CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO. CASS. CIV., SEZ. III, 18 NOVEMBRE 2010, N. 23264.



Documenti analoghi
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Art. 54 decreto legge

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il contratto di locazione avente ad oggetto un locale commerciale può prevedere aumenti del canone liberi

C.C. Sentenza N del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il principio di buona fede nei contratti di franchising

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 5691

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE.

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RISOLUZIONE N. 119 /E

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

Suprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

RISOLUZIONE N. 90 /E

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Nota a Cassazione, sez. lavoro, n del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE

contro nei confronti di

UDIENZA SENTENZA N REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RISOLUZIONE N. 211/E

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n /2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:


RISOLUZIONE N. 102/E

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l'avvocato

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25/02/2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2261

Definizione, tipologie e struttura negoziale (1)

ha pronunciato la presente

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 3068

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta violazione del principio di retroattività della legge, in relazione all'applicazione della disciplina

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RISOLUZIONE N. 157/E

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2597

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Corte di Cassazione - Sentenza 2 marzo 2015, n. 8979

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

ha pronunciato la presente

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Fiscal News N Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale

RISOLUZIONE N. 160/E

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

News per i Clienti dello studio

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

Copertura delle perdite

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n del 13 giugno 2011

Transcript:

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO. CASS. CIV., SEZ. III, 18 NOVEMBRE 2010, N. 23264. Nel caso di risoluzione di diritto del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1901, comma 3, c.c. il periodo di assicurazione in corso - relativamente al quale è dovuto il pagamento del premio, nonostante la risoluzione del contratto - è solo il periodo che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa, se il premio o la rata di premio non assolti fossero stati pagati. Ove, quindi, il contratto abbia durata annuale ed il pagamento del premio sia stato suddiviso in periodi più brevi (trimestrali, semestrali, ecc.), il periodo in corso è quello trimestrale o semestrale, coperto dalla singola rata. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco - Presidente - Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere - Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 15376-2006 proposto da: A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato DI MEO STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASINI PARIDE giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - CONTRO GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato BERNARDINI SVEVA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIGHI MAURIZIO giusta delega a margine del controricorso; 1 www.comparazionedirittocivile.it

- controricorrente - avverso la sentenza n. 2136/2005 del TRIBUNALE di MODENA, SECONDA SEZIONE CIVILE, emessa il 16/12/2005, depositata il 16/12/2005, R.G.N. 1652/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO; udito l'avvocato STEFANO DI MEO; udito l'avvocato ERMANNO PRASTARO per delega dell'avvocato MAURIZIO FIGHI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il ricetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 13.7.2002 la s.p.a. Assicurazioni generali ha chiesto ed ottenuto dal GdP di Sassuolo (MO) decreto ingiuntivo recante condanna di A.G. a pagare i premi assicurativi scaduti dal (OMISSIS) in avanti, relativi a tre polizze di assicurazione stipulate a decorrere dal (OMISSIS) e di altra polizza stipulata a decorrere dal (OMISSIS). L'ingiunto ha proposto opposizione, eccependo l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti, ai sensi dell'art. 1901 c.c., comma 3, per essere decorsi oltre sei mesi dal (OMISSIS) - data di scadenza delle prime rate di premio non pagate - senza che l'assicuratore avesse agito per la riscossione. Ha pertanto affermato di nulla dovere, a parte la somma di L. 716,32, relativamente alla quale non era intervenuta decadenza, somma di cui ha offerto il pagamento in giudizio. L'opposta ha resistito alla domanda, affermando che le somme richieste corrispondono ai premi relativi ai periodi assicurativi in corso, il cui pagamento è dovuto anche nel caso di risoluzione del contratto (art. 1901 c.c., comma 3). Con sentenza n. 2136/2005, notificata il 21 marzo 2006, il Tribunale di Modena ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal GdP, che ha respinto l'opposizione, uniformandosi alla tesi dell'opposta, secondo cui - avendo l'assicurazione durata annuale - è dovuto il pagamento dell'intera annualità e non solo della rata di premio relativa al periodo in corso allorchè si è verificata la mora. L' A. propone otto motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria. Resiste l'intimata con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Va premesso in fatto che i premi di cui alle polizze in oggetto - stipulate, come si è detto, il (OMISSIS) - dovevano essere corrisposti in rate semestrali (salvo una polizza con rate trimestrali). 2 www.comparazionedirittocivile.it

