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XI LEGISLATURA V COMMISSIONE PERMANENTE SOTTOCOMMISSIONE AUTONOMIA SPECIALE DELLA REGIONE E RIFORME COSTITUZIONALI Nota di analisi La riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo paritario e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione Testo approvato dal Senato in terza lettura Nota n. 06 14 ottobre 2015 (sostituisce la precedente del 13/10/2015) A cura del Gruppo di supporto della Sottocommissione FZ/04/05/2016 17:09:00 1

Sommario Premessa.... 3 Le materie oggetto di emendamento... 3 1) Le funzioni del nuovo Senato... 3 2) Modalità di elezione del nuovo Senato... 4 3) Regionalismo differenziato... 6 4) Autonomie speciali... 6 5) Nomina dei giudici della Corte costituzionale... 6 Testo degli emendamenti approvati dal Senato in terza lettura... 8 1.203 COCIANCICH, Luciano ROSSI... 8 2.204 FINOCCHIARO, SCHIFANI, ZELLER, ZANDA, D'ADDA... 8 30.200 (testo 2) RUSSO... 8 37.200 FINOCCHIARO, SCHIFANI, ZELLER, ZANDA, D'ADDA... 9 38.5000 Governo... 9 39.700 (testo 3) ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BUEMI, BATTISTA, TONINI, RUSSO... 10 39.1000 Governo... 10 Ordine del giorno G30.200 (testo 2) RANUCCI... 11 Testo a fronte delle tre letture parlamentari... 13 2

Premessa Il Senato della Repubblica ha approvato in terza lettura, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 13 ottobre 2015 il disegno di legge costituzionale Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) e dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento (BOSCHI). La votazione finale ha avuto il seguente esito: presenti: 203; votanti 202; favorevoli: 178; contrari: 17; astenuti: 7. E stata pure approvata una proposta di coordinamento. Si tratta della terza lettura in sede di prima deliberazione sul ddl costituzionale. Infatti, poiché il Senato ha apportato modifiche al testo approvato dalla Camera in seconda lettura, ora il testo verrà trasmesso alla Camera per l approvazione delle modifiche apportate dall altro ramo: ove queste venissero approvate senza ulteriori modifiche si perfezionerà la prima deliberazione prevista per le leggi costituzionali dall art. 138 cost. e si procederà alla seconda deliberazione. L Assemblea del Senato ha esaminato direttamente il testo approvato dalla Camera, in quanto l esame nella Commissione Affari costituzionali non ha potuto concludersi nei tempi programmati dalla Conferenza dei Capigruppo. L Aula del Senato ha approvato 7 emendamenti riportati in allegato alla presente nota. E stato inoltre presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo, riportato sempre in allegato, che impegna il Governo a considerare l'opportunità di proporre anche attraverso una speciale procedura di revisione costituzionale la riduzione del numero delle Regioni. Per facilitare la comprensione degli emendamenti si riporta in allegato pure il testo a fronte delle tre letture parlamentari finora succedutesi, con l avvertenza che il testo approvato dal Senato in terza lettura non è quello ufficiale redatto dalla Presidenza del Senato. Le modifiche apportate dal Senato in terza lettura 1) Le funzioni del nuovo Senato L emendamento 1.203, ripristinando in ciò il testo approvato dal Senato in prima lettura, riserva esclusivamente al Senato stesso la funzione di raccordo tra lo Stato e gli enti 3

