ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO



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Transcript:

1 INDICE Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO pag. 2 Articolo 2 - ESERCIZIO DELL ATTIVITA pag. 2 Articolo 3 - ATTIVITA SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE pag. 2 Articolo 4 - ATTIVITA SOGGETTE A DENUNCIA INIZIO ATTIVITA pag. 3 Articolo 5 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE pag. 3 Articolo 6 - ATTIVITA ISTRUTTORIA pag. 4 Articolo 7 - INIZIO ATTIVITA pag. 4 Articolo 8 - CESSAZIONE pag. 5 Articolo 9 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL ATTIVITA pag. 5 Articolo 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE pag. 5 Articolo 11 - RICORSI pag. 5 Articolo 12 - ATTIVITA MISTA pag. 5 Articolo 13 - VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI pag. 5 Articolo 14 - PROSECUZIONE DELL ATTIVITA IN CASO DI MORTE pag. 6 O DI INVALIDITA PERMANENTE DEL TITOLARE Articolo 15 - SUPERFICIE MINIMA pag. 6 Articolo 16 - NORME DI SICUREZZA pag. 6 Articolo 17 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI pag. 6 Articolo 18 - ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI pag. 7 Articolo 19 - REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI pag. 7 Articolo 20 - NORME IGIENICHE PER L ESERCIZIO pag. 8 Articolo 21 - ORARI, TURNI E TARIFFE pag. 8 Articolo 22 - VIGILANZA pag. 8 Articolo 23 - SANZIONI pag. 8 Articolo 24 - ABUSIVISMO pag. 9 Articolo 25 - ATTUALI AUTORIZZAZIONI pag. 9 Articolo 26 - ATTIVITA DI TATUAGGIO E PIERCING pag. 9 Articolo 27 - ATTIVITA DI DISEGNO EPIDERMICO, DI APPLICAZIONE pag. 9 E DECORAZIONE DI UNGHIE ARTIFICIALI Articolo 28 - MEDICINA ALTERNATIVA pag. 9 Articolo 29 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI ED ENTRATA IN pag. 10 VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

2 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. L attività di estetista esercitata da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata in tutto il territorio comunale dalla legge regionale n. 12 del 22.04.2002 e dalle disposizioni del presente Regolamento. 2. Nel caso in cui tale attività venga svolta in concomitanza con altre attività e in sedi destinate prevalentemente ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio ai soci o per promozione di un prodotto, in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili), devono sottostare alla normativa indicata nel 1 comma del presente articolo. 3. L attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione e l attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all allegato A) della L.R. n. 12 del 22 aprile 2002 e con l applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713. Le disposizioni inerenti la disciplina dell attività di estetista si applicano anche ai soggetti che svolgono l attività utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all allegato A) della L.R. n. 12/2002. 4. Non costituiscono attività soggetta al presente Regolamento le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, in quanto non rientrano nell attività di estetista ai sensi dell art. 25 5 comma - della citata L.R. n. 12 del 22.04.2002. ART. 2 ESERCIZIO DELL ATTIVITA 1. L esercizio dell attività di estetista di cui all art. 1 del presente regolamento è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. 2. L attività può essere esercitata presso il domicilio dell esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento. 3. L attività non può essere esercitate in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche), salvo il caso in cui esse siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, a favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l attività in sede fissa. 4. E ammesso, ai sensi dell art. 30 comma 3 l.r. n. 12/2002, il rilascio di autorizzazioni stagionali essendo il Comune di Sacile compreso nell Ambito turistico n. 6 (l.r. n. 10/1991, integrata con l. r. n. 16/1996). 5. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee. 6. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente l attività devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale. ART. 3 ATTIVITA SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 1. Sono sottoposti a domanda di autorizzazione i seguenti casi: a. nuova apertura, anche a carattere stagionale, di attività di estetista;

