COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE IN SANITA

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Transcript:

COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE IN SANITA Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro a seguito dell emanazione dei Regolamenti REACH, CLP e 453/10 Relatore: Celsino Govoni Azienda USL di Modena (c.govoni@ausl.mo.it) (cegovoni@regione.emilia-romagna.it) Enforcement Forum

Al fine di raggiungere l obiettivo assegnato dall organizzatore di questo evento, VIPROPONGO DIFARE UNA PICCOLASCALATA PER RAGGIUNGERE UNA GRANDE MONTAGNA. COMINCIAMO? 2

Il Regolamento R.E.A.CH. èentrato in vigore il 1/6/2007 Pubblicazione su GU Europea: Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo n. 1907/2006 del 18.12.2006 (G.U.E.L 396 del 30.12.06) 3

Gli Obiettivi principali del Regolamento 2006/1907/CE Protezione della salute umana e dell ambiente Maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, in specie nei settori utilizzatori Impulso alla competitività dell industria europea (chimica e non) Semplificazione normativa (Regolamento, non Direttiva) Consolidamento del mercato interno Garanzia del massimo di trasparenza e informazione Promozione dei sistemi alternativi ai test sugli animali

NORMATIVA SOCIALE art.138 Trattato dell Unione Europea (ex art.118 A Trattato di Roma) 5

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE CAPO I Protezione da Agenti Chimici

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI: SOSTANZE pericolose PREPARATI o MISCELE pericolose PROCESSI che rilasciano sostanze pericolose

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE CAPO II Protezione da Agenti Cancerogeni Mutageni

AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI: SOSTANZE cancerogene, mutagene PREPARATI o MISCELE cancerogene, mutagene PROCESSI che rilasciano sostanze cancerogene e mutagene

LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Titolo IX Capi I e II D.Lgs.81/08) è competenza primaria delle Aziende Sanitarie Locali Il personale ispettivo dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro o organo di vigilanza di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme esercita lefunzioni amministrative concernenti il CONTROLLO e la VIGILANZA nei luoghi di lavoro (art.19 D.Lgs.758/94) 10

NORMATIVA DI PRODOTTO art.95 Trattato dell Unione Europea (ex art.100 A Trattato di Roma)

LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO in materia di sostanze chimiche pericolose è competenza primaria delle REGIONI e delle PROVINCE autonome Esercizio delle funzioni amministrative concernenti il CONTROLLOsulla produzione, detenzione, commercio ed impiego delle SOSTANZE PERICOLOSE (Art.7, lett.c) Legge 23/12/1978,n.833)

Il Regolamento C.L.P. èentrato in vigore il 20/1/2009 Sostanze pericolose (1 dicembre 2010) Miscele pericolose (1 giugno 2015) Pubblicazione su GU Europea: Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo n. 1272/2008 del 16.12.2008 (G.U.E. L 353 del 31.12.08)

Competenza concorrente degli Uffici dello STATO e delle REGIONI e PROVINCE autonome in materia di controllo sulla classificazione, imballaggio, etichettatura e scheda di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi Le procedure del controllo sono individuate negli artt. 28 e 29 decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.52 e s.m.i.e 17 decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65 e s.m.i.

EXPOSURE TO CHEMICAL AGENTS AND CHEMICAL SAFETY OSH DIRECTIVES Art. 153 Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (ex Articolo 137 TEC): conferisce all UE la competenza in materia di adozione di Direttive che stabiliscono prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori professionalmente esposti. Ampio ventaglio di Direttive Europee che stabiliscono prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Nel recepimento delle Direttive Europee nella legislazione nazionale, gli Stati membri sono liberi di adottare norme più severe per la tutela dei lavoratori. GLI OBBLIGHI GIURIDICI NELL AMBITO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, POSSONO VARIARE TRA I DIVERSI PAESI DELL UE 16

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Titolo IX: Sostanze pericolose Direttiva 98/24/CE Rischi derivanti da agenti chimici Capo I: Protezione da agenti chimici; Capo II: Protezione da agenti cancerogeni e mutageni REACH, CLP, SDS Direttiva 1999/38/CE Rischi da agenti cancerogeni o mutageni Adozione di norme più severe rispetto a quelle degli Stati membri per la protezione dei lavoratori 17

L attuazione di REACH, CLP e SDS incide sull applicazione normativa nazionale in materia di salute e sicurezza Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano (29 ottobre 2009) Rete nazionale per le attività di ispezione e vigilanza (tra i compiti cui sono chiamati gli Stati Membri - Art. 125 REACH); Linee di indirizzo inerenti l attuazione del REACH nel rispetto della normativa di classificazione, etichettatura, imballaggio di sostanze e miscele Oltre a controlli su Dati nelle SDS Allegato alla SDS nella e SDS (ove previsto il CSR) Contenuti della valutazione della sicurezza chimica Applicazione delle misure di gestione del rischio e della loro efficacia Formazione degli esperti nazionali e del personale delle Regioni e delle ASL in relazione agli obblighi di vigilanza e controllo che le Regioni stesse devono organizzare. 18

