Circ. n. 10 del 22 gennaio 2013 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: COMPENSAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Procedura di certificazione degli stessi 1. Premessa Con due specifici Decreti emanati il 25.6.2012 è stata data attuazione alle disposizioni di cui all art. 28-quater, DPR n. 602/73 a favore delle imprese / lavoratori autonomi che vantano crediti: per somministrazioni, forniture e appalti; nei confronti delle Regioni, Enti locali e SSN; non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. I predetti soggetti possono: a) compensare in tutto o in parte i crediti con le somme iscritte in ruoli notificati entro il 30.4.2012 ovvero b) cederli ad una banca / intermediario finanziario. A tal fine è necessario che il creditore acquisisca dal debitore un apposita certificazione attestante l ammontare del credito e la relativa certezza, liquidità ed esigibilità. Ora, con il Decreto 19.10.2012, pubblicato sulla G.U. 6.11.2012, n. 259, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina in esame relativamente: ai crediti non certificabili; alla gestione dell attività di richiesta della certificazione, prevedendo la possibilità di conferire mandato ad una banca / intermediario finanziario; alla cessione dei crediti sia con riguardo al rilascio della certificazione in presenza di mancato versamento, da parte del creditore, di una o più cartelle di pagamento sia con riguardo alla procedura di cessione vera e propria; ai modelli per la richiesta della certificazione. 2. Crediti non certificabili Per effetto delle modifiche apportate dal citato DM 19.10.2012 all art. 1, comma 2, DM 25.6.2012, la certificazione non può essere rilasciata relativamente ai crediti vantati nei confronti di: a) Enti locali commissariati, compresi i crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso nonché quelli rientranti nella gestione commissariale;
b) Enti del SSN delle Regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi. Tale esclusione opera solo se nell ambito dei piani / programmi siano state previste operazioni relative al debito. Rispetto alla precedente formulazione normativa: la certificazione è ora esclusa soltanto per i crediti vantati nei confronti degli Enti del SSN delle Regioni sottoposte ai predetti piani di rientro e non anche per quelli vantati direttamente nei confronti delle Regioni stesse; è stata aggiunta la previsione relativa ai programmi operativi di prosecuzione dei predetti piani di rientro. È espressamente previsto che sono fatte salve le certificazioni già rilasciate dal debitore in base al DL n. 78/2010 nonchè quelle rilasciate nell ambito di operazioni di gestione del debito sanitario in attuazione dei predetti piani / programmi. 3. Modalità di richiesta della certificazione La certificazione, ai sensi dell art. 3, DM 25.6.2012, è richiesta dal titolare del credito all Ente debitore. Ora l art. 2, DM 19.10.2012 prevede la possibilità di conferire ad una banca / intermediario finanziario, il mandato a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, utilizzando un apposito modello. Il medesimo mandato può essere conferito anche al fine della presentazione dell istanza per la nomina del Commissario ad acta, prevista qualora entro 30 giorni la Regione / Ente non abbia provveduto a rilasciare la certificazione ovvero a rilevare l insussistenza / inesigibilità del credito. Il Commissario rilascia la certificazione entro 50 giorni dalla nomina. 4. Cessione crediti e certificazione 4.1 Presenza di somme iscritte a ruolo non pagate Qualora il credito vantato nei confronti della Regione / Ente sia superiore a 10.000, il debitore procede alla verifica ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 e, in caso di accertamento del mancato versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ne dà atto nella certificazione, che viene resa al lordo delle somme ancora dovute. Ora, per effetto del citato DM 19.10.2012 è previsto che in caso di cessione del credito, questa può essere effettuata soltanto per l ammontare indicato nella certificazione, al netto delle somme connesse con l inadempienza e quindi non pagate. Di fatto, dunque, il creditore deve prioritariamente utilizzare i crediti per regolarizzare la propria posizione e può cedere soltanto l eventuale eccedenza. 4.2 Procedura di cessione del credito In caso di cessione del credito ad una banca / intermediario finanziario, il DM 19.10.2012 in esame prevede che lo stesso:
trattiene l originale della certificazione e rilascia, per ricevuta, una copia timbrata al creditore; entro 3 giorni lavorativi verifica l esistenza e la validità della certificazione, mediante specifica richiesta all Amministrazione debitrice. Quest ultima, entro 10 giorni, comunica l esito della verifica alla banca / intermediario finanziario che provvede ad informare il soggetto titolare del credito commerciale. La banca / intermediario: in caso di utilizzo totale del credito, trattiene l originale della certificazione e invia all Amministrazione / Ente debitore, contestualmente alla comunicazione dell avvenuto subentro nel credito, una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale del credito: annota l importo oggetto di cessione sull originale della certificazione, consegnando al titolare dello stesso una copia conforme completa della predetta annotazione; comunica all Amministrazione / Ente debitore l avvenuto subentro parziale nel credito e contestualmente trasmette una copia conforme della predetta certificazione. Tale procedura non è applicabile dalla banca / intermediario in caso di utilizzo, per il rilascio della certificazione, della piattaforma elettronica. 4.3 Certificazioni rilasciate ex dpr n. 207/2010 Il DM 19.10.2012 in esame dispone che le certificazioni rilasciate ai sensi dell art. 141, comma 2, DPR n. 207/2010 possono essere utilizzate ai fini in esame esclusivamente per consentire: la cessione pro soluto o pro solvendo dei crediti a favore di una banca / intermediario finanziario; l ammissione alla garanzia del Fondo ex art. 2, comma 100, DPR n. 662/96 per le piccole e medie imprese. 5. Compensazione dei crediti con ruoli emessi alla data del 30.4.2012 5.1 CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE Come accennato, sono compensabili i crediti vantati nei confronti di Regioni, Enti locali ed Enti del SSN. a) Enti del Servizio Sanitario Nazionale Il Decreto 25.6.2012 individua, quali Enti del SSN nei cui confronti i soggetti che effettuano somministrazioni / prestazioni / appalti possono vantare crediti compensabili: le aziende sanitarie locali (ASL); le aziende ospedaliere; gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici, anche se trasformati in fondazioni; le aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN; gli istituti zooprofilattici di cui al D.Lgs. n. 270/93, ossia che svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.
5.2 SOMME ISCRITTE A RUOLO COMPENSABILI Il citato Decreto 25.6.2012 stabilisce che i crediti vantati nei confronti dei predetti soggetti sono utilizzabili per la compensazione delle somme dovute per cartelle di pagamento ed atti: di cui agli artt. 29 e 30, DL n. 78/2010, ossia cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi nonché atti di addebito dell INPS; notificati entro il 30.4.2012; relativi a tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi INAIL, altre entrate spettanti all Amministrazione che ha rilasciato la predetta certificazione. Con uno specifico Decreto il MEF può estendere la compensazione anche ad altre entrate riscosse tramite ruolo. Sono compensabili anche gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell Agente della riscossione nonché le imposte la cui riscossione è affidata a tale soggetto ai sensi dell art. 29, DL n. 78/2010, ossia relative ad accertamenti esecutivi. 5.3 MODALITÀ DI COMPENSAZIONE Per poter accedere alla compensazione, il creditore (impresa / lavoratore autonomo) deve innanzitutto presentare all Agente della riscossione la certificazione rilasciata dalla Regione / Ente debitore. In caso di compensazione parziale delle somme iscritte a ruolo è richiesta l indicazione delle posizioni debitorie che il contribuente intende estinguere. In mancanza, l Agente della riscossione imputa il pagamento ex art. 31, DPR n. 602/73. L Agente della riscossione: trattiene l originale della certificazione e rilascia una copia timbrata della stessa al creditore; entro 3 giorni lavorativi verifica l esistenza e la validità della certificazione, mediante specifica richiesta all Amministrazione debitrice. Quest ultima, entro 10 giorni, comunica l esito della verifica all Agente della riscossione che provvede ad informare il soggetto titolare del credito commerciale. Se la verifica in merito alla sussistenza e validità della certificazione ha esito positivo, il debito iscritto a ruolo si estingue, per l importo corrispondente al credito certificato ed utilizzato in compensazione. Il creditore ritira presso l Agente della riscossione l attestazione dell avvenuta compensazione; sulla copia della certificazione è annotato l importo del credito utilizzato. Il credito commerciale residuo dopo la compensazione con le somme iscritte a ruolo può essere utilizzato esclusivamente se la copia della certificazione è accompagnata dell attestazione dell avvenuta compensazione. entro 5 giorni lavorativi successivi, comunica l avvenuta compensazione sia all Ente debitore (Regione / Ente) che a quello impositore (soggetto per conto del quale è stata emessa la cartella); comunica al MEF, entro il giorno 10 di ogni mese, le compensazioni effettuate. Va evidenziato che, l art. 13-bis, DL n. 52/2012, in vigore dallo scorso 7.7.2012, ha esteso la compensazione anche ai crediti vantati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali.
6. Modifiche ai modelli di richiesta della certificazione Il Decreto19.10.2012 citato ha: modificato i modelli per la richiesta di rilascio della certificazione nonché per la nomina del Commissario ad acta, al fine di adeguarli alla nuova possibilità di presentazione della stessa tramite conferimento di un mandato alla banca / intermediario finanziario; predisposto il modello per il conferimento del predetto mandato. Si fa presente che tutti i modelli necessari per il procedimento della certificazione dei crediti sono disponibili al seguente sul sito del MEF al seguente indirizzo: http://www.tesoro.it/certificazionecrediti/index.html. Inoltre il MEF con comunicato stampa del 18.10.2012 ha reso noto l entrata in funzione della piattaforma elettronica per lo svolgimento del procedimento di certificazione dei crediti raggiungibile al seguente indirizzo: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/certificazionecredito/home.xhtml. Il processo svolto in modalità telematica rende più agevole richiedere e rilasciare le certificazioni e semplifica le procedure di cessione, anticipazione e compensazione dei crediti certificati.
6. Riduzione nei tempi per il rilascio delle Certificazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali Con il Decreto 24.9.2012, pubblicato sulla G.U. 2.11.2012, n. 256 sono state modificate le disposizioni contenute nel DM 22.5.2012 in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture ed appalti. La relativa disciplina è stata allineata a quella prevista per i crediti verso le Regioni / Enti prevedendo, tra l altro, la riduzione da 60 a 30 giorni del termine per il rilascio della certificazione da parte dell Amministrazione interessata, la possibilità per il creditore di chiedere la nomina di un commissario ad acta nonché di conferire mandato ad una banca / intermediario finanziario di gestire le attività connesse con la procedura di certificazione del credito. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Ferdinando Boccia