito del Presidente della Camera di commercio. L Ente Camerale, preso atto delle candidature pervenute provvederà alla nomina del Comitato con apposita deliberazione di giunta. Art. 10: Rappresentanza In qualità della carica rivestita a seguito della deliberazione di cui all art. 9 del presente regolamento, nello svolgimento delle attività istituzionali del Comitato le componenti rappresentano il Comitato stesso, e con esso la Camera di commercio di Torino, presso il quale il Comitato è costituito, non essendo in alcun modo consentita l identificazione del componente con la propria azienda o attività professionale. Art. 11: Nomina dei sostituti Qualora il Comitato lo ritenga opportuno, può chiedere alle associazioni, sindacati o enti in esso rappresentati la designazione di un supplente che sostituirà il componente effettivo alle riunioni in caso di sua assenza con pieno diritto di voto. Successivamente a detta designazione, il Presidente del Comitato rinvia le candidature al Presidente della Camera di commercio affinché la Giunta Camerale proceda alla nomina dei sostituti. Art. 12: Segreteria Le funzioni di segreteria sono espletate dal Settore Nuove imprese in seno all Area Promozione e Sviluppo del Territorio istituito presso la Camera di commercio.

Art. 13: cariche I Componenti del Comitato eleggono al loro interno un Presidente ed uno o due vicepresidenti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto mediante la consegna al segretario di una scheda ove viene indicata la preferenza unica espressa sia per il Presidente che per il Vicepresidente. Il Comitato procede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente nel corso della sua prima seduta, in tale seduta il comitato è presieduto dal componente più anziano di età. Viene eletto alla carica di Presidente e di Vicepresidente il componente del Comitato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti per la nomina del Presidente si procede in ogni caso al ballottaggio. Relativamente la carica di Vicepresidente, invece, si procede al ballottaggio solo nel caso in cui la parità di voto sia ottenuta da tre o più componenti. Art. 14: Funzioni del Presidente Il Presidente del Comitato: Ha la rappresentanza del Comitato; Convoca e presiede il Comitato e l eventuale tavolo di presidenza; Predispone l ordine del giorno delle sedute del Comitato e dell eventuale tavolo di presidenza; Curare l attuazione delle iniziative; Ha la facoltà di partecipare alle sedute dei gruppi di lavoro seguendone le relative attività. Art. 15: Funzioni dei Vicepresidenti Il o i Vicepresidenti, in caso di assenza del Presidente, hanno funzione di sostituirlo nell espletamento delle attività di sua competenza. Art. 16: Durata in carica I Componenti del Comitato restano in carica tre anni dalla data di insediamento, con possibilità di essere rieletti.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica per tutta la durata del Comitato; è consentito il rinnovo della carica di Presidente per una sola volta. Dopo il completamento dei due mandati in carica, il Presidente può essere rieletto nel Comitato in qualità di componente e senza possibilità di rivestire alcuna carica. Art. 17: Decadenza L assenza ingiustificata di un componente a tre riunioni consecutive è causa di decadenza dal Comitato. Il Presidente del Comitato informa il Presidente della Camera di Commercio per la relativa sostituzione. Il Componente del comitato che intenda assegnare le dimissioni deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di commercio il quale ne dà avviso alla Giunta Camerale per i provvedimenti di competenza e l eventuale sostituzione del componente dimissionario. Le dimissioni sono irrevocabili. GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA Art. 18: Disponibilità finanziaria La Camera di commercio delibera annualmente lo stanziamento di una somma per il funzionamento del Comitato per l imprenditoria femminile sulla base di un programma con annesso preventivo di spesa presentato dal Comitato stesso entro il termine previsto per l approvazione del bilancio preventivo camerale annuale. Art. 19: Impegno e gestione fondi Il Presidente, ogniqualvolta il comitato intenda intraprendere una iniziativa che comporti delle spese deve darne comunicazione preventiva alla segreteria del comitato della Camera di commercio affinché con determinazione firmata dal capo area a cui appartiene il settore che si occupa della segreteria del comitato, si provveda ad impegnare la spesa stessa conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 20: Rimborsi spese I componenti del comitato hanno diritto al rimborso per le spese sostenute nel corso ed in ragione dell attività del comitato. Il rimborso avviene mediante presentazione di giustificativi di spesa (originali o copie conformi). DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 21: Revisione regolamento Il presente regolamento può essere sottoposto a revisione da parte del Comitato con successiva approvazione da parte della Giunta e del Consiglio camerale. Art. 22: Rinvio ad altri regolamenti Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili. Art. 23: conformità Il presente regolamento è redatto in conformità di quanto stabilito dai regolamenti della Camera di commercio di Torino e del protocollo d intesa firmato il 20 maggio 1999 tra Unioncamere ed il Ministero delle Attività Produttive.