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ITAL NEWS - n 7 Ill Piiacere dii Assiistervii Stampato nella sede ITAL di San Bonifacio -via ospedale vecchio, 6/A 37047 San Bonifacio (VR) tel. & fax 045/6102525 Ideato da Rosario (Rino) Davoli Responsabile Progetto Organizzativo Ital Uil Verona GRATUITO IMPORTO AGGIUNTIVO DI EURO 154,94 sulla tredicesima mensilità. Ricordiamo che l articolo 70 della legge 23 dicembre 2000 n 388 (finanziaria 2001) ha previsto dal 2001, un importo aggiuntivo da corrispondere in presenza di particolari condizioni reddituali, unitamente alla rata di dicembre, ai pensionati titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo. L importo spetta in misura intera o ridotta solo se l importo complessivo delle pensioni del soggetto (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell aumento a 516 euro al mese) non supera per l anno 2002 l importo di euro 5259,91 e per l anno 2003 l importo di euro 5382,50 (in pratica il trattamento minimo aumentato di 154,94 euro le vecchie 300.000 lire. Per il 2002 l importo aggiuntivo è stato corrisposto in via provvisoria: per i pensionati per i quali risulta corrisposta una somma non dovuta, l INPS provvederà al recupero in tre rate da dicembre 2003. ASSEGNO PER OGNI SECONDO FIGLIO Per ogni secondo figlio nato dal 1 dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1000. L assegno è concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all atto dell iscrizione all anagrafe dei nuovi nati. L assegno fermo restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall INPS sella base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalità da definire. La vita, la nostra vita, o è presenza luminosa o non è nulla, o porta luce ed illumina qualcuno o non esiste. Con l augurio di essere fiori di luce. BUON NATALE

MAGGIORAZIONE SOCIALE UN MILIONE A decorrere dal 1 gennaio 2002, della misura delle "maggiorazioni sociali" fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro (un milione di lire). L aumento spetta ai titolari: di pensione a carico dell assicurazione generale obbligatoria; di pensione a carico dei fondi sostitutivi ed esclusivi dell'ago; di pensione a carico della gestione speciale pe i lavoratori delle miniere, cave e torbiere; di pensione sociale (anche di solo aumento di pensione sociale -); di assegno sociale; di prestazione INVCIV (invalidi civili, sordomuti, ciechi civili titolari di pensione); di pensione di categoria PSO (). L importo della maggiorazione è escluso dalla determinazione dell imponibile ai fini IRPEF a norma dell Requisiti per la concessione della maggiorazione sociale (un milione 516 euro): L interessato deve avere 70 anni di età. Per gli infrasettantenni: l età è ridotta, fino ad un massimo di 5 anni (da 70 a 65 anni), di un anno ogni 5 anni di contribuzione, o frazione pari o superiore a due anni e mezzo (per la riduzione dell età si considera tutta la contribuzione del soggetto utile per il diritto o se più favorevole utile per la misura; per i titolari di pensioni ai superstiti sono utilizzati i contributi del dante causa). L'anzianità contributiva è tutta quella che fa capo al soggetto, utilizzata o utilizzabile anche per i supplementi ().In caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti, qualora il reddito posseduto consenta il diritto all incremento in parola, l età ridotta a partire dalla quale deve essere concesso il beneficio è quella più favorevole ottenuta computando separatamente la contribuzione fatta valere per la pensione diretta dal soggetto interessato ovvero dal dante causa per la pensione ai superstiti.(, Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile anche la contribuzione estera presa in considerazione ai fini del diritto alla pensione stessa. Per le anzidette pensioni saranno comunque fornite apposite istruzioni con successiva circolare; per le prestazioni assistenziali non esiste contribuzione relativa alla prestazione e al fine della riduzione dell età deve essere presa in considerazione tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), a condizione che non abbia dato luogo ad un trattamento pensionistico "previdenziale", fatta valere dal pensionato nell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni dei lavoratori autonomi ovvero in una forma esclusiva o sostitutiva dell assicurazione generale obbligatoria (); l aumento spetta a partire dai 60 anni di età per gli invalidi civili totali, sordomuti, ciechi assoluti, titolari di prestazione INVCIV, e per i titolari di pensione di inabilità ex legge 222/1984 indipendentemente dall anzianità contributiva posseduta.