Con il ricorso per decreto ingiuntivo (decreto concesso il 13.7.2002) - la compagnia assicuratrice ha chiesto giudizialmente il pagamento dei premi venuti a scadere il (OMISSIS). La sentenza impugnata ha respinto l'opposizione dell'assicurato sul rilievo che per "periodo in corso" alla data della risoluzione del contratto, relativamente al quale deve essere corrisposto il premio, si deve intendere il termine contrattuale convenuto dalle parti, che nella specie ha determinato in un anno; ne ha dedotto che dovevano essere corrisposte tutte le somme richieste, ivi incluse quelle venute a scadere il (OMISSIS). 2.- Gli otto motivi di ricorso investono le seguenti questioni: a) omessa pronuncia, od omessa/insufficiente motivazione circa la durata del contratto, durata che il Tribunale avrebbe immotivatamente ritenuto annuale, anzichè limitata ai periodi (semestrali o trimestrali) per i quali era stato convenuto il pagamento dei premi; b) violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e art. 1901 cod. civ. e vizi di motivazione, per il fatto che - anche ammesso che la durata convenzionale fosse annuale - si deve intendere come periodo in corso solo quello a cui si riferiscono le rate di premio non pagate (nel nostro caso, i semestri ed il trimestre a cui si riferiscono le rate scadute il (OMISSIS)), limitatamente ai quindici giorni a cui si estende la copertura assicurativa nonostante il mancato pagamento, in virtù del termine di tolleranza di cui all'art. 1901 cod. civ., comma 2; c) in ogni caso ed in subordine, non sono comunque dovuti i premi scaduti al (OMISSIS), che non riguardano neppure l'annualità in corso, ma la nuova annualità (OMISSIS). 2.- Le censure sub a) sono inammissibili, poichè mettono in questione l'interpretazione dei contratti e la determinazione della loro durata ad opera del giudice di merito, per di più senza riprodurre nel ricorso le clausole contrattuali dalle quali si dovrebbero desumere violazioni di legge o vizi di motivazione tali da giustificare l'annullamento della sentenza impugnata. Com'è è noto, l'attività di interpretazione dei contratti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito e non è suscettibile di ricorso per cassazione se non sotto il profilo della violazione delle norme del codice civile in materia (art. 1362 ss. cod. civ.), o dell'insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione. Trattasi di questioni che il ricorrente non ha specificamente prospettato, limitandosi a rivolgere le sue censure al merito della soluzione adottata dal Tribunale; non al metodo ed alla motivazione in base alla quale esso è pervenuto alla sua decisione. Inoltra, il ricorrente che faccia valere l'inesatta interpretazione di un contratto o di una sua clausola è tenuto a riportare nel ricorso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione svolgendo in proprio indagini integrative (Cass. Civ. 11 luglio 2007 n. 15489). 3.- Parzialmente fondate sono invece le censure sintetizzate sub h). Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia priva di motivazione e non tenga conto del fatto che -pur ammessa la durata annuale dei contratti - la sospensione della copertura assicurativa si verifica anche nel caso di mancato pagamento di una singola rata del premio 3 www.comparazionedirittocivile.it

(art. 1901 c.c., comma 2);, a tale periodo deve essere perciò circoscritto l'obbligo del pagamento del premio stesso. 3.1.- Premesso che non sussiste la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., poichè il Tribunale si è pronunciato sul punto, la sentenza impugnata risulta effettivamente apodittica ed immotivata, nella parte in cui ha considerato come "periodo in corso" alla data della risoluzione un intero anno, anzichè solo il semestre od il trimestre a cui si riferiscono le rate non pagate. La risoluzione del contratto produce efficacia retroattiva, facendo cadere gli obblighi che dal contratto derivano a carico e in favore delle parti (art. 1458 cod. civ., dettato per la risoluzione per inadempimento, ma indubbiamente applicabile agli altri casi risoluzione, ed in particolare a quelli di risoluzione di diritto). Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, quali sono i contratti di assicurazione, l'efficacia retroattiva non si estende alle prestazioni già eseguite/ ma è comunque da escludere, in linea di principio, che il contratto possa continuare a produrre i suoi effetti oltre la data dello scioglimento o dell'esecuzione delle prestazioni. Il Tribunale avrebbe dovuto stabilire, pertanto, quali fossero le prestazioni già eseguite dalla compagnia assicuratrice, alla data della risoluzione, sì da doversi ritenere in corso l'obbligo dell'assicurato di effettuare la prestazione corrispettiva, cioè il pagamento del premio. In base alla mera e formale applicazione dell'art. 1458 cod. civ. l'assicurato non avrebbe dovuto corrispondere nulla, poichè il premio viene pagato anticipatamente rispetto alla prestazione di garanzia, ed il mancato pagamento anche di una singola rata del premio sospende la copertura assicurativa (art. 1901 c.c., comma 3 Cfr. sul tema Cass. Civ. Sez. 3, 6 maggio 2004 n. 8609). Ne consegue che, a rigore, sopraggiunta la risoluzione di diritto per la mancata esazione del premio non assolto, non vi sarebbe alcuna prestazione eseguita od in corso, idonea rendere irretroattivi gli effetti della risoluzione, in relazione al periodo coperto dalla rata non assolta. Resta il fatto che la norma dell'art. 1901 c.c., comma 3 - che attribuisce all'assicuratore il diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso - non avrebbe alcun significato ed alcun effetto, se venisse così interpretata, in quanto l'assicurato non dovrebbe pagare mai nulla. E' chiaro che la disposizione ha voluto derogare, in materia assicurativa, ai principi di cui all'art. 1458 cod. civ., attribuendo all'assicuratore qualcosa di più rispetto alla rigorosa applicazione dei principi sulla retroattività degli effetti della risoluzione nei contratti di durata. Si tratta di stabilire se questo "di più" debba includere l'intero premio convenuto fino alla scadenza del contratto, o solo la singola rata non assolta. La soluzione che è da ritenere più coerente con i principi generali in tema di risoluzione del contratto, di corrispettività e di equilibrio fra le prestazioni, è quella che limita il periodo di tempo in cui una delle parti può essere obbligata ad eseguire la sua prestazione, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto e nonostante: la mancanza della prestazione corrispettiva. 4 www.comparazionedirittocivile.it