costitutivi della Repubblica, quella di valutazione delle politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e di verifica dell'impatto delle politiche dell'unione europea sui territori. Resta tuttavia una funzione concorrente con la Camera quella di verificare l attuazione delle leggi dello Stato. 2) Modalità di elezione del nuovo Senato Come è noto, è stato uno dei punti più controversi della riforma: alla fine la soluzione prevalsa mantiene l elezione indiretta ad opera dei consigli regionali, ma essa dovrà avvenire in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità che dovranno essere stabilite da una legge approvata da entrambe le Camere (em. 2.204). La legge elettorale del Senato era prevista già dal testo licenziato dalla Camera (art. 57, sesto comma, cost., come novellato dalla riforma). Si ricorda che l art. 39 contiene, fin dal testo approvato in prima lettura, una disciplina transitoria delle modalità di elezione del nuovo Senato destinata a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della nuova legge elettorale del Senato prevista dal nuovo articolo 57, sesto comma, della Costituzione. Tuttavia tale disciplina transitoria non tiene conto della nuova modalità di elezione introdotta dall em. 2.204, secondo cui l elezione indiretta da parte di ciascun consiglio regionale sarà vincolata dall indicazione degli elettori espressa in occasione del rinnovo dello stesso consiglio, che presuppone lo svolgimento, prima dell elezione dei nuovi senatori da parte del consiglio regionale, di una nuova elezione del consiglio stesso e quindi la scadenza delle legislature regionali in corso. Le disposizioni transitorie fissano anche i termini entro cui tale legge elettorale dovrà essere approvata (anche se si tratta di termini ordinatori): in base alla disposizione transitoria di cui all art. 39, comma 6, (nel testo approvato dalla Camera e non modificato dal Senato) tale legge dovrà essere approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4, cioè quella che avrà luogo successivamente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Tuttavia in base all em. 39.100 del Governo all art. 39, comma 10 è stato inserito il seguente periodo: anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui all'articolo 39, comma 6, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, comma sesto, così come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito". 4

La disciplina transitoria fissa anche dei termini per lo svolgimento delle elezioni del nuovo Senato: secondo l art. 39, comma 4, del testo approvato dalla Camera e non modificato dal Senato, l elezione del nuovo Senato dovrà tenersi entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stesso comma aggiunge che Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento. Si ricorda che con legge 6 maggio 2015, n. 52 recante Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati è stata innovata la disciplina di elezione della sola Camera dei deputati, in ottemperanza alla decisione della Corte costituzionale. In base alla stessa legge, la Camera dei deputati sarà eletta in base alla nuova disciplina a decorrere dal 1 luglio 2016 (art. 1, comma 1, lett. i). Come è stato rilevato anche dal dibattito parlamentare il testo della legge come emendato presenta una apparente antinomia: infatti mentre l art. 39, comma 6, (approvato dalla Camera e non modificato dal Senato) fa decorrere il termine di 6 mesi per l approvazione della nuova legge elettorale del Senato dalla data di svolgimento della prossima elezione della Camera, il comma 10 dello stesso articolo 39, come emendato dal Senato, lo fa decorrere dal giorno dell entrata in vigore della legge costituzionale. Nel corso del dibattito è emerso che con tale emendamento si è inteso consentire una rapida approvazione della nuova legge elettorale del Senato senza attendere la conclusione della legislatura in corso. Il nuovo principio in materia di elezione del Senato introdotto dall emendamento 2.204 richiede disposizioni attuative che difettano nella disciplina transitoria di cui all art. 39 e che pertanto dovranno essere emanate con una apposita legge elettorale per il nuovo Senato: è per questo che si è voluto anticipare il termine per l approvazione di questa legge, facendolo decorrere dall entrata in vigore della legge costituzionale, anziché dalla data di svolgimento della prossima elezione della Camera 1. Inoltre un problema che dovrà essere risolto è che i rinnovi delle assemblee regionali non avverranno tutte allo stesso momento: poiché in base all art. 39, comma 4, le prime elezioni del nuovo Senato devono 1 Dal punto di vista della tecnica legislativa sarebbe stato preferibile modificare direttamente il comma 6 dell art. 39, ma ciò era precluso dal regolamento del Senato, che considera ammissibili nelle letture successive alla prima solo emendamenti alle parti modificate dalla Camera o in diretta correlazione con esse. 5