CONVENZIONI ESTERE Anzianità minima per totalizzazione Paese Entrata in vigore convenzione Anzianità contr. Per totalizzazione LIBIA 07.02.1957 SOLO TRASF. CONTRIB. INPS JUGOSLAVIA 01.01.1961 1 SETTIMANA STATI UNITI 01.11.1978 6 TRIMESTRI BRASILE 05.08.1977 1 SETTIMANA REP. SAN MARINO 01.11.1975 1 ANNO LIECHTENSTEIN 01.03.1980 1 SETTIMANA MESSICO 01.04.1977 SOLO TRAF. PENS. ACQ CANADA 01.01.1979 53 SETTIMANE URUGUAY 01.06.1985 1 SETTIMANA CAPO VERDE 01.11.1984 1 SETTIMANA ARGENTINA 01.01.1984 1 ANNO PRINC. MONACO 01.10.1985 1 ANNO TUNISIA 01.06.1987 1 ANNO AUSTRALIA 01.09.1988 1 ANNO ISRAELE NON ANCORA MANTENIMENTO REG. PREVID. VENEZUELA 01.11.1991 1 ANNO SLOVENIA 01.08.2002 1 ANNO LA PENSIONE SUPPLEMENTARE AI SUPERSTITI I superstiti del lavoratore non titolare di pensione hanno diritto alla pensione supplementare ai superstiti quando: non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la o per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata; abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'assicurazione Generale Obbligatoria. Pensione supplementare ai superstiti di lavoratore titolare di pensione supplementare diretta I superstiti del lavoratore titolare di pensione supplementare diretta hanno diritto alla pensione supplementare ai superstiti quando: abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'ago. Nel caso in cui i superstiti di titolare di pensione supplementare non abbiano diritto alla pensione di reversibilità di altro Ente, possono ottenere la pensione indiretta autonoma (quindi con i requisiti normali) a carico dell'ago se: in favore del lavoratore deceduto siano stati accreditati contributi successivamente alla liquidazione della pensione supplementare diretta; risultino perfezionati, alla data del decesso, cumulando i contributi anteriori e posteriori alla decorrenza della pensione supplementare, i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità

A PROPOSITO DI. Integrazione in caso di concorso di due o più pensioni integrabili (bititolarità) AMIANTO Nuovo testo art. 47 del dl 269/2003 SALDO ICI BUONE NATALE E BUON ANNO 2004 In caso di concorso di due o più pensioni inferiori al minimo, l integrazione spetta una sola volta. La corte di Cassazione, con varie sentenze, ha stabilito che deve essere fornita un interpretazione letterale dell art. 6 comma 3, della legge n.638 del 1983, che detta i criteri di individuazione della pensione da integrare al minimo in caso di titolarità di più pensioni. Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.324 del 13 giugno 2000 ha stabilito che per le situazioni di plurititolarità insorte successivamente a tale data, l individuazione della pensione da integrare al minimo debba essere effettuata sulla base dei criteri giurisprudenziali; per le situazioni di plurititolarità già in essere è previsto che i nuovi criteri possono trovare applicazione a domanda degli interessati. A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall art. 13, comma 8 della legge 27/03/92, n.257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Sono comunque fatte salve le previdenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico, nonchè coloro che alla predetta data fruiscono del trattamento di mobilità ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. Scade il 20 dicembre, il consueto appuntamento con il pagamento del saldo ICI. Auguri di Buon Natale e Buon Anno Nuovo a tutti gli Iscritti della Uil di Verona, al Segretario Generale ed alla Segreteria della CSP Uil di Verona, ai Segretari Provinciali di Categoria, ai Delegati Sindacali, a tutti i Colleghi delle Sedi Ital Regionali, Provinciali e Zonali, all Organizzazione, al CED ed al nostro caro Presidente Gianpiero Bonifazi, ai Colleghi del CAF e di tutta la struttura del Sindacato UIL. Buone Feste da Rino Davoli DIRITTI E TUTELA: 50 ANNI DI STORIA GUARDANDO AL FUTURO IL PATRONATO CHE APRE ORIZZONTI NUOVI MIGLIORA LA TUA VITA, L ITAL E CON TE! RIVOLGITI ALLA SEDE ITAL E UIL PIU VICINA! PER CONOSCERE GLI ORARI D APERTURA AL PUBBLICO CONTATTACI AI SOTTOELENCATI RECAPITI TELEFONICI. PRINCIPALI SEDI VERONA Via Rotari 2 045.840.33.80 SAN BONIFACIO Via Ospedale Vecchio 6/A - Fax 045.610.25.25 BUSSOLENGO Via Roma 55 045.67.02.666 VILLAFRANCA Via Rinaldo 6 045.63.00.333 LEGNAGO viale dei Caduti 10 0442.60.29.56 ISOLA DELLA SCALA Via Cavour 9 045.73.00.472 GOLOSINE TOMBA EXTRA BOVOLONE CAZZANO DI TRAMIGNA DOMEGLIARA ERBE ISOLA DELLA SCALA LUGAGNANO PRINCIPALI RECAPITI MONTECCHIA DI CROSARA PESCANTINA PONTEPOSSERO (SORGA ) SOAVE SONA SORGA SAN GIOVANNI LUPATOTO ARCOLE.