ALLEGATOA alla Dgr n. 560 del 03 aprile 2012 pag. 1/6 ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE Segreteria Regionale per l Ambiente Unità di Progetto Protezione Civile Leggi Regionali n. 58/84; 17/08; 11/01 CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (COMITATO REGIONALE VENETO)
ALLEGATOA alla Dgr n. 560 del 03 aprile 2012 pag. 2/6 CONVENZIONE tra REGIONE DEL VENETO e FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO L anno duemiladodici, oggi. del mese di.. in Venezia, via Paolucci 34, i Signori: - Dott. lng. Roberto Tonellato, nato a Treviso il 26 settembre 1953, domiciliato per la carica a Marghera - Venezia, Via Paolucci, 34 che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, codice fiscale: 80007580279, nella sua qualità di Dirigente Regionale dell Unità di Progetto Protezione Civile ai sensi del provvedimento della Giunta Regionale del Veneto n. 2340 in data 28 settembre 2010, esecutivo ai sensi di legge; -, nato a., il, domiciliato per la carica a.,., i1 quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente pro tempore dell Associazione Federazione Italiana Nuoto, codice fiscale:..; PREMESSO - che con Deliberazione n... la Giunta regionale, riconoscendo il ruolo svolto dalla Associazione denominata Federazione Italiana Nuoto, ha ritenuto opportuno avviare un rapporto di collaborazione convenzionale tesa a valorizzare la specifica competenza ed il rilevante ruolo che ricopre e costituisce la medesima Associazione, nell attività diretta al salvamento, la prevenzione degli incidenti in acqua e la diffusione della conoscenza ed organizzazione delle pratiche di primo soccorso in ambito dei programmi del Servizio Nazionale di Protezione Civile, nonché della tutela ambientale delle acque. - che la Regione del Veneto - Protezione civile, ai sensi della legge 27 novembre 1984 e s.m.i., riconosce la funzione del Volontariato come espressione di solidarietà sociale quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone la formazione, l impegno e lo sviluppo; - che con D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998, art. 108, è stata conferita alle Regioni la funzione relativa agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato; - che tale Federazione opera con progetti e attività, in stretta sinergia con la Capitaneria di Porto di Venezia con la quale la Regione del Veneto ha, da poco, rinnovato il protocollo operativo; - che l attività diretta al salvamento, la prevenzione degli incidenti in acqua e la diffusione della conoscenza ed organizzazione delle pratiche di primo soccorso in ambito dei programmi del Servizio Nazionale di Protezione Civile, nonché della tutela ambientale delle acque, fanno parte a tutti gli effetti, delle attività di previsione prevenzione previste nei programmi nazionali e regionale in ambito Protezione Civile; - che nella Federazione Italiana Nuoto, opera unicamente personale qualificato in possesso di brevetti tecnici di istruttore, allenatore per le diverse discipline per quanto concerne la vigilanza e la sicurezza in acqua; - che l Associazione Federazione Italiana Nuoto, è inserita nella consulta nazionale del volontariato di Protezione Civile, istituita con DPCM 25 gennaio 2008 e fa da riferimento a oltre 100 Società ed Associazioni con oltre 70 scuole avente livello nazionale;
ALLEGATOA alla Dgr n. 560 del 03 aprile 2012 pag. 3/6 Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: ARTICOLO 1 (Premesse) - Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione. ARTICOLO 2 (Obiettivi dell Intesa) 1. La Protezione civile della Regione del Veneto e l Associazione Federazione Italiana Nuoto, stipulano la presente Convenzione al fine di sviluppare le attività dirette alla Previsione Prevenzione degli incidenti in acqua e la diffusione della conoscenza ed organizzazione delle pratiche di primo soccorso in ambito dei programmi del Servizio Nazionale di Protezione Civile. 2. L Associazione Federazione Italiana Nuoto si impegna a partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica delle iniziative di protezione civile con particolare riferimento ad eventi che individuino nell elemento acqua, un aspetto predominante o comunque causale. 