La formazione nel Sistema di Gestione della Sicurezza Dr.ssa Nicoletta Cornaggia Struttura Ambienti di vita e di lavoro DG Sanità
Sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) Quali sono gli strumenti utili per la gestione organizzata della prevenzione sul lavoro?
Coinvolgimento del personale.. un SGSL è efficace quando ottiene il sostegno e l impegno di tutti i partecipanti all attività dell azienda.. Il DdL è responsabile della scelta delle forme di coinvolgimento del personale. Il RSGSL è responsabile della individuazione delle forme di coinvolgimento del personale per la partecipazione attiva al SGSL
Sensibilizzazione Circolazione delle informazioni all interno per favorire la cooperazione Partecipazione attiva
Coinvolgimento del personale Sostegno ed impegno dei dipendenti Conoscenze ed esperienze dei lavori Definire modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento dei lavoratori e in particolare il RLS La consultazione per la valutazione dei rischi La riunione periodica
Informazione, formazione, addestramento, consapevolezza Comunicazione, flusso informativo e cooperazione
Scopo di una corretta forma di comunicazione è quello di far pervenire a tutti i soggetti dell azienda tutte quelle informazioni necessarie per consentire a ciascuno di esercitare appieno ed in sintonia con gli altri il proprio ruolo
Formazione, preparazione e competenza Il personale che svolge compiti che possono influenzare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere competente. La competenza deve essere definita in termini di formazione, informazione ed esperienze appropriate. Le procedure formative devono tenere conto dei differenti livelli di: responsabilità, autorità ed istruzione rischio
Documentazione L organizzazione deve stabilire e mantenere l informazione, con un mezzo adatto sia esso carta o formato elettronico che: descriva gli elementi principali del sistema di gestione e la loro iterazione fornisca riferimenti alla documentazione correlata
Accordo ex art. 34. Formazione ddl/rspp Soggetti formatori Fattispecie: legittimati ed accreditati in conformità al modello regionale Possono effettuare attività formative, anche avvalendosi di strutture di loro diretta emanazione («utilizzando le proprie strutture formative o società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate» circ. 13/SAN/2006), mediante le proprie articolazioni (ASL), non eroga corsi, ma ne sorveglia e ne assiste l erogazione
Accordo ex art. 34. Formazione ddl/rspp Soggetti formatori "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" Art. 2 comma 1 lett. h) DLgs 276/2003 «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
Accordo ex art. 34. Formazione ddl/rspp Soggetti formatori Art. 2, comma 1, lettera ee) D.Lgs. n. 81/2008 «organismo paritetico»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento».
Soggetti formatori Como 1 giugno 2012 Accordo ex art. 34. Formazione ddl/rspp Enti bilaterali e organismi paritetici: organismi, costituiti da una o più associazioni dei ddl e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato all azienda che operi nel settore di riferimento e non in un diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in un diverso contesto geografico.
Accordo ex art. 34. Formazione ddl/rspp Ipotesiapplicativa coerente con l impianto organizzativo già definito per la formazione dei RSPP/ASPP, con le circolari regionali 13, 21 e 32/SAN/2006
Accordo ex art. 34. Formazione ddl/rspp I datori di lavoro che hanno frequentato entro e non oltre 6 mesi dal 12.01.2012 corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data del 12.01.2012, rispettosi delle previsioni di cui all art. 3 DM 16.01.1997 Esonero si Aggiornamento entro 5 anni dal giorno successivo alla pubblicazione (12.01.2012) 15
Accordo ex art. 34. Formazione ddl/rspp Coloro che hanno frequentato corsi ex art. 3 DM 16.01.1997 o corsi a contenuti conformi ex art. 3 DM 16.01.1997 Esonero si Aggiornamento entro 5 anni dal giorno successivo alla pubblicazione (12.01.2012) Esonerati ex art. 95 DLgs 626/94 si 2 anni dal giorno successivo alla pubblicazione (12.01.2012) Coloro che hanno frequentato corsi ex Accordo 26.01.2006 (RSPP/ASPP) si 5 anni dal giorno successivo alla pubblicazione (12.01.2012)
Accordo ex art. 37. Formazione lavoratori, preposti e dirigenti L applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell art. 37 comma 7 DLgs 81/08
Accordo ex art. 37. Formazione lavoratori, preposti e dirigenti Soggetti formatori Fattispecie: legittimati, accreditati in conformità al modello regionale e lo stesso datore di lavoro
Accordo ex art. 37. Formazione lavoratori art. 37, comma 12 DLgs 81/08. Obbligo del datore di lavoro: la formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l azienda.
Accordo ex art. 37. Formazione lavoratori Riscontro alla richiesta di collaborazione entro 15gg Si : il datore di lavoro ne tiene conto No: il datore di lavoro procede autonomamente
Accordo ex art. 37. Formazione lavoratori obbligo del datore di lavoro: imprescindibile, non sanzionato; deve garantire ai propri lavoratori una formazione sufficiente e adeguata il datore di lavoro ha e mantiene un ruolo centrale nella scelta delle modalità e delle condizioni con cui la formazione verrà erogata 21
Accordo ex art. 37. Formazione lavoratori ruolo dell Ente Bilaterale/Organismo Paritetico: propositivo, parte dalla proposta dell azienda, ne analizza la congruità e la conformità all accordo, propone eventuali supporti o strumenti ulteriori in merito, non ne autentica la validità ruolo del ddl: valuta le proposte e decide, senza che le sue scelte inficino in alcun modo la validità o meno dell avvenuta collaborazione Valorizzare, ove concretamente attuabile, il ruolo di EB/OP anche attraverso le collaborazioni locali con le ASL Non irrigidire l erogazione dei corsi in percorsi burocratici ed inefficaci
Accordo ex art. 37. Formazione lavoratori, preposti il criterio in base alla classificazione dei settori secondo ATECO e la sua applicazione la trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. Coerenza con la valutazione del rischio fondata sull individuazione dell esposizione individuale
Accordo ex art. 37. Formazione lavoratori, preposti Coloro che hanno frequentato entro e non oltre 12 mesi dal 12.01.2012 corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data del 12.01.2012, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro Esonero si Aggiornamento entro 5 anni dal giorno successivo alla pubblicazione (12.01.2012)
Accordo ex art. 37. Formazione lavoratori, preposti Coloro per i quali i ddl comprovino di aver svolto una formazione nel rispetto delle previsioni normative (art. 22 DLgs 626/94, art. 1 DM 16.01.1997, art. 37 DLgs 81/08) formazione erogata a cura dei datori di lavoro Esonero si per la formazione generale Aggiornamento entro 12 mesi se erogata prima del 11.01.2007 5 anni se erogata dopo il 11.01.2007 Coloro per i quali i ddl comprovino di aver svolto una formazione nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro si per la formazione generale 12 mesi se erogata prima del 11.01.2007 5 anni se erogata dopo il 11.01.2007
Accordo ex art. 37. Formazione lavoratori formazione erogata a cura dei datori di lavoro Coloro per i quali i ddl comprovino di aver svolto alla data del 12.01.2012 - una formazione nel rispetto delle previsioni normative (art. 22 DLgs 626/94, art. 1 DM 16.01.1997, art. 37 DLgs 81/08) e dei contratti collettivi di lavoro Esonero si per la formazione generale Aggiornamento entro 12 mesi se erogata prima del 12.01.2007 5 anni se erogata dopo il 12.01.2007
Accordo ex art. 37. Formazione preposti formazione erogata a cura dei datori di lavoro Coloro per i quali i ddl comprovino di aver svolto una formazione nel rispetto delle previsioni normative (art. 37 comma 7 DLgs 81/08 ) Esonero si per la formazione generale Aggiornamento entro 12 mesi se erogata prima del 11.01.2007 5 anni se erogata dopo il 11.01.2007 Coloro per i quali i ddl comprovino di aver svolto una formazione nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro si per la formazione generale 12 mesi se erogata prima del 11.01.2007 5 anni se erogata dopo il 11.01.2007 La formazione particolare ed aggiuntiva deve essere conclusa entro 12 mesi dal 11.01.2012
Accordo ex art. 37. Formazione preposti formazione erogata a cura dei datori di lavoro Coloro per i quali i ddl comprovino di aver svolto alla data del 12.01.2012 - una formazione nel rispetto delle previsioni normative (art. 37 comma 7 DLgs 81/08 ) e dei contratti collettivi di lavoro Esonero si per la formazione generale Aggiornamento entro 12 mesi se erogata prima del 12.01.2007 5 anni se erogata dopo il 12.01.2007 La formazione particolare ed aggiuntiva deve essere conclusa entro 12 mesi dal 12.01.2012
Accordo ex art. 37. Formazione dirigenti formazione erogata a cura dei datori di lavoro Coloro che dimostrino di aver svolto - alla data del 12.01.2012 - una formazione con contenuti conformi all art. 3 DM 16.01.1997 dopo il 14.08.2003 Esonero si Aggiornamento entro 5 anni dal giorno successivo alla pubblicazione (12.01.2012) Coloro che dimostrino di aver svolto - alla data del 12.01.2012 - una formazione con contenuti conformi al modulo A per RSPP/ASPP si 5 anni dal giorno successivo alla pubblicazione (12.01.2012)
Accordo ex art. 37. Formazione lavoratori e preposti Documentazione comprovante l avvenuta formazione Nome del partecipante Contenuti del percorso Durata del percorso Data di frequenza Docente/ente erogatore 30