ASSOGGETTABILITA REDDITI DI LAVORO CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA INPS*

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ASSOGGETTABILITA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA INPS* ALLA DELLA Considerazioni sulla Operazione PoseidOne3 Centro studi AIGA Trani. *NB il presente lavoro è solo una bozza e riflette alcune considerazioni ancora in nuce ed in fase embrionale. La sua diffusione non è consentita al di fuori dei canali ufficiali se non con il consenso esplicito degli Autori e non è destinato alla pubblicazione o ad utilizzo per ottenerne un vantaggio economico o un profitto. Gli Autori, pertanto, declinano ogni responsabilità per ogni eventuale responsabilità derivante da diffusione o utilizzo non consentito. 1

ABSTRACT: La gestione separata Inps ha intrapreso una generalizzata azione di recupero crediti nei riguardi dei professionisti che, con riferimento all'esercizio di attività professionale assoggettabile a previdenza categoriale, hanno, in concreto, omesso di iscriversi all'ente di previdenza di riferimento. L INPS mantiene ferma la sua posizione, limitatamente alla quota di contribuzione da versare, escludendo solo alcune categorie di professionisti e le sanzioni previa presentazione di istanza specifica. Con questo lavoro il centro studi AIGA Trani mette a disposizione materiale utile per far si che i Colleghi che hanno ricevuto gli avvisi dell INPS, possano trarre i loro convincimenti sulle più opportune iniziative da intraprendere. Sommario: appendice e allegati. Atto di indirizzo XVI Legislatura. Direzione centrale Entrate Roma, 22/07/2011. Circolare n. 99 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Messaggio 12 gennaio 2012, n.709 Direzione Centrale Entrate Roma, 15-01-2014 Messaggio n. 821 Direzione Centrale Entrate Roma Messaggio n. 9740 2

APPENDICE ED ALLEGATI 3

4

XVI LEGISLATURA Allegato B Seduta di Giovedì 28 giugno 2012 ATTI DI INDIRIZZO La XI Commissione, premesso che: sulla obbligatorietà di iscrizione dei liberi professionisti o lavoratori esercenti attività autonome alla gestione separata INPS, istituita nel 1996, non vi è mai stata un'univoca interpretazione; già a partire dall'anno 2009, l'inps ha avviato la cosiddetta operazione PoseidOne andando a verificare i redditi conseguiti da tali lavoratori autonomi nel 2004 e corrispondente iscrizione ad una gestione previdenziale professionale; con messaggio Inps 20085 del 30 luglio 2010 si stabilisce che verrà iscritto automaticamente alla gestione separata INPS chi nell'anno 2004 ha dichiarato redditi indicandoli nel quadro RE del modello unico 2005 senza versare contributi previdenziali; con la cosiddetta operazione PoseidOne 3, l'inps ha iniziato ad inviare provvedimenti di riscossione, a circa 900.000 soggetti, applicando pesantissime sanzioni, in quanto percettori di reddito professionale, non avevano versato alcun contributo previdenziale su tale entrata; applicare a questa fattispecie di soggetti le pesanti sanzioni previste dalla legge n. 388 del 2000 (articolo 116, comma 8, lettera b)), sembra estremamente penalizzante, poiché rappresentano oltre il 70 per cento dell'importo dei contributi dovuti; se da un lato è legittimo il principio secondo il quale, ogni prestazione lavorativa e il relativo corrispettivo debba essere soggetto a contribuzione previdenziale, è altrettanto legittimo pensare che nella maggior parte dei casi, si tratta di soggetti vittime del fatto che con l'istituzione della gestione separata, non fu chiarito fin dall'inizio quali fossero i soggetti che dovevano iscriversi obbligatoriamente; con il comma 12 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, si è giunti ad una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 che ha delimitato gli ambiti di competenza della Gestione separata e delle altre forme assicurative private e privatizzate, di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, confermando la regola per cui dipende dalla singola cassa professionale la possibilità di iscriversi anche se obbligatoriamente iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria perché lavoratore dipendente o per altra parte di impegno lavorativo; ciò ha consentito a molti soggetti di risolvere la questione attraverso le proprie casse di appartenenza (Inps messaggio n. 709 del 12 gennaio 2012) versando la contribuzione omessa, ora per allora, ma senza sanzioni, ottenendo contestualmente l'annullamento dell'accertamento emanato dall'inps, mentre chi non ha potuto fruire di tale opportunità, è costretto a pagare la sanzione come se si trattasse di evasione contributiva; rispetto alle casse, non tutte hanno ritenuto di modificare i propri statuti ed a titolo di esempio citiamo l'inarcassa, che a tutt'oggi esclude la possibilità di iscrizione e di pagamento del contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata, anche se iscritti all'albo ed in possesso di partite IVA, 5

impegna il Governo a sospendere i provvedimenti di riscossione emessi dall'inps a carico degli iscritti alla gestione separata provvisti di un'altra posizione di previdenza obbligatoria, per rivedere le attuali sanzioni previste per questa particolare fattispecie, ed istituire in tempi brevi un tavolo tecnico Ministero-Casse-INPS con lo scopo di risolvere in tempi brevi la contesa vicenda che sta destando una sempre più crescente preoccupazione tra i professionisti interessati, sui quali non possono gravare gli effetti di una normativa non compiutamente chiarita e definita e di differenti valutazioni da parte delle istituzioni interessate. (7-00929) Direzione centrale Entrate Roma, 22/07/2011. Circolare n. 99 Allegati n.1 OGGETTO: Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Obbligo assicurativo in capo ai soggetti iscritti ad enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Interpretazione autentica dell'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335. SOMMARIO: Premessa. 1. Obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale. 2. Soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26. 3. Contribuzione relativa all Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO). Premessa Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio2011 ha introdotto, all art. 18, comma 11 ss., disposizioni volte a chiarire la posizione previdenziale dei soggetti iscritti agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. La norma ha altresì definitivamente chiarito la portata della disposizione di cui all art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai soggetti tenuti all iscrizione presso l apposita gestione separata Inps. 1. Permanenza dell obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale. L art. 18, comma 11 del decreto in parola impone agli enti previdenziali privati di provvedere, entro sei mesi dall entrata in vigore del decreto, all adeguamento dei propri statuti e 6

regolamenti, nell ottica dell obbligatorietà dell imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività. Pertanto i soggetti già pensionati, ove svolgano attività professionale, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti. Il successivo comma 12 inoltre, con norma di interpretazione autentica, riconosce la loro esclusione dall ambito di operatività dell art. 2, co. 26 della l. 335 del 1995 e dal conseguente obbligo contributivo degli stessi alla gestione separata Inps. Si evidenzia, peraltro, che la disposizione contenuta nel comma 12 fa salvi i versamenti già effettuati alla citata gestione, che non costituiranno oggetto di ripetizione e che saranno valorizzati nella posizione individuale. Al contrario, saranno oggetto di restituzione, a seguito di domanda presentata dall interessato, i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione. 2. Soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26. Il comma 12 dell articolo 18 del decreto legge 98 introduce una norma di interpretazione autentica della legge n. 335/95, art. 2, comma26, in ordine al novero dei soggetti destinatari dell obbligo contributivo presso la gestione separata. Tale disposizione conferma l orientamento costantemente seguito dall Istituto sin dall istituzione della citata gestione e ribadisce che rientrano nell ambito della gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all iscrizione ad appositi albi professionali. Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. A titolo esemplificativo, si possono verificare le seguenti ipotesi, che comportano l assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza: - mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito - esercizio di attività di tirocinio o praticantato - esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all attività professionale. Tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria. 7

