REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI

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COMUNE DI SALARA Provincia di Rovigo REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19.07.1996 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 18.12.2000 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 23.6.2005 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 24.11.2009

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento ha lo scopo di regolamentare e coordinare i servizi sociali attivati sul territorio Comunale, trasformandoli in una struttura integrata, nonchè di dare piena attuazione all art. 12 della Legge 241/90. ARTICOLO 2 COMMISSIONE DEI SERVIZI SOCIALI L organizzazione dei servizi sociali ed il controllo di essi sono demandati ad una commissione composta da 6 membri e nominata dal Consiglio Comunale ai sensi dell articolo 3 del vigente Regolamento Comunale per la costituzione ed il funzionamento della Commissione Consultiva Consiliare di Assistenza. ARTICOLO 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE La Commissione sopra detta persegue la finalità di costituire uno strumento istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo tra il Comune ed il mondo degli anziani e/o disabili. La Commissione ha facoltà di avanzare proposte alla Giunta Comunale in ordine alla organizzazione ed attuazione dei servizi sociali ed assistenziali, in merito all accoglimento delle domande di ammissione, alla revoca o alla sospensione dei servizi, all aumento o alla riduzione della quota a carico dell utente in caso di variazione di reddito di questi, esprime pareri in merito al buon andamento dell organizzazione. Autonomamente promuove iniziative atte a sensibilizzare l opinione pubblica sui problemi inerenti la persona anziana e/o disabile. ARTICOLO 4 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE La Giunta Comunale, ai sensi dell articolo 20 dello Statuto Comunale, adotta il provvedimento di ammissione ai servizi di cui agli artt.6-12-15 e 16, di quelle persone nelle quali i requisiti di impedimento fisico e/o psicologico, la solitudine, lo stato di necessità ed il reddito siano contemporaneamente presenti ed atti a definire un quadro complessivo di disagio. Al tempo stesso, sentite le analisi, le proposte e le relative conclusioni della Commissione di cui all art. 2, determina la quota parte a carico dell utente ai sensi dell art. 11 e 14 del presente Regolamento. ARTICOLO 5 DEFINIZIONE DEI SERVIZI I servizi sociali integrati consistono: a) nel servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane in stato di bisogno e/o disabili; b)nel servizio di lavanderia alle persone anziane in stato di bisogno e/o disabili; c) nel servizio sanitario e infermieristico e di pronto intervento alla popolazione secondo i criteri di cui all art. 15;

d)servizio sociale ed assistenziale; e)altri interventi assistenziali e di sostegno di tipo economico(rimborso spese farmaceutiche, ticket sanitari, spese mediche, viaggi). ARTICOLO 6 IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Il servizio di Assistenza Domiciliare consiste nello svolgimento delle seguenti mansioni presso il domicilio dell utente: a) agevolare, nel rispetto della cultura e delle tradizioni dell assistito le dinamiche esterne ed interne al suo ambito relazionale. b) Aiutare l assistito nelle necessità personali con assistenza diretta alla persone(alzarsi dal letto, igiene personale e dell ambiente, vestizione, lavanderia a domicilio e/o presso lavanderie convenzionate con l Amministrazione, somministrazione dei pasti, approvvigionamento alimenti, medicinali, combustibile etc.); c) assistenza ed aiuto per il mantenimento delle relazioni familiari e sociali (accompagnamento presso uffici, ambulatori, sul territorio del Comune ed eccezionalmente presso strutture dei paesi vicini; d) sostegno psicologico rivolto alla comprensione ed alla accettazione delle difficoltà contingenti, sollecitazioni dell autonomia dell assistito ed intervento educativo presso i parenti e vicinato, volontariato etc., per mantenere vive le forme di solidarietà; e) sostegno al nucleo familiare in presenza di minori o di persone a rischio di emarginazione. I servizi verranno svolti dal Lunedì al Sabato, esclusi i giorni considerati civilmente e religiosamente festivi. Eventuali deroghe devono essere concordate preventivamente nell incontro mensile sull andamento del Servizio in presenza dell assistente Sociale o del responsabile del Comune. ARTICOLO 6/BIS UTILIZZO DI OBIETTORI DI COSCIENZA NEL SETTORE DELL ASSISTENZA DOMICILIARE Nell ambito del progetto generale in vigore con l Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, il Comune può mettere a disposizione delle persone anziane, minori o handicappate in genere e di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, uno o più obiettori di coscienza per lo svolgimento dei seguenti compiti: a) Aiuto a mantenere contatti e relazioni con familiari, parenti e vicinato; b) Aiuto nello svolgimento di pratiche pensionistiche e mutualistiche, o altri necessari collegamenti con diversi Enti; c) Trasporto ed accompagnamento per visite mediche o cure fisiche nell ambito delle strutture dell Azienda ULSS 18; d) Compagnia e stimolo al mantenimento dell autonomia e della prevenzione di manifestazioni di decadimento. Il servizio descritto al comma precedente, da svolgersi con mezzi messi a disposizione dall Amministrazione Comunale, viene fornito gratuitamente alle persone in possesso dei requisiti che presentino formale richiesta. ARTICOLO 7 CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Il servizio deve essere assicurato da personale idoneo, specificatamente abilitato ai sensi

delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia. Il servizio viene espletato al domicilio dell utente secondo una frequenza settimanale ed un numero di ore stabilito dal piano approvato dalla Giunta su proposta della Commissione di cui all articolo 2 ARTICOLO 8 DOVERI DEGLI OPERATORI Il personale addetto al servizio è tenuto ad avere un comportamento affabile e premuroso, deve recarsi puntualmente al domicilio dell utente, secondo gli orari concordati sulla base del programma. In particolare deve: a) rispettare la cultura e le tradizioni dell assistito: b) cogliere nel comportamento dell assistito le dinamiche esterne ed interne al suo ambiente relazionale; c) gestire correttamente la funzione di socializzazione del singolo e dell eventuale nucleo familiare; d) mantenere corretti rapporti di interazione con il personale ed il responsabile del servizio sociale del Comune. e) deve segnalare all Ufficio preposto, tempestivamente, tutte le necessità dell utente ed al medico di base eventuali malesseri fisici manifestati dall utente che apparissero significativi ed urgenti. Gli operatori sono inoltre tenuti a compilare mensilmente, se richiesto dalla Commissione, una scheda informativa sulle condizioni dell utente, sul numero di ore effettivamente prestato, una relazione di fine anno con la descrizione complessiva del servizio prestato, una valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti, nonché indicazioni su possibili sviluppi. ARTICOLO 9 REQUISITI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO Possono essere ammessi al servizio domiciliare, previa presentazione di apposita domanda, alla quale dovrà essere allegata la documentazione attestante il reddito del nucleo di stabile convivenza, le persone che per l età avanzata, per impedimenti fisici e/o psicologici, o perché vivono sole ed in stato di necessità, non sono in grado di provvedere autonomamente alle operazioni domestiche, di cura e di igiene della persona. Non va pertanto inteso come un servizio particolare alle sole persone anziane. Nel caso in cui l utente non viva da solo, l intervento è rivolto ad integrare ed a rafforzare l azione dei conviventi. Secondo il grado di autonomia gli utenti si possono suddividere in: a) Persone in grado di gestire da sole la propria esistenza se supportati da un limitato ed episodico aiuto fornito da parenti, vicini o da un operatore; b) Parzialmente autosufficienti, cioè in grado di gestire parzialmente la propria persona ed abbisognevoli di un intervento stabile esterno; c) Non autosufficienti, cioè non in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettai o in condizioni psicofisiche deteriorate e pertanto esposti al rischio del ricovero. Tale categoria di utenti può essere assistita dal Servizio di Assistenza domiciliare se esistono sostegni familiari con i quali il servizio si integra.

ARTICOLO 10 COSTO DEL SERVIZIO Il servizio è a pagamento. La quota a carico dell utente viene determinata sulla base del reddito effettivo del nucleo familiare e verrà versata tramite versamento presso la tesoreria comunale (Banca di Credito Cooperativo) a seguito di comunicazione da parte dell Ufficio di Ragioneria, con frequenza mensile, in base al numero ed alla tipologia delle prestazioni effettuate. ARTICOLO 11 QUOTE A CARICO DELL UTENTE La contribuzione a carico dell utente avverrà secondo le modalità che saranno definite dalla Giunta Comunale. L Amministrazione ha facoltà di avvalersi anche economicamente, qualora ne esistano i presupposti ai sensi degli artt. 74 e seguenti e 433 e seguenti del Codice Civile, verso le persone obbligate. Approvato con delibera della G.C. n 2 del 20/01/2010 VALORE I.S.E.E. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO DI LAVANDERIA CONTRIBUTI SPESE FARMACEUTICHE E DI VIAGGIO FINO A 6000,00 Nessuna compartecipazione Rimborsate al 100% Da 6000,01 A 8000,00 Da 8000,01 A 10.000,00 Da 10000,01 A 12500,00 Da 12500,01 A 15000,00 30% 60% 45% 40% 60% 20% 75% 10% Sopra i 15000,01 100% Nessun Rimborso ARTICOLO 12 SERVIZIO DI LAVANDERIA Tale servizio consiste nella raccolta settimanale di panni e biancheria dell utente, il lavaggio presso il domicilio stesso, qualora l utente sia provvisto di attrezzatura idonea, oppure, la consegna ad una lavanderia convenzionata con l Amministrazione, il ritiro della biancheria lavata e la riconsegna all utente di provenienza. Il predetto servizio viene affidato agli operatori del servizio di assistenza domiciliare e rientra nel normale orario di servizio e nelle prestazioni dovute.

