1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in: (1)

Documenti analoghi
NUOVE PATENTI DI GUIDA. D. LGS. 18/04/2011 nr. 59

Il D.lgs n. 59 del 18 aprile 2011

VEICOLO PER ESAME DI GUIDA

RIMINI Limitazioni alla circolazione dal 1 ottobre 2016 al 31 marzo 2017

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)

Tabella Riepilogativa a partire dal 19 gennaio 2013

DOPPI COMANDI OBBLIGATORI

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Art Circolazione su strada delle macchine operatrici - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :24 -

LA FISCALITÀ DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 1. Art. 2. Art. 3.

- Circolazione stradale - Patenti di guida - Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE - Nuova disciplina

LE DIRETTIVE COMUNITARIE DI CARATTERE COSTRUTTIVO IN RELAZIONE AL RISCHIO DI RIBALTAMENTO: NORMATIVA ESISTENTE E SVILUPPI PREVEDIBILI

Decreto Ministeriale n /09/2003

VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI

Modifica alle norme per la definizione, classificazione dei veicoli e la. regolamentazione delle caratteristiche tecniche di cui alla Legge 20

motoveicoli AM (vecchio patentino ) Età minima per conseguire le varie categorie di patente o per guidare le varie categorie di veicoli: 14 anni

Nuove norme sulle patenti di guida in vigore dal 19 gennaio 2013: le nuove categorie di patente e il nuovo modello di patente europea.

In base al Decreto Legislativo 59/2011 con allegati. Note. Età. Abilita alla guida di: Esame pratico con: Patente AM


Nuove norme sulle patenti di guida in vigore dal 19 gennaio 2013: requisiti di età per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.

DIRETTIVA 2012/36/UE DELLA COMMISSIONE

EMERGENZA AMBIENTALE LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE a partire da lunedì

Archivio inpratica CATADIOTTRI DEI VEICOLI Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli

In base al Decreto Legislativo 59/2011 con allegati. Note. Età. Modifiche e novità del Codice della Strada - Patenti Domenica 20 Gennaio :32

EMERGENZA AMBIENTALE LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE A PARTIRE DA LUNEDÌ Istituzione ZTL Ambientale. IL SINDACO

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata.

Prontuario sulle Auto: parte I

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

EVOLUZIONE FLOTTA DI RECAPITO SPERIMENTAZIONE TRICICLO

Nuove patenti di guida

Vieta la circolazione a tutti i veicoli nei due sensi di marcia, consentendo il transito solo ai pedoni.

D.M. (Min. Trasp.) del 31 gennaio 2003 Art. 1.

CONDIZIONE PER OTTENERE L AGEVOLAZIONE SUI VEICOLI E MOTOVEICOLI ULTRATRENTENNALI

All. 2 Delib. Giunta Comunale n.

Art Sagome e masse limite delle macchine agricole. - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :57 -

(da inserire nella busta B) ALLEGATO N. 8. Bando 14/ fornitura di n. 7 veicoli commerciali di cui n. 6 con caratteristiche

Nuove patenti: lo schema per sapere cosa si può guidare La legge per tutti.it

Allegato A. durata mesi

Introduzione alle nuove patenti Le modifiche al codice della strada introdotte dal D.Lgs 59/2011

Oggetto e campo d applicazione

Pagamenti Pagamenti Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo - annuali frazionati (*) autocarri art. 1, c. 240, l.n. 296/2006 Kw Cv Kw Cv

BIBLIOTECA DELL AUTO E DELLA MOTO D EPOCA Club Auto d Epoca Scalea & Motoretrò (C.A.E.S.M.)

1.2 ECOTEC Turbo a iniezione diretta. Sistema di trazione Trazione anteriore Trazione anteriore Trazione anteriore Trazione anteriore

D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9).

Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65

Nuova disciplina in materia di patenti di guida

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

Oggetto: provvedimenti di limitazione al traffico veicolare; misure urgenti per il contenimento dell inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Media Information. Nuova Opel Insignia: Scheda tecnica. Berlina 4 porte. Sports Tourer

Autoscuola Marche -

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - DECRETO 17dicembre 1987, n. 553 Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze.

Le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi devono pertanto avvenire secondo le modalità di seguito indicate.