3 b. trasferimento dell attività in altri locali in ambito comunale; c. ampliamento della superficie di lavoro dei locali per i quali è già stata rilasciata autorizzazione d esercizio; d. sostituzione/nomina del responsabile tecnico/direttore d azienda e. sostituzione di uno o più soggetti professionalmente qualificati per l attività di estetista, nell ambito della società artigiana f. autorizzazione alla proroga dell attivazione, se necessario protrarre l attivazione oltre i termini stabiliti dall art. 7 del presente Regolamento, nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore, da richiedersi prima della scadenza. g. autorizzazione alla sospensione dell attività oltre il termine fissato dall art. 9 del presente Regolamento. 2. L autorizzazione viene rilasciata previo accertamento: a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dall art. 26 della l.r. n. 12/2002, in forza dell art. 6 della medesima legge, nei casi previsti dai n. a, d, e del presente articolo comma 1; b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici, il cui parere viene rilasciato dall Azienda per i Servizi Sanitari n. 6, nei casi previsti dai punti a, b, c del presente articolo comma 1; c) dell osservanza della superficie minima dei locali, di cui all art. 15 del presente regolamento, nei casi previsti dai punti a, b, c del presente articolo comma 1. ART. 4 - ATTIVITA SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA 1. Sono soggetti a denuncia di inizio di attività i seguenti casi: a. trasferimento dell azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, compresa la reintestazione a fine rapporto di affittanza, finalizzato all esercizio dell attività; esso comporta di diritto il trasferimento dell autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento; Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. b. riduzione della superficie di lavoro, la quale è consentita nel rispetto dei limiti minimi di superficie di cui all art. 15 del presente Regolamento c. variazione della ragione sociale della società, compresa l ipotesi di sostituzione dei soci non qualificati. ART. 5 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 1. La domanda di autorizzazione all esercizio dell attività di estetista va presentata su carta legale al Comune e deve contenere i seguenti elementi essenziali: a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza del richiedente e numero di codice fiscale; b. denominazione della ditta che intende esercitare l attività; c. precisa ubicazione del locale ove esercitare l attività, con indicati i riferimenti mappali; d. tipologia dell attività per cui si richiede l autorizzazione; e. superficie dei locali distinta tra la superficie di lavoro e la superficie di servizio; f. data in cui si presume iniziare l attività;

4 g. l indicazione del socio o dei soci, in caso di società artigiana, in possesso della qualificazione professionale; h. l indicazione del soggetto in possesso della qualificazione professionale in caso di imprese non artigiane. 2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a. certificato di agibilità/abitabilità o i riferimenti utili a reperire il predetto certificato presso l ufficio competente; b. planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l attività con indicata la destinazione di ogni singolo vano e la relativa superficie, corredata dalla descrizione dei locali e delle attrezzature, compreso l elenco degli apparecchi elettromeccanici e relazione sui metodi di disinfezione degli strumenti da taglio, in duplice copia; c. documentazione idonea a comprovare il conseguimento della qualificazione professionale da parte del titolare dell impresa o della maggioranza dei soci, come indicato nell art. 10 della L.R. n. 12/2002, che esercitano professionalmente l attività di estetista nel caso di società artigiana o del soggetto preposto nel caso di società non artigiana. ART. 6 ATTIVITA ISTRUTTORIA 1. L Ufficio Comunale competente, ricevute le domande o denunce relative alle attività di estetista, ne controlla la regolarità formale e la completezza. 2. Si considera data di presentazione della domanda quella della domanda completa dei dati e dei documenti previsti. 3. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l Ufficio invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione entro 10 giorni dalla data di registrazione della domanda al Protocollo Generale. In tal caso il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla data della richiesta di integrazioni; in caso contrario la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell Amministrazione e verrà conseguentemente archiviata. 4. Il provvedimento finale deve essere rilasciato entro 60 giorni dalla data di registrazione della domanda al Protocollo Generale, se completa, ovvero dalla data di ricezione al Protocollo Generale della documentazione presentata a completamento della domanda. Trascorso il termine di giorni 60 (sessanta), eventualmente aumentato dei termini necessari all A.S.L. per l espressione del parere di competenza, senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta giorni (art. 24 comma 2 lett. a) l.r. n. 12/2002). ART. 7 - INIZIO ATTIVITA 1. L attività dovrà essere iniziata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell autorizzazione, trasmettendo al Comune la dichiarazione di inizio attività. 2. Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all Albo provinciale delle Imprese Artigiane (A.I.A.) e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro giorni 60 (sessanta) dal rilascio dell autorizzazione (art. 31 comma 1 l.r. n. 12/2002). 3. Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese entro giorni 60 (sessanta) dal rilascio dell autorizzazione (art. 31 comma 2 l.r. n. 12/2002).

