Detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica anche per le spese sostenute per il dopo scuola

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CIRCOLARE A.F. N. 134 del 4 Ottobre 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica anche per le spese sostenute per il dopo scuola Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (L. 13.7.2015 n. 107) ha modificato l'art. 15 co. 1 del TUIR in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica e universitaria. Per effetto di tali modifiche la detrazione IRPEF del 19% è stata estesa alle spese per la frequenza (cfr. art. 15 co. 1 lett. e-bis) del TUIR): i) delle scuole dell'infanzia (ex asili); ii) del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie); iii) delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori). Con riferimento all'ambito applicativo della nuova detrazione, l'amministrazione finanziaria (R.M. 4.08.2016 n. 68) ha recentemente chiarito che ai fini della detrazione: i) rientrano le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il postscuola, in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica; ii) sono escluse le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola. Premessa La Legge 13 luglio 2015 n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. buona scuola ), entrata in vigore lo scorso 16 luglio 2015 ha apportato talune modifiche in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica: riformulando la lett. e) del comma 1, che ora riguarda solo i corsi di istruzione universitaria, e che è stata oggetto di ulteriori modifiche da parte dell art. 1, comma 954, lett. b), della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 1

inserendo la successiva lett. e-bis), che disciplina la frequenza delle scuole dell infanzia, primarie e secondarie. Rispetto alla precedente lett. e) dell art. 15, co. 1 del TUIR - che limitava la detrazione IRPEF alle spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria, di primo e di secondo grado per effetto del suddetto intervento legislativo diventano detraibili anche le spese per la frequenza delle scuole dell infanzia e delle scuole primarie. Per effetto della nuova lett. e-bis) dell art. 15, comma 1 del TUIR la detrazione IRPEF del 19% si applica, infatti, in relazione alle spese per la frequenza: delle scuole dell infanzia (ex asili); del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie); delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori). La nuova disciplina si applica sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all art. 1 della L. 10 marzo 2000 n.62. La nuova detrazione del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Ne consegue che la detrazione massima ottenibile per ciascun alunno è quindi pari a 76 euro (19% di 400). E bene precisare, in tale sede, che per gli asili nido, invece, la detrazione IRPEF del 19% spetta, ai sensi dell'art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266, per le spese documentate sostenute dai genitori per un importo massimo pari a 632,00 euro per ogni figlio ospitato. Quindi, per ciascun figlio lo sconto d'imposta massimo ottenibile è di 120,08 euro. 2

Si ricorda che la nuova disciplina di detraibilità delle spese scolastiche, introdotta dalla L. 107/2015, si applica a partire dal periodo d imposta 2015, quindi con effetto già dai modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF. Chiarimenti amministrazione finanziaria (C.M. 2.03.2016 n. 3) In relazione all ambito applicativo della detrazione ai sensi della nuova lett. e-bis) dell art. 15, comma 1 del TUIR, la circolare dell Agenzia delle Entrate del 2 marzo 2016 n. 3/E ha chiarito che vi rientrano: le tasse (es. di iscrizione e di frequenza); i contributi obbligatori (es. spesa per la mensa scolastica); i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla successiva lett. i- octies). A titolo di conoscenza si segnala che la lett. i-octies) dell art. 15, comma 1, del TUIR prevede la detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado: finalizzate all innovazione tecnologica, all edilizia scolastica e all ampliamento dell offerta formativa; senza un limite massimo. Al riguardo, la citata circ. n. 3/2016 ha chiarito che rientrano in quest ultima disciplina i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate: all innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce per stampanti); all edilizia scolastica (es. pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione); all ampliamento dell offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti). Chiarimenti amministrazione finanziaria (C.M. 6.05.2016 n. 18) In relazione alle spese per la mensa scolastica, detraibili ai sensi della lett. e-bis), la successiva circolare dell Agenzia delle Entrate 6 maggio 2016 n. 18 ha chiarito che: non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, essendo istituzionalmente previsto dall ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado; 3

la detrazione, quindi, spetta anche quando il servizio di mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Pertanto, ai fini del benefico fiscale, non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Chiarimenti amministrazione finanziaria (R.M. 4.08.2016 n. 68) Sulla detrazione è intervenuta da ultimo l Agenzia delle Entrate (R.M. 4.08.2016 n. 68) la quale ha chiarito che - attesa la ratio della disposizione in commento (tesa ad agevolare le spese sostenute in relazione alla frequenza scolastica) - rientrano nel novero delle spese di frequenza scolastica (detraibili nella misura del 19% e per una spesa limite di Euro 400,00 per alunno) le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l assistenza al pasto, il pre-scuola e il postscuola, in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica. L Agenzia ritiene, invece, non detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola, al fine di evitare discriminazioni rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione. In buona sostanza, secondo quanto precisato in quest ultimo documento di prassi, la detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica: si applica anche alle spese sostenute per i servizi scolastici integrativi; non si applica alle spese relative al servizio di trasporto scolastico. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 4

DOTTORESSA 5