Regolamento per la Valorizzazione dell attività scientifica ed il Trasferimento dei risultati Premessa L Ateneo svolge attività di diffusione e promozione della ricerca scientifica sostenendo la partecipazione ad iniziative associative che assicurino la diffusione, la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei relativi risultati. Tale attività è prevista dall Art. 1 e 2 dello Statuto e regolamentata dagli Artt. 17 e 18 del Regolamento Generale di Ateneo. A tal fine l Ateneo, incentiva tutte le attività di valorizzazione dei risultati sostenendo i docenti ed il personale tecnico nell attività di tutela brevettuale, nel collocamento sul mercato dei brevetti, nell attivazione di spin off (sia attraverso proposte di costituende società ex DL 297/99 e art. 11 DM 593/00 che di partecipazione a società, anche consortili). L Università promuove altresì, anche in assenza della partecipazione al capitale di propri docenti e/o tecnici, l attivazione e/o la partecipazione a Consorzi e Società di capitale per la valorizzazione, il trasferimento e l utilizzo dei risultati di attività scientifiche, anche in vista dell erogazione al suo interno e/o a terzi di beni o servizi innovativi. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, l Ateneo può, secondo criteri e modalità stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo ed utilizzando pienamente i gradi di libertà e autonomia offerti dal quadro normativo, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo: a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio anche in costanza di rapporto; d) partecipare alla costituzione e/o alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca regionali, nazionali e internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche; e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali; f) autorizzare i propri docenti e tecnici alla costituzione di spin off in costanza di rapporto. Art. 1. - Costituzione di centri interuniversitari, di consorzi ed altre strutture esterne Sulla base delle linee strategiche di cui in premessa, è consentita l adesione e/o costituzione di Società, Consorzi, Centri di Ricerca e Centri di Servizi Interni ed Interuniversitari come di seguito dettagliato: 1.1. - Adesione e/o costituzione di Società e Consorzi a partecipazione pubblica e privata L Ateneo può essere parte attiva nella partecipazione e nella costituzione di Società, Consorzi o di altre forme associative, (di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento Generale di Ateneo), finalizzate ad attuare una opportuna collaborazione tecnico-scientifica tra Università ed altri soggetti pubblici e privati, al fine di accrescere la competitività e l innovazione del sistema produttivo nazionale o Pagina 1 di 7
dell UE, nonché alla realizzazione di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili al conseguimento dei propri fini istituzionali. La collaborazione può essere connessa anche alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati, promossi da enti pubblici di ricerca o agenzie o istituzioni locali, regionali, nazionali, europee ed internazionali, oppure ad altri progetti di ricerca svolti sulla base di contratti e convenzioni. In relazione alle finalità stabilite nello Statuto, è consentita l articolazione del Consorzio in unità operative, che possono coincidere con le sedi universitarie convenzionate. 1.2. Centri di ricerca e Centri di Servizi interuniversitari L Ateneo, (artt. 1 e 2 dello Statuto) può costituire, tramite apposite Convenzioni, Centri di Ricerca Interuniversitari o Centri di Servizi Interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica e di organizzazione di attività di ricerca e di studio tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università. L Università può altresì partecipare ai Centri predetti mediante una specifica proposta di adesione. L Università (ai sensi dell art. 91 bis della Legge 382/80, sulla partecipazione a Consorzi) può anche istituire o aderire, mediante appositi Atti Costitutivi o di Adesione, a Consorzi per la progettazione e l esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico. 1.3. - Procedura amministrativa per la costituzione o l adesione Le suddette proposte di costituzione dovranno essere presentate al Rettore dai proponenti (strutture e/o docenti), accompagnate da una bozza dello Statuto o dell Atto costitutivo, da una relazione illustrativa comprendente l indicazione della misura e della provenienza dei finanziamenti di cui il Consorzio o Centro prevede di poter disporre e dall elenco del personale docente e ricercatore aderente all iniziativa stessa. Alla proposta deve essere allegato inoltre il parere favorevole dei Consigli di Dipartimento, (ovvero delle Facoltà interessate), in ordine alla stipula di contratti e convenzioni per l uso delle risorse di competenza. Nell ipotesi di iniziative di interesse generale dell Ateneo, la proposta istitutiva o di adesione può essere avanzata da organi centrali di governo (in tal caso la relazione viene predisposta dal Rettore). Le proposte presentate di cui ai precedenti articoli 1.1 e 1.2, sono sottoposte all esame preventivo del Comitato per la Valorizzazione dell attività scientifica ed il trasferimento dei risultati (cfr. art. 5) che propone al Rettore le delibere da assumere verificati gli aspetti di cui all articolo 18 del Regolamento Generale di Ateneo. 