5 ART. 8 CESSAZIONE 1. La cessazione dell attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione da presentare al Comune entro 90 (novanta) giorni dalla data di avvenuta cessazione. ART. 9 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL ATTIVITA 1. La sospensione dell attività da parte degli operatori è comunicata al Comune almeno dieci giorni prima dell inizio della sospensione medesima, qualora questa debba protrarsi per più di trenta giorni. 2. La sospensione non può superare i dodici mesi. Nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore l operatore può chiedere preventivamente al Comune l autorizzazione a sospendere l attività per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. ART. 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE 1. L autorizzazione è sospesa qualora l attività di estetista sia svolta in contrasto con le disposizioni della legge n. 12/2002 e delle norme contenute nel presente Regolamento. 2. La sospensione dell autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l autorizzazione verrà revocata. 3. L autorizzazione verrà, altresì, revocata qualora il titolare non dia inizio all attività entro il termine di cui all art. 7 del Regolamento o abbia sospeso l attività per un periodo superiore a mesi 12, in assenza dell autorizzazione di cui all art. 9 del presente Regolamento. ART. 11 - RICORSI 1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell autorizzazione, di annullamento ai sensi dell art. 20 della legge n. 241/1990, di sospensione e di revoca di cui all art. 10 del presente Regolamento può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971. ART. 12 - ATTIVITA MISTA 1. L attività di estetista può essere svolta anche unitamente all attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal presente Regolamento. 2. Nel caso in cui l attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l esercizio delle attività medesime. Qualora l attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall art. 10 della l.r. n. 12/2002, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l esercizio delle rispettive attività. ART. 13 - VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI 1. Alle imprese artigiane esercenti l attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento dell attività medesima, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale n. 8/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

6 2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l attività di estetista a condizione che si adeguino alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l obbligo dell iscrizione all A.I.A. ART. 14 - PROSECUZIONE DELL ATTIVITA IN CASO DI MORTE O DI INVALIDITA PERMANENTE DEL TITOLARE 1. In caso di invalidità, di morte o d intervenuta sentenza che dichiari l interdizione o l inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel 9 comma dell art. 13 della l.r. n. 12/2002, possono essere titolari dell autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l accertamento della qualificazione professionale, purchè l attività venga svolta da personale qualificato. 2. Decorso il citato periodo l autorizzazione sarà revocata, salvo che l avente diritto non comprovi di essere in possesso del requisito della qualificazione professionale come richiesto dal presente Regolamento. ART. 15 - SUPERFICIE MINIMA 1. La superficie complessiva dei locali da adibire all attività di estetista, occupata dalle cabine, con esclusione dei servizi, dei ripostigli e di ogni altro locale accessorio, deve essere di almeno mq. 15 più mq. 5 per ogni posto di lavoro (o cabina) eccedente il primo (a titolo di esempio mq. 20 per due posti di lavoro, mq. 25 per tre, ecc.). 2. In caso di attività di estetista svolta congiuntamente ad attività di parrucchiere misto deve essere osservata sia la superficie minima come sopra riporatata che quella stabilita per i locali destinati all attività di parrucchiere misto. ART. 16 - NORME DI SICUREZZA 1. Gli impianti di distribuzione e di utilizzazione dell energia elettrica, di riscaldamento, di distribuzione dell acqua all interno dei locali e ogni altro impianto individuato all art. 1 della legge n. 46/1990 devono essere progettati, realizzati e dichiarati conformi secondo le prescrizioni della predetta legge e del relativo decreto di attuazione n. 447 del 06.12.1991 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Tutte le apparecchiature che utilizzano energia elettrica devono risultare conformi alle normative C.E.I. e/o UNI, attestate da apposito marchio applicato alle stesse, nonchè al D.P.R. 27.04.1955 n. 547 e successive modificazioni ed integrazioni; tali apparecchiature devono essere altresì dotate di doppio isolamento adeguato alla tensione dell impianto e conseguente messa a terra. Per quanto non contenuto nel presente regolamento devono essere osservate tutte le norme di sicurezza ed igiene del lavoro contenute nelle normative di riferimento e del D. Lgvo n. 626 del 19.09.1994 e sue modificazioni ed integrazioni. ART. 17 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve avvenire secondo le norme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi in materia.

