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Regolamento delle operazioni con soggetti collegati ai sensi della Circolare Banca d Italia n. 263, Titolo V, Capitolo 5 Tipo: Regolamento Redazione: Organizzazione Approvazione: Consiglio di Amministrazione Data rilascio: 16 giugno 2009 Revisione Data Tipologia di aggiornamento 1 19/06/2012 Revisione per agg.to cir.263 Banca d Italia 2 23/01/2013 Revisione 3 04/09/2014 Revisione 04/09/2014 Regolamento delle operazioni con parti correlate Pagina 1

INDICE 1 PREMESSA... 3 2 DEFINIZIONI... 5 3 PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E DEI RELATIVI SOGGETTI CONNESSI... 9 CASI DI ESENZIONE... 10 4 LIMITI PRUDENZIALI... 10 4.1 LIMITI CONSOLIDATI... 10 4.2 MODALITÀ DI CALCOLO... 12 4.3 CASI DI SUPERAMENTO... 12 5 PROCEDURE DELIBERATIVE... 13 5.1 PREMESSA E CRITERI GENERALI... 13 5.2 LE PROCEDURE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI... 13 6. DELIBERE COMPORTANTI PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA O ACCORDI TRANSATTIVI... 15 7. PROCEDURE DI CONTROLLO... 16 8. INFORMATIVA PERIODICA... 16 04/09/2014 Regolamento delle operazioni con parti correlate Pagina 2

1 PREMESSA La Banca d Italia ha approvato, con l aggiornamento in data 12 dicembre 2011 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, la disciplina in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati. La disciplina delle operazioni con soggetti collegati mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l oggettività e l imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti. La richiamata disciplina valorizza il ruolo degli amministratori indipendenti ai fini del corretto svolgimento del processo di conclusione di operazioni con soggetti collegati, nonché il contributo del Collegio Sindacale nel presidio delle operazioni con soggetti collegati. In tale prospettiva, le richiamate disposizioni della Banca d Italia individuano come parti correlate, anzitutto, gli esponenti, gli azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della Banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole, o comunque di influire sull attività della Banca in ragione della propria partecipazione o del proprio ruolo. Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la Banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative. Una parte correlata e i soggetti ad essa connessi costituiscono il perimetro dei soggetti collegati cui si applicano limiti prudenziali e specifiche procedure deliberative dirette a preservare l integrità dei processi decisionali. La finalità del presente Regolamento è quella di definire i criteri in base ai quali si individuano i soggetti collegati, le operazioni rilevanti, i limiti prudenziali applicabili e le procedure da seguire per deliberare le operazioni medesime. Rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento sopra richiamata, con il presente Regolamento imprebanca adotta un impostazione maggiormente prudenziale per quanto riguarda l ambito: soggettivo, che viene esteso in via volontaria (i) a tutti i soggetti che detengono una partecipazione nella Banca, ancorché la stessa non sia soggetta alle autorizzazioni di cui agli art. 19 e ss. del TUB e/o non conferisca al socio il potere di nominare da solo uno o più 04/09/2014 Regolamento delle operazioni con parti correlate Pagina 3

