art. 3 individuazione aree intervento modalità di presentazione delle domande criteri e modalità di riparto rendicontazione entrata in vigore

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Testo ddl. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Oggetto e finalità

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Regolamento per la determinazione per l anno 2015 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 5 Art. 4 Art. 6 Art. 7 art. 1 oggetto oggetto destinatari individuazione aree intervento modalità di presentazione delle domande criteri e modalità di riparto rendicontazione entrata in vigore 1. Il presente regolamento, ai sensi dell articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), determina per l anno 2015 i criteri e le modalità di utilizzo della quota destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, nonché' a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale. art. 2 destinatari 1. Sono destinatari della ripartizione della quota di cui all articolo 1 i comuni singoli e gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all articolo 18, comma 2, della legge regionale 6/2006. art. 3 individuazione aree intervento 1. Per l anno 2015 per far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni, che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, con i fondi regionali si sostengono gli interventi a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, compresi i minori stranieri non accompagnati i cui Stati di provenienza appartengono alla comunità europea. 2. Per l anno 2015 per la promozione e la realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali e per il conseguimento degli obiettivi regionali previsti nelle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 2012 n. 458, di seguito Linee guida, si sostengono i seguenti interventi: a) il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida; b) la stabilizzazione e il consolidamento delle prestazioni e degli interventi di cui

all articolo 6 della legge regionale 6/2006, in particolare il macro-livello Servizi per l accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale e l obiettivo di servizio presa in carico così come stabilito con la propria deliberazione del 28.11.2014 n. 2275 (Programmazione dell utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l anno 2014 secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio stabiliti dal decreto del 21 febbraio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze); c) il potenziamento e il rafforzamento del servizio di assistenza domiciliare volto all affermazione del domicilio come luogo privilegiato di cura, in linea con quanto previsto all obiettivo 7/2013-2015, punto 2 delle Linee guida. art. 4 criteri e modalità di riparto 1. La quota di finanziamento, destinata per l anno 2015 alla realizzazione degli interventi di cui dell articolo 3, è così suddivisa: a) fino ad un massimo del 27 per cento per gli interventi di cui all articolo 3, comma 1, a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, da ripartire tra i comuni richiedenti con le seguenti modalità: 1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all accoglimento residenziale sostenuto dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; l intervento regionale è pari al 100 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2014 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data del 31 ottobre 2014 termine ultimo per le presentazioni delle domande riferite all anno in questione; 2) la rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti fino ad un massimo del 80 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2014 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data del 31 ottobre 2014 termine ultimo per le presentazioni delle domande riferite all anno in questione; b) fino a un massimo del 10 per cento per gli interventi indicati all articolo 3, comma 2 lettera a), per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all Obiettivo 2/2013-2015 nelle Linee guida. La ripartizione a favore degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni è effettuata proporzionalmente sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale garantendo comunque ad ogni Ente un contributo minimo pari a 35.000,00; c) fino a un massimo dell 60 per cento, a favore degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, per gli interventi indicati all articolo 3, comma 2, lettera b), per la stabilizzazione e il consolidamento delle prestazioni e degli interventi di cui all art. 6 della legge regionale 6/2006, in particolare il macro-livello Servizi per l accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale e in linea con l obiettivo di servizio presa in carico. Le risorse disponibili sono ripartite su base parametrica applicando i seguenti criteri: 1) prioritariamente il 7 per cento della quota disponibile è destinata agli enti gestori sul cui territorio è individuato un Comune con una densità abitativa superiore a 800 abitanti per kmq e che abbia una popolazione residente superiore agli 11.000 abitanti;

2) la rimanente disponibilità è così ripartita: 2.1) il 43 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale; 2.2) il 25 percento sulla base della popolazione anziana presente in ogni 2.3) il 20 per cento sulla base della popolazione minorile presente in ogni 2.4) il 7 per cento sulla base della dispersione territoriale e del numero di Comuni certificati come totalmente montani presenti in ogni 2.5) il 5 per cento sulla base della popolazione straniera residente in ogni ambito distrettuale. d) fino a un massimo dell 8 per cento, a favore degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, per gli interventi indicati all articolo 3, comma 2, lettera c), per il potenziamento e il rafforzamento del servizio di assistenza domiciliare, in linea con quanto previsto all obiettivo 7/2013-2015, punto 2 delle Linee guida. Le risorse disponibili sono ripartite su base parametrica applicando i seguenti criteri: 1) il 40 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale; 2) il 60 per cento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale. 2. Entro 60 giorni dal giorno successivo al termine finale per la presentazione delle domande di contributo la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia provvede all adozione del provvedimento di concessione dei fondi di cui al comma 1, lettera a). 3. Entro 60 giorni dall entrata in vigore del presente regolamento la Direzione centrale provvede alla concessione dei fondi di cui al comma 1, lettere b), c) e d). art. 5 modalità di presentazione delle domande 1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all articolo 3, comma 1, redatte secondo il modello di cui all Allegato A, sono inoltrate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro il 31 ottobre 2015. art. 6 rendicontazione 1. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione. art. 7 entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (riferito all articolo 5, comma 1) MODELLO DI RICHIESTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Alla Regione Autonoma FVG Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia Area servizi sociali e integrazione sociosanitaria Riva N. Sauro, 8 34124 TRIESTE Oggetto: L.R. 6/2006 art. 39, finanziamento delle funzioni dei comuni Istanza di contributo anno 2015 Minori stranieri non accompagnati Il sottoscritto Responsabile dell ente (comune o ente gestore) CHIEDE che venga concesso un contributo, nella misura massima consentita e al netto del contributo statale previsto ai sensi dell articolo 23, comma 11 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni, nella legge n. 135/2012 così come previsto all art. 4, comma 1, lett. a), del Regolamento per la determinazione per l anno 2015 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all articolo 39, comma 2, della legge regionale 6/2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni a sostegno degli oneri relativi all accoglimento residenziale di minori stranieri non accompagnati. A tal fine dichiara a) che al 31.12.2014 la popolazione residente nel comune di è di n. abitanti b) che il costo preventivato per l anno 2015 è di Euro (ricomprendendo anche Euro per minori inseriti in struttura a partire dal 01 novembre 2014 fino al 31.12.2014 e non rientranti nella domanda di contributo presentata nell anno 2014). c) che in data ha ricevuto comunicazione di un contributo statale pari a euro d) che la spesa rimasta a carico del comune e per la quale si chiede un contributo risulta essere pertanto di euro

Nr. minori Struttura Nr. mesi/giorni in struttura Costo retta mensile/giornaliera FIRMA DEL RESPONSABILE