1.4. - Condizioni essenziali In ogni caso, la partecipazione dell Ateneo deve sempre conformarsi al principio generale di un buon livello scientifico dell attività svolta dal Centro o Consorzio e deve caratterizzarsi prevalentemente nell apporto di prestazioni di carattere tecnico-scientifico, fermi restando i conferimenti di natura finanziaria da versare, ove previsti da Statuto, al fondo consortile o al patrimonio associativo (contributi e/o quote). Eventuali quote e/o contributi annuali saranno posti a carico dei Centri di spesa proponenti o interessati alla collaborazione, con esclusione dei Centri e Consorzi a cui l Ateneo partecipa per Pagina 2 di 7
propri interessi generali. Apposite clausole volte a salvaguardare l Ateneo da eventuali aumenti di capitale e/o ripiano di perdite subite dalle entità partecipate, dovranno essere previste ed inserite nei relativi Statuti. 1.5. - Presentazione della proposta La proposta di costituzione o di partecipazione, relativa ad un Centro o Consorzio, deve contenere necessariamente le seguenti indicazioni: chiara indicazione del titolo e della tipologia del Centro, del Consorzio o di altra eventuale struttura ; elenco dei Partecipanti, sia interni all Ateneo (personale docente o Dipartimenti), sia esterni ad esso, con una breve presentazione della natura, degli obiettivi e dei programmi di attività; descrizione dello scopo del Centro o del Consorzio ed eventuale indicazione della sede; programma dettagliato delle attività previste per il Centro o il Consorzio, specificando il ruolo dei diversi membri e le modalità di interazione dell Ateneo con essi. previsione dei benefici derivanti dalla partecipazione al Centro o Consorzio, di qualunque natura essi siano (benefici culturali, di collaborazione scientifica, di acquisizione di risorse, di prestigio, ecc.); previsione degli impegni (di personale docente o tecnico-amministrativo, di mezzi, risorse, strutture, impianti, ecc.) e degli eventuali oneri finanziari a carico dell Ateneo, con l indicazione delle forme previste di finanziamento; limitazione del concorso dell Ateneo alla quota di adesione, ove previsto, soltanto ad una quota partecipativa una tantum, da versare a seguito di approvazione della proposta; limitazione del concorso dell Ateneo al ripiano delle eventuali perdite; destinazione a finalità istituzionali dell Ateneo di eventuali dividendi spettanti ad esso; specificazione di eventuali impegni finanziari futuri, ove previsti, per il tempo di durata del Centro o del Consorzio; previsioni di durata e/o possibili sviluppi o trasformazioni future del Centro o del Consorzio. In rapporto alla durata, lo Statuto deve prevedere una durata certa di collaborazione, legata al perseguimento dei fini specifici per i quali viene costituito ed a quella prevedibile del programma scientifico da attuare; il business plan per le iniziative di tipo industriale. 1.6. - Sottoscrizione dell Atto di costituzione o di adesione Dopo l approvazione degli Organi Centrali di Governo, il Centro o Consorzio viene costituito o vi si aderisce mediante sottoscrizione dell Atto di Costituzione o di Adesione, da parte del Rettore o di un suo delegato. 1.7. - Nomina dei Rappresentanti di Roma Tre Gli Organi Centrali di Governo, ove previsto, designano, su eventuale proposta dei Dipartimenti interessati, i rappresentanti dell Ateneo negli Organi Collegiali del Centro o Consorzio. I rappresentanti sono tenuti a trasmettere all Amministrazione Centrale i bilanci preventivi e consuntivi Pagina 3 di 7
del Centro o Consorzio e a consegnare entro il 31 ottobre di ciascun anno una scheda di aggiornamento e una relazione sulle attività svolte. In nessun caso i rappresentanti possono deliberare modifiche di Statuto o degli eventuali patti successivi senza preventiva autorizzazione da parte dei competenti Organi Centrali di Governo. art. 2. - Regolamentazione attività finalizzate alla costituzione di nuove società ex art. 11 DM 593/00 I professori e ricercatori universitari, i tecnici, i dottorandi ed i titolari di assegni di ricerca che intendano presentare autonomamente un progetto di costituenda società, ex art. 11 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, devono chiedere l autorizzazione al Rettore che sottoporrà la richiesta alla preventiva valutazione del Comitato per la Valorizzazione dell attività scientifica ed il trasferimento dei risultati (cfr. art. 5) dell Ateneo. Qualora non sia prevista la