1 LE PERSONE GIURIDICHE Soggetto del rapporto giuridico non è soltanto l individuo, la persona fisica singolarmente ed autonomamente considerata, ma anche organizzazioni collettive di uomini (persone giuridiche e altri enti non riconosciuti, enti di fatto). Diversi sono gli scopi pratici che possono richiedere la costituzione di una persona giuridica o di un ente: a) tutela di interessi di carattere generale o propri di vaste e variabili categorie di persone; b) perseguimento di uno scopo che richiede l attività e i mezzi materiali coordinati di più persone; c) esercizio di attività economica senza esposizione patrimoniale personale per i debiti assunti. Tra i soggetti si devono comprendere, oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche e quelle aggregazioni di persone fisiche che, pur non avendo ottenuto un formale riconoscimento della loro personalità da parte dello Stato, sono comunque considerate soggetti di diritto. Persone giuridiche e enti di fatto hanno in comune la soggettività, ossia l attitudine a divenire titolari di diritti ed obblighi (capacità giuridica), e constano entrambi di un elemento materiale: la stabile organizzazione di uomini e mezzi creata in vista del raggiungimento di un fine. Le organizzazioni collettive agiscono per mezzo di uomini (organi, amministratori), gli effetti degli atti posti in essere da costoro in nome dell ente vengono imputati al medesimo. Le persone giuridiche si caratterizzano altresì per un elemento formale: il riconoscimento della personalità giuridica da parte dell autorità statale che ha efficacia costitutiva della personalità.
2 Vedi art. 12 c.c. abrogato. D.p.r. 10.02.2000 n. 361. Il riconoscimento da parte dello Stato si consegue mediante l iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture (o la regione) pubblicità costitutiva. Per ottenerlo è necessario e sufficiente il rispetto delle condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell ente, che lo scopo sia possibile e lecito, che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo. Per le società commerciali il riconoscimento si ottiene mediante iscrizione nel registro delle imprese (art. 13 e artt. 2330-2331 c.c.). La personalità giuridica degli enti funziona sia come centro unitario di imputazione degli effetti dell attività degli organi, sia come schermo di limitazione della responsabilità, entro l ammontare del patrimonio dell ente personificato (autonomia patrimoniale perfetta). Classificazione degli enti secondo una pluralità di criteri. A) Persone giuridiche pubbliche (art. 11) o private (art. 14 ss.; art. 1 D.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361); B) Enti registrati, provvisti di personalità giuridica (associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali) e enti di fatto non personificati (associazioni non riconosciute, comitati, società di persone); C) Enti a struttura corporativa costituiti con la partecipazione di una pluralità di individui che governano liberamente l ente (associazioni in caso di scopo non economico società in caso di scopo lucrativo); enti a struttura istituzionale, vincolati ad uno scopo esterno prestabilito nell atto costitutivo e relativamente immutabile (fondazioni costituite da una volontà unilaterale del fondatore, comitati);
3 D) Enti con finalità di lucro, che agiscono a scopo di profitto (società di persone e di capitali) o con finalità ideale (associazioni, fondazioni, comitati, società cooperative e mutue assicuratrici). Autonomia patrimoniale perfetta della persona giuridica. Elemento fondamentale: il patrimonio (complesso di rapporti attivi e passivi) della persona giuridica si distingue nettamente da quello dei singoli componenti. Dei debiti della persona giuridica risponde solo la medesima con il suo patrimonio, che allo stesso tempo è insensibile ai debiti personali del singolo partecipante. Ciò comporta una maggiore esigenza di tutela dei terzi (creditori), soddisfatta anche mediante la pubblicità e i controlli. Persone giuridiche private libro I c.c. Associazioni: organizzazioni collettive private, formate da una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune di natura ideale o comunque diverso dall esercizio di un attività economica. Sono un tipo di formazione sociale nella quale si esprime la personalità dell uomo (artt. 2 e 18 Cost.). Pluralità di persone e scopo comune interno cioè rivolto agli associati prevalenza dell elemento personale rilevanza della volontà degli associati art. 20 ss. Es.: partiti politici (art. 49 Cost.), sindacati (art. 39 Cost.). Fondazioni: possono essere definite come stabili organizzazioni predisposte per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di natura ideale (ad esempio, assistenziale, culturale, scientifico). Patrimonio e scopo esterno prevalenza dell elemento patrimoniale volontà del fondatore. Per entrambe: riconoscimento da parte dello stato, conseguono il riconoscimento della personalità giuridica in forza dell iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture (o le regioni).