tenersi entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, potrebbe ritenersi che il principio dell elezione indiretta vincolata non trovi immediata applicazione per la prima elezione del Senato, ma solo al momento della sostituzione dei primi senatori in occasione del primo rinnovo delle assemblee regionali che li hanno eletti. 3) Regionalismo differenziato L em. 30.200 ha ampliato l elenco delle materie nelle quali possono essere attribuite alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con la legge rinforzata di cui all art. 116, terzo comma: si tratta in particolare della materia disposizioni generali e comuni per le politiche sociali (prevista dall art. 117, secondo comma, lett. m), e che la Camera ha attribuito alla competenza esclusiva dello Stato), e della materia commercio con l estero (prevista dall art. 117, secondo comma, lett. q). 4) Autonomie speciali L em 39.700 ha riformulato la disposizione transitoria contenente la clausola di salvaguardia della specialità: una prima novità riguarda la sostituzione del termine adeguamento con revisione, lasciando così intendere che gli statuti speciali non dovranno adeguarsi e quindi uniformarsi a quanto previsto per le regioni ordinarie. L altra novità riguarda l estensione, fino alla revisione degli statuti, alle autonomie speciali delle disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, sul regionalismo differenziato (che secondo la prevalente interpretazione non sono di per sé applicabili alle autonomie speciali). Fino alla revisione degli statuti sarà estesa alle autonomie speciali l applicabilità dell art. 116, terzo comma, ad esclusione delle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (in quanto si tratta di materie che già spettano alle autonomie speciali in base alla clausola di maggior favore), mentre a seguito della revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicheranno tutte le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come novellato dalla riforma. 5) Nomina dei giudici della Corte costituzionale Con l em. 37.200, è stato ripristinato il testo approvato in prima lettura dal Senato che riservava la nomina di due dei cinque giudici di nomina parlamentare al Senato (mentre tre saranno nominati dalla Camera). In sede di prima applicazione, in base alla disposizione transitoria introdotta dallo stesso emendamento, alla cessazione dalla carica dei giudici 6

della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine saranno attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 7

Testo degli emendamenti approvati dal Senato in terza lettura All art. 1: 1.203 COCIANCICH, Luciano ROSSI Al comma 1, capoverso «articolo 55 della Costituzione», sostituire il quinto comma con ilseguente: «5. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato». All art. 2: 2.204 FINOCCHIARO, SCHIFANI, ZELLER, ZANDA, D'ADDA Al comma 1, capoverso «Art. 57», al quinto comma, dopo le parole: «degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti» aggiungere le seguenti: «, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma». All articolo 30: 30.200 (testo 2) RUSSO Hanno aggiunto la firma in corso di seduta i senatori Santini, Filippin, Dalla Zuanna, Puppato, De Poli, Dalla Tor, Conte e Del Barba Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q) limitatamente al commercio con l'estero; s) e u), limitatamente al governo del territorio, 8

possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.".». All art. 37 37.200 FINOCCHIARO, SCHIFANI, ZELLER, ZANDA, D'ADDA (Hanno aggiunto la firma in corso di seduta i senatori Orellana, Maurizio Romani e Bencini) Sostituire il Capo V con il seguente: «Capo V MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE Art. 37. (Elezione dei giudici della Corte costituzionale) 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica"; b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"». Conseguentemente all'articolo 39, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica». All art. 38 38.5000 Governo All'articolo 38, aggiungere, in fine, il seguente comma: L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 9

"Art. 3. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento sono eletti da ciascuna Camera a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti.". All art. 39 39.700 (testo 3) ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BUEMI, BATTISTA, TONINI, RUSSO (Hanno aggiunto la firma in corso di seduta i senatori Cotti, Lai e Pegorer) Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale». "Conseguentemente, all'articolo 39, comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «all'adeguamento» con le seguenti: «alla revisione». 39.1000 Governo All'articolo 39, comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: "Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui all'articolo 39, comma 6, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, comma sesto, così come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito". 10