partecipazione diretta dell Ateneo o di sue strutture alla costituenda società né sia previsto l utilizzo di risorse o di personale docente o di personale tecnico dell Ateneo, diverso dal proponente, il Comitato per la Valorizzazione dell attività scientifica ed il trasferimento dei risultati sottopone al Rettore la richiesta di deliberare l autorizzazione senza ulteriori attività istruttorie. Nel caso sia prevista la partecipazione diretta dell Ateneo o di sue strutture alla costituenda società o sia previsto l utilizzo di risorse o di personale docente o di personale tecnico dell Ateneo, diverso dal proponente, il proponente dovrà allegare il business plan per lo sviluppo dell idea imprenditoriale. In particolare dovrà: indicare le strutture e/o le risorse che intende utilizzare; allegare la preventiva dichiarazione di interesse delle strutture interessate a partecipare alla costituenda società o a concedere ad essa l uso delle risorse e/o del personale docente o del personale tecnico necessario allo sviluppo dell idea imprenditoriale; allegare la preventiva dichiarazione di interesse dei singoli docenti o non docenti a prestare la loro opera nell ambito della costituenda società. Il personale che svolga a qualunque titolo attività lavorativa nell ambito dello spin off deve ottenere le relative autorizzazioni secondo la normativa vigente. La partecipazione dell Ateneo o di sue strutture deve prevedere limitazioni del concorso dell Ateneo stesso o di sue strutture al ripiano delle eventuali perdite ed all incremento del capitale sociale. Il Comitato per la Valorizzazione dell attività scientifica ed il trasferimento dei risultati, valutata l idea imprenditoriale ed analizzata la completezza e congruità della documentazione presentata, sottopone al Rettore il parere sull autorizzazione richiesta. L autorizzazione è concessa per un periodo non superiore ai 4 anni ed è rinnovabile per un solo biennio, su richiesta degli interessati. In caso di approvazione della proposta da parte del MIUR, all atto della costituzione, la Costituenda Società sottoscriverà con l Ateneo o direttamente con le sue strutture interessate apposite convenzioni o contratti. Tali convenzioni o contratti saranno stipulate in accordo con i regolamenti vigenti in Ateneo per l uso delle strutture e/o del personale docente o del personale tecnico. Pagina 4 di 7
I soggetti interessati devono presentare una relazione consuntiva annuale al Comitato per la Valorizzazione dell attività scientifica ed il trasferimento dei risultati; questo verifica annualmente il persistere delle condizioni che ne hanno consentito l approvazione ed eventualmente propone al Rettore la revoca dell autorizzazione. Al termine del periodo previsto dalla autorizzazione, la partecipazione dell Università o di sue strutture può essere ceduta agli altri azionisti della Società o ad altri soggetti interessati. Il valore delle quote da cedere è fissato secondo le normative societarie vigenti. art. 3. - Regolamentazione spin off accademico I professori e ricercatori universitari, i tecnici di ricerca, i dottorandi ed i titolari di assegni di ricerca che intendano realizzare autonomamente un progetto di spin off accademico 1, a valere su strumenti di cofinanziamento pubblici e privati, comunitari, nazionali, regionali e/o provinciali o comunali, devono chiedere autorizzazione al Rettore che sottoporrà la richiesta alla preventiva valutazione del Comitato per la Valorizzazione dell attività scientifica ed il trasferimento dei risultati (cfr. art. 5) dell Ateneo. Nel caso in cui la costituzione dello spin off accademico non preveda la partecipazione diretta dell Ateneo o di sue strutture né sia previsto l utilizzo di risorse o di personale docente o di personale tecnico dell Ateneo, diverso dal proponente il Comitato per la Valorizzazione dell attività scientifica ed il trasferimento dei risultati sottopone al Rettore la richiesta di deliberare l autorizzazione senza ulteriori attività istruttorie. Nel caso in cui la costituzione dello spin off accademico implichi la partecipazione diretta dell Ateneo o di sue strutture o sia previsto l utilizzo di risorse o di personale docente o di personale tecnico dell Ateneo, diverso dal proponente, il proponente dovrà allegare alla richiesta il business plan per lo sviluppo dell idea imprenditoriale, ovvero copia della documentazione predisposta per l accesso agli strumenti di cofinanziamento sopra citati. In aggiunta, ove non previsto nella citata documentazione, il proponente dovrà: indicare le strutture e/o le risorse che intende utilizzare; allegare la preventiva dichiarazione di interesse delle strutture interessate a partecipare all iniziativa di spin off accademico o a concedere ad esso l uso delle risorse e/o del personale docente o del personale tecnico necessario allo sviluppo dell idea imprenditoriale; allegare la preventiva dichiarazione di interesse dei singoli docenti o del personale tecnico a prestare la loro opera nell ambito del citato spin off. Il personale che svolga a qualunque titolo attività lavorativa nell ambito dello spin off deve ottenere le relative autorizzazioni secondo la normativa vigente. La partecipazione dell Ateneo o di sue strutture deve prevedere limitazioni del concorso dell Ateneo stesso o di sue strutture al ripiano delle eventuali perdite ed all incremento del capitale sociale. 