ART. 18 - ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI 7 1. L accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell attività di estetista, nonchè dei requisiti igienico-sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e della idoneità delle persone addette all esercizio, è di competenza dell A.S.S. n. 6. ART. 19 - REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI 1. Fermo restando le norme riportate nel Regolamento comunale d Igiene e Sanità, le indicazioni operative emanate dall A.S.S. n. 6 nonchè le specifiche norme di legge, i locali da adibire all attività di estetista, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere i seguenti requisiti: a) areazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie di pavimento o, in alternativa, mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano n. 3 (tre) ricambi del volume d aria dei locali per ora con controllo automatico della temperatura (caldo e freddo); b) illuminazione dei locali diretta pari ad 1/10 della superficie del pavimento; c) pavimentazione realizzata in materiale liscio, unito, facilmente lavabile e disinfettabile; d) le pareti fino all altezza di m. 2 (due) devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile; e) lavabi fissi con acqua corrente calda e fredda; f) gli arredi saranno realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da consentire una facile pulizia. Le eventuali superfici in legno dovranno essere opportunamente trattate per consentire le operazioni di pulizia; g) idonei armadietti chiudibili dovranno essere previsti per la biancheria pulita che sarà utilizzata per ogni singolo cliente. Dovrà essere disponibile almeno un recipiente con chiusura e disinfettabile per la collocazione della biancheria sporca; h) l esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori, idonei alla raccolta dei rifiuti prodotti; i) le zone destinate allo svolgimento dell attività di pedicure estetico e di parti del corpo diverse dalla testa e collo, dovranno essere separate dal resto dell esercizio mediante setti divisori di materiale liscio, facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza di mt. 2 (due) dal pavimento e dotata di idoneo lavapiedi con acqua calda e fredda; l) all interno dei locali dovranno essere disposti idonei vani, ricavati anche mediante separazione con pareti mobili o di arredo, opportunamente ventilati ad uso spogliatoi per il personale addetto e di un ripostiglio per i materiali di pulizia ed i rifiuti; m) l attività di estetista, rivolta ad uno solo dei sessi, svolta dal titolare dell azienda anche coadiuvato dai propri familiari, comunque con un numero di addetti non superiore a 10 unità, appartenenti allo stesso sesso, devono avere a disposizione, all interno dell esercizio, un servizio igienico con antibagno, utilizzabile anche dal pubblico, dotato dei mezzi individuali per la pulizia e l asciugatura delle mani. Nel caso in cui il numero degli addetti sia superiore alle 10 (dieci) unità devono essere previsti nell esercizio servizi igienici divisi per sesso, utilizzabili anche dal pubblico, con antibagno e dotato dei mezzi individuali per la pulizia e l asciugatura delle mani. Quando all interno dell esercizio vi siano presenti attrezzature quali vasche per idromassaggio, lettini solari a raggi UV-A o vengano eseguiti massaggi con varie sostanze oleose consentite, dovrà essere prevista la realizzazione di almeno una doccia con adeguato antivano ad uso spogliatoio, la cui area andrà calcolata entro la superficie minima di cui all art. 15 del presente regolamento.

