Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 183 04.10.2016 Cure termali: linee guida d accesso La fruizione delle prestazioni balneo-termali da parte degli assicurati dell Istituto può avvenire soltanto in periodo feriale, eccetto quanto previsto all art. 16, co. 5, L. 412/1991 A cura di Daniele Bonaddio Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inps Il dipendente che presenta patologie respiratorie o reumatiche ha diritto, in presenza di determinati requisiti amministrativi e sanitari, a ricevere le cure balneo termali da parte dell INPS. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre quello del soggiorno presso la località termale negli alberghi convenzionati è a carico dell INPS. Sono, invece, a carico dell interessato: i costi del ticket, nella misura prevista dalla legge; le spese di viaggio di andata e ritorno. Le cure possono essere effettuate nei soli periodi estivi da fine marzo all'inizio di dicembre, eccetto quanto previsto all art. 16, co. 5, L. 412/1991. Ma vediamo nel dettaglio cosa spetta al dipendente che ne fa richiesta e come presentare domanda. Premessa Le cure termali vengono concesse dall INPS (dopo l accertamento dei requisiti assicurativi, contributivi e sanitari) con lo scopo di evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità (R.d.l. n. 1827 del 04/10/1935 artt. 45-81 e 83). La fruizione delle prestazioni termali da parte degli assicurati dell Istituto può avvenire soltanto in periodo feriale, eccetto quanto previsto all art. 16, co. 5, L. 412/1991. 1
Ciascun assistito ha diritto ad usufruire, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di un solo ciclo di cure termali, nell'arco dell'anno, per le patologie che possono trovare beneficio dalle cure medesime. Per fruire delle cure termali è sufficiente farsi rilasciare da parte del proprio "medico di famiglia" la proposta-richiesta da redigersi sul ricettario standardizzato del Servizio Sanitario Nazionale. La proposta richiesta deve indicare: la diagnosi (corrispondente ad una delle patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, individuate dal Ministero della Salute in un apposito elenco allegato al D.M. 15 dicembre 1994 e richiamato dal successivo Decreto del 22 marzo 2001); ed il correlato ciclo di cure da praticare. Le cure L Istituto può concedere le cure per un solo ciclo annuale ovvero 12 giorni, pari a due settimane di cura, dal lunedì della prima settimana al sabato della seconda, in base al calendario triennale 2016 2018 stabilito dall INPS, per un massimo di cinque cicli di cure nell arco dell intera vita assicurativa. I lavoratori e pensionati autorizzati dall'inps ad effettuare le cure termali, possono scegliere i cicli di cure da 12 giorni nei soli periodi estivi da fine marzo all'inizio di dicembre. Di seguito si allega il calendario delle cure termali INPS 2016-2017. Le cure spettano, per ogni ciclo, nella misura di: 1 ciclo di cure fangobalneoterapiche per patologie reumoartropatiche; oppure: 1 ciclo di cure inalatorie per patologia bronco-catarrale. 2
La concessione di altri cicli termali oltre il 5, la cosiddetta eccezionalità, ricorre soltanto nei seguenti casi: quando la patologia reumoarticolare e/o broncocatarrale sia determinante al raggiungimento di uno stato invalidante e sia ancora suscettibile di effettivo miglioramento clinico; quando l età anagrafica e contributiva dell assicurato, tenuto conto anche dell attività lavorativa, consentono un riscontro positivo al fine preventivo delle cure balneo termali. Nel caso in cui il medico della Direzione Inps di competenza approvi un ciclo oltre il quinto, è necessario il giudizio definitivo del Coordinatore Generale Medico Legale. Per l elenco delle strutture convenzionate ASL consultare gli allegati 1 e 2 del messaggio n. 1508/2016 INPS. Il costo delle cure Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre quello del soggiorno presso la località termale negli alberghi convenzionati è a carico dell Inps. Sono, invece, a carico dell interessato: i costi del ticket, nella misura prevista dalla legge; le spese di viaggio di andata e ritorno. Con particolare riferimento alla normativa sui ticket, è possibile distinguere fra: pazienti non esenti; pazienti parzialmente esenti; pazienti totalmente esenti. Ma chi sono? Quant è il costo di ciascun ticket? Per rispondere a questa domanda, si illustra la seguente tabella. Pazienti non esenti Pagano la quota fissa di euro 55,00 per l'intero ciclo di cura I cittadini di età compresa tra i 6 e i 65 anni. Pazienti parzialmente esenti Pagano la quota fissa di euro 3,10 I cittadini di età inferiore ai sei anni o sopra i 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno 3