CARATTERISTICHE TECNICHE gennaio 2012

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DATI TECNICI COUPE' Alfetta GTV A D. coupé 3 porte, 4 posti; scocca portante in lamiera di acciaio

DATI TECNICI ŠKODA SUPERB MOTORI BENZINA

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Carrello retrattile t

Oggetto: Illegittimità della indetraibilità dell IVA sugli autoveicoli aziendali


4550mm. Ingombri in mm Diametro spazzole 850 Larghezza senza spazzole Altezza con lampeggiatore ottico Interasse 1.800

DIRETTIVA 2008/74/CE DELLA COMMISSIONE

DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni (G.U. n 158 del 12/07/1955.)

Marzo Incentivi per l acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni complessive. Provvedimento attuativo

ALLEGATO TECNICO AL D.M. Sezione: Caratteristiche costruttive degli scuolabus

ADEGUAMENTO DEI TRATTORI AGRICOLI CONTRO IL RISCHIO DI RIBALTAMENTO TELAI DI PROTEZIONE

Emissioni di PM e di IPA da quadricicli leggeri alimentati a gasolio

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

AMEGLIA COMUNE DI ALLEGATO A. SPECIFICA TECNICA FORNITURA (la fornitura dovrà essere consegnata suddivisa come richiesto)

CANTER 7C15 DUONIC GUIDA A DESTRA

DIRETTIVA 2006/27/CE DELLA COMMISSIONE

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

Lancia Delta HF 4WD. 03. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA! Incollare le foto richieste in formato 10x15cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lancia Delta HF integrale (evoluzione)

TALENTO. EcoJet da 145 CV. anterioree trasversale. Catalizzatore. Catalizzatore RCS e iniezione di AdBlue con filtro antiparticolato (DPF) (DPF)

Modalità di revisione periodica di autoveicoli motocicli e ciclomotori per l anno 2013

TAVOLO TECNICO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LIMITAZIONI NELLA GUIDA PER NEOPATENTATI Per i neopatentati sono previste particolari limitazioni di guida per condurre:

La nuova disciplina della patente di guida a seguito dell entrata in vigore del D. Lgs 59/2011

News di approfondimento

1. L autoveicolo pagina 23111

Autoscuola Marche -

ECU Dati Tecnici. Transpallet elettrici ECU 14 ECU 16 ECU 18 ECU 20

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus.

Art. 1 Modifiche all'articolo 47 del Codice della strada, in materia di classificazione dei veicoli

Il bambino nel Codice della Strada

le seguenti modificazioni:

Accordo del 21 giugno 1999

LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

GX 12/25 IL CARRELLO COMPATTO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Transcript:

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in: (1) a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria; c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente; d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose; e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore; f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature; h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli. 2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g). 3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale. 4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t. (2) 5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m. (2) 6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di 1 / 7

posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente. --------------------------------------- (1) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 31 gennaio 2003, in SOGU 29/5/2003, Recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote: 2. I veicoli di cui al precedente comma 1 sono classificati come segue: a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati: 1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore: 1.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure 1.2) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici; 2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore: 2.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure 2.2) la cui potenza massima netta è inferiore a uguale a 4 kw per gli altri motori a combustione interna, oppure 2.3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici; b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h; c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. 3. Il presente decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e 1) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o 2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori a combustione interna; o 3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare. b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 2 / 7

400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kw. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare. (2) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dal D.M. 3 novembre 1194, in SOGU 5/12/1994 n. 284, Attuazione della Direttiva 93/93/Cee del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote, a seguito del quale: Le dimensioni massime autorizzate dei veicoli a motore a due o tre ruote sono le seguenti: - lunghezza: 4,00 m; - larghezza: 1,00 m per i ciclomotori a due ruote; - larghezza: 2,00 m per gli altri veicoli; - altezza: 2,50 m. La massa massima dei veicoli a motore a due ruote è la massa tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore. Le masse massime a vuoto dei veicoli a motore a tre o quattro ruote sono le seguenti: veicoli a motore a tre ruote: - 270 kg per i ciclomotori; - 1000 kg per i tricicli (non sono prese in considerazione le masse delle batterie di propulsione dei veicoli elettrici); veicoli a motore a quattro ruote: - 350 kg per i quadricicli leggeri; - 400 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di persone; - 550 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di merci (non sono prese in considerazione le masse delle batterie di propulsione dei veicoli elettrici). Il carico utile dichiarato del costruttore per i veicoli a motore a tre o quattro ruote non deve essere superiore: - a 300 kg per i ciclomotori a tre ruote; - a 200 kg per i quadricicli leggeri; - a 1500 kg per i tricicli destinati al trasporto di merci; - a 300 kg per i tricicli destinati al trasporto di persone; - a 1000 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri destinati al trasporto di merci; - a 200 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri destinati al trasporto di persone; I veicoli a motore a due, tre o quattro ruote possono essere autorizzati a rimorchiare una massa dichiarata dal costruttore che non deve essere superiore al 50 % della massa a vuoto del veicolo. 3 / 7