ART. 20 - NORME IGIENICHE PER L ESERCIZIO 8 a) I locali e le attrezzature devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettati periodicamente secondo le indicazioni che l A.S.S. n. 6 impartirà di volta in volta; b) gli strumenti taglienti e/o appuntiti devono essere preferibilmente del tipo monouso. Il medesimo strumentario, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovrà subire adeguato trattamento di pulizia ed essere quindi sterilizzato mediante mezzi fisici. Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento, riconosciuto idoneo dall A.S.S. n. 6, che garantisca una disinfezione ad alto livello; c) nelle attività di manicure e di pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata ed accuratamente disinfettata; d) l impiego del talco, esclusivamente del tipo certificato privo di fibre di amianto, deve avvenire mediante uso esclusivo di polverizzatore e non adoperare piumini o preparati essicatori; e) eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio; f) i prodotti cosmetici impiegati dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 18.06.1976 e alle direttive CEE; g) è necessaria un areazione immediata e abbondante dell ambiente quando sono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive; h) durante l applicazione o l uso di liquidi o sostanze infiammabili nell ambiente non devono essere presenti fiamme libere e non si deve fumare; i) a tutti gli addetti ai servizi dell attività di estetista è fatto obbligo osservare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie, l uso di indumenti di colore chiaro e di osservare le norme di pulizia e di igiene personale e dell abbigliamento. Dovrà altresì essere munito di libretto di idoneità sanitaria in regola, rinnovato annualmente, e tenuto presso l esercizio a disposizione degli addetti ai controlli. L anno decorre dalla data dell ultima vidimazione; l) il titolare dovrà segnalare all A.S.S.n. 6 sospetti casi di tigna, pediculosi e scabbia dei quali sia venuto a conoscenza nell esercizio della sua attività ed eventuali danni presubilmente conseguenti l uso di tinture e altri prodotti di cosmesi. ART. 21 ORARI, TURNI E TARIFFE 1. Gli esercizi di estetista devono osservare l orario nonchè le giornate di chiusura che verranno stabiliti con apposito provvedimento, sentite le Associazioni di categoria. 2. L orario di lavoro ed il turno di chiusura osservato, nonchè le tariffe applicate, devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico. ART. 22 VIGILANZA 1. Gli Agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e il personale di vigilanza dell A.S.S. esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo nei relativi settori. ART. 23 SANZIONI 1. La violazione alle disposizioni in materia di autorizzazione è punita ai sensi dell art. 17 della l.r. n. 12/2002, in forza dell art. 6 della medesima legge. 2. Per tutti i casi non rientranti nel citato articolo 17 e per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 (art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, aggiunto da art. 16 legge 16.01.2003 n. 3).

9 ART. 24 ABUSIVISMO 1. L esercizio dell attività di estetista in assenza dell autorizzazione comunale di cui all art. 2 comporta, oltre alla sanzione richiamata dal precedente art. 23, l ordine di cessazione immediata dell attività stessa. ART. 25 - ATTUALI AUTORIZZAZIONI 1. Gli esercizi che al momento dell entrata in vigore del presente Regolamento già esercitano l attività di estetista sono autorizzati a continuarla, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in base alle quali venne concessa l autorizzazione. ART. 26 - ATTIVITA DI TATUAGGIO E PIERCING 1. L attività di tatuaggio e di piercing non sono eseguite sulla superficie del corpo e risultano estranee rispetto all attività di estetista. 2. L attività di tatuaggio comprende un insieme di trattamenti e tecniche manuali, variamente denominate, che consistono nella colorazione della cute mediante l introduzione, con microaghi, di pigmenti nel derma, al fine di creare figure o disegni permanenti, che non si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni. 3. L esercizio dell attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all accertamento dei requisiti di sicurezza e igienicosanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell Azienda per i Servizi Sanitari n. 6, Ente deputato ad eseguire tutti gli accertamenti del caso. ART. 27 - ATTIVITA DI DISEGNO EPIDERMICO, DI APPLICAZIONE E DECORAZIONE DI UNGHIE ARTIFICIALI 1. Il disegno epidermico comprende un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni. 2. All attività di disegno epidermico è applicata la disciplina dell attività di estetista di cui al presente Regolamento. 3. L attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali consiste nell apposizione di unghie preformate e nella successiva lavorazione e colorazione delle stesse, senza l utilizzo di prodotti cosmetici e senza che vengano trattate e alterate le unghie naturali. 4. L attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali non rientra nella sfera di applicazione della disciplina dell attività di estetista. L inizio di tale attività è soggetto solo a comunicazione. ART. 28 - MEDICINA ALTERNATIVA 1. Sono riconducibili alla medicina alternativa le tecniche ed i trattamenti non riconosciuti dalla scienza e dalla medicina ufficiale, eseguiti su una specifica parte del corpo, che incidono sul benessere fisico dell individuo. 2. Le prestazioni ed i trattamenti riconducibili alla medicina alternativa qualora costituiscano servizi alla persona aventi contenuto prevalentemente manuale, ai sensi dell articolo 2 del D.P.G.R.

10 20.12.2002 n. 0400/Pres., non rientrano nella sfera di applicazione della disciplina dell attività di estetista. Il titolare deve comunicare al Comune l inizio di tale attività. ART. 29 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI ED ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione all Albo Pretorio del Comune. 2. Da quella data, è abrogato il Regolamento comunale per la disciplina dell attività di estetista adottato con deliberazione consiliare n. 69 del 05.08.1993 e successive delibere di Consiglio comunale modificative ed integrative dello stesso Regolamento.