4 Atto costitutivo: - Associazioni: negozio bi o plurilaterale tra vivi da stipularsi nella forma dell atto pubblico (artt. 14 2699 c.c.) contratto associativo aperto ad ulteriori adesioni; cessazione individuale rapporto: recesso. - Fondazioni: negozio di fondazione, atto unilaterale (tra vivi o mortis causa), produttivo di effetti giuridici in virtù della sola dichiarazione di volontà del fondatore (che normalmente è una sola persona) che destina in tutto o in parte i propri beni al perseguimento di una finalità ideale - forma dell atto pubblico o del testamento (artt. 14-15). - Contenuto art. 16 c.c. Statuto: contiene le regole che governano la vita e l attività della persona giuridica, l organizzazione e il funzionamento. Capacità e formazione della volontà. Capacità giuridica generale: astratta idoneità ad essere titolare di diritti e doveri, ma più limitata rispetto alla persona fisica: esclusi rapporti incompatibili con la natura (es. rapporti familiari, alcuni diritti personalissimi: integrità fisica). Capacità d agire generale: si ritiene non limitata a determinati tipi di atti o all oggetto risultante dall atto costitutivo. Formazione e manifestazione della volontà: organi. Assemblea organo di indirizzo assume le decisioni nell associazione metodo della collegialità (convocazione quorum costitutivo / deliberativo) e principio maggioritario artt. 20-21. Amministratori (unico organo nelle fondazioni, nominati nei modi previsti nell atto di fondazione) consiglio di amm.ne organo esecutivo attua le delibere: gestione e rappresentanza art. 18.
5 Le limitazioni del potere di rappresentanza degli organi devono risultare dal registro delle persone giuridiche altrimenti non possono essere opposte ai terzi, art. 19. Gli atti giuridici compiuti dagli organi dell ente, entro i limiti dei loro poteri, vengono imputati a quello: gli organi impegnano il patrimonio della persona giuridica per le obbligazioni assunte in suo nome. Rapporti con gli associati. Recesso ed esclusione degli associati art. 24. Estinzione. Cause stabilite nell atto costitutivo o nello statuto. Raggiungimento o sopravvenuta impossibilità dello scopo (art. 27 e 28 trasformazione per le fondazioni). Per le associazioni: venir meno dell elemento personale (associati). Liquidazione: sorte dei beni, definizione dei rapporti giuridici pendenti art. 30. Limiti attività amministratori art. 29.
6 ENTI DI FATTO. Associazioni non riconosciute artt. 36-38. Non personalità giuridica ma soggettività: centri unitari d imputazione giuridica distinti dalle persone dei loro membri. Carenza dell elemento formale del riconoscimento non chiesto (partiti e sindacati) o non ottenuto (di solito per mancanza di un patrimonio insufficiente al raggiungimento dello scopo). Ordinamento interno: accordi associati contratto di associazione art. 36. Fondo comune: contributi associati e beni acquistati, art. 37. Autonomia patrimoniale imperfetta: art. 38 responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell associazione (amministratori) qualora il fondo comune non basti a soddisfare i diritti dei creditori. Capacità processuale: art. 36. Comitati artt. 39-42. Si parla di comitato quando i fondi destinati ad uno specifico scopo di pubblica utilità (soccorso, beneficienza, ecc.) sono raccolti, da una pluralità di promotori, solitamente attraverso una pubblica sottoscrizione. I promotori rispondono illimitatamente per le obbligazioni assunte, mentre i sottoscrittori sono tenuti solo ad eseguire le oblazioni promesse. Non personalità giuridica ma soggettività. Carenza dell elemento formale del riconoscimento. Responsabilità degli organizzatori art. 40. Autonomia patrimoniale imperfetta: responsabilità personale e solidale dei componenti art. 41, non anche dei sottoscrittori. Capacità processuale: art. 41. Devoluzione dei beni allo scioglimento art. 42.