3. Il Presidente del Coordinamento regionale dell Associazione Federazione Italiana Nuoto garantisce, per l attuazione della presente Convenzione, il raccordo della Federazione Italiana Nuoto con la Protezione civile della Regione del Veneto. ARTICOLO 3 (Attività ordinarie) 1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, l Associazione Federazione Italiana Nuoto, su richiesta della Regione del Veneto - Unità di Progetto Protezione Civile, si impegna a mettere a disposizione i propri operatori, in possesso della certificata qualificazione, per collaborare alle attività di formazione richieste nel contesto del Sistema regionale di Protezione Civile Veneto e della Sala operativa di Protezione civile Regionale. 2. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Regione del Veneto - Protezione civile - garantisce quanto previsto dalle vigenti normative in materia di rimborso spese documentate inerenti la specifica attività svolta dai componenti della Federazione Italiana Nuoto. 3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Federazione Italiana Nuoto, assicura la disponibilità delle risorse umane e proprie dotazioni per garantire il massimo risultato nelle situazioni di formazione, di emergenza e di esercitazione. 4. Il Presidente del Comitato regionale dell Associazione Federazione Italiana Nuoto è responsabile della corretta utilizzazione e gestione delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, che gli operatori afferenti alla Federazione, utilizzano sia nello svolgimento di eventuali prove esercitative che nella conduzione dell attività di emergenza. ARTICOLO 4 (Attività in emergenza) 1. In caso di emergenza o in vista di un rischio d'emergenza, per le finalità di cui all articolo 2, l Associazione Federazione Italiana Nuoto fornisce in via prioritaria alla Protezione civile della Regione Veneto gli operatori necessari a supportare le attività richieste, di cui all articolo 3 comma 2 della presente Convenzione nelle aree interessate o potenzialmente interessate da eventi calamitosi. 2. In caso di emergenza o in vista di un rischio d'emergenza, per le finalità di cui all articolo 2, l Associazione Federazione Italiana Nuoto mette a disposizione, presso la SALA OPERATIVA REGIONALE, Co.Rem., un proprio operatore, secondo turnazioni definite dall Associazione
ALLEGATOA alla Dgr n. 560 del 03 aprile 2012 pag. 4/6 stessa, in base alle esigenze operative e secondo modalità di attivazione concordate congiuntamente con la Protezione civile della Regione. ARTICOLO 5 (Esercitazioni e Simulazioni di Emergenza) 1. La Regione del Veneto - Unità di Progetto Protezione civile, può chiedere l'intervento degli Operatori dell Associazione Federazione Italiana Nuoto per lo svolgimento di esercitazioni e di simulazioni di situazioni di emergenza, anche in concorso con altre componenti istituzionali e volontarie. Tale disponibilità sarà assicurata anche in caso di esercitazioni organizzate dalle Amministrazioni locali in collaborazione con la Regione del Veneto - Protezione civile, su richiesta da parte della medesima Regione del Veneto. 2. Per le finalità di cui alla presente Convenzione, l Associazione Federazione Italiana Nuoto mette a disposizione i propri e qualificati operatori a supporto, anche, della Colonna Mobile regionale di Protezione civile. ARTICOLO 6 (Attività fuori Regione) 1. Le attività proprie della Federazione Italiana Nuoto, da svolgere in ambito nazionale, e richieste dal Sistema nazionale integrato di Protezione civile per il tramite del Dipartimento nazionale della Protezione civile, potranno essere svolte dalla medesima Associazione, purché non in contrasto con le esigenze operative regionali e previa tempestiva informazione alla Protezione civile della Regione. ARTICOLO 7 (Attività di Informazione) 1. L Associazione Federazione Italiana Nuoto si impegna, altresì, a promuovere, in accordo con la Regione del Veneto - Protezione civile, attività di informazione atte a diffondere la conoscenza del Sistema regionale integrato di protezione civile in relazione al settore del salvamento, la prevenzione degli incidenti in acqua e la diffusione della conoscenza ed organizzazione delle pratiche di primo soccorso in ambito delle attività di Protezione Civile, nonché della tutela ambientale delle acque. ARTICOLO 8 (Sicurezza degli Operatori) 1. Nello svolgimento di attività di protezione civile di cui alla presente Convenzione e coordinata dalla Regione del Veneto - Unità di Progetto Protezione Civile, ogni operatore dell Associazione Federazione Italiana Nuoto si impegna ad indossare, nelle attività di protezione civile, i riconoscimenti ufficiali della Protezione civile. 