Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni, con particolare riferimento all art. 67 commi 6, 9 e 18;

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ACCORDO PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 81/2015 Rep. N. 267/2016 In data 20/05/2016, la Delegazione Trattante di Arpae e le OO.SS. e le R.S.U. aziendali in calce indicate si sono incontrate presso la sede della Direzione Generale in via Po n. 5 a Bologna, concordando quanto segue circa la materia in oggetto. Visti: - la legge n. 56/2014 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ; - la L.R. n. 13/2015 Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni, con particolare riferimento all art. 67 commi 6, 9 e 18; - l art. 1 commi 424 e 425 della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015); - la circolare interministeriale n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; - il DM 14/09/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con particolare riferimento all art. 5 comma 6 e all art. 11 comma 4; Rilevato: - che con la suddetta L.R. n. 13/2015 Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni sono state assegnate ad Arpae le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo in materia ambientale ed è stato conseguentemente individuato il processo di trasferimento del personale interessato da tale riordino funzionale; Rilevato in particolare: - che, nell'ambito del personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province, coinvolto dalle procedure di riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015, è stato compreso il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in servizio alla data del 01/01/2016, il quale è stato trasferito ad Arpae fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro, in coerenza con quanto previsto dall art. 2 comma 2 dei Criteri per la formulazione degli elenchi del personale interessato alla mobilità 1

conseguente al riordino delle funzioni effettuato dalla L.R. n. 13/2015, approvati dall Osservatorio Regionale in data 8 ottobre 2015; Considerato: - che, ai sensi del suddetto art. 1 commi 424 e 425 della L. 190/2014, solo a conclusione delle procedure di assorbimento del personale soprannumerario a seguito del processo di riordino funzionale di cui alla L. 56/2014 e L.R. n. 13/2015, Arpae potrà procedere ad assumere personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti assunzionali fissati dalla legge; Rilevato quindi: - che, al momento, non è consentito procedere all acquisizione di personale a tempo indeterminato mediante il ricorso a procedure di mobilità tra enti, ovvero mediante l utilizzo di vigenti graduatorie di procedure concorsuali, ovvero mediante l indizione di procedure selettive pubbliche; Precisato inoltre: - che, così come confermato nella DGR n. 2173/2015 e nella DDG n. 87/2015, l'attuale assetto organizzativo generale di Arpae definito a seguito del suddetto riordino funzionale riveste carattere transitorio, nelle more del complessivo riordino dell'agenzia, ciò in ragione della revisione della L.R. n. 44/1995, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 9 della stessa L.R. n. 13/2015; Considerato: - che, nelle more del complessivo riordino dell'agenzia, è necessario garantire continuità nel presidio delle attività inerenti le funzioni transitate in Arpae a seguito del riordino funzionale attuato con la L.R. n. 13/2015 comprese quelle riferite ad attività per le quali è attualmente impiegato personale a tempo determinato trasferito ad Arpae; - che - fino a quando non sarà conclusa la fase transitoria e non sarà più precisamente definito il conseguente adeguamento organizzativo dell Agenzia - non è possibile individuare le posizioni lavorative per le quali permane l esigenza stabile di copertura con contratti a tempo indeterminato; Rilevato altresì: - che, nell'ambito del suddetto personale a tempo determinato trasferito a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015, sono presenti n. 2 unità il cui rapporto di lavoro a tempo determinato, in scadenza il 30/06/2016, risulta aver superato il limite temporale dei 36 mesi in virtù di specifici accordi aziendali siglati, ai sensi dell art. 19 c. 2

2 del d. lgs. 81/2015, tra le amministrazioni provinciali di provenienza e le rispettive rappresentanze sindacali; Valutata: - la necessità, in presenza delle soprarichiamate ragioni temporanee ed eccezionali, di continuare ad avvalersi - in ragione del limite alle assunzioni a tempo indeterminato di cui all art. 1 commi 424 e 425 della L. 190/2014 e nelle more della conclusione del processo di riorganizzazione dell'agenzia - delle professionalità acquisite con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che risultano proficuamente inserite nelle Strutture Autorizzazioni e Concessione dell'agenzia e il cui apporto professionale si ritiene essenziale per le strutture medesime; Richiamati: - l'art. 36 comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e rinvia ai contratti collettivi nazionali la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, in applicazione di quanto già disposto nel d. lgs. n. 81/2015 (già d. lgs. n. 368/2001); - il combinato disposto dell art. 1 e dell art. 19 del d. lgs. n. 81/2015 da cui si evince che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro ed è consentita l'apposizione al contratto di lavoro subordinato di un termine di durata non superiore a trentasei mesi; - l'art. 21 del d. lgs. n. 81/2015 che dispone che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti ; - l'art. 29 comma 4 del d. lgs. n. 81/2015 che conferma che in materia di contratti di lavoro a tempo determinato presso la Pubblica Amministrazione sono fatte salve le disposizioni di cui al citato art. 36 del d. lgs. 165/2001, ivi compreso il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; - l'art. 31 del CCNL integrativo del comparto Sanità sottoscritto il 20/09/2001, che disciplina il contratto a termine; 3

Considerato: - che l'art. 19 comma 2 del d. lgs. n. 81/2015 consente di derogare ai vincoli relativi alla durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in quanto - nel ribadire che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi - fa salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi; Richiamato altresì: - l'art. 51 del d. lgs. n. 81/2015 che prevede che per contratti collettivi si intendono anche i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria; Per tutto quanto sopra evidenziato, le Parti - in conformità a quanto previsto dall art. 19 comma 2 del d. lgs. n. 81/2015 - concordano che Arpae, ravvisando l'effettiva esigenza organizzativa ed il permanere delle ragioni temporanee ed eccezionali, disponga, in deroga all'art. 21 comma 1 del d. lgs. n. 81/2015, la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in scadenza il 30/06/2016, estendendone il termine oltre il limite dei 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi al 30/06/2017. Per Arpae: Giuseppe Bortone Lia Manaresi Eriberto de Munari Maria Adelaide Corvaglia Per le OO.SS. e RSU Aziendali: Davide Battistella FP CGIL Enrico Bassani CISL FP Christian Ruiu UIL FPL Mauro Noberini RSU Andrea Zannoni RSU Maurizio Falchieri RSU 4

Giuliana Pettegoli RSU Marco Bandini RSU Rosalia Costantino RSU Villiam Vernazza RSU Andrea Mazzoli RSU Mario Zanella RSU Maurizio Pascucci RSU Michele Maltoni RSU Franca Tugnoli RSU Yuri Tassoni RSU 5