ARTICOLO 13 AMMISSIONE AL SERVIZIO DI LAVANDERIA Sono ammessi al servizio di lavanderia i soggetti anziani, soli, o in stato di impedimento fisico e/o psichico che non sono in grado di provvedervi autonomamente. L ammissione verrà adottata su richiesta dell interessato stesso, previa domanda alla quale dovrà essere allegata la documentazione attestante il reddito del nucleo di stabile convivenza, o su proposta degli operatori domiciliari e del Presidente della Commissione di cui all articolo 2. ARTICOLO 14 COSTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA L utente concorrerà alla spesa del servizio, se eseguito da una lavanderia convenzionata, con una quota di rimborso sul costo sostenuto dalla Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito dall art.11. ARTICOLO 15 SERVIZIO SANITARIO ED INFERMIERISTICO E DI PRONTO INTERVENTO Il servizio sanitario ed infermieristico consiste nel controllo medico periodico e programmato a domicilio e/o ambulatoriale di soggetti particolarmente a rischio, nell assistenza infermieristica qualificata in fase terapeutica, nel prelievo di campioni per analisi e nel pronto intervento in caso di necessità. L organizzazione di tale servizio si avvale della struttura sanitaria di base, distrettuale e dell ULSS di pertinenza nonché della struttura del telesoccorso. L ammissione al servizio di assistenza sanitaria viene fatta su proposta del medico di base ed è completamente gratuita. L ammissione al servizio infermieristico avviene su proposta del medico di base, del Presidente della Commissione di cui all art. 2, o su motivata istanza del richiedente stesso. Il servizio per la popolazione anziana, non autosufficiente o disabile è a pagamento secondo i criteri già determinati dall art. 11 del presente Regolamento. Per la popolazione non disagiata il servizio è a totale carico dell utente. Per il materiale sanitario d uso dell operatore Infermiere Professionale, provvederà direttamente l Amministrazione Comunale, assumendo la spesa a proprio carico. L ammissione al telesoccorso è regolata dalle direttive Regionali (L.R. 26 del 4 giugno 1987). ARTICOLO 16 SERVIZIO SOCIALE ED ASSISTENZIALE Il servizio sociale viene attuato mediante la presenza di una Assistente Sociale professionalmente qualificata ad esercitare tale servizio. Si compendia nelle seguenti funzioni: a)consulenza sociale ed informativa di programmazione dei servizi sociali; b)attività di coordinamento dei servizi sociali attivati dal pubblico e dal volontariato; c)monitoraggio delle risorse sociali esistenti e di quelle potenzialmente attivabili; d)raccordo con il volontariato; e)interventi sui singoli casi e programmazione operativa; f)filtro e collaborazione con altri servizi e/o istituzioni presenti sul territorio comunale; g)segretariato sociale; h)competenze istituzionali relative alla L.R. 28/91. Le mansioni e le funzioni della Assistente Sociale sono regolate da apposita convenzione. Il servizio assistenziale è regolato dal Regolamento Comunale per la concessione dei

finanziamenti e di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati vigente. I punti b), c), d), e), f), g), in mancanza della Assistente Sociale, sono integrati nei compiti propri della Commissione di cui all art. 2. ARTICOLO 17 VERIFICHE E CONTROLLI La Commissione di cui all art. 2 accerterà, almeno due volte l anno, presso gli utenti, direttamente o tramite l Assistente Sociale o con altri strumenti di controllo, il grado di soddisfazione sull espletamento dei servizi sociali attivati sul territorio Comunale. Di ciò riferirà al Sindaco o all Assessore delegato. ARTICOLO 18 VARIAZIONI DI REDDITO Abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 24.11.2009 ARTICOLO 19 ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI - MODALITA DI EROGAZIONE La ripartizione di eventuali contributi assegnati si effettuerà sulla base dei parametri fissati con l art.11. ARTICOLO 20 STANZIAMENTI Lo stanziamento al bilancio di previsione relativo all attuazione dei vari servizi sarà determinato, sentita la relazione e le proposte della Commissione di cui all art.2.

FAC-SIMILE DOMANDA Al Sig. SINDACO del Comune di Salara Il/La sottoscritt_ nat_ a Il residente a via n. C.F. C H I E D E Di usufruire del servizio di assistenza infermieristica; Di usufruire del servizio di assistenza domiciliare Un contributo per ; ai sensi dell art. del vigente Regolamento per i Servizi Sociali. A tale scopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 1)Che il proprio nucleo familiare è composto come segue: Rel. di parent. COGNOME E NOME Luogo e data di nascita 2)Di avere percepito nell anno un reddito complessivo di Euro ; 3)Che i redditi complessivi di TUTTO il nucleo di stabile convivenza sopra citato ammontano, per lo stesso anno a Euro ; Allega alla presente: 1-Fotocopia della documentazione attestante i redditi percepiti da tutto il nucleo di stabile convivenza per l anno, conforme all originale in possesso del sottoscritt. 2-(Solo per richiesta rimborso spese farmaceutiche e/o sanitarie, viaggi ecc.)documentazione attestante le spese effettivamente sostenute(scontrini, fatture, documenti di viaggio ecc.), con relativa prescrizione medica. In attesa di riscontro saluta. Salara, lì IL/LA RICHIEDENTE

APPENDICE LEGGE 7 agosto 1990, N. 241 Art. 12 1.La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni stesse devono attenersi. 2.L effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1