componenti dell organo con funzione di gestione, (ii) nonché ai soggetti definiti come parti correlate ai sensi della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come ivi definite, applicabili alle società con azioni quotate in Italia o titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante); oggettivo, che considera operazioni di maggiore rilevanza anche quelle operazioni poste in essere con parti collegate il cui valore sia superiore a 2.000,00, ad eccezione di quelle definite come ordinarie nell operatività della Banca. La Banca si è dotata di adeguati presidi per: individuare e censire le parti correlate e i relativi soggetti connessi; identificare i limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi, differenziati in funzione delle diverse tipologie, in modo proporzionato all intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione; come precisato nel presente Regolamento, alle operazioni della Banca con i propri soci diversi dai partecipanti (come di seguito definiti in conformità alle disposizioni di vigilanza) si applica un limite prudenziale diverso da quello applicabile alle operazioni della Banca con i partecipanti. stabilire le procedure deliberative assicurando, per le operazioni di maggiore rilevanza il coinvolgimento del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e dei propri Amministratori indipendenti fin dalla fase predeliberativa ed in sede di delibera; adottare le procedure organizzative e i controlli interni finalizzati a prevenire e gestire i conflitti di interesse, a monitorare l andamento delle esposizioni. Specifiche procedure disciplinano l applicazione dei processi operativi attinenti le varie attività della Banca (ad es. Processo del Credito, Procedura Anagrafe Generale, Processo ICAAP, ecc.). Tale disciplina entra in vigore il 31 dicembre 2012 mentre le relative procedure deliberative sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione il 19 giugno 2012, previa acquisizione di analitici e motivati pareri sulla complessiva idoneità del presente Regolamento da parte del Collegio Sindacale e degli Amministratori indipendenti. Il presente Regolamento e le relative modifiche sono pubblicate nel sito internet della Banca. Le modifiche del presente Regolamento saranno oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione di analitici e motivati pareri sulla complessiva idoneità del presente Regolamento da parte del Collegio Sindacale e degli Amministratori indipendenti; detti pareri sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione. 04/09/2014 Regolamento delle operazioni con parti correlate Pagina 4

2 DEFINIZIONI Ai sensi della Circolare 263 - Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche- Titolo V Capitolo 5 ( agg.to del 12 dicembre 2011) si definiscono: parte correlata, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la banca: 1. l esponente aziendale; 2. il partecipante; 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell organo con funzione di gestione o dell organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l esercizio di tali diritti o poteri 4. una società o un impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un influenza notevole; parte correlata non finanziaria, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d impresa non finanziaria come definita nell ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari 1. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive 2. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili; soggetti connessi : 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata; 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata; 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi; 1 Circolare 263_2006 agg.to dicembre 2011 TITOLO_IV. 2 Va fatto riferimento: per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni; per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10; per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico 04/09/2014 Regolamento delle operazioni con parti correlate Pagina 5

. soggetti collegati, l insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. controllo, ai sensi dell articolo 23 TUB: i casi previsti dall articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un attività economica. In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell impresa 3 b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto; influenza notevole, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un impresa partecipata, senza averne il controllo. L influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell organo con funzione di gestione o nell organo con funzione di supervisione strategica dell impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza 3 Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari. 04/09/2014 Regolamento delle operazioni con parti correlate Pagina 6

notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto 4 ; (iii) l esistenza di transazioni rilevanti intendendosi tali le operazioni di maggiore rilevanza come definite nella presente Sezione, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto. esponenti aziendali, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale; partecipante, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB; stretti familiari, i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest ultimo; intermediari vigilati, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell albo previsto dall art. 106 del TUB 5, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza; 4 Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate. 5 Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del TUB, come riformato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si fa riferimento all elenco speciale di cui all articolo 107 del medesimo Testo Unico 04/09/2014 Regolamento delle operazioni con parti correlate Pagina 7

attività di rischio, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi 6 ; garanzia collettiva, la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari; patrimonio di vigilanza, l aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi 7 ; "amministratore indipendente, l amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell operazione ai sensi dell art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario 8 ; operazione con soggetti collegati, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche; operazione di maggiore rilevanza, l operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nell Allegato B della Circolare, fatti salvi i limiti più stringenti adottati nel presente Regolamento e di seguito riportati: a) tutte le operazioni di acquisizione o cessione, anche mediante sottoscrizione e conferimento, di quote di partecipazione e/o aziende e/o rami d azienda; b) le operazioni di finanziamento e/o di rilascio di garanzie; c) le operazioni che ricadono nell ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB; d) qualsiasi altra operazione diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c) posta in essere con soggetti collegati di valore superiore a Euro 2.000. 6 Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 Circ. 263/2006 7 Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 Circ. 263/2006. 8 In relazione all obbligo indicato nella Nota di chiarimenti della Banca d Italia del 19 febbraio 2009 in materia di disposizioni sul governo societario di indicare in statuto la nozione di indipendenza prescelta, gli intermediari adottano un unica definizione ai fini della presente disciplina e di quella sul governo societario. 04/09/2014 Regolamento delle operazioni con parti correlate Pagina 8

