NOTA SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE



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Transcript:

Ai dipendenti delle agenzie di Assicurazione in GESTIONE LIBERA NOTA SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Ricordiamo a tutti i dipendenti delle agenzie in gestione libera aderenti allo SNA, che dal 2006 sono operative le convenzioni per l adesione ai FONDI PENSIONE APERTI AD ADESIONE COLLETTIVA, previste dal CCNL del 01/01/2005, che consentono un abbattimento dei costi d ingresso e dei costi di eventuali trasferimenti della posizione previdenziale ad altro fondo. Prima di fornire ulteriori chiarimenti tecnici relativi sulle convenzioni stipulate, vogliamo rinnovarvi la nostra soddisfazione per il risultato a suo tempo raggiunto, che consente ai dipendenti delle agenzie in appalto di accedere ad uno strumento previdenziale che integra la previdenza pubblica. Le Compagnie aggiudicatarie della gara di appalto sono: Allianz con il prodotto INSIEME (per info consultare il sito www.allianz.it ) Generali Reale Mutua con il prodotto PREVIGEN GLOBAL (per info consultare sito www.generali.it con il prodotto TESEO (per info consultare il sito www.fondoteseo.com) NB : i dipendenti di agenzie aderenti all UNAPASS dispongono già dall anno 2001 del Fondo Aperto Collettivo chiamato PIANO PREVIDENZIALE PER I DIPENDENTI DI AGENZIE, la cui convenzione prevede in alternativa la possibilità di sottoscrivere tramite il modulo di adesione sia al Fondo PREVIRAS (www.allianz.it) sia a quello UNIPOLFUTURO ( www.unipolonline.it ). Prima dell adesione leggere il Regolamento, la Nota Informativa e il Progetto esemplificativo, che ogni Compagnia aggiudicataria mette a disposizione nel sito internet. L adesione avviene mediante sottoscrizione dell apposito modulo, che deve essere consegnato presso una delle agenzie delle Compagnie aggiudicatarie. La decisione di conferire il TFR maturando in un Fondo Pensione è irrevocabile. Al contrario il lavoratore che abbia deciso di mantenere il Tfr presso l azienda, può decidere in qualsiasi momento di aderire al Fondo Pensione.

La contribuzione è regolata secondo quanto disposto dall articolo 71 del CCNL che prevede da parte del lavoratore il versamento del 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR ed un ulteriore 2% a carico del datore di lavoro. In alternativa il lavoratore può versare lo 0,25% ed il datore di lavoro l 1%. N.B. il CCNL contiene la seguente norma Fermo restando che il lavoratore può contribuire personalmente fino al 9% della propria retribuzione utile al calcolo del Tfr Precisiamo che tale norma è stata superata dall entrata in vigore della legge sui Fondi Pensione n. 252/2005, per cui il contributo del lavoratore è illimitato. E inoltre opportuno sapere che se il lavoratore è iscritto alla previdenza obbligatoria dopo il 28/04/1993, il 100% del suo Tfr viene destinato al Fondo pensione, mentre se l iscrizione alla previdenza obbligatoria è precedente, il lavoratore può scegliere di destinare una percentuale variabile (fra il 50% ed il 100%) del proprio Tfr maturando. La CGIL e le altre Organizzazioni Sindacali, ritengono che le forme di previdenza integrativa negoziali siano fondamentali per Il mantenimento dei livelli economico-retributivi dei Lavoratori e si sono, quindi, battute per far decollare il cosiddetto II pilastro. Ci auguriamo che i Lavoratori apprezzino il risultato raggiunto e aderiscano in massa, mentre non posso esprimere un giudizio di merito sui tre prodotti proposti, in quanto legato a performance future e a singole situazioni personali. Infatti, a titolo meramente esemplificativo, un giovane potrebbe più facilmente essere disposto ad entrare in un Fondo ad alto tasso speculativo, per poi cambiarlo con l'approssimarsi della data di pensionamento; mentre un contribuente più anziano potrebbe orientarsi da subito verso un Fondo più prudente anche se con minor rendimento. Maggiori informazioni saranno fornite in occasione di assemblee mirate, in cui interverrà personale tecnico delle singole Compagnie o si potranno rilevare dagli speciali dedicati curati dalla Confederazione, che alleghiamo, o dalle singole note informative edite dalle compagnie. (allegate) Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti e colgo l' occasione per augurare buona giornata a tutti. Per il COORDINAMENTO NAZIONALE APPALTO Cristiano Hoffmann

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEI VANTAGGI DELL ADESIONE AD UN FONDO PENSIONE

CHE COS E UN FONDO PENSIONE? Il Fondo Pensione è lo strumento della gestione del risparmio finalizzato a offrire una seconda pensione, aggiuntiva rispetto a quella offerta dal sistema pensionistico pubblico. La sua gestione si basa sul metodo della capitalizzazione : per ciascun iscritto viene costituita una posizione individuale, alimentata dai contributi versati. Il valore della posizione viene aggiornato in base ai rendimenti finanziari conseguiti dal Fondo

La contribuzione al Fondo La contribuzione al fondo è costituita dalle seguenti voci: Trattamento di Fine Rapporto; Contributo a carico del dipendente; Contributo a carico dell Azienda. Le percentuali delle tre voci contributive sono stabilite dalle leggi (TFR) e dagli accordi aziendali o plurisoggettivi in materia di previdenza complementare.