L attuazione di REACH, CLP e SDS incide sull applicazione normativa nazionale in materia di salute e sicurezza: i controlli ufficiali (Art. 125 REACH): Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del REACH D.Lgs.133/2009 anche per divulgazione di Schede di sicurezza non conformi alle disposizioni, inadeguate, incomplete, inesatte, non in lingua italiana. Informazioni ai lavoratori assenza o mancato aggiornamento della Valutazione della sicurezza chimica (Chemical Safety Assessment) 19

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del CLP D.Lgs. 186/2011 20

REACH, CLP, Reg. 453/2010 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: Titolo IX: sostanze pericolose Capo I: Protezione da agenti chimici Capo II: Protezione da agenti cancerogeni e mutageni Sottogruppo Agenti Chimici del Comitato 9 Lettera circolare, 30 Giugno 2011 Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n.1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n.1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n.453/2010 (recante modifiche all Allegato II del Regolamento (CE) n.1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, Capo I Protezione da Agenti Chimici e Capo II Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni ). http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro 21

GHS (Globally Harmonized System) CLP REACH Direttiva 67/548/CEE (DSP) (classificazione, imballaggio, etichettatura sostanze pericolose) D.Lgs 52/97 e s.m.i. Direttiva 1999/45/CE 1 Giugno 2015 (DPP) (classificazione, imballaggio, etichettatura preparati pericolosi) D.Lgs 65/03 e s.m.i. 22

REACH CLP SDS D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo IX: Sostanze pericolose Capo I: Protezione da agenti chimici D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo IX: Sostanze pericolose Capo II: Protezione da agenti cancerogeni e mutageni 23

Il documento del Sottogruppo Agenti chimici del Comitato 9 (approvato in sede di Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ex art.6 D.Lgs.81/08 e s.m.i. del 28 novembre 2012) Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I Protezione da Agenti Chimici e Capo II Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni ), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza). 24

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La valutazione del Rischio per la SALUTE e la SICUREZZA derivante da esposizione ad agenti Chimici pericolosi R = P(HAZARD) xe(exposure)

VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 comma 1. (3-6 MESI 2500-6400 ) Nella valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi il datore di lavoro prende in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.52 e 14 marzo 2003, n.65 e succ. mod.; c) il livello, il modo e la durata dell'esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;

Scheda di Dati di Sicurezza (SDS), disciplinata dal Regolamento (UE) N. 453/2010 (che aggiorna l Allegato II del REACH) entrata in vigore il 20-06-2010 ed in completa applicazione dal 1 dicembre 2012

SDS Sostanze: quando si decide di applicare C&L secondo CLP prima del 1 dicembre 2010 le SDS devono riportare C&L secondo entrambi i sistemi fino al 1 giugno 2015. Miscele: quando si decide di applicare C&L secondo CLP prima del 1 giugno 2015 le SDS devono riportare C&L secondo entrambi i sistemi fino a tale data.

Criticità riscontrabili in questo lungo periodo di transizione Fino al 1 giugno 2017 circoleranno SDS con diversi formati Scheda informativa fornite su base volontaria Scheda informativa fornita ai sensi dell art.32 REACH SDS conforme al D.M.07/09/2002 e D.Lgs.65/03 SDS conforme all Allegato II REACH SDS conforme all Allegato I Reg.453/2010/CE SDS conforme all Allegato II Reg.453/2010/CE 30

SCHEDE DATI DI SICUREZZA SISTEMA SPECIFICO D INFORMAZIONE SU SUPPORTO CARTACEO O INFORMATICO La SDS deve consentire di INDIVIDUARE gli agenti chimici pericolosi e fornire gli strumenti per VALUTARE i rischi per la salute umana e la sicurezza degli esposti in qualsiasi situazione

LE VOCI OBBLIGATORIE 1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa 2. Identificazione dei pericoli 3. Composizione/informazione sugli ingredienti 4. Misure di pronto soccorso 5. Misure di lotta antincendio 6. Misure in caso di rilascio accidentale 7. Manipolazione ed immagazzinamento 8. Controlli dell esposizione/protezione individuale 9. Proprietà fisiche e chimiche 10. Stabilità e reattività 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Considerazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla regolamentazione 16. Altre informazioni

SALUTE

Il rischio chimico per la SALUTE produce stocasticamente MALATTIE PROFESSIONALI

PROPRIETA PERICOLOSE per la SALUTE: proprietàtossicologiche Tossicologiche a breve, a medio e a lungo termine