Sono equiparate alle operazioni di maggiore rilevanza e quindi trattate con le medesime modalità previste per i soggetti collegati tutte le operazioni di qualsivoglia natura e importo da parte di enti che si avvalgono di prestazioni professionali di componenti del Collegio Sindacale. operazione di importo esiguo, l operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza. A tal fine rientra qualsiasi altra operazione posta in essere con soggetti collegati di valore inferiore ad Euro 2.000. operazione ordinaria, l operazione con soggetti collegati, di importo esiguo, rientrante nell ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. A tal fine rientrano le operazioni in utilizzo di linee di credito che comportino temporanei sconfinamenti o debordi entro i limiti fissati nel Regolamento Deleghe in materia creditizia. disposizioni sul governo societario, le Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d Italia il 4 marzo 2008 e la Nota di chiarimenti del 19 febbraio 2009. 3 PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E DEI RELATIVI SOGGETTI CONNESSI Imprebanca si è dotata di appositi processi organizzativi per identificare e censire le parti correlate e i relativi soggetti connessi (i.e. soggetti collegati). Le modalità attraverso le quali la Banca identifica e censisce i soggetti collegati sono dettagliate all interno della procedura organizzativa Anagrafe generale. Si riportano di seguito le unità organizzative coinvolte in questa fase e le attività previste. Affari generali e risorse umane Cura, con periodicità annuale, l invio del questionario sui soggetti collegati agli esponenti aziendali e ai soci e lo invia all Area Crediti per le successive verifiche e censimento Area Crediti individua le relazioni intercorrenti tra i clienti e tra questi e la Banca, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come soggetto collegato, ancorché la stessa non sia inclusa nel questionario Parti Correlate ; cura il censimento dei soggetti collegati in procedura Anagrafe generale, aggiornando, sulla base delle informazioni di cui venga a conoscenza, tra l altro, l elenco dei soggetti collegati in relazione a: - variazioni di organi sociali e/o modifica degli assetti proprietari/partecipativi; 04/09/2014 Regolamento delle operazioni con parti correlate Pagina 9

- comunicazioni ricevute da parti correlate di variazioni ai dati in precedenza forniti; - comunicazioni ricevute dalla Segreteria Societaria e Risorse Umane relativamente a clientela qualificata come soggetto collegato I soggetti qualificati come parti correlate in questione sono tenuti a cooperare con le unità organizzative della Banca sopra richiamate al fine di consentire un corretto censimento dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l individuazione dei soggetti connessi. E dovere altresì delle parti correlate comunicare tempestivamente eventuali circostanze sopravvenute che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati. Casi di esenzione La Banca considera tra quelle previste dalla Circolare Banca d Italia n. 263, Titolo V Capitolo 5, quali casi di esenzione per l applicazione delle regole indicate nei successivi paragrafi le Operazioni ordinarie fermo restando che: o la delibera deve evidenziare espressamente il carattere ordinario dell operazione e contenere elementi esaustivi che comprovino tale requisito; o deve essere fornito, semestralmente, dalle Strutture proponenti un flusso informativo al Consiglio di Amministrazione circa le operazioni ordinarie deliberate o compiute con soggetti collegati per consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte degli Amministratori indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi. La Banca non contempla ulteriori possibilità di esenzione tra quelle previste dalla Circolare Banca d Italia n. 263, Titolo V Capitolo 5. 4 LIMITI PRUDENZIALI 4.1 Limiti consolidati L assunzione di attività di rischio (operazioni per cassa e operazioni fuori bilancio) nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti al patrimonio di vigilanza individuale 9. 1) Verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi a 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia: un esponente aziendale; un partecipante di controllo o in grado di esercitare un influenza notevole; 9 Cfr. Circolare Banca d Italia n.263 del 27.12.2006, (agg. 21.12.2011),Titolo V, Capitolo 5, Sezione II e Allegato A. 04/09/2014 Regolamento delle operazioni con parti correlate Pagina 10