Infatti il principio contenuto nell art. 2, co. 26 della l. 335/95, che aveva previsto, tra l altro, l obbligo contributivo alla gestione separata da parte dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, deve essere letto in coordinato disposto con il precedente art. 2, co. 25, che prevede testualmente la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In tale senso il D.M. 281/96, recante modalità e termini per il versamento contributivo alla gestione separata, all art. 6 ha esplicitato che Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria, chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria. Si rammenta che l eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata (cfr. circolare n. 124/96). 3. Contribuzione relativa all Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO). La disposizione contenuta nel comma 13 dell art. 18, nulla aggiungendo rispetto alla normativa e prassi vigente, conferma la natura integrativa della contribuzione versata all Enasarco dagli agenti e rappresentanti di commercio. Pertanto, pur trattandosi di un ente compreso tra quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, i relativi iscritti, ricorrendone i requisiti, sono altresì soggetti all obbligo di versamento contributivo presso la gestione commercianti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613. Allegato 1 Legge 15 luglio 2011, n. 111, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 2011, n. 164) Art. 18 Interventi in materia previdenziale 11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale.per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto 8

termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo. 12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. 13. Con specifico riferimento all'ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12. 14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'inps, l'inail, l'agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso. 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14. ^ ^ ^ ^ Istituto Nazionale Previdenza Sociale Messaggio 12 gennaio 2012, n.709 Assicurazioni sociali - contributi assicurativi - gestione separata - obbligo contributivo - professionisti con Cassa Oggetto: Gestione Separata - operazione PoseidOne - chiarimenti in ordine all'obbligo contributivo dei professionisti con Cassa. Nel mese di giugno u.s. questo Istituto ha inviato, nell'ambito delle operazioni di verifica delle posizioni contributive, denominata PoseidOne, le lettere di invito al pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, relative ai soggetti che hanno dichiarato redditi da arti e professioni nel quadro RE del modello Unico PF anno 2006, periodo di imposta 2005. I redditi interessati dall'operazione sono stati quelli provenienti da attività denunciate con codici 9

ateco 47111 (studi legali), 7420E - 74.20F 74.20.2 (studi di architettura, ingegneria e ingegneria integrata), 74.12.A (commercialisti), 74.12.B (Ragi onieri), 85.14.2 (attività professionali paramediche). Successivamente all'invio delle comunicazioni ai contribuenti, alla luce anche delle disposizioni relative all'art. 18, comma 11 e 12, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in merito alla legittimità dell'imposizione contributiva INPS in capo al professionista che iscritto al proprio albo di categoria si trova a versare il solo contributo integrativo alla propria Cassa. A seguito degli approfondimenti intervenuti in sede ministeriale, si forniscono le seguenti precisazioni. Con circolare n. 99 del 22 luglio 2011 questo Istituto ha precisato l'obbligo contributivo dei soggetti pensionati che svolgono e percepiscono redditi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale. A tali soggetti infatti, non sottoposti ad obbligo contributivo presso la Gestione separata, saranno restituiti i contributi pagati con espressa riserva di ripetizione. Per i soggetti che hanno presentato richiesta di annullamento dell'accertamento, la sede provvederà ad annullare il provvedimento con motivazione: Legge 11 1/2011 art. 18 comma 11. Il comma 12 dell'art. 18 del decreto 98/2011, nell'introdurre una norma di interpretazione autentica dell'art. 2 comma 26 della Legge 335/95, ha delimitato gli ambiti di competenza della Gestione separata e delle altre forme assicurative private e privatizzate, di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/96, confermando la possibilità che la separazione di competenza possa venir e meno nei casi in cui le singole casse professionali abbiano, all'interno delle proprie norme istitutive, ipotesi di esclusione dall'obbligo assicurativo o di opzione di iscrizione. Qualora dunque le disposizioni statutarie delle singole Casse prevedano l'iscrizione facoltativa la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, elemento sufficiente ad incardinare obbligo contributivo alla gestione separata; poiché i nfatti l'obbligo è strettamente legato alla volontà del contribuente stesso e alle disposizioni che regolamentano le modalità di iscrizione delle cass e stesse, il contribuente potrà esplicitare anche ora per allora la sua scelta, chiedendo alla Cassa di categoria di poter versare la contribuzione omessa. In presenza però di regimi previdenziali che escludano la possibilità di iscrizione alla cassa p er alcune tipologie di professionisti, rimane confermato l'obbligo contributivo alla gestione Separata. 10