1 Ai fini del presente regolamento, per spin off accademico si intende una società di capitali, partecipata da persone fisiche e giuridiche, ivi incluse le strutture dell Ateneo e personale docente e di ricerca, avente ad oggetto la realizzazione e la commercializzazione di prodotti e servizi ad elevata componente innovativa, ovvero corrispondente alle tipologie di attività richiamate dal DL 297/1999. Pagina 5 di 7
Il Comitato per la Valorizzazione dell attività scientifica ed il trasferimento dei risultati valutata l idea imprenditoriale ed analizzata la completezza e congruità della documentazione presentata, sottopone al Rettore il parere sull autorizzazione richiesta. All atto della costituzione, lo spin off accademico sottoscriverà con l Ateneo o direttamente con le sue strutture interessate apposite convenzioni o contratti. Tali convenzioni o contratti saranno stipulate in accordo con i regolamenti vigenti in Ateneo per l uso delle strutture e/o del personale docente o del personale tecnico. L autorizzazione è concessa per un periodo non superiore ai 4 anni ed è rinnovabile per un solo biennio, su richiesta degli interessati. I soggetti interessati devono presentare una relazione consuntiva annuale al Comitato per la Valorizzazione dell attività scientifica ed il trasferimento dei risultati, questo verifica annualmente il persistere delle condizioni che ne hanno consentito l approvazione ed eventualmente propone al Rettore la revoca dell autorizzazione. Al termine del periodo previsto dalla autorizzazione, la partecipazione dell Università o di sue strutture può essere ceduta agli altri azionisti della Società o ad altri soggetti interessati. Il valore delle quote da cedere è fissato secondo le normative societarie vigenti. art. 4. - Tutela dei diritti di proprietà intellettuale Con il supporto dell Ufficio Brevetti di Ateneo, i diritti di proprietà intellettuale relativi a brevetti originati dalle attività di cui alle iniziative regolamentate nei precedenti articoli, saranno disciplinati dalle norme nazionali di riferimento. art. 5. - Comitato per la Valorizzazione dell attività scientifica ed il trasferimento dei risultati Per gli espletamenti e le attività di istruttoria e valutazione di cui ai precedenti artt. 1-3 è istituito il Comitato per la Valorizzazione dell attività scientifica ed il trasferimento dei risultati, che nominato con decreto rettorale, risulta composto da cinque docenti nominati dal Rettore sentiti il CdA ed il Senato Accademico ed opererà col supporto amministrativo degli Uffici. Il Comitato può avvalersi, ove necessario, del supporto di docenti dell Ateneo esperti nei settori e nelle aree disciplinari di specie, ovvero di referee esterni. Il Comitato dura in carica 2 anni ed è rinnovabile. Il Comitato per la Valorizzazione dell attività scientifica ed il trasferimento dei risultati si doterà, per il compimento degli atti previsti dal presente regolamento, di apposite disposizioni operative. art. 6. Comunicazioni agli Organi Collegiali Al fine di una promozione e di un monitoraggio, il Comitato per la Valorizzazione dell attività scientifica ed il trasferimento dei risultati ed i Dipartimenti presso i quali sono avviate attività di cui ai precedenti artt. Pagina 6 di 7
1-3, comunicano annualmente al Rettore l elenco delle autorizzazioni concesse e delle convenzioni stipulate unitamente ad una relazione sulle attività svolte durante l anno, sui risultati ottenuti e sulle prospettive future. Il Rettore la sottopone agli organi collegiali. art. 7 - Norma transitoria L Ateneo promuove la trasformazione dell Industrial Liaison Office nell Ufficio Progetti Strategici e Partecipazioni Industriali, che affianchi i Dipartimenti ed i Centri presenti in Ateneo, nella promozione, partecipazione, gestione di progetti a partenariato pubblico-privato, mirati all innesco ed al governo dell intera catena del valore che va dalla creazione di know-how fino al suo utilizzo per la promozione della competitività e dell innovazione basata sulla conoscenza. L Ufficio Progetti Strategici e Partecipazioni Industriali, nell ambito delle attività di assistenza tecnica e gestionali sopra citate, offrirà ai proponenti supporto specialistico nella predisposizione dei necessari strumenti tecnico legali (statuto, patti parasociali, ecc.) volti a tutelare la partecipazione delle strutture dell Ateneo alle iniziative consortili ed imprenditoriali previste dal presente regolamento. Pagina 7 di 7