CLASSI DIPERICOLO PER LA SALUTE secondo il CLP Tossici acuti (Categorie 1, 2, 3 e 4); Corrosivi (Categorie 1A, 1B e 1C); Irritanti per la pelle (Categorie 2); Irritanti per gli occhi con gravi danni agli occhi (Categorie 1 e 2); Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) esposizione singola (Categorie 1 e 2); Tossici specifici di organo bersaglio con effetti narcotici e di irritazione respiratoria (STOT) esposizione singola (Categoria 3); Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) esposizione ripetuta (Categorie 1 e 2); Sensibilizzanti respiratori (Categoria 1); Sensibilizzanti cutanei (Categoria 1); Cancerogeni e Mutageni (Categoria 2); Tossici riproduttivi (Categorie 1A, 1B e 2); Tossici con effetti sull allattamento; Tossici in caso di aspirazione (Categoria 1).

SICUREZZA

Il rischio chimico per la SICUREZZA produce stocasticamente INFORTUNI

PROPRIETA PERICOLOSE per la SICUREZZA: ProprietàCHIMICO-FISICHEe alcune proprietàtossicologiche a breve termine

Classi di Pericolo chimico-fisico secondo il CLP 2.1 Esplosivi (Esplosivi instabili, Divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1,6 ) 2.2 Gas infiammabili (Categorie 1 e 2) 2.3 Aerosol infiammabili (Categorie 1 e 2) 2.4 Gas comburenti (Categoria 1) 2.5 Gas sotto pressione (gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati, disciolti) 2.6 Liquidi infiammabili (Categorie 1, 2 e 3) 2.7 Solidi infiammabili (Categorie 1 e 2) 2.8 Sostanze e miscele autoreattive (Tipo A, B, C, D, E, F, e G) (Tipi A e B) 2.9 Liquidi piroforici (Categoria 1) 2.10 Solidi piroforici (Categoria 1) 2.11 Sostanze autoriscaldanti (Categoria 1 e 2) 2.12 Sostanze che, a contatto con l acqua, emettono gas infiammabili (Categoria 1, 2 e 3) 2.13 Liquidi comburenti (Categoria 1, 2 e 3) 2.14 Solidi comburenti (Categoria 1, 2 e 3) 2.15 Perossidi organici(tipo A, B, C, D, E, F e G) (Tipi da A a F) 2.16 Corrosivi per i metalli (Categoria 1)

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER LA SICUREZZA: SOSTANZE MISCELE PROCESSI ed EVENTI Incidentaliche rilasciano sostanze pericolose

RISCHIO CHIMICO PER LA SICUREZZA RISCHIO CHIMICO PER LA SICUREZZA Rischi legati a Proprietà Tossicologiche a breve termine (effettoacuto per (contatto accidentale o intossicazione) Rischi legati alle proprietà chimiche (reattività chimica) Rischi legati proprietà chimico-fisiche (atmosfere infiammabili/esplosive)

Effetti sulla salute criteri di classificazione Tossicità acuta orale Molto Tossico DL50< 25mg/kg Tossico > 25-200mg/kg Nocivo > 200-2000mg/kg UE 200-300 Categoria 1 DL50 /ATE< 5mg/kg Categoria 2 > 5 - < 50 Categoria 3 > 50 - < 300 Categoria 4 > 300 - < 2.000 CLP! Quando la tossicità per via inalatoria è dovuta alla corrosività si aggiunge EU H701: corrosivo per il tratto respiratorio e si può aggiungere il pittogramma della corrosione

Effetti sulla salute criteri di classificazione Corrosione/irritazione della pelle Corrosivo Corrosivo Irritante EU 67/548 Provoca gravi ustioni R35 Provoca ustioni R34 Irritante per la pelle R38 Esposizione (corrosione) CLP 3 min > 3 min - 1 h > 1 h - 4 h H314 Provoca gravi ustioni e danni agli occhi Categoria 1 Categoria 1A Categoria 1 B Categoria 1C > 1 h - 4 h Cambiano gli scores da >2 a 2.3 4 H315 Provoca irritazione della pelle Categoria 2!

Effetti sulla salute criteri di classificazione - Gravi danni agli occhi/irritazione oculare elementi dell etichetta UE 67/548 Irritante Provoca gravi lesioni oculari R41 Irritante Irritante per gli occhi R36 Effetti Effetti oculari irreversibili, oppure -opacità della cornea, effetti su iride, oppure -Osservazioni pratiche sull uomo Effetti reversibili: opacità della cornea effetti su iride arrossamento della congiuntiva edema della congiuntiva (chemosi) CLP Pericolo Provoca gravi danni agli occhi H318 Categoria 1 Attenzione Provoca grave irritazione agli occhi H319 Categoria 2!