Pertanto nel caso in cui il professionista, che ha ricevuto l'accertamento, espliciti la sua volontà al pagamento della contribuzione alla propria Cassa di appartenenza, la sede provvederà all'annullamento dell'accertamento con motivazione previa acquisizione della documentazione, quale: - Copia della ricevuta di pagamento in caso di versamento del contributo. - Copia del provvedimento della Cassa di autorizzazione al pagamento dei contributi dovuti per l'anno di riferimento dell'accertamento stesso - Copia della delibera di riscatto. Diversamente, se il regime di riferimento prevede l'esclusione dall'obbligo assicurativo [1], l' accertamento non potrà essere annullato. Si comunica infine che questa Direzione Centrale sta predisponendo i dati da inviare alle Casse Nazionali (Forense, Commercialisti, Ragionieri, Ingegneri ed architetti e ENPAPI) relativi ai soggetti il cui accertamento è stato annullato per contributo dovuto alla propria cassa di appartenenza. Si invitano pertanto le sedi ad aggiornare con urgenza le posizioni in sospeso. [1] Ad esempio INARCASSA (art. 7, co. 5 dello Statuto), che esclude dall'obbligo d'iscrizione e di pagamento del contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata, anche se iscritti all'albo ed in possesso di partita IVA ^ ^ ^ ^ Direzione Centrale Entrate Roma, 15-01-2014 Messaggio n. 821 OGGETTO: Gestione separata Operazione Poseidone professionisti con Cassa Autonoma chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicato e alla riduzione delle sanzioni civili. A seguito degli accertamenti inviati ai liberi professionisti, che pur in presenza di Cassa previdenziale obbligatoria non hanno versato il contributo previdenziale (contributo soggettivo) previsto dalla cassa stessa e sono stati iscritti alla Gestione separata di cui all art. 2, comma 26 della legge 335 del 18 agosto 1995 sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito al regime sanzionatorio applicato, alla possibilità di riconoscere la riduzione delle sanzioni civili e le modalità della riduzione stessa. Per tali soggetti, in virtù di specifiche norme regolamentari in vigore presso le Casse previdenziali autonome, l obbligo contributivo può venir meno, con la conseguenza che il contribuente - non obbligato alla contribuzione previdenziale autonoma riferita alla Cassa medesima -è soggetto all obbligo contributivo presso la Gestione separata. Infatti, così come disciplinato dal D.M. 281/96 all art. 6, il pagamento della contribuzione alla Gestione separata è escluso solo nel caso in cui il reddito è assoggettato ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria. Com è noto, l iscrizione alla Gestione separata costituisce un obbligo posto a capo del soggetto che inizia l attività professionale ai sensi dell art. 2, co. 26 della l. 335/95. In considerazione di quanto sopra, il professionista deve effettuare i seguenti adempimenti: iscrizione alla Gestione separata, nel 11