Ed invero, limitatamente al periodo assicurativo coperto dalla singola rata l'imposizione all'assicurato dell'obbligo di pagare nonostante il venir meno della copertura assicurativa trova una sua giustificazione nel fatto che nei contratti di assicurazione il calcolo dei rischi e dei costi, quindi la determinazione dell'entità dei premi, avvengono anteriormente alla conclusione dei contratti, prima ancora di sapere se l'assicurato si renderà o meno inadempiente, e tendenzialmente in previsione che i rapporti vengano correttamente eseguiti. Va poi considerato che la prestazione della garanzia si estende quanto meno al periodo di tolleranza di quindici giorni dopo la scadenza del premio, e che - se è pur vero che la copertura viene meno, qualora il premio non venga pagate in quel termine - resta il fatto che a priori, finchè: non abbia notizia dell'inadempimento, l'assicuratore è tenuto a predisporre i mezzi per adempiere. Vale a dire, il mancato pagamento anche di una singola rata del premio viene ad alterare un equilibrio economico fondato su previsioni e calcoli delicati e complessi, che era stato legittimamente preventivato e che l'assicurato colposamente disattende. L'obbligo di corrispondere il premio, nonostante la sospensione prima ed il definitivo venir meno poi della garanzia, trova perciò una sua giustificazione economica. Ha ciò vale limitatamente al periodo a cui si riferisce la singola rata. Per il tempo successivo l'assicuratore - acquisita conoscenza dell'inadempimento - si trova in grado di compiere consapevolmente le sue scelte, attivandosi per esigere i premi o lasciando che il contratto si risolva di diritto. Qualora opti per la seconda soluzione, costituirebbe soluzione abnorme e sperequata il consentirgli di protrarre ciò nonostante gli effetti contrattuali esclusivamente in suo favore, e così consentirgli di continuare; ad esigere il premio, pur restando esonerato dall'obbligo di prestare la garanzia. Ad uguale soluzione è più o meno esplicitamente pervenuta la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 10 novembre 2003 n. 16830, in motivazione; Cass. civ., Sez. 3, 12 gennaio 2007 n. 494, che ha ritenuto rilevabile d'ufficio l'eccezione relativa alla mancata spettanza dei premi maturati successivamente alla risoluzione di diritto; Cass. civ. Sez. 3, 3 settembre 2007 n. 18525, che ha ritenuto nulla e sostituita di diritto dalla disposizione dell'art. 1901 cod. civ. la clausola con cui l'assicurato si era impegnato a corrispondere i premi maturati dopo la decadenza dell'assicuratore). 3.3.- Non può essere seguita, invece, la tesi del ricorrente secondo cui dovrebbe essere corrisposta solo la quota di premio corrispondente al periodo di tolleranza di quindici giorni dopo la scadenza del premio non assolto, in relazione al quale opera la copertura assicurativa. Ciò sia perchè l'art. 1901 c.c., comma 3 non distingue nell'ambito del periodo in corso; sia perchè è principio generale in tema di assicurazioni che il premio sia dovuto per intero, anche nei casi di intervenuta cessazione, riduzione o aggravamento del rischio (cfr. art. 1896 c.c., comma 1, art. 1897 c.c. e art. 1898 c.c., comma 4). 5 www.comparazionedirittocivile.it

4.- Il ricorso deve essere accolto nei termini di cui sopra, con rinvio della causa al Tribunale di Modena, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto: "Nel caso di risoluzione di diritto del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1901 c.c., comma 3 il periodo di assicurazione in corso - relativamente al quale è dovuto il pagamento del premio, nonostante la risoluzione del contratto - è solo il periodo che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa, se il premio o la rata di premio non assolti fossero stati pagati". "Ove quindi il contratto abbia durata annuale ed il pagamento del premio sia stato suddiviso in periodi più brevi (trimestrali, semestrali, ecc), il periodo in corso è quello trimestrale o semestrale, coperto dalla singola rata". 5.- Le; altre censure risultano assorbite. 6.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Modena, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010. Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010 6 www.comparazionedirittocivile.it