I VANTAGGI FISCALI Il Fondo Pensione è l unico strumento di gestione del risparmio incentivato fiscalmente. Il nuovo regime fiscale in vigore dal 1 gennaio 2007 è ancora più favorevole e riguarda: i contributi versati sia dal dipendente che dal datore di lavoro i rendimenti finanziari le prestazioni I contributi versati al Fondo Pensione sono deducibili dal reddito annuo complessivo Fino a 5.164,57; il risparmio fiscale è sull aliquota marginale IRPEF: Fascia di reddito Aliquota Esempio fino a 15.000 23% Reddito: 25.000 da 15.001 a 28.000 27% Contributi: 500 da 28.001 a 55.000 38% 500 x 27% = 135 di risparmio fiscale da 55.001 a 75.000 41% oltre 75.000 43% Contribuzione reale : 500 135 = 365 I rendimenti finanziari maturati dal Fondo sono tassati annualmente con aliquota dell 11%, anziché al 12,5% come per gli strumenti finanziari. Le prestazioni del Fondo, sia in forma capitale sia in forma rendita, saranno tassate con aliquota pari al 15%, riducibile al 9%, con un risparmio certo di almeno l 8% rispetto alla tassazione del TFR lasciato in azienda (aliquota minima = 23%). La riduzione di aliquota fino al 9% viene applicata solo dopo essere stati iscritti al fondo per 15 anni.

Confronto sulla tassazione del TFR TFR NEL FONDO PENSIONE TFR maturato dopo 25 anni (al netto delle rivalutazioni già tassate); 50,000 Tassazione presso il Fondo Pensione: ritenuta d imposta al 15% riducibile fino al 9% Calcolo dell aliquota: Periodo di riduzione: 25 15 = 10 10 x 0,3 = 3 punti di riduzione dell aliquota Applicazione dell imposta: 50.000 x 12% = 6.000 TFR al netto dell imposizione fiscale: 44.000 ( 50.000-6.000) TFR IN AZIENDA TFR maturato dopo 25 anni (al netto delle rivalutazioni già tassate); 50,000 Tassazione presso l azienda: tassazione separata Scaglioni IRPEF Calcolo dell aliquota media: 50.000 x 12 / 25 = 24.000 15.000 x 23% = 3.450 9.000 x 27% = 2.430 5.880 5.880 / 24.000 = 24,50%

Applicazione dell imposta: 50.000 x 24,50% = 12.250 TFR al netto dell imposizione fiscale: 37.750 ( 50.000-12.250) Differenza a favore del Fondo Pensione: ( 44.000-37.750) + 6.250 RISPARMIO

Le prestazioni pensionistiche Alla cessazione dell attività lavorativa per pensionamento è possibile richiedere: UN CAPITALE UNA RENDITA MAX 50% della somma maturata nel Fondo e trasformazione dell importo rimanente in rendita Vitalizia, rivalutabile nel tempo e corrisposta periodicamente. L iscritto può scegliere tra le seguenti forme: 100% se convertendo in rendita il 70% della somma maturata, la rendita risulti inferiore al 50% dell assegno sociale (5.349,89 per il 2010) 100% nel caso dei vecchi iscritti (Iscritti ad un Fondo prima del 28.04.1993) - Vitalizia: corrisposta all iscritto finché in vita - Vitalizia reversibile: corrisposta all iscritto finché in vita e, successivamente, in misura totale o parziale, alla persona da lui designata - Vitalizia con pagamento certo per 5 o 10 anni: corrisposta all iscritto o, in caso di decesso, alla persona designata, per un numero prefissato di 5 o 10 anni.

LE ANTICIPAZIONI E possibile richiedere al Fondo Pensione un anticipazione sui contributi versati a qualsiasi titolo: MOTIVAZIONE AMMONTARE ANZIANITA TASSAZIONE ANTICIPAZIONE DEL TFR Spese sanitarie, terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche Acquisto prima casa per sé o per i propri figli, spese di ristrutturazione QUALSIASI ulteriore esigenza Fino al 75% della somma maturata nel fondo (per più volte) Fino al 30%(per più volte) Qualsiasi 8 anni di adesione (si considerano anche le adesioni a Fondi precedenti Aliquota fissa del 15 % con abbattimento fino al 9% (abbattimento in ragione di 0,3% per anni di permanenza superiori a 15 23% IN AZIENDA Fino al 70% del TFR maturato (una sola volta) con 8 anni di anzianità aziendale Tassazione separata con aliquota media (23% - 30%)

IL RISCATTO MOTIVAZIONE AMMONTARE TASSAZIONE TFR in azienda Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (dimissioni) Invalidità permanente che comporti la riduzione dell attività lavorativa a meno di 1/3 Premorienza Inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi 100% della somma maturata nel Fondo 23% Aliquota fissa del 15% Con abbattimento fino al 9% La tassazione applicata in caso di risoluzione del rapporto di lavoro è quella separata ovvero ad aliquota media (23% - 30%) Inoccupazione per un periodo compreso tra i 12 e i 48 mesi 50% della somma maturata nel Fondo

IL TRASFERIMENTO MOTIVAZIONE AMMONTARE ANZIANITA TASSAZIONE Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (dimissioni) In costanza di rapporto di lavoro Il 100% della somma maturata nel Fondo In qualsiasi momento Dopo 2 anni dall adesione al Fondo Nessuna: il trasferimento è neutro sul piano fiscale

Cosa succede in caso di dimissioni? E possibile riscattare (*) il 100% della somma maturata, con tassazione al 23%. E possibile trasferire l intera somma maturata presso un altro Fondo. E possibile rimanere iscritti al Fondo: chiedendo al nuovo datore di lavoro di versarvi il TFR maturato effettuando versamenti a titolo individuale non versando più alcun contributo (*) purché l adesione sia avvenuta su base collettiva, ossia con la firma di un accordo con il proprio datore di lavoro.