LACHIMER Azienda Speciale della CCIAA - Foggia

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STATUTO DEL LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I. A. A. DI FOGGIA ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE E costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, ai sensi dell articolo 32 del R. D. 20/9/1934, n. 2011 e dell art. 2, comma 2, della Legge 29/12/1993 n. 580, un Azienda speciale denominata: Lachimer Laboratorio polifunzionale delle Imprese L Azienda ha la propria sede legale presso la Camera di Commercio, che ne fornisce i locali e la sede operativa ed amministrativa su via Manfredonia al Km 2,200 71100 FOGGIA. ART. 2 - SCOPI L Azienda ha come finalità quella di fornire alle categorie economiche, ai consumatori, agli enti un qualificato ed indipendente servizio di prova, consulenza, assistenza, formazione e certificazione nei settori merceologici rispondenti alle esigenze della economia locale. A tal fine l Azienda: 1. esegue prove chimico-fisiche e microbiologiche rilasciando Rapporti di Prova, anche ufficialmente riconosciuti, su merci e prodotti nei settori di analisi di supporto all economia locale; 2. esegue prove geometriche, fisiche e chimiche rilasciando Rapporti di Prova, anche ufficialmente riconosciuti, nel settore dei materiali da costruzione; 3. fornisce un servizio qualificato di assistenza, consulenza e formazione sui temi della qualità, dell ambiente, della certificazione di prodotto, della sicurezza alimentare, della tracciabilità; 4. collabora con aziende, enti, operatori nel percorso di realizzazione di sistemi di gestione finalizzati alla certificazione; 5. effettua verifiche ispettive relativamente alle certificazioni di prodotto ed alle certificazioni di sistema; 6. eroga corsi di formazione, secondo percorsi definiti in collaborazione con i fruitori, finalizzati alla crescita professionale ed al conseguimento di specifiche competenze; 7. fornisce un servizio di analisi sensoriale su prodotti alimentari, con l intento di promuovere la realizzazione di un gruppo Panel accreditato, di erogare corsi per assaggiatori e di avvicinare i consumatori alla degustazione dei prodotti alimentari; 8. assiste aziende, enti e consumatori nella valutazione degli inquinanti fisici dell ambiente, attraverso l effettuazione di rilievi fonometrici e di campi elettromagnetici; 9. svolge studi e ricerche, di carattere applicativo, anche in collaborazione con altre strutture, nell ambito delle competenze sopra espresse, finalizzati alla tutela del territorio, dei prodotti e dell economia locale; 10. svolge ogni altra attività che possa sotto il profilo tecnico essere di ausilio alla Camera di Commercio di Foggia nello svolgimento dei propri compiti di promozione dell economia provinciale; 11. persegue gli scopi sopra elencati secondo i criteri prescritti dalla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Criteri di funzionamento di un Laboratorio di prova). 1

Per il raggiungimento degli scopi sopraindicati, l Azienda può stipulare specifiche convenzioni con Aziende affini, nazionali ed internazionali, nonché può associarsi, per il tramite della Camera di Commercio, ad organismi nazionali anche per favorire le garanzie richieste dalle norme comunitarie per la libera circolazione dei prodotti all interno della Unione Europea e per lo sfruttamento delle opportunità commerciali e scientifiche offerte da accordi bilaterali extracomunitari. Nello svolgimento della propria attività, l Azienda Speciale Lachimer, pur nel rispetto dei criteri di compatibilità e corretta gestione economica, avrà come punto di riferimento le finalità sociali e collettive proprie dell Azione della Camera di Commercio, e tenderà in particolare a favorire ed agevolare, anche mediante specifiche politiche tariffarie, azioni di promozione degli interessi diffusi e di tutela del cittadino utente e consumatore. L Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro. ART. 3 - ORGANI Gli Organi dell'azienda sono: a) il Consiglio di Amministrazione b) il Presidente; c) il Collegio dei revisori dei conti ART. 4 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio è composto dal Presidente della Camera di Commercio o da un suo delegato nonché da due componenti nominati dalla Giunta Camerale tra i suoi componenti; I Consiglieri possono essere riconfermati. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri compete, oltre al rimborso delle spese sostenute, un gettone di presenza il cui importo è determinato dal Consiglio della Camera di Commercio sulla base di criteri fissati dal Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 11, lett. e) della legge 29 dicembre 1993 n. 580. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione coincide con quello del Consiglio della Camera di Commercio. In caso di rinnovo o di scioglimento del Consiglio Medesimo, i componenti del Consiglio di Amministrazione dell Azienda rimangono in carica fino a che la nuova Giunta Camerale non abbia provveduto alla loro sostituzione. ART. 5 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere all amministrazione dell Azienda nei limiti indicati dal presente Statuto ed in quelli degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione. In particolare il Consiglio: 1. elegge il Vice Presidente; 2