Ordine del giorno G30.200 (testo 2) RANUCCI Non posto in votazione in quanto accolto dal Governo. Hanno aggiunto la firma in corso di seduta i senatori D'Alì, Buemi, Mattesini, Luciano Rossi e Albertini Il Senato, premesso che: la storia del regionalismo in Italia ha avuto un corso contraddittorio, certamente importante per la crescita e lo sviluppo del Paese, ma anche portatore di distorsioni, se non di degenerazioni, che sono in parte causa ed effetto del complessivo sfaldamento del sistema politico italiano e di un distacco delle istituzioni dalla società civile che ha ormai raggiunto livelli allarmanti; le regioni hanno contribuito alla crescita delle comunità locali, alla tutela del patrimonio storico ed ambientale, allo sviluppo delle infrastrutture e dell'impresa ed all'estensione del welfare, in particolare all'estensione del diritto alla salute. Sarebbe sbagliato non considerare tutto questo e cancellare, nell'attuale momento di crisi, le ragioni di un sano regionalismo e di un sano federalismo; negli ultimi quindici anni circa sono venute crescendo tuttavia, soprattutto a livello delle istituzioni regionali, forme di dispersione della pubblica amministrazione con sprechi di danaro pubblico e con forme di inquinamento non controllabili con gli attuali strumenti e sottratte alla stessa autorità regolativa dello Stato centrale; considerato che: si impone oggi una nuova stagione del regionalismo e del federalismo in Italia che tenga conto soprattutto di tre elementi tra loro collegati. In primo luogo, la necessità di una semplificazione dell'architettura del regionalismo italiano anche nel numero delle regioni per ridurre la spesa pubblica, razionalizzare i costi evitando la proliferazione di troppi centri decisionali di spesa e di programmazione. In secondo luogo, la necessità di semplificare e snellire il quadro normativo e legislativo che regola aspetti essenziali della vita economica del Paese e che oggi, frammentato in venti realtà, rende troppo complesso il funzionamento di settori strategici quali la formazione, il governo del territorio, la sanità; il processo di integrazione europea pone naturalmente l'esigenza di ridurre l'articolazione regionale in tutti i Paesi e le Nazioni che fanno parte della Unione europea. Un'Europa più forte impone una più chiara e limpida articolazione regionale all'interno degli Stati 11

nazionali, impegna il Governo a considerare l'opportunità di proporre anche attraverso una speciale procedura di revisione costituzionale la riduzione del numero delle Regioni. 12

Testo a fronte delle tre letture parlamentari DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IN I LETTURA APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IN II LETTURA APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IN III LETTURA Capo I Capo I Capo I MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE Art. 1. Art. 1. Art. 1. (Funzioni delle Camere) (Funzioni delle Camere) (Funzioni delle Camere) 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: 1. : 1. : «Art. 55. -- Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. «Art. 55. --.... «Art. 55. --.... Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre all esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all attuazione degli atti normativi e delle politiche dell Unione europea. Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell attuazione delle leggi dello Stato nonché all espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato (EM 1.203 COCIANCICH, Luciano ROSSI) Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».».». Art. 2. Art. 2. Art. 2. FZ/04/05/2016 17:09:00 13

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: 1. : 1. : (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) «Art. 57. -- Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. «Art. 57. --.... «Art. 57. --.... La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. (em 2.204 FINOCCHIARO, SCHIFANI, ZELLER, ZANDA, D'ADDA) Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».».». Art. 3. Art. 3. Art. 3. (Modifica all'articolo 59 (Modifica all'articolo 59 (Modifica all'articolo 59 1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati». 14 Art. 4. Art. 4. Art. 4. (Durata della Camera dei deputati) (Durata della Camera dei deputati) (Durata della Camera dei deputati)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 60. -- La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra». Art. 5. Art. 5. Art. 5. (Modifica all'articolo 63 (Modifica all'articolo 63 (Modifica all'articolo 63 1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali». Art. 6. Art. 6. Art. 6. (Modifiche all'articolo 64 1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è inserito il seguente: a) identica: (Modifiche all'articolo 64 1. : (Modifiche all'articolo 64 «I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari»; «I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: b) identica; «I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: c) identica. «I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'assemblea e ai lavori delle Commissioni». Art. 7. Art. 7. Art. 7. (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica) 1. All'articolo 66 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Senato della Repubblica giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica) 1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore». 15 (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica)