b c 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia: un partecipante diverso da quelli sub a, fatta eccezione per i Soci della Banca titolari di partecipazioni inferiori al 10% del capitale sociale per i quali si applica il limite di cui alla successiva lettera c); un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali; 15 per cento negli altri casi. 2) Verso un altra parte correlata e relativi soggetti connessi d. 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un esponente aziendale; e. 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un influenza notevole; f. 10 per cento nel caso di una parte correlata che sia: un partecipante diverso da quelli sub e, fatta eccezione per i Soci della Banca titolari di partecipazioni inferiori al 10% del capitale sociale per i quali si applica il limite di cui alla successiva lettera g). un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali; g. 20 per cento negli altri casi. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei limiti alla concentrazione dei rischi: LIMITI CONSOLIDATI LIMITE INDIVIDUALE Esponenti aziendali e soggetti connessi 5% Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole Parti correlate non finanziarie 5% 7,5% 15% Altre parti correlate 7,5% 10% 20% 20% Nel caso in cui tra la Banca e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore. In via esemplificativa, se la Banca compie un operazione con un proprio esponente che, al contempo, è anche partecipante al capitale della Banca, si applica il limite prudenziale del 5%. 04/09/2014 Regolamento delle operazioni con parti correlate Pagina 11

4.2 Modalità di calcolo Ai fini della presente disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi 10. Di regola, dunque, le esposizioni della Banca verso i soggetti collegati devono essere assunte con una ponderazione del 100%. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi 11 4.3 Casi di superamento Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati è assicurato in via continuativa dall Area Crediti come segue: dall Ufficio Concessioni, con le verifiche in fase di istruttoria; dall Ufficio Monitoraggio Crediti, attraverso la verifica trimestrale condotta alla luce degli aggiornamenti periodici del Patrimonio di Vigilanza; il tutto, come disciplinato nel processo del credito. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca (es. la parte correlata ha assunto tale qualifica successivamente all apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sono ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal CDA su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d Italia entro 20 giorni dall approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. 10 Cfr. Circolare Banca d Italia n.263 del 27.12.2006, (agg. 21.12.2011),Titolo V, Capitolo 1, Sezione III e Allegato A. 11 Cfr. Circolare Banca d Italia n.263 del 27.12.2006, (agg. 21.12.2011)C Titolo V, Capitolo 1. 04/09/2014 Regolamento delle operazioni con parti correlate Pagina 12

La Banca applica i criteri definiti nel processo di valutazione dell adeguatezza patrimoniale (ICAAP) per: 1. valutare i rischi di tipo legale, reputazionale, ecc. connessi con l operatività verso soggetti collegati; 2. quantificare la rilevanza dei rischi sub 1) sull operatività aziendale. 5 PROCEDURE DELIBERATIVE 5.1 Premessa e criteri generali Il presente paragrafo disciplina le procedure dirette a preservare l integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati. 5.2 Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati 5.2.1 Fase pre-deliberativa Per assicurare agli Amministratori indipendenti approfondita conoscenza delle operazioni con soggetti collegati, quest ultime vengono sottoposte agli Amministratori indipendenti, almeno quattro giorni prima della data della riunione del CdA, e sono accompagnate da completa e adeguata informativa sui diversi profili dell operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.). Gli Amministartori indipendenti rilevano le eventuali lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa e le rappresenta al Consiglio di Amministrazione. In caso di operazioni di maggiore rilevanza - in aggiunta a quanto sopra gli amministratori indipendenti sono coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell istruttoria, almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo dell operazione in esame e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell istruttoria della medesima. Gli Amministratori indipendenti per lo svolgimento delle attività agli stessi demandate possono farsi assistere, a spese della Banca e nei limiti del plafond deliberato dal Consiglio di Amministrazione, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, informando tempestivamente di volta in volta la Direzione Generale circa gli eventuali incarichi affidati e i relativi costi. 5.2.2 Deliberazione A seconda della competenza funzionale richiamata dalla tipologia di operazione da sottoporre a delibera del Consiglio d Amministrazione, l Area Crediti o la Direzione Amministrazione e Finanza predispongono una relazione, da mettere a disposizione dei Consiglieri con congruo anticipo 04/09/2014 Regolamento delle operazioni con parti correlate Pagina 13