caso in cui non c è obbligo di pagamento della contribuzione soggettiva o se il professionista si è avvalso della facoltà di non iscrizione presso la propria Cassa, compilazione e trasmissione del quadro RR sez. 2 del modello Unico PF, nel quale è determinata la base imponibile ai fini previdenziali (somma algebrica del reddito proveniente dal quadro RE più, se presente, la quota di partecipazione in studi associati del quadro RH e meno eventuali redditi assimilati al lavoro dipendente, di cui all art. 50 c bis del TUIR, fino alla concorrenza del reddito massimo previsto per l anno d imposta considerato), il contributo a debito, gli eventuali acconti pagati e l eventuale eccedenza portata e/o da portare in compensazione con il modello di versamento unificato anche a saldo zero. In presenza di denuncia ai fini fiscali l Agenzia delle Entrate, oltre agli adempimenti suoi propri, provvede alla liquidazione e riscossione anche dei contributi previdenziali assicurativi ai sensi dell art. 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600/73. Se la denuncia è mancante del quadro RR sez. 2 l Agenzia delle Entrate considera comunque corretto ai fini fiscali l adempimento. L Istituto, in questo caso, controlla i dati reddituali denunciati nelle dichiarazioni fiscali trasmessi dagli uffici finanziari in applicazione dell art. 83, comma 1, del D.L. 112/2008, per verificarne l eventuale omissione contributiva. Ne consegue, che il regime sanzionatorio da applicare, nel caso in cui il professionista, titolare del reddito fiscale, volutamente ometta l iscrizione e/o la determinazione della contribuzione nella dichiarazione fiscale, sia l art. 116 comma 8 lettera b) della legge n. 388/2000. Tale orientamento risulta confermato dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cassazione, SSUU, n. 4808/05, Sezione Lavoro, n. 28966/11), che ha precisato come la mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi di denuncia configuri la fattispecie dell evasione, in quanto fa presumere l esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, a nulla rilevando la regolare presentazione della mera denuncia fiscale. L Istituto, seguendo tali disposizioni, con l operazione Poseidone ha quantificato e notificato al professionista la contribuzione omessa e le conseguenti sanzioni civili calcolate secondo il regime dell evasione. A seguito di tale operazione, però, sono emerse anche problematiche di applicazione tra quanto disciplinato nei regolamenti delle casse previdenziali autonome degli enti di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e 103/96 e la normativa generale della legge 335/1995 e del relativo decreto attuativo D.M. 281/1996. L Istituto ha dato istruzioni fin dal 1996, con circolare n. 112 - punto 2.1 quarto capoverso ed in linea con quanto disciplinato dal D.M. 281/1996 all art. 6, per l assoggettamento contributivo presso la Gestione separata dei redditi prodotti dai liberi professionisti obbligati all iscrizione ad albo e che per regolamento non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza. Tale orientamento, costantemente applicato, ha ricevuto conferma dalla recente norma d interpretazione autentica prevista nella legge 15 luglio 2011 n. 111, art. 18 comma 12. Tale norma si è resa necessaria al fine di dirimere il conflitto sorto nella giurisprudenza di merito, testimoniato, tra l altro, dalle sentenze del tribunale di Aosta (sent. n. 32/2011) o del tribunale di Roma (sent. n. 3326/2011). La norma di interpretazione autentica ha precisato, infatti, che i soggetti tenuti all iscrizione alla Gestione separata sono coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all iscrizione ad albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le 12

Casse di appartenenza. L Istituto ha spiegato tale norma con la circolare 99/2011, riportando alcuni casi esemplificativi, che in questa sede possono essere ulteriormente specificati (ad esempio il caso di Architetto o Ingegnere, che - iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, quale insegnante produce anche un reddito professionale di arte e professione, inquadrato nel novero dell art. 53, comma 1del TUIR, non assoggettato ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria). In ragione delle incertezze connesse a contrastanti orientamenti sulla ricorrenza dell obbligo contributivo, testimoniata dalla necessità dell intervento del legislatore sul punto con norma di interpretazione autentica, con esclusivo riferimento ai soli professionisti rientranti nella fattispecie descritta all art. 18, co 12 sopra citato, per gli accertamenti già inviati e per le richieste di regolarizzazione presentate, potrà essere applicato, per i periodi accertati antecendenti il 6 luglio 2011 quanto disposto dall art. 116, comma 15 lettera a) prima parte della legge 388 del 2000, a condizione che: Il soggetto produca apposita istanza motivata per l ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali, Il soggetto si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l avvio di una formale rateazione, Non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame. L istanza di riduzione delle sanzioni, con il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo, dovrà essere presentata con le modalità attualmente previste, ossia con istanza telematica da parte del contribuente o suo intermediario. Le sedi dovranno trattare le istanze di cui sopra alla luce dei criteri richiamati. Il Direttore Generale. ^ ^ ^ Messaggio n. 9740 OGGETTO: Gestione separata Operazione Poseidone 2007 a) reddito da lavoro autonomo anno di imposta 2007: posizioni residue b) redditi provenienti da attività professionale denunciate con codici ateco relative agli studi legali, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ragionieri e consulenti tributari, fisioterapisti e attività paramediche Nell ambito dell operazione di verifica delle posizioni contributive denominata PoseidOne, iniziata nel corso del 2009, e facendo seguito alla circolare 23 del 16 febbraio 2010, si comunica che si è proceduto, con decorrenza 1 gennaio 2007 ad iscrivere d ufficio alla Gestione separata di cui all art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995 i soggetti che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni nel quadro RE del Modello Unico PF 2008, periodo di imposta 2007, in assenza di contribuzione alla suddetta gestione. Contestualmente sono state inviate le lettere con la richiesta della contribuzione dovuta ai soggetti già iscritti alla Gestione separata, anche a seguito delle precedenti operazioni Poseidone, di cui al msg n. 001754 del 13