mandato dei senatori è data comunicazione al Senato della Repubblica da parte del suo Presidente». Art. 8. Art. 8. Art. 8. (Vincolo di mandato) (Vincolo di mandato) (Vincolo di mandato) 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 67. -- I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato». Art. 9. Art. 9. Art. 9. (Indennità parlamentare) (Indennità parlamentare) (Indennità parlamentare) 1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati». Art. 10. Art. 10. Art. 10. (Procedimento legislativo) (Procedimento legislativo) (Procedimento legislativo) 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: 1. : «Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. «Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionaliconcernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all articolo 71, per le leggi che determinano l ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l ufficio di senatore di cui all articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo,. 16

sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli L esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, letterau), quarto, attuazione all articolo 117, quarto comma, è disposto nel quinto e nono, 118, quarto comma, 119, terzo, quarto, termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma, medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non 120, secondo comma, e 132, secondo comma, nonché per la conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della legge di cui all articolo 81, sesto comma, e per la legge che Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo stabilisce le forme e i termini per l adempimento degli obblighi pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea la propri componenti. Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nelle medesime materie e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal». proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati». I Presidenti delle Camere decidono, d intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Art. 11. Art. 11. Art. 11. (Iniziativa legislativa) (Iniziativa legislativa) (Iniziativa legislativa) 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»; 17

b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione». Art. 12. Art. 12. Art. 12. (Modifica dell'articolo 72 (Modifica dell'articolo 72 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente: 1. : (Modifica dell'articolo 72 «Art. 72. -- Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. «Art. 72. --. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.. 18

autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70. Esclusi i casi di cui all articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, Esclusi i casi di cui all articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati leggi in materia elettorale, le leggi diautorizzazione alla ratifica internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto un disegno di legge indicato come essenziale per l attuazione del con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale programma di governo sia iscritto con priorità all ordine del giorno entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in deputati entro il termine di settanta giorni dalla votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con deliberazione. In tali casi, i termini di cui all articolo 70, terzo votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito comma, sono ridotti della metà». di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all omogeneità del disegno di legge». Art. 13. Art. 13. Art. 13. (Modifiche agli articoli 73 e 134 1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti: (Modifiche agli articoli 73 e 134 1. : (Modifiche agli articoli 73 e 134 «Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. «. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata». Le leggi che disciplinano l elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata». 2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: 2.. 19

«La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma». Art. 14. Art. 14. Art. 14. (Modifica dell'articolo 74 (Modifica dell'articolo 74 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente: 1. : : «Art. 74. -- Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, anche limitata a specifiche disposizioni. «Art. 74. -- Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. (Modifica dell'articolo 74 Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni... Se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata». Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata». Art. 15. Art. 15. Art. 15. (Modifica dell'articolo 75 (Modifica dell'articolo 75 1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 75. -- È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum». 20 (Modifica dell'articolo 75 Art. 16. Art. 16. Art. 16. (Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza) 1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: (Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza) 1. : : (Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)

a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»; a) identica; b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»; b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»; c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse; c) al terzo comma: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»; 2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con la legge» sono soppresse; d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: d) identica: «Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. «Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.. L esame, a norma dell articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».». Art. 17. Art. 17. Art. 17. (Deliberazione dello stato di guerra) (Deliberazione dello stato di guerra) (Deliberazione dello stato di guerra) 1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente: 1. : : 21

«Art. 78. -- La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari». «Art. 78. La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari». Art. 18. Art. 18. Art. 18. (Leggi di amnistia e indulto) (Leggi di amnistia e indulto) (Leggi di amnistia e indulto) 1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,». 22 Art. 19. Art. 19. Art. 19. (Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali) 1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'italia all'unione europea sono approvate da entrambe le Camere». (Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali) (Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali) Art. 20. Art. 20. Art. 20. (Inchieste parlamentari) (Inchieste parlamentari) (Inchieste parlamentari) 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 82. -- La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali. A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». Capo II Capo II Capo II MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE Art. 21. Art. 21. Art. 21. (Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica) 1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è abrogato; a) identica; (Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica) 1. : (Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica)