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Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO nell adunanza del 5 aprile 2012 composta da Dott.ssa Enrica DEL VICARIO Dott. Aldo CARLESCHI Dott. Giampiero PIZZICONI Dott. Tiziano TESSARO Dott. Francesco MAFFEI Dott.ssa Francesca DIMITA Presidente Consigliere Referendario Referendario Referendario relatore Referendario VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008; VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare, l art. 7, comma 8 ; VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla

delibera n.9/sezaut/2009/inpr del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 17 novembre 2010; VISTA la richiesta di parere del Presidente della Provincia di Rovigo, in data 24 febbraio 2012, acquisita al prot. CdC n. 1611 del 1 marzo 2012; VISTA l ordinanza n. 16 del 2012 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta; UDITO il magistrato relatore, Dott. Francesco Maffei; FATTO Il Presidente della Provincia di Rovigo chiede se l assessore che usa la sua auto per l espletamento delle proprie mansioni debba essere rimborsato con un indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde o diversamente possa essere liquidato facendo riferimento all applicazione delle tabelle ACI. A questo riguardo il Presidente della Provincia richiama l art. 77-bis, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2008, n. 133, che ha limitato il rimborso per le trasferte dei soli consiglieri comunali e provinciali, ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro. Il richiedente fa, inoltre, presente che, per la Provincia di Rovigo, la materia del rimborso delle spese di missione, oltre che dall art. 84 del Testo Unico per gli Enti locali, è disciplinata anche dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Provin ciale n. 189/1986 a da successiva direttiva del Direttore Generale, datata ottobre 2003, che prevede un rimborso chilometrico per tutti gli amministratori pari alle tariffe stabilite dalle tabelle Aci periodicamente aggiornate. L Amministrazione ricorda anche il punto 3 della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali che prevede che il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno degli 2

amministratori locali non può, in ogni caso, superare i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali; fa, però, presente che l art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avrebbe abolito l uso del mezzo proprio per le trasferte dei dirigenti e quindi anche il rimborso dell indennità chilometrica. Infine, il Presidente della Provincia esplicita che intende provvedere al rimborso, a decorrere dal 3 novembre 2011, delle spese di viaggio agli assessori provinciali che usano l auto propria sulla base di un quinto del costo di un litro di benzina verde per chilometro. DIRITTO La richiesta della Provincia di Rovigo è stata formulata ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n.131. In via preliminare, va affermata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, soggettivi ed oggettivi, per la formulazione dei pareri, secondo i criteri fissati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e con deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006. Alla luce dei sopra richiamati criteri, la richiesta di parere in esame deve ritenersi soggettivamente ammissibile, con riguardo sia all ente interessato a ricever il parere, cioè la Provincia, sia all organo che formalmente lo ha richiesto, il Presidente, organo politico di vertice e rappresentante legale dell Ente. In ordine alla sussistenza del requisito oggettivo di ammissibilità, alla luce degli indirizzi e dei criteri generali della Sezione delle Autonomie, approvati con le delibere surrichiamate, va riscontrata l attinenza del quesito richiesto con la materia della contabilità pubblica ed il carattere generale e astratto della questione sottostante la richiesta, di guisa che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete in ordine alle quali potrebbero anche pronunciarsi, nell ambito della loro competenza, altri organi magistratuali. 3

Per quanto concerne l attinenza con la materia della contabilità pubblica, la Sezione ritiene che il quesito, riguardando il rimborso di spese agli amministratori locali, sia inquadrabile nell ambito della riduzione dei costi della politica rientrante, a sua volta, in quello più generale del contenimento della spesa pubblica. In ordine al requisito delle generalità ed astrattezza della questione prospettata, il Collegio precisa che il limite della funzione consultiva intestata alla Corte fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte stessa nella concreta attività gestionale ed amministrativa del Comune. Pertanto, la Sezione ritiene di potersi unicamente esprimere richiamando i principi normativi che vengono in considerazione nella fattispecie prospettata, ai quali gli organi dell ente, al fine di assumere le determinazioni di competenza, possono riferirsi nell esercizio della discrezionalità amministrativa propria dell amministrazione provinciale. Tali considerazioni consentono, pertanto, di ritenere ammissibile, anche dal punto di vista oggettivo, la richiesta di parere che, quindi, può essere esaminata nel merito. La materia relativa ai rimborsi delle spese di viaggio agli amministratori locali è disciplinata dall art. 84 del Testo Unico per gli Enti Locali, come modificato, da ultimo, dall art. 5, comma 9, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010. In base a tale norma, il rimborso agli amministratori che in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo dell Amministrazione ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del Presidente del Consiglio, nel caso dei consiglieri (c.d. spese per missioni istituzionali) è limitato esclusivamente alle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministero dell Interno e del Ministro dell economia e della finanza, d intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali (art. 84, 1 comma. TUEL). Si fa, inoltre, presente che la novella del 2010 ha abolito il rimborso forfetario, originariamente previsto dal testo dell art. 84, così come modificato dall art. 2, 4

comma 27, della legge finanziaria per il 2008 (legge del 24 dicembre 2007, n. 244). Allo stesso limite previsto per il rimborso delle spese per missioni istituzionali, soggiace il rimborso agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente per sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso l a sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate (art. 84, comma 3, TUEL). Sulla disciplina di cui al citato art. 84 TUEL incide anche il comma 13 dell art. 77 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2008, n. 133; detto comma prevede, per le provincie ed i comuni, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali, sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. Per quanto concerne la misura delle spese di missione di cui al comma 1 del citato art. 84, nelle more dell adozione del decreto previsto dal medesimo comma, l Accordo di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali del 6 ottobre 2010, citato nella richiesta di parere del Presidente della Provincia di Rovigo, ha stabilito, al punto 2, che il rimborso delle spese di soggiorno non possa superare l 80% degli importi indicati nel decreto interministeriale del 12 febbraio 2009, specificando che questi ultimi non potevano essere più considerati come rimborsi forfetari comunque spettanti, ma come tetto massimo di spesa non superabile. Il punto 3 del sopracitato Accordo ha stabilito, invece, che, fermo restando il limite di cui al punto 2, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non possa in ogni caso superare i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali. Tale accordo è stato successivamente formalizzato con il decreto ministeriale del 4 agosto 2011 che ha fissato la misura del rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli 5

amministratori locali in occasione delle c.d. missioni istituzionali entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni-Autonomie locali. Stante questo quadro normativo relativo al rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori locali che si rechino fuori sede, la Sezione ribadisce il principio, già affermato con le deliberazioni n. 85/2010/PAR e n. 105/2010/PAR, in base al quale il comma 13 dell art. 77 bis della legge n. 133/2008 debba essere applicato direttamente ed esclusivamente ai consiglieri comunali e provinciali degli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità, stante la precisa individuazione e qualificazione degli interessati e posto che il legislatore, quando intende riferirsi a tutti gli organi elettivi degli enti locali, di regola, usa il termine generico di amministratori di detti enti. Per ciò che concerne, invece, la possibilità di disciplinare con apposito regolamento provinciale il rimborso delle spese di viaggio per gli assessori, va sottolineato che, a seguito della soppressione del rimborso forfettario, originariamente previsto nell art. 84 del TUEL e successivamente soppresso dall art. 5, comma 9 del DL 78/2010, l ambito di azione dell ente locale appare assai ridotto, dovendosi esso conformare al principio legislativamente fissato del rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute, la cui misura per le spese relative alle missioni istituzionali risulta ora fissata dal sopra citato D. M. 4 agost o 2011. Non è comunque da escludere che, considerate le finalità di contenimento del c.d. costi della politica cui sono improntati i più recenti interventi normativi in materia di status degli amministratori locali, l Amministrazione richiedente, nell esercizio della propria potestà di autorganizzazione, possa autonomamente stabilire che il criterio (un quinto del costo di un litro di benzina) previsto dalla legge per i soli consiglieri comunali vada esteso anche agli altri amministratori comunali. PQM 6

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini sopra indicati. Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente della Provincia di Rovigo. Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 5 aprile 2012. Il Relatore f.to Francesco Maffei Il Presidente f.to Dott.ssa Enrica Del Vicario Depositato in Segreteria il 5/4/2012 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 7