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Verbale n. 189/15 L anno duemilaquindici il giorno sette del mese di agosto (07/08/15), alle ore 10,30 in prima e alle ore 11,00 in seconda convocazione, si è riunita la IX Commissione Consiliare Permanente regolarmente convocata con nota n. 259968 del 30.07.2015. 1. Comunicazioni del Sig. Presidente; 2. Comunicazioni dei sigg.ri Consiglieri; 3. Dibattito sulla bozza del nuovo Regolamento Affissioni e Pubblicità, c/o la stanza n. 69 al secondo piano di Palazzo degli Elefanti; 4. Varie ed eventuali. Alle ore 10,30 in prima convocazione è presente il consigliere Sofia. Il Presidente constatato che in 1^ convocazione non si è raggiunto il numero legale, apre la seduta in 2^ convocazione alle ore 11,00 sono presenti i consiglieri: Musumeci Giuseppe in sostituzione di Catalano Giuseppe Saglimbene Francesco Sofia Carmelo Tomarchio Salvatore Zappalà Lanfranco Il Presidente insieme ai consiglieri presenti stabilisce gli argomenti da trattare nelle sdute delle prime due settimane di Settembre. Alle ore 11,10 entrano i consiglieri Pellegrino in sostituzione del consigliere Bosco, Bottino, Porto e Notarbartolo Niccolò in sostituzione del consigliere Saverino. Il Presidente passa all approvazione dei verbali delle sedute precedenti, viene data lettura dei verbali numero 187/15 del 05/08/2015 e del 188/15 del 06/08/2015, soffermandosi e aprendo un dibattito sul verbale del 06 Agosto, dove si è trattato soprattutto il patrimonio del Comune di Catania e successivamente vengono approvati ad unanimità dai consiglieri presenti. Il Presidente continua la lettura del Regolamento Affissioni e Pubblicità leggendo gli articoli dal 60 al 64 del Capo VIII che così recitano: ARTICOLO 60 SANZIONI AMMINISTRATIVE Pagina 1 di 6

1. Alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'conseguono sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I L. 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, fatta salva la cumulabilità con le sanzioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche in combinato disposto con il D.P.R. 16.12.1992, n. 495. 2. L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, le installazioni effettuate per tipologia, misura, posizione, caratteristiche tecniche - in maniera difforme dall'autorizzazione, l'affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo, effettuata con qualsiasi materiale idoneo al fissaggio (sia in qualsiasi luogo soggetto a pubblico passaggio e su qualsiasi tipo di supporto, sia su impianti di affissione di proprietà comunale) e le violazioni di ogni norma del presente Regolamento, nonché del D. Lgs. n. 507/93, sono sottoposte all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo D. Lgs. n. 507/93 e succ. mod., nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. n. 689/81. L'ordinanza-ingiunzione è emessa entro e non oltre il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato notificato il verbale di accertamento della violazione, nel rispetto dei termini di cui alla L. n. 689/81, fatti salvi gli effetti interruttivi della prescrizione. 3. L affissione abusiva negli spazi riservati o in altri spazi di manifesti privi di timbratura del Servizio Affissioni comporterà la copertura e/o la rimozione degli stessi. 4. Per le violazioni delle norme previste nel presente regolamento in esecuzione del capo I D. Lgs. n. 507/93 nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione prevista dall art. 24 comma 2 D. Lgs. n. 507/93 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone, altresi', la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Pagina 2 di 6

Nel caso in cui l installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero patrimoniale del comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel presente Regolamento, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo, addebitando al trasgressore le spese relative. 5. L ordine di rimozione comporta l obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. 6. Il Comune procede d'ufficio alla rimozione dell'impianto abusivo qualora non vi provveda direttamente il trasgressore, con addebito delle spese relative a carico dello stesso e nel caso di affissione a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria. Il Comune non risponde di eventuali danni conseguenti alle operazioni di rimozione. 7. Il mezzo pubblicitario rimosso d'ufficio è depositato in appositi spazi. Le spese per la rimozione ed il deposito sono quantificate e richieste con atto del dirigente competente. Il Comune non risponde di eventuali danni né in caso di deterioramento, furto o smarrimento. 8. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente, rimossi d'ufficio e depositati in appositi spazi, possono essere sequestrati ai sensi dell articolo 24 comma 4 D. Lgs. 507/93, a garanzia del pagamento dell'imposta sulla pubblicità, delle indennità, delle sanzioni e di ogni altro eventuale debito, ivi comprese le spese di rimozione, di custodia, di smaltimento e degli interessi maturati. Possono altresì essere sottoposti a confisca, ai sensi della L. n. 689/81. 9. Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta rimozione, su richiesta del responsabile dell esposizione abusiva potrà essere effettuata la restituzione del mezzo pubblicitario, a condizione che il responsabile stesso estingua l'intero debito di cui al precedente comma o versi preventivamente congrua cauzione nella misura stabilita nella comunicazione stessa. Trascorso inutilmente il suddetto termine, i mezzi pubblicitari verranno considerati abbandonati. Il Comune ne potrà decidere l utilizzo o la distruzione ponendo, nel secondo caso, a carico del trasgressore le spese di smaltimento e distruzione. 10. In caso di installazione e/o esposizione abusiva il Comune, indipendentemente dalla procedura di rimozione e dall'applicazione delle sanzioni amministrative provvederà ad effettuare la tempestiva copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, anche con scritte pubblicità abusiva e/o pubblicità non autorizzata su impianto abusivo, ovvero la defissione dei manifesti abusivi, Pagina 3 di 6

procedendo successivamente al recupero delle somme dovute, rifacendosi, ove non possibile altrimenti, anche nei confronti dei committenti del messaggio pubblicitario. 11. La defissione o il danneggiamento dei manifesti di copertura della pubblicità abusiva configura gli e- stremi della fattispecie di cui all'art. 664 c. p., salvo che il fatto non integri il più grave reato di lesione del regolare funzionamento dell attività amministrativa e del prestigio degli organi pubblici. 12. Ove il responsabile della esposizione abusiva non adempia al pagamento delle spese nel termine indicato nella richiesta, al debito relativo si applicherà la procedura per la riscossione coattiva. 13. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e miglioramento del servizio e dell impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del PGI, ai sensi dell art. 24 comma 5 D. Lgs. 507/93. 14. In caso di più violazioni compiute dallo stesso soggetto con lo stesso mezzo pubblicitario o con più mezzi, si applica una sanzione distinta per ogni singola violazione per ciascun mezzo. 15. In presenza di sottoscrizione della clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria i funzionari del Settore Pubblicità ed Affissioni e - se presente e per quanto di competenza- la Concessionaria incaricata dell'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, trasmettono all'istituto dell'autodisciplina Pubblicitaria (IAP), anche su segnalazione dei cittadini, le comunicazioni commerciali ritenute lesive dei principi espressi in particolare dagli artt.9 e 10 del Codice stesso (tra cui le comunicazioni lesive della dignità della donna, che contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne) al fine di una tempestiva valutazione da parte dello IAP in funzione dell'eventuale inibizione di comunicazioni commerciali contrarie al Codice mediante ingiunzione di desistenza. 16. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni. Sofia. Alle ore 11,26 entra il consigliere Coppolino ed esce il consigliere Saglimbene e CAPO X DISPOSIZIONI FINALI Pagina 4 di 6

ARTICOLO 61 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1. Gli impianti pubblicitari installati nel territorio cittadino sono sottoposti a verifica di conformità alle prescrizioni del presente regolamento. 2. Per il tempo strettamente necessario all adeguamento del Piano Generale degli Impianti e all espletamento delle procedure di gara per l assegnazione dei lotti, sono mantenute le autorizzazioni te degli impianti conformi alle previsioni degli strumenti regolatori di settore. 3. I mezzi pubblicitari che dovessero risultare non conformi alle norme del presente Regolamento dovranno essere rimossi nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione dell'amministrazione. Alle ore 11,30 esce il consigliere Musumeci. ARTICOLO 62 NORMA FINALE DI RINVIO Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia. Alle ore 11,35 esce il consigliere Porto. ARTICOLO 63 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento, reso esecutivo ai sensi della vigente normativa, entra in vigore il 1 Gennaio dell anno successivo a quello di approvazione. ARTICOLO 64 ABROGAZIONE A decorrere dall'entrata in vigore il presente Regolamento sostituisce integralmente, abrogandole, tutte le precedenti norme regolamentari in materia, di cui alle delibere C. C. 21.12.1973, n. 31, 10.04.1987, n. 37 e 14.09.1994, n. 102. Alla fine della lettura dei su detti articoli si apre un dibattito fra i consiglieri presenti dove ognuno esprime il proprio pensiero. Alle ore 11,40 escono i consiglieri Bottino, Coppolino, Notarbartolo. Pagina 5 di 6

Letto, approvato e sottoscritto. F.TO IL SEGRETARIO Marotta Antonio data di approvazione: 09/10/2015 Alle ore 11,45 non essendoci altri interventi il Presidente dichiara chiusa la seduta. F.TO IL PRESIDENTE Tomarchio Salvatore Pagina 6 di 6