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni. TITOLO III - DEI VEICOLI Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE Art. 199. - Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore (art. 53 C.s.). 1. Le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonché le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le prescrizioni di cui all' appendice II al presente titolo. 2. Le caratteristiche del motore dei quadricicli devono essere dichiarate dal costruttore e verificate all'atto delle prove di omologazione. 3. Il limite massimo di velocità prescritta viene verificato con prova da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., mediante tabelle di unificazione. 4. Le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive. ------------------------------ (1) Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori sono determinate, oltre che dalla appendice II, anche dai DM di attuazione di direttive comunitarie. Si segnalano in particolare i DM, tutti in data 3 novembre 1994, in SOGU 5/12/1984 n. 284, di attuazione delle direttive 93/14, 93/29, 93/30, 93/31, 93/32, 93/33, 93/34, 93/92, 93/93, 93/94, nonché nella direttiva 97/24/CE. Art. 200. - Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale (art. 53 C.s.). 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: 4 / 7

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per uso speciale i motoveicoli: a) attrezzati con scala; b) attrezzati con pompa; c) attrezzati con gru; d) attrezzati con pedana o cestello elevabile; e) attrezzati per mostra pubblicitaria; f) attrezzati con spazzatrici; g) attrezzati con innaffiatrici; h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile; i) attrezzati con saldatrici; l) attrezzati con scavatrici; m) attrezzati con perforatrici; n) attrezzati con sega; o) attrezzati con gruppo elettrogeno; p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 5 / 7

3. Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%. APPENDICE II ART. 199 (CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI QUADRICICLI A MOTORE) 1. Le caratteristiche costruttive del motore termico di cui possono essere dotati i quadricicli sono le seguenti: a) numero massimo di cilindri: 2; b) cilindrata massima: 300 cmc per motori ad accensione comandata a due tempi, 550 cmc per motori ad accensione comandata a quattro tempi, con esclusione della sovralimentazione in ambedue i casi; 800 cmc per motori ad accensione spontanea; c) sezione minima del carburatore o dei carburatori (Venturi) non ottenuta con boccole ad inserimento forzato o facilmente asportabili; d) sezione totale delle valvole di aspirazione di ogni cilindro dei motori a 4 tempi non superiore a 1,3 volte la sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c); e) sezione minima del condotto nella testa di ogni cilindro dei motori a 4 tempi non superiore alla sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c); f) per i motori a 2 tempi, sezione minima dei condotti non superiore alla sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c); g) per i motori diesel, dispositivo di limitazione del regime massimo a vuoto del motore realizzato con una tolleranza di ±150 giri/minuto; h) spessore di parete di ogni ramo del collettore ridotto al minimo possibile e tale che, nel punto più stretto, non superi 3 mm; i) per i motori a 2 tempi, armatura delle luci di aspirazione nel cilindro o nel carter con un anello di acciaio indurito spesso almeno 1 mm e lungo almeno 3 mm in corrispondenza della sezione più stretta; in alternativa montaggio del collettore di aspirazione con viti a strappo in modo che non possa essere smontato senza lacerazioni; l) nei motori a 2 tempi, montando lo stantuffo ruotato di 180 gradi la fasatura non deve cambiare; m) per i motori a 4 tempi, denuncia della fasatura, alzata e diametro delle valvole; n) spessore della guarnizione della testa non superiore a 1,8 mm e di quella tra cilindro e carter non superiore a 0,5 mm. 2. Le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina devono assicurare che: a) sia solidale alla struttura del veicolo e fissata a non più di 25 cm di distanza dal sedile di guida nella posizione di massimo arretramento; b) abbia un livello di resistenza al carico in grado di sostenere una spinta perpendicolare alla paratia omogeneamente distribuita sull'intera appendice della stessa e pari all'80% del carico 6 / 7

massimo dichiarato in omologazione; c) consista in una superficie continua con eventuale vetratura fissa per controllo vano di carico non superiore a 2500 cmq. 7 / 7