(almeno tre giorni prima della data del CdA), nella quale sono rappresentati i seguenti elementi: tipologia di operazione (assunzione di attività di rischio ovvero fornitura di prodotti e servizi); caratteristiche, termini e condizioni; finalità strategiche; coerenza con le strategie d impresa; modalità esecutive, eventuali sviluppi e rischi connessi; eventuali condizionamenti ed implicazioni per l attività della Banca. Le operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, e devono essere concluse a condizioni standard intendendosi per tali, le condizioni che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate. Per le operazioni rispetto alle quali non sia agevole il confronto con condizioni standardizzate, nell'effettuare tale verifica il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di esperti indipendenti (i quali rilasciano, a seconda del caso, perizie di beni, fairness opinions o legal opinions). Nella scelta degli esperti la Banca ricorre a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui valuta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Per la deliberazione di operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati: a) la Banca, per il tramite della struttura proponente, richiede agli Amministratori indipendenti un parere preventivo e motivato sull interesse al compimento dell operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; la medesima struttura riceve il parere formulato dall amministratore indipendente e lo inoltra al Consiglio di Amministrazione. b) in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti, la Banca, per il tramite della struttura proponente, richiede un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull operazione. c) Il Consiglio d Amministrazione, istruita la pratica e acquisiti i pareri di cui alle precedenti lettere a) e b), adotta la delibera e fornisce adeguata motivazione in merito a: l opportunità e la convenienza economica dell operazione per la Banca; le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera; In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dagli Amministratoti indipendenti e/o dal Collegio Sindacale, la delibera assunta dal Consiglio d Amministrazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori indipendenti e/o dal Collegio Sindacale. 04/09/2014 Regolamento delle operazioni con parti correlate Pagina 14

Le operazioni deliberate dal Consiglio d Amministrazione sulle quali vi sia stato parere negativo degli Amministratori Indipendenti o del Collegio Sindacale, devono essere portate a conoscenza dell Assemblea dei Soci. Le operazioni di importo esiguo, tenuto conto del loro modesto importo (i.e. operazioni di importo inferiore a 2.000) saranno trattate con le medesime modalità previste per le operazioni con la clientela ordinaria. 5.2.3 Operazioni che ricadono anche nell ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB Per le operazioni rientranti anche nell ambito di applicazione dell art. 136 TUB, si applicano: i) alla fase pre-deliberativa, le regole di cui al par. 5.2.1; ii) alla fase deliberativa, le sole regole previste al punto c) del par. 5.2.2. 5.2.4 Delibere-quadro Il Consiglio d Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, approva i criteri di omogeneità delle operazioni sulla base dei quali possono essere adottate delibere-quadro secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi. Ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore rilevanza vs. operazioni di importo esiguo), la banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti. Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad 1 anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento. 6. Delibere comportanti perdite, passaggi a sofferenza o accordi transattivi La proposta di delibera di perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali su operazioni in essere nei confronti di soggetti collegati (al momento dell evento) dovrà essere sottoposta poteri alla delibera del Consiglio d Amministrazione con le medesime modalità richiamate nel presente Regolamento previste per le operazioni poste in essere con soggetti collegati. 04/09/2014 Regolamento delle operazioni con parti correlate Pagina 15

7. PROCEDURE DI CONTROLLO Imprebanca ha implementato appositi controlli di 1 livello finalizzati a verificare che i principi definiti nel presente regolamento trovino corretta applicazione nelle procedure Anagrafe Generale, Credito, ICAAP, Acquisti. È stato inoltre implementato un controllo di 2 livello volto a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i soggetti collegati effettuato dalla Funzione Risk Management con periodicità mensile. 8. INFORMATIVA PERIODICA Il Consiglio d Amministrazione, con riferimento alle deliberazioni di propria competenza, sulle quali gli Amministratori indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, ne dà annualmente informativa all assemblea dei soci. Il Direttore Generale informa con cadenza trimestrale il Consiglio d Amministrazione sull attuazione delle delibere-quadro. 04/09/2014 Regolamento delle operazioni con parti correlate Pagina 16