2. Nello svolgimento di attività di protezione civile di cui alla presente Convenzione e coordinata dalla Regione del Veneto - Unità di Progetto Protezione Civile, ogni operatore dell Associazione Federazione Italiana Nuoto deve essere coperto da idonea assicurazione come previsto dalle vigenti normative. 3. Il Presidente del Comitato Regionale dell Associazione Federazione Italiana Nuoto è responsabile dello svolgimento in sicurezza dell attività svolta dai propri associati durante gli interventi in emergenza, nonché dell adeguata formazione e preparazione degli stessi volontari, nell utilizzo delle dotazioni personali e di sicurezza, durante le attività di protezione civile. ARTICOLO 9 (Verifiche annuali) 1. Al fine di garantire l operatività di cui all'articolo 2 comma 2, l Associazione Federazione Italiana Nuoto si impegna a presentare alla Protezione civile, entro il 28 febbraio di ogni anno,
ALLEGATOA alla Dgr n. 560 del 03 aprile 2012 pag. 5/6 una relazione sull attività svolta nell anno precedente e sullo stato di efficacia ed efficienza delle proprie dotazioni qualora finanziate dalla Protezione civile. 2. La Protezione civile tiene conto, nei limiti delle risorse finanziarie all uopo messe a disposizione e delle reali necessità per l operatività del Sistema regionale di protezione civile, di eventuali esigenze straordinarie illustrate dall Associazione Federazione Italiana Nuoto con la relazione di cui al comma 1, nella redazione del Piano tecnico annuale e del Piano straordinario per il potenziamento del Volontariato, di cui agli articoli 12 e 14 della Legge Regionale 58/84 e s.m.i.. 3. L Associazione Federazione Italiana Nuoto si impegna ad aggiornare e comunicare alla Protezione civile, ogni anno, i dati relativi alle risorse di protezione civile delle singole Sezioni regionali. ARTICOLO 10 (Contributi finanziari) 1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, la Regione del Veneto - Protezione civile assicura all Associazione Federazione Italiana Nuoto eventuali contributi, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nell'ambito del Fondo regionale della protezione civile, secondo le modalità descritte ai commi successivi, a copertura delle spese sostenute nelle situazioni di ordinarietà: a) Acquisto di materiale per la manutenzione finalizzata all esercizio regolare della specifica attività diretta al salvamento, la prevenzione degli incidenti in acqua e la diffusione della conoscenza ed organizzazione delle pratiche di primo soccorso; b) Acquisto degli equipaggiamenti personali (DPI) necessari a garantire l attività degli operatori; c) Acquisto di mezzi ed attrezzature idonei alle attività di salvamento e monitoraggio per la protezione civile. 2. Il contributo di cui al punto 1., lettere a), b) e c), è fissato in base alle disponibilità di Bilancio e compatibilmente con le risorse disponibili. 3. Le risorse vengono trasferite dalla Regione del Veneto - Protezione civile, all Associazione Federazione Italiana Nuoto compatibilmente con le risorse disponibili. La somma resa disponibile a favore dell Associazione sopra citata, viene erogata con le seguente modalità: - un anticipo pari del 60% della somma del contributo su presentazione del programma attuativo di intervento; - l erogazione del saldo, a fronte di idonea rendicontazione e relazione complessiva della spesa. ARTICOLO 11 (Validità della Convenzione) 1. La presente Convenzione ha validità dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2016. 2. La presente Convenzione può essere integrata con ulteriori atti negoziali per la regolazione di specifiche attività ed iniziative di interesse comune i quali, una volta sottoscritti, diventano parte integrante della Convenzione stessa. 3. La presente Convenzione può essere rinnovata, previo accordo fra le parti. ARTICOLO 12 (Risoluzione di controversie) 1. Qualunque controversia insorgente tra le Parti per l interpretazione o l applicazione della presente Convenzione verrà risolta dalle Parti stesse in via stragiudiziale e transattiva, senza ricorrere a terzi. ****
ALLEGATOA alla Dgr n. 560 del 03 aprile 2012 pag. 6/6 La presente Convenzione viene redatta in quattro originali, dei quali ognuno fa fede. Letto, approvato e sottoscritto in data REGIONE DEL VENETO DIRIGENTE REGIONALE Ing. Roberto Tonellato FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO COMITATO REGIONALE VENETO Pres. ALLA PRESENZA DELL ASSESSORE REGIONALE ALLA PROTEZIONE CIVILE Daniele Stival