139 82739 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 26 ottobre 2012, n. 2324 Approvazione dei criteri e modalità per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8- sexies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13 nonché per il rimborso ai Comuni delle somme corrisposte agli utenti della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione non dovuta. Il Relatore comunica: con sentenza n. 335 del 8 ottobre 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 4, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall art. 28 della Legge 179/2002, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista impianti centralizzati di depurazione, o questi siano temporaneamente inattivi. La Corte ha altresì dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. La tariffa di depurazione in Provincia è disciplinata dall art. 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6868, di data 8 ottobre 1999. La sopra citata deliberazione n. 6868/1999, pur definendo un sistema tariffario parzialmente diverso rispetto a quello statale, in quanto esclude che la tariffa sia dovuta nei comuni che non siano collegati ad alcun impianto di depurazione, prevede che, qualora sul territorio comunale sia in funzione un impianto di depurazione centralizzato, tutti gli utenti del servizio di fognatura siano tenuti al pagamento della quota di tariffa relativa alla depurazione, anche se l impianto non provvede alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili. In questo caso, quindi, la disciplina provinciale è in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale in quanto impone a taluni utenti il pagamento della tariffa anche ove il servizio di depurazione non sia fruito. A seguito della sentenza della Corte costituzionale, a livello statale, è stato emanato l'art. 8-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. Tale decreto ha demandato a successivi decreti ministeriali la definizione dei criteri e dei parametri per l attuazione della sentenza; La Provincia è intervenuta in via legislativa con l art. 56 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, il quale prevede che La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità dell art. l'art.8-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, ( ) disciplinando anche le modalità di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti ( ). Tale articolo è stato oggetto di impugnazione davanti alla Corte costituzionale da parte del Consiglio dei Ministri. Con sentenza n. 357 di data 15 dicembre 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità promosse dal Consiglio dei Ministri.
140 Con il presente provvedimento, quindi, si intende dare attuazione a quanto stabilito dal sopra citato art. 56 della legge provinciale 2/2009, definendo i criteri per il rimborso delle somme indebitamente versate dagli utenti ai sensi della sopra citata sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008. Il rimborso deve avvenire su istanza dell utente interessato come precisato con deliberazione n. 25 del 10 febbraio 2009 della Corte dei Conti sezione Lombardia di cui si riporta uno stralcio: Quanto al quesito relativo alla modalità della domanda di rimborso va ricordato che chi richiede la restituzione delle somme pagate deve dare la prova dell avvenuto pagamento, ma che tale prova non è costituita esclusivamente dalla ricevuta di pagamento ma anche attraverso altre forme recentemente in uso che comunque attestino il pagamento del corrispettivo. LA GIUNTA PROVINCIALE VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 335, dd. 8 ottobre 2008; VISTO l'art.8-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente; VISTO l art. 56 della L.P. 28 marzo 2009, n. 2; VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 357, di data 15 dicembre 2010; CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 14, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e 155, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti non allacciati, in quanto non allacciabili, alla pubblica fognatura, che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi non sono tenuti al pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione; CONSIDERATO che i soggetti allacciati alla pubblica fognatura non afferente ad un impianto di depurazione biologica sono tenuti al pagamento del servizio di fognatura ma non anche al pagamento della quota di tariffa relativa alla depurazione; CONSIDERATO che i soggetti allacciati alla pubblica fognatura afferente al solo trattamento tipo imhoff sono tenuti al pagamento del servizio di fognatura ma non anche al pagamento della quota di tariffa relativa alla depurazione; CONSIDERATO che la giurisprudenza della Corte dei conti ha costantemente evidenziato la necessità di una documentata istanza da parte dell'utente per ottenere la restituzione delle somme di cui all'art. 8- sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13; CONSIDERATO che, essendo la tariffa di depurazione introitata dai Comuni contestualmente alla tariffa relativa all acqua potabile e al servizio di fognatura, e considerato che la situazione degli allacciamenti privati alla pubblica fognatura, nonché il recapito della medesima ad eventuali impianti di depurazione è situazione nota alle Amministrazioni comunali; CONSIDERATO che la giurisprudenza della Corte dei conti ha in prevalenza indicato per il diritto al rimborso delle somme di cui all'art. 8-sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 del codice civile; VISTO il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali di data 6 settembre 2012; a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1. di approvare, ai sensi dell art. 56 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 i criteri per dare attuazione al disposto dell'art. 8 sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, di cui all allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
141 2. di dare atto che la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione non dovuto ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008 sarà rimborsata agli utenti dai Comuni interessati; 3. di dare atto che la Provincia, tramite l Agenzia per la depurazione, provvederà, con le modalità indicate al capo II dei criteri allegati al presente provvedimento, al rimborso ai Comuni degli importi restituiti agli utenti; 4. di dare atto che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 56 della L.P. 2/2009, alle spese derivanti dal presente provvedimento vi farà fronte l Agenzia per la depurazione con i fondi del proprio bilancio; 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
142 Allegato parte integrante All. A - CRITERI CRITERI E MODALITÀ PER DARE ATTUAZIONE ALLE FINALITÀ DELL ART.8-SEXIES, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 208, NONCHÉ PER IL RIMBORSO AI COMUNI DELLE SOMME CORRISPOSTE AGLI UTENTI DELLA QUOTA DI TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE NON DOVUTA Capo I Criteri e modalità per la restituzione agli utenti Art. 1 Ambito di applicazione 1. In attuazione dell'art.8-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il presente capo individua i criteri ed i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione. 2. Il presente atto si applica ai soggetti che hanno versato la quota di tariffa relativa alla depurazione, che rientrino nelle sotto elencate categorie: a) soggetti non allacciati alla pubblica fognatura, che provvedano autonomamente alla depurazione dei propri scarichi ovvero siano autorizzati ai sensi del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e s.m.; b) soggetti allacciati alla pubblica fognatura non afferente ad un impianto di trattamento secondario; c) soggetti allacciati alla pubblica fognatura afferente al solo trattamento primario. 3. decorrenza: le richieste di rimborso dovranno riferirsi ai versamenti effettuati entro i 5 anni precedenti la pubblicazione della sentenza della corte costituzionale 8 ottobre 2008, n. 335. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dei presenti criteri, si intende per: "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico e/o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50% (impianto tipo imhoff o equivalente); "trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni Pag. 1 di 2 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-D330-00168
143 secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (impianto di depurazione biologica o equivalente). Art. 3 Procedura per le restituzioni Gli utenti interessati dovranno presentare idonea istanza di rimborso al Comune di appartenenza o all ente gestore del servizio, dimostrando di rientrare in uno dei criteri di cui al precedente art. 1. Il Comune, nel termine di 90 giorni dal ricevimento dell istanza, dovrà verificare la regolarità della domanda e l effettivo possesso dei requisiti per la restituzione, determinando l importo, con i relativi interessi, che dovrà essere restituito. Il Comune provvederà alla restituzione anche in forma rateizzata o mediante compensazione. CAPO II Criteri e modalità per il rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti Art. 4 Rimborso ai comuni La Provincia provvederà, attraverso l Agenzia per la depurazione, al rimborso ai Comuni delle somme restituite agli utenti, entro 60 giorni dalla presentazione di appositi rendiconti indicanti le somme effettivamente erogate e compatibilmente con la disponibilità di cassa della medesima Agenzia. Pag. 2 di 2 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-D330-00168