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RISOLUZIONE N. 293/E Roma, 18 ottobre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 18. Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata delle imprese minori. Determinazione dell attività prevalente in caso di contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell art. 18 del DPR n. 600 del 1973, è stato esposto il seguente QUESITO Il sig. ALFA svolge prestazioni di servizi ed altre attività di impresa, con distinta annotazione dei corrispettivi. Tali attività hanno determinato nell anno 2006 ricavi per complessivi euro 457.195,00 così ripartiti: 1) ricavi per prestazioni di servizi (bar) euro 214.680,00; 2) aggi giochi euro 72.966,00; 3) aggi tabacchi euro 169.549,00. Chiede, pertanto, di sapere se può adottare per l anno 2007 il regime di contabilità semplificata previsto dall articolo 18 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

2 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante ritiene che l attività di prestazione di servizi sia prevalente rispetto alle altre e poiché i ricavi da essa derivanti nel periodo d imposta 2006 non superano il limite di 309.874,14 euro fissato dall articolo 18, comma 1, del d.p.r. n. 600 del 1973, di ricadere nel regime di contabilità semplificata per le imprese minori anche per l anno 2007. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L articolo 18 del d.p.r. n. 600 del 1973 dispone che: i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 (n.d.r. oggi 85) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza di distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalla prestazioni di servizi. Con decreto del ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per l individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

3 Per fornire risposta al quesito posto è, dunque, necessario in primo luogo classificare le attività svolte dall istante come prestazione di servizi o come altre attività di impresa, successivamente stabilire qual è l attività prevalente tra quelle esercitate e se per essa sia stato superato il limite di ricavi fissato dalla norma per l adozione del regime di contabilità semplificata ed, infine, verificare se risulta superato il limite massimo di ricavi per rientrare in tale regime contabile. I criteri per l individuazione delle attività consistenti nella prestazioni di servizi sono stati fissati con l articolo unico del Decreto Ministeriale 17 gennaio 1992 (in G.U. 20 gennaio 1992, n. 15); dal testo della norma si evince che per prestazioni di servizi, ai fini del regime contabile da seguire, si intendono quelle attività che hanno ad oggetto le operazioni indicate nei commi da 1 a 3 e nel comma 4, lettere a), b), c), e), f) e h), dell articolo 3 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Premesso che il presente interpello non ha ad oggetto la classificazione delle attività economiche in base alla tabella Atecofin 2004 - approvata con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 - dall'istanza si desume che il contribuente svolge tre distinte attività: 1) Attività di bar e caffè (codice Atecofin 2004: 55.40.A) che, in base all articolo 3, comma secondo, numero 4), è da considerarsi prestazione di servizi. 2) Attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco (codice attività Atecofin 2004: 52.26.0) che non rientra tra le prestazioni di servizi elencate dal richiamato articolo 3; che si tratti di attività diversa dalla prestazione di servizi si ricava, inoltre, dallo stesso articolo 18 del d.p.r. n. 600 del 1973, laddove al comma 8, ultimo periodo, si legge che: per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. 3) Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (codice attività Atecofin 2004: 92.71.0), che ai sensi dell articolo 3, primo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972 deve essere considerata prestazione di servizi, rientrando nella

4 generica indicazioni di prestazioni dipendenti [...] in generale da obblighi di fare, non fare e permettere. Così classificate le attività svolte dal contribuente istante, occorre stabilire quali tra esse debbano essere considerate prevalenti ai fini dell individuazione del regime contabile. L Agenzia delle entrate, con la circolare del 24 agosto 2001, n. 80/E ha già avuto modo di pronunciarsi circa i criteri da seguire per l individuazione dell attività prevalente in caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività fissando il criterio secondo cui: per i contribuenti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento, in caso di contabilità separata per ogni attività, all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. Per attività prevalente deve intendersi quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi nel periodo d'imposta. Applicando i richiamati principi al caso di specie si desume che l attività prevalente è quella di prestazione di servizi a cui debbono essere imputati sia i ricavi dell attività di bar e caffè, pari ad euro 214.680,00, che gli aggi derivanti dai giochi, pari ad euro 72.966,00. Dopo aver stabilito quale tra le attività svolte dall istante deve essere considerata prevalente, occorre, inoltre, verificare se l ammontare complessivo dei ricavi realizzati tramite tutte le attività svolte supera il limite massimo fissato dalla norma in euro 516.456,90. La necessità di effettuare tale ulteriore verifica discende dalla ratio sottesa all articolo 18 del d.p.r. n. 600 del 1973, che è quella di consentire la tenuta della contabilità semplificata soltanto alle imprese minori, ossia a quelle imprese che hanno un ammontare di ricavi limitato. Dall istanza risulta che il contribuente ha tenuto contabilità separata per ciascuna delle attività esercitate e che la somma dei ricavi dell attività di bar e caffè e degli aggi conseguiti per le attività riguardanti le lotterie e le scommesse (pari ad euro 287.646,00) non supera il limite di euro 309.874,14 fissato dall articolo 18, comma 1, del d.p.r. n. 600 del 1973.

5 Sommando ai ricavi realizzati tramite prestazione di servizi quelli realizzati per le attività diverse pari ad euro 169.549,00 si raggiunge l ammontare complessivo di euro 457.195,00, che è inferiore al limite massimo fissato dal citato articolo 18 del d.p.r. n. 600 del 1973. Si ritiene dunque, che, poiché il contribuente non supera né il limite fissato per l attività prevalente, né quello massimo fissato dalla norma, lo stesso possa adottare il regime di contabilità semplificata anche per l anno 2007. La risposta di cui alla presente soluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata dalla Direzione regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.