2. compila il preventivo economico e il bilancio di esercizio e li trasmette, corredati da dettagliate relazioni illustrative, alla Giunta della Camera di Commercio perché li sottoponga all approvazione del Consiglio Camerale quali allegati ai bilanci dell Ente; 3. approva i Regolamenti interni per il funzionamento dell Azienda e quelli relativi alle gestioni di servizi eventualmente assunti da sottoporre alla Giunta Camerale; 4. appronta i programmi e i Regolamenti delle iniziative svolte dall Azienda in riferimento agli scopi statutari; 5. delibera la stipula di convenzioni e l'affidamento di incarichi esterni per il raggiungimento degli scopi sociali; 6. delibera sulla costituzione, modificazione, estinzione dei rapporti di lavoro del Direttore operativo e dei dipendenti dell'azienda e sul loro trattamento economico, previdenziale e quiescenziale. ART. 6 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in relazione alle esigenze dell Azienda con avviso contenente l ordine del giorno della riunione, da spedire almeno cinque giorni prima della stessa; in caso di urgenza può essere convocato anche con telegramma da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio viene inoltre convocato quando il Presidente ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno del numero dei componenti. Le delibere vengono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale. ART. 7 - PRESIDENTE Il Presidente dell'azienda è il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio o un suo delegato. Durante l'esercizio della delega sono attribuiti tutti i poteri del Presidente previsti dallo Statuto. Il Presidente rappresenta l'azienda Speciale, ne ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio, provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione e ne formula l'ordine del giorno. In caso di necessità o urgenza, può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio con obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile. In caso di assenza o impedimento del Presidente delegato, ne esercita le funzioni il Vice Presidente dell'azienda. ART. 8 - VICE PRESIDENTE 3

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei presenti. ART. 9 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministro dello sviluppo economico, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione Puglia; Il Collegio dura in carica quanto l organo di amministrazione; a) I Revisori partecipano di diritto alle riunioni dell organo di amministrazione; b) I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell azienda ed in particolare: c) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli di custodia; d) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari; e) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili; f) esaminano il preventivo economico e il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto all'articolo 30, commi 3 e 4 del D.P.R. 2/11/2005 n. 254. Ai Revisori compete, oltre al gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nella misura prevista per i Consiglieri ed al rimborso delle spese di viaggio, un compenso determinato dal Consiglio della Camera di Commercio sulla base dei criteri fissati dal Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato ai sensi dell art 11, lett. e) della legge 29-12 - 1993 n. 580. ART. 9 bis - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO Il Comitato Tecnico Scientifico svolge funzioni di carattere consultivo - propositivo; esprime cioè pareri non vincolanti relativamente alle questioni trattate e formula proposte al Consiglio circa le iniziative da adottare. Il Comitato è formato da 3 membri, nominati dalla Giunta della Camera di Commercio tra esperti in materie tecnico scientifiche. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore Generale o in sua assenza dal Direttore operativo tramite comunicazione scritta da inviarsi a ciascun membro almeno cinque giorni prima della data fissata per l adunanza. Ai componenti del Comitato Tecnico - Scientifico è attribuito un gettone di presenza determinato dal Consiglio camerale nei limiti fissati dalle direttive ministeriali, nonché il rimborso delle spese sostenute. 4

