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Organizzazione dello Stato Circuito della decisione politica: comprende gli organi che determinano l indirizzo politico Circuito delle garanzie: comprende organi indipendenti dal potere politico e sprovvisti di legittimazione democratica (legittimazione tecnico-giuridica)

Organizzazione dello Stato Parlamento Governo Presidente della Repubblica Corte costituzionale Magistratura Autorità indipendenti

Nascita ed evoluzione dei parlamenti in Inghilterra e in Europa continentale Parlamenti (monocamerali o bicamerali) In Italia è formato da due camere: - Camera dei deputati - Senato della Repubblica Principale (ma non unica) funzione è quella legislativa

Bicameralismo paritario e perfetto Le differenze tra le 2 Camere riguardano: Elettorato attivo 18 anni Camera, 25 Senato Elettorato passivo 25 anni Camera, 40 Senato Numero di parlamentari elettivi 630 alla Camera (di cui 12 eletti nella circ. estero), 315 al Senato (di cui 6 eletti nella circ. estero) Presenza di senatori a vita ex presidenti della Repubblica + 5 nominati dal Presidente della Repubblica

(riforma) Senato composto da: 74 consiglieri regionali e provinciali (in proporzione alla popolazione) 21 sindaci (uno per ogni regione e per le due province autonome di Trento e Bolzano) 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica (7 anni) Ex Presidenti della Repubblica (a vita)

Fonti del diritto parlamentare (in particolare i regolamenti parlamentari) Legislatura di 5 anni (in origine per il Senato era di 6) Proroga (art. 60, c. 2 Cost.) e prorogatio (art. 61, c. 2 Cost.) Pubblicità dei lavori (art. 64, c. 2 Cost.) Quorum strutturale (maggioranza dei componenti) e quorum funzionale (maggioranze con cui si decide). Maggioranza semplice e qualificata

È possibile che le due Camere si riuniscano per formare un terzo organo, il Parlamento in seduta comune, con funzioni stabilite dalla Costituzione: Eleggere 1/3 membri Corte costituzionale (art. 135, c. 1) [con la riforma verrebbero eletti 3 dalla Camera e 2 dal Senato] Eleggere 1/3 membri CSM (art. 104, c. 4) Eleggere i giudici integrati per il giudizio di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica (art. 135, c. 7) Eleggere il Presidente della Repubblica [composizione integrata dai rappresentanti delle Regioni. Con la riforma solo Camera + Senato] (art. 83) Mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica (art. 90, c. 2) Assistere al giuramento del Presidente della Repubblica (art. 91)

(status dei parlamentari) Ineleggibilità e incompatibilità (art. 65 Cost.) Immunità funzionali (insidacabilità, art. 68, c. 1 Cost. inviolabilità, art. 68, c. 2 e 3 Cost.) Ciascun Parlamentare rappresenta la Nazione [con la riforma solo i deputati mentre i senatori dovrebbero rappresentare le istituzioni territoriali] e divieto di mandato imperativo (art. 67 Cost.) [transfughismo] Garanzie dell organo: inviolabilità della sede, autodichia, verifica dei poteri (art. 66)

(organizzazione) I Presidenti di assemblea hanno funzioni: Interne dirigono i lavori, partecipano alla definizione del calendario dei lavori, interpretano il regolamento ecc. Esterne nominano i componenti delle autorità indipendenti Altre Il Presidente del Senato sostituisce, in caso di impedimento temporaneo, il Presidente della Repubblica; il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune

(organizzazione) Il Presidente di assemblea è eletto con maggioranze qualificate nei primi scrutini, poi a maggioranza assoluta Dopo il 1994, entrambi i presidenti di assemblea solitamente sono membri della coalizione di governo Ufficio di Presidenza (presidente, vicepresidenti, questori, segretari)

(organizzazione) I gruppi parlamentari sono la proiezione dei partiti nel Parlamento; ogni parlamentare è obbligato ad appartenere a un gruppo La Conferenza dei presidenti dei gruppi Le giunte sono organi collegiali che si occupano di aspetti particolari del funzionamento e dell'organizzazione del Parlamento; le principali sono quelle per il regolamento, per le autorizzazioni a procedere, per le elezioni

(organizzazione) Le commissioni sono organi collegiali costituiti in modo da rispecchiare le proporzioni tra i gruppi [con la riforma viene eliminata per il Senato la previsione sulla proporzionalità della composizione]; si dividono in: Permanenti hanno prevalentemente funzioni relative all'attività legislativa Speciali commissioni formate ad hoc; possono essere monocamerali o bicamerali; un particolare tipo sono le commissioni di inchiesta su materie di pubblico interesse (art. 82 Cost.) [la riforma che distingue tra quelle della Camera e quelle del Senato]

(funzioni) Normativa approvazione di leggi (ma anche leggi cost. e reg. parlamentari) e interventi nel procedimento di adozione degli atti con forza di legge da parte del governo Indirizzo mozioni, risoluzioni e ordini del giorno Informazione e controllo interpellanze, interrogazioni, audizioni [riforma: art. 55 distingue funzioni della Camera da quelle del Senato]