Effetti sulla salute criteri di classificazione Pericolo per aspirazione Nocivo UE 67/548 Effetti CLP Nocivo-può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione R65 Sostanze e preparati liquidi che presentano rischio di aspirazione per l uomo a causa della bassa viscosità Categoria 1

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PROPRIETA PERICOLOSE per la SALUTE: ProprietàTossicologiche a lungo termine CANCEROGENE di categoria 1A e 1B MUTAGENE di categoria 1A e 1B

Effetti sulla salute: criteri di classificazione Cancerogenicità/Mutagenicità(CM) Tossico Tossico Nocivo Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 UE 67/548 R45(R49)/ R46 R45(R49)/R46 R40/R68 Sostanze riconosciute come C/M noti per l uomo sostanze da considerare C/M per l uomo Preoccupazione dovuta a possibili effetti C/M CLP H350/H340 Categoria 1 Categoria 1A Categoria 1B H351/H341 Categoria 2

I Valori Limite di Esposizione Professionale D.Lgs 81/2008 e s.m.i. REACH Valori Limite di Esposizione Derived No Effect Levels Progessionale (DNEL) (VLEP) Derived Minimal Effect Levels 116 agenti chimici) (DMEL) Limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell aria all interno della zona respiratoria di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento (Art. 222, c.1, d) D.Lgs.81/08). REACH Parametri di riferimento nei modelli matematici di previsione delle esposizioni considerti nello schema di valutazione del rischio delle sostanze in ambito REACH

Le misurazioni degli agenti chimici e degli agenti cancerogeni e mutageni e i riferimenti Allegato XXXVIII, D.Lgs 81/08 e s.m.i. Elenco dei VLEP per le sostanze chimiche pericolose Aggiornati dal recepimento di direttive specifiche Direttive Comunitarie non ancora trasposte nella Legislazione italiana Threshold Limit Values (TLVs) - TLV s della American Conference of Governmental Industrial Hygienist se previsto dai rispettivi contratti nazionali collettivi di lavoro Allegato XLIII, D.Lgs 81/08 e s.m.i. Elenco dei VLEP per 3 agenti cancerogeni (Benzene, Cloruro di Vinile Monomero, polveri di legno duro) Sostituzione sostanza; Ciclo chiuso ACGIH NIOSH OSHA

La valutazione dell esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Sostanze o miscele (o lavorazioni che ne prevedono l impiego) per le quali attualmente non esiste una classificazione armonizzata in ambito UE, ma per le quali siano comunque note in ambito scientifico, o riconosciute da organismi internazionali (quali la IARC), le proprietà cancerogene o mutagene (sostanze e miscele pericolose alle quali non si applicano rispettivamente il Regolamento CLP e il D.Lgs.65/03, ma che rispondono ai criteri di classificazione come cancerogeni o mutageni di cat. 1 o 2 secondo D.Lgs.52/97 e D.Lgs.65/03 e s.m.i, (o in cat. 1A e 1B secondo Allegato I CLP) Legalmente si applicano i disposti di cui al Capo II del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (es. utilizzo nei luoghi di lavoro di farmaci antiblastici per usi sanitari e curativi). 52

La valutazione dell esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Sostanze o miscele (o lavorazioni che ne prevedono l impiego) per le quali non esiste una classificazione armonizzata in ambito UE, ma per le quali siano comunque note in ambito scientifico, o riconosciute da organismi internazionali (quali la IARC), le proprietà cancerogene o mutagene, ma non vi è chiara corrispondenza ai criteri di classificazione come cancerogeni o mutageni di cat. 1 o 2 secondo D.Lgs.52/97 e D.Lgs.65/03 e s.m.i, (o in cat. 1A e 1B secondo Allegato I CLP) Legalmente NON si applicano i disposti di cui al Capo II del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (a meno che vi sia una norma nazionale/regionale che lo indichi); le tutele da attuare sono comunque quelle previste del Capo I(es. formaldeide, silice libera cristallina) (processi cancerogeni riconosciuti: All. XLII d.lgs 81/2008 e s.m.i.) 53

Per le sostanze cancerogene e mutagene NON ci sono valori di esposizione al di sotto dei quali si possa ipotizzare con certezza situazioni prive di effetti sulla salute Valutare, ai fini degli adempimenti previsti dal Capo II, Titolo IX D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per indicare che la popolazione lavorativa è: Esposta Potenzialmente esposta Non esposta Ipotesi di esposizione quando nell ambiente di lavoro sono o possono essere presenti agenti cancerogeni e mutageni: normalmente NON presenti negli ambienti di vita ubiquitari a concentrazioni superiori degli ambienti di vita 54

Servizio sanità pubblica Assessorato politiche per la salute Regione Emilia-Romagna