Le decisioni e/o i pareri, anche se discordanti tra i singoli componenti sono verbalizzati e presentati al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. ART. 10 - Il DIRETTORE GENERALE Al fine di assicurare la rispondenza della gestione amministrativa dell Azienda agli atti di direzione politica della CCIAA, il Direttore Generale è il Segretario Generale dell Ente Camerale o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore assicura il funzionamento dei servizi dell azienda dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore è a capo del personale e, in tale veste, può comminare le sanzioni disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai dipendenti dell'azienda. Egli svolge, inoltre le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione coadiuvandone il processo decisionale. ART. 11 - Il DIRETTORE OPERATIVO Al fine di garantire la correttezza e la rispondenza degli adempimenti e dei processi tecnici rispetto alle finalità e agli scopo dell azienda stabiliti all art. 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore operativo. Il direttore operativo è responsabile del conseguimento dei risultati e degli obiettivi assegnati e del buon funzionamento dell'azienda. Il direttore operativo partecipa, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. ART. 12 - PERSONALE Per l espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutari l Azienda può avvalersi: 1) di personale di ruolo camerale; 2) di personale dotato di specifica professionalità in relazione ai compiti statutari dell Azienda da assumere a tempo determinato o indeterminato con il contratto di diritto privato nei limiti di un contingente prefissato con riferimento ai singoli livelli funzionali da stabilire con Regolamento del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all approvazione della Giunta Camerale; 3) di consulenti per la trattazione di specifici problemi. Per le prestazioni lavorative rese dal personale camerale al di fuori dell orario di lavoro, ordinario e straordinario, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un equo compenso da determinare sulla base di criteri di carattere generale stabiliti dalla Giunta Camerale. Il limite numerico, la tipologia del suo utilizzo, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale assunto direttamente dall Azienda e quanto altro occorra è stabilito sempre con regolamento del Consiglio di Amministrazione. Il rapporto di lavoro del suddetto personale dovrà comunque essere sempre regolato dalle norme di diritto privato. 5

ART. 13 - ENTRATE DELL AZIENDA L Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate: 1) proventi per le prestazioni di servizi; 2) contributi degli enti ed organismi aderenti; 3) contributi della CCIAA; 4) contributi e finanziamenti diversi. ART. 14 - FONDO DI DOTAZIONE Il fondo di dotazione è costituito dai beni mobili e dalle attrezzature assegnati in dotazione dalla Camera di Commercio all atto dell istituzione, nonché da quelli acquisiti successivamente dall Azienda. Di tali beni va redatto l inventario che costituisce apposita sezione dell inventario camerale. ART. 15 BILANCI L esercizio finanziario coincide con l anno solare. Il preventivo economico e il bilancio di esercizio, recanti in allegato tutti gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese, devono essere deliberati in tempo utile per essere inviati alla Giunta Camerale ed essere successivamente sottoposti all approvazione del Consiglio della Camera di Commercio quali allegati ai Bilanci dell Ente. ART. 16 - SERVIZIO DI CASSA E DOCUMENTI CONTABILI Il servizio di cassa è espletato dall Istituto di Credito che effettua di norma il servizio di tesoreria per la Camera di Commercio. Tuttavia, ricorrendone particolari motivi, il servizio medesimo, con l approvazione della Giunta Camerale, può essere assolto da altro Istituto di Credito. Per la gestione del Bilancio, la redazione del preventivo economico e del bilancio di esercizio, la tenuta delle scritture contabili, la gestione dei beni strumentali, i contratti di fornitura di beni e servizi, si applicano le norme di cui al titolo X, art. 65 e seguenti, del D.P.R. 2/11/2005 n. 254. ART. 17 - ESTINZIONE DELL AZIENDA L Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo con motivata deliberazione della Giunta Camerale. In tal caso la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti dell Azienda. ART. 18 - SCIOGLIMENTO STRAORDINARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Qualora si determinasse l impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, esso potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta Camerale. Con la stessa deliberazione la Giunta camerale provvederà alla nomina del nuovo Consiglio. ART. 19 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera di Commercio, sentito il Consiglio di Amministrazione dell Azienda, con deliberazione della Giunta Camerale. 6