precedente non superiore a 36.151,98 Euro; i titolari di pensione sociale ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 8.263,31 Euro e fino a 11.362,05 Euro con coniuge + 516,46 Euro per ogni figlio a carico; i titolari di pensione al minimo con più di 60 anni ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 8.263,31 Euro e fino a 11.362,05 Euro con coniuge + 516,46 Euro per ogni figlio a carico; i disoccupati e i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 8.263,31 Euro e fino a 11.362,05 Euro con coniuge + 516,46 Euro per ogni figlio a carico; gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5 gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante; gli invalidi civili dal 67% al 99%; gli invalidi civili con assegno di accompagnamento; gli invalidi del lavoro dal 67% al 79%; gli invalidi del lavoro con invalidità inferiore ai 2/3, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante; ciechi e sordomuti di cui all'art. 6 e 7 della Legge 482/68; invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a non titolari di pensione diretta vitalizia; Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a non titolari di pensione diretta vitalizia, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante; portatori di patologie neoplastiche maligne; esenti per patologia solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante. 4
Pazienti totalmente esenti Non pagano la quota fissa di euro 3,10 gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a titolari di pensione diretta vitalizia; gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8, titolari di pensione diretta vitalizia, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante; gli invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria; gli invalidi civili al 100%; gli invalidi civili con assegno di accompagnamento; i grandi invalidi del lavoro con invalidità superiore all' 80%; i ciechi assoluti. Soggetti interessati I lavoratori ammessi alle cure termali sono: i lavoratori dipendenti iscritti all Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) dell INPS; i dipendenti Inps iscritti all Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) dell INPS; i lavoratori autonomi che versano il contributo IVS all'inps; i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995 che perfezionano il requisito con i soli contributi nella su menzionata gestione; i titolari di assegno NON definitivo di invalidità; i lavoratori socialmente utili (LSU). Soggetti esclusi Restano esclusi, invece: i titolari di pensione di anzianità o di trattamento di pensione anticipata; i titolari di assegno definitivo di invalidità o di pensione di inabilità. Può essere amministrativamente ammessa la domanda di cure termali solo in caso di revoca (casi eccezionali) dell'assegno definitivo di invalidità; i dipendenti di imprese e aziende dello Stato, degli Enti pubblici e degli enti locali privatizzati; chi ha già fruito o dovrà fruire, nell anno in corso, di prestazioni termali a carico del SSN o di altro Ente; gli assicurati che usufruiscono del Fondo di Solidarietà ex D.M. 375/2003 in quanto la prestazione a carico di tale fondo è assimilabile alla fattispecie del prepensionamento; 5
i dipendenti delle Ferrovie dello Stato; i familiari degli assicurati. I requisiti Come accennato in presenza, per accedere alle cure termali è necessario essere in possesso di alcuni requisiti amministrativi e sanitari che riepiloghiamo di seguito. REQUISITI AMMINISTRATIVI Per quanto concerne i requisiti amministrativi, gli interessati devono far valere lo stesso duplice requisito valido per l'assegno ordinario di invalidità (art. 4 L. n. 222/84) ossia: 5 anni di anzianità assicurativa; 3 anni di contribuzione nei 5anni precedenti la domanda. PUNTI DI ATTENZIONE Per i lavoratori dipendenti i 3 anni di contribuzione (156 settimane) nei cinque anni precedenti la domanda, possono essere reperiti anche dai contributi figurativi, versamenti volontari, etc.. Nel caso in cui tali requisiti non siano raggiunti con la sola contribuzione italiana, si può fare ricorso alla totalizzazione della contribuzione versata negli altri Stati membri della CE per l assicurazione contro l invalidità. (Circ. n. 87/2010 punto 3,lett. C). Condizione indispensabile per la totalizzazione è che gli interessati risultino già assicurati in Italia. Per i lavoratori parasubordinati iscritti nella gestione separata dei lavoratori autonomi il requisito, 3 anni di contribuzione (156 settimane) nei cinque anni precedenti la domanda, si perfeziona con i soli contributi versati nella predetta gestione, non è infatti previsto il cumulo con altra contribuzione. Per gli operai agricoli (compresi quelli a giornata ) i requisiti sono di n. 1350 contributi giornalieri (5 anni) complessivamente versati e n. 810 contributi giornalieri (3 anni) nel quinquennio precedente la domanda. 6
La contribuzione figurativa accreditata per i periodi di disoccupazione è utile ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto alla prestazione. Inoltre è necessario: non aver già goduto o dover godere nello stesso anno di prestazioni termali a carico del SSN o di altro Ente; la prestazione termale può essere concessa anche a chi, pur avendo superato i limiti di età, non ha maturato i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia; non essere titolare di pensione di anzianità o di trattamento di pensione anticipata previsto dalle vigenti disposizioni per diversi settori di attività prima dell effettuazione del turno di cure; non essere titolare di assegno definitivo di invalidità o di pensione di inabilità (in questo caso la domanda può essere presa in considerazione solo successivamente all eventuale revoca di tali prestazioni; non essere titolare di pensioni di Fondi Integrativi e Fondi sostitutivi dell Assicurazione generale obbligatoria. REQUISITI SANITARI Tra i requisiti sanitari, invece, vi sono le seguenti condizioni da rispettare: essere affetti da forme morbose reumatiche (osteoartrosi ed altre forme degenerative; reumatismi extra articolari) e patologie delle vie respiratorie - bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (circ. n. 230/1992, D.M. 15/12/1994 e successive modificazioni). Sono escluse malattie che riguardano altri apparati; non devono sussistere controindicazioni alle cure termali. La domanda Ma come bisogna fare domanda per accedere alle cure? Ebbene, essa deve essere presentata dal 1 gennaio al 30 settembre, nell anno di effettuazione delle cure, all ufficio Inps di residenza del lavoratore (msg. n. 1508/2016) esclusivamente in modalità telematica, sulla base delle indicazioni già fornite con Circ. n. 37/2011, attraverso uno dei seguenti canali: WEB servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell Istituto selezionando SERVIZI ON LINE - 7
ACCEDI AI SERVIZI, tra i servizi dedicati al cittadino, alla voce Cure balneo termali ;; contact center integrato n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; Patronati/intermediari dell Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Quanto al certificato medico di prescrizione delle cure, esso deve essere inoltrato telematicamente dal medico curante dell assicurato, dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale prima dell inoltro della domanda. Su di esso deve essere indicata la patologia per la quale vengono chieste le cure termali. Successivamente all istruttoria della domanda di cure termali da parte della competente struttura INPS, il cittadino riceverà formale convocazione per essere sottoposto a visita medica da parte del Centro medico legale della Direzione provinciale INPS competente (Circolare N. 37/2011, punto 2). In occasione della visita medica il lavoratore potrà presentare ulteriore documentazione certificazione sanitaria relativa alle patologie per cui si richiede il trattamento. Adempimenti del dipendente L assicurato, dopo aver ricevuto la lettera di accoglimento della domanda, dovrà seguire alcuni step ben precisi che riepiloghiamo sinteticamente nella seguente tabella: Step 1 Step 2 Iniziare le cure entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda pena la mancata ammissione alle cure (Msg. n. 1508/2016). Tale limite consente di sottoporre l assicurato stesso al trattamento termale in termini di efficacia e tempestività terapeutica, anche in considerazione dell insorgenza di eventuali controindicazioni (mess. n. 6462 del 13.04.2012). Scegliere la struttura alberghiera e/o termale tra quelle presenti negli elenchi. 8
Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Prendere direttamente contatto con la struttura prescelta almeno 10 giorni prima dell inizio del turno, anche al fine di verificare la disponibilità. Ricevuta conferma dalla struttura, l assicurato deve comunicare urgentemente, a mezzo fax, il turno e la struttura alberghiero/termale prescelti, al fine di permettere la trasmissione a quest ultima della documentazione sanitaria, indispensabile per l ammissione alle cure. Presentarsi nel giorno stabilito alla struttura alberghierotermale per il soggiorno e le cure. In caso di rinuncia o rinvio delle cure l assicurato deve dare immediata notizia alla sede INPS di appartenenza e alla struttura termale presso la quale aveva prenotato il soggiorno e le cure. N.B.: nel caso di rinuncia o rinvio delle cure, l assicurato è tenuto a darne immediata notizia alla sede Inps di competenza e alla struttura termale presso la quale aveva prenotato il soggiorno e le cure. Riesame della domanda Nel caso in cui la domanda non sia accolta, per motivi amministrativi o sanitari, è possibile presentare istanza di riesame, entro 60 giorni, da inoltrare per il tramite del Responsabile della sede dalla quale ha ricevuto la comunicazione di reiezione della domanda. DOMANDA A chi deve essere inviata? La risposta si differenzia a secondo del motivo di reiezione. Infatti: se il provvedimento di reiezione è relativo a motivi di ordine sanitario, l istanza deve essere sottoposta al giudizio del Coordinamento Generale Medico Legale (Mess. n. 6462 del 13.04.2012); se, invece, il provvedimento di reiezione attiene a motivi di carattere amministrativo, l istanza deve essere indirizzata alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito, per il tramite del 9
direttore della sede dalla quale si è ricevuta la comunicazione di reiezione. Formulario Di seguito, si allega un formulario ad uso degli operatori per attestare che il dipendente abbia richiesto il permesso per cure termali. Oggetto: permesso per cure termali In relazione alla Sua richiesta, prendiamo atto della Sua assenza, a norma dell art. 16, L. n. 412/1991, per fruire di cure idrotermali nel periodo dal al. Restiamo in attesa di ricevere quanto prima la certificazione concernente l effettivo espletamento del ciclo di cure. Voglia restituirci, sottoscritta per ricevuta, l'unita copia della presente lettera. Luogo e data.. Firma del datore di lavoro Per ricevuta Firma del lavoratore Riferimenti normativi e di prassi R.d.l. n. 1827 del 04/10/1935 artt. 45-81 e 83; Art. 16, co. 5, L. 412/1991; INPS, Circolare n. 87/2010 punto 3, lett. c); INPS, Circolare n. 230/1992; INPS, Messaggio n. 1508/2016; INPS, Circolare n. 37/2011; INPS, Circolare n. 37/2011, punto 2; INPS, Messaggio n. 1508/2016; INPS, Messaggio n. 6462/2012. - Riproduzione riservata - 10