25/01/2011, per i quali non risulti versata la contribuzione dovuta, neanche in forma rateale, oppure non risulti effettuato alcun accertamento da parte delle singole sedi. Inoltre sono stati individuati i soggetti che hanno dichiarato sempre nel quadro RE del modello fiscale redditi provenienti da arti e professioni denunciate con i seguenti codici Ateco: - 69.10.10 (attività degli studi legali) - 69.20.12 (servizi forniti da ragionieri e consulenti tributari) - 86.90.21 (Fisioterapisti) - 86.90.29 (Altre attività paramediche indipendenti) - 71.11.00 (Attività studi di architettura) - 71.12.10 (Attività studi di ingegneria) - 71.12.20 (Servizi di progettazione di ingegneria integrata) A tutti i soggetti individuati si è proceduto ad inviare una comunicazione d iscrizione (se assente) alla Gestione separata e di quantificazione della contribuzione omessa comprensiva delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell art. 116 comma 8 lettera b) della legge n.388/2000. Dall invio delle comunicazioni sono stati esclusi dopo il controllo degli archivi del casellario dei lavoratori attivi e del Casellario dei pensionati : - i soggetti in regola con la contribuzione soggettiva alla propria Cassa professionale, - i pensionati delle medesime casse professionali, - i pensionati che svolgono attività professionale per i quali vige l art. 18 comma 11 legge n.111/2011 (vedi circ. 99/2011), - i professionisti iscritti alle casse esclusive come i notai, i medici, i chimici, i giornalisti, gli psicologi, ecc. Inoltre, non sono stati inviati i provvedimenti ai soggetti per i quali: - è presente l accertamento come PoseidSede per anno di competenza 2007, - è presente il versamento di contributi con causale PXX/P10 per periodo di competenza 2007 in assenza di quadro RR, - è presente il versamento di contributi con causale POC per periodo di competenza 2007, 14

- è stato annullato l accertamento per gli anni precedenti al periodo d imposta interessato con motivazione: Obbligato presso altra Cassa Professionale : Cassa Forense o Inarcassa, ecc., - risultano rimborsati i contributi da parte della Cassa nazionale dei commercialisti ai sensi dell art. 21 della legge 21/1986. I professionisti che hanno indicato un codice di attività generica, o comunque diversa da quella per la quale è obbligatoria l iscrizione ad una delle Casse previste dal D.M. 103/96 potrebbero non essere stati esclusi. Per tali posizioni la sede deve effettuare una puntuale verifica del reddito dichiarato e iscrivibilità alla Gestione separata. Si precisa inoltre, che per i soggetti interessati agli accertamenti e per i quali sono presenti contributi versati alla Gestione separata da parte di Committenti/associanti, questa Direzione ha provveduto direttamente a quantificare il contributo dovuto sulla differenza tra il reddito imponibile di lavoro autonomo e quello da collaboratore ed entro il limite del massimale annuo previsto per l anno d imposta interessato. Si comunica infine che durante l elaborazione dei dati fiscali relativi al periodo di imposta 2007, non è andato a buon fine il controllo sul casellario dei lavoratori attivi per alcuni dei professionisti interessati (Biologi e Dottori Commercialisti) e il codice Ateco 71.12.50 (attività da Geologo) non è stato associato alla cassa professionale pluri-categoriale EPAP. Tale errore ha provocato l emissione non corretta di alcuni accertamenti che sono stati tempestivamente annullati direttamente dal centro. I professionisti interessati riceveranno, tramite PEC o lettera, la comunicazione dell annullamento stesso. Per tutte le attività di verifica, controllo e adempimenti si rinvia alle istruzioni già illustrate nei precedenti messaggi